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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10232/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10232 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Luca Parte_1
Antonetto e Giuseppe Paone.
PARTE ATTRICE
E
, con gli avv.ti Sebastiano Maugeri e Giuseppe Catanzaro. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“- dichiarare tenuta e condannare la sig.ra a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
per le causali di cui sopra, l'importo complessivo di € 670.325,47, oltre interessi e rivalutazione;
[...]
- con condanna della sig.ra al rimborso delle spese di lite, sia del giudizio cautelare RG n. 6844/24 CP_1 svoltosi davanti al Tribunale di Milano, sia della presente fase di merito, compresi RSG, IVA e CPA, oltre al refusione dei CU versati;
- con richiesta di applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 s.m.i., sia del comma
1-bis, che prevede l'aumento dei compensi fino al 30% quando “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”, sia del comma 8, che consente l'aumento di un terzo quando “le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate””.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato le pretese avversarie.
***
1. Con il presente ricorso la società attrice, quale datrice della convenuta con mansioni di Ispettore di
Produzione di 2° livello, ha addebitato alla dipendente una serie di irregolarità, riconducibili alle
1 seguenti “tipologie”:
- registrazione di versamenti bancari fittizi/inesistenti;
- mancata emissione di contratti a fronte dell'incasso dei premi unici;
- mancata (o parziale) contabilizzazione dei premi versati dai clienti;
- cessione di contraenza irregolari a nome di clienti inconsapevoli, con riscatto in favore di soggetti diversi dagli originari intestatari;
- liquidazioni su IBAN non appartenente ai clienti;
- emissione di contratti a nome di soggetti inconsapevoli;
- emissione di contratti con caratteristiche diverse da quelle richieste;
- emissione e negoziazione di assegni bancari personali.
2. Sulla scorta dei documenti in atti, deve ritenersi sussistente la condotta illecita attribuita alla convenuta.
A tal fine, invero, devono ritenersi probatoriamente sufficienti le dichiarazioni confessorie rese dalla convenuta (cfr. in particolare dichiarazione all. n. 123 sulle “operazioni in Allnet di storno”, ma anche all. nn. 124 e 125 al Report Audit prodotto), e non contestate dalla stessa, nonché le dichiarazioni degli stessi clienti della società interessati dall'attività fraudolenta della convenuta.
3. Così appurata la responsabilità della dipendente, occorre esaminare la domanda risarcitoria avanzata dalla società, che ha individuato il danno subito nei seguenti ammanchi (all. n. 82 al ricorso):
a) euro 349.543,06 derivanti da registrazione di versamenti bancari fittizi/inesistenti (v. par. C.1);
b) euro 272.884 derivanti da mancata emissione di contratti a fronte dell'incasso dei premi unici da parte dei clienti (v. par. C.2);
c) euro 92.757,76 derivanti da mancata o parziale contabilizzazione sulle polizze dei premi versati dai clienti (v. par. C.3);
d) euro 85.594,81 derivanti da ulteriori irregolarità scoperte successivamente al Report di Audit (v. par.
D).
Quindi, poiché dall'annullamento di talune posizioni sono stati rinvenuti nella disponibilità di
[...] importi per euro 148.378 (cfr. tabella riepilogativa somme rivenienti dagli Parte_1 annullamenti sub all. n. 83 al ricorso), la società ha preteso in via risarcitoria la somma di euro
652.401,63, quale importo di cui si sarebbe fatta carico al fine di ripianare gli ammanchi descritti in ricorso.
3.1. Orbene, con riferimento ai danni supra a) derivanti da registrazione di versamenti bancari fittizi/inesistenti, può dirsi provato l'ammanco di euro 349.543,06, essendo stati documentati gli storni effettuati dalla compagnia assicurativa in relazione ai riscontrati versamenti bancari fittizi registrati dalla convenuta (e scomputati i versamenti bancari realmente incamerati dalla società).
2 3.2. Quanto ai danni supra b) e c) per mancata emissione di contratti a fronte dell'incasso dei premi unici da parte dei clienti e per mancata o parziale contabilizzazione sulle polizze dei premi versati dai clienti, benché gli assegni siano affluiti nella disponibilità della società, risulta documentato in atti che la società ha comunque dovuto rimborsare i clienti di quanto dagli stessi versato, così da ripianare le polizze su cui la convenuta aveva omesso di accreditare i premi versati o per cui non aveva dato corso all'emissione di nuove polizze.
Da qui, dunque, l'innegabile perdita economica subita a fronte dell'esborso sostenuto dall'attrice.
3.3. Allo stesso modo, quanto ai danni supra d) derivanti da ulteriori irregolarità scoperte successivamente al Report di Audit, è documentale che, a fronte dei mancati accrediti dei premi imputabili alla convenuta e dell'inadeguatezza delle polizze fatte emettere dalla convenuta, la società attrice, al fine di ripianare le situazioni dei clienti interessati da dette irregolarità, ha proceduto ad accrediti a proprio carico per la somma complessiva di euro 85.594,81.
3.4. In definitiva, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno, in favore della parte attrice, nella misura di euro 652.401,63.
4. A tale importo si aggiunge il debito della convenuta di euro 17.923,84 derivante dall'omesso rimborso del Prestito Auto concesso da nel corso del rapporto di lavoro Parte_1
(cfr. all. nn. 10-11 al ricorso), la cui debenza non risulta specificamente contestata.
Considerato che in relazione a tale pretesa è stata già pronunciata ordinanza ex art. 423 c.p.c., laddove la somma di cui all'ordinanza sia stata già corrisposta in esecuzione della stessa, la condanna andrà limitata alla residua somma.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 670.325,47, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, detratta la somma eventualmente già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c.;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 843,50 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi di avvocato oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 09.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10232 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Luca Parte_1
Antonetto e Giuseppe Paone.
PARTE ATTRICE
E
, con gli avv.ti Sebastiano Maugeri e Giuseppe Catanzaro. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“- dichiarare tenuta e condannare la sig.ra a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
per le causali di cui sopra, l'importo complessivo di € 670.325,47, oltre interessi e rivalutazione;
[...]
- con condanna della sig.ra al rimborso delle spese di lite, sia del giudizio cautelare RG n. 6844/24 CP_1 svoltosi davanti al Tribunale di Milano, sia della presente fase di merito, compresi RSG, IVA e CPA, oltre al refusione dei CU versati;
- con richiesta di applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 s.m.i., sia del comma
1-bis, che prevede l'aumento dei compensi fino al 30% quando “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”, sia del comma 8, che consente l'aumento di un terzo quando “le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate””.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato le pretese avversarie.
***
1. Con il presente ricorso la società attrice, quale datrice della convenuta con mansioni di Ispettore di
Produzione di 2° livello, ha addebitato alla dipendente una serie di irregolarità, riconducibili alle
1 seguenti “tipologie”:
- registrazione di versamenti bancari fittizi/inesistenti;
- mancata emissione di contratti a fronte dell'incasso dei premi unici;
- mancata (o parziale) contabilizzazione dei premi versati dai clienti;
- cessione di contraenza irregolari a nome di clienti inconsapevoli, con riscatto in favore di soggetti diversi dagli originari intestatari;
- liquidazioni su IBAN non appartenente ai clienti;
- emissione di contratti a nome di soggetti inconsapevoli;
- emissione di contratti con caratteristiche diverse da quelle richieste;
- emissione e negoziazione di assegni bancari personali.
2. Sulla scorta dei documenti in atti, deve ritenersi sussistente la condotta illecita attribuita alla convenuta.
A tal fine, invero, devono ritenersi probatoriamente sufficienti le dichiarazioni confessorie rese dalla convenuta (cfr. in particolare dichiarazione all. n. 123 sulle “operazioni in Allnet di storno”, ma anche all. nn. 124 e 125 al Report Audit prodotto), e non contestate dalla stessa, nonché le dichiarazioni degli stessi clienti della società interessati dall'attività fraudolenta della convenuta.
3. Così appurata la responsabilità della dipendente, occorre esaminare la domanda risarcitoria avanzata dalla società, che ha individuato il danno subito nei seguenti ammanchi (all. n. 82 al ricorso):
a) euro 349.543,06 derivanti da registrazione di versamenti bancari fittizi/inesistenti (v. par. C.1);
b) euro 272.884 derivanti da mancata emissione di contratti a fronte dell'incasso dei premi unici da parte dei clienti (v. par. C.2);
c) euro 92.757,76 derivanti da mancata o parziale contabilizzazione sulle polizze dei premi versati dai clienti (v. par. C.3);
d) euro 85.594,81 derivanti da ulteriori irregolarità scoperte successivamente al Report di Audit (v. par.
D).
Quindi, poiché dall'annullamento di talune posizioni sono stati rinvenuti nella disponibilità di
[...] importi per euro 148.378 (cfr. tabella riepilogativa somme rivenienti dagli Parte_1 annullamenti sub all. n. 83 al ricorso), la società ha preteso in via risarcitoria la somma di euro
652.401,63, quale importo di cui si sarebbe fatta carico al fine di ripianare gli ammanchi descritti in ricorso.
3.1. Orbene, con riferimento ai danni supra a) derivanti da registrazione di versamenti bancari fittizi/inesistenti, può dirsi provato l'ammanco di euro 349.543,06, essendo stati documentati gli storni effettuati dalla compagnia assicurativa in relazione ai riscontrati versamenti bancari fittizi registrati dalla convenuta (e scomputati i versamenti bancari realmente incamerati dalla società).
2 3.2. Quanto ai danni supra b) e c) per mancata emissione di contratti a fronte dell'incasso dei premi unici da parte dei clienti e per mancata o parziale contabilizzazione sulle polizze dei premi versati dai clienti, benché gli assegni siano affluiti nella disponibilità della società, risulta documentato in atti che la società ha comunque dovuto rimborsare i clienti di quanto dagli stessi versato, così da ripianare le polizze su cui la convenuta aveva omesso di accreditare i premi versati o per cui non aveva dato corso all'emissione di nuove polizze.
Da qui, dunque, l'innegabile perdita economica subita a fronte dell'esborso sostenuto dall'attrice.
3.3. Allo stesso modo, quanto ai danni supra d) derivanti da ulteriori irregolarità scoperte successivamente al Report di Audit, è documentale che, a fronte dei mancati accrediti dei premi imputabili alla convenuta e dell'inadeguatezza delle polizze fatte emettere dalla convenuta, la società attrice, al fine di ripianare le situazioni dei clienti interessati da dette irregolarità, ha proceduto ad accrediti a proprio carico per la somma complessiva di euro 85.594,81.
3.4. In definitiva, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno, in favore della parte attrice, nella misura di euro 652.401,63.
4. A tale importo si aggiunge il debito della convenuta di euro 17.923,84 derivante dall'omesso rimborso del Prestito Auto concesso da nel corso del rapporto di lavoro Parte_1
(cfr. all. nn. 10-11 al ricorso), la cui debenza non risulta specificamente contestata.
Considerato che in relazione a tale pretesa è stata già pronunciata ordinanza ex art. 423 c.p.c., laddove la somma di cui all'ordinanza sia stata già corrisposta in esecuzione della stessa, la condanna andrà limitata alla residua somma.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 670.325,47, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, detratta la somma eventualmente già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c.;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 843,50 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi di avvocato oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 09.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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