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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIANO MARCO c/o il cui studio in Via dei Bizantini, Palazzo
Raggio di Sole, CORIGLIANO- ROSSANO, AU di Rossano, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO CP_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso la Sede dell'Istituto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la pensione ex L. 118/71 a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta sin dalla data della visita di revisione ossia dal 12.12.2022; richiedeva, conseguentemente, il riconoscimento dei benefici, con la detta decorrenza, previa nomina di altro CTU. Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione della Controparte_2 inosservanza dei diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
A seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate alla dott.ssa Persona_1 la stessa, previo giuramento di rito ed espletamento delle operazioni peritali,
[...] depositava l'elaborato.
Alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti e chiedevano decidersi la causa.
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come l'odierna ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Risultano osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 10.05.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuta il
23.04.2024 nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 13.05.2024.
Analogamente è a dirsi per il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 12.12.2022 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il 24.02.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata.
La sig.ra con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP Pt_1 avente il n. 4331/21 RG, accertarsi il diritto alla pensione ex L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda.
Il CTU nominato, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, ha riscontrato ed accertato Per_1 in capo alla ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dalla data della visita di revisione ossia dal 12.12.2022 rilevando come le patologie invalidanti conducenti al riconoscimento della invalidità nella misura del 100% continuavano ad presenti.
La relazione appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato, condivisibile e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso alcuna contestazione al riguardo.
La domanda deve, quindi, accogliersi.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra con ricorso a seguito di ATP (n. 660/23) e sulla domanda proposta nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda, accertando e dichiarando la sussistenza in capo a del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. Parte_1
118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 100% con decorrenza dal
12.12.2022 data della visita di revisione;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e CP_1 competenze di lite liquidate in €. 2.650,00 con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Marco Graziano;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di Consulenza liquidate con CP_1 separato decreto.
Castrovillari, 7 Luglio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIANO MARCO c/o il cui studio in Via dei Bizantini, Palazzo
Raggio di Sole, CORIGLIANO- ROSSANO, AU di Rossano, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO CP_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso la Sede dell'Istituto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la pensione ex L. 118/71 a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta sin dalla data della visita di revisione ossia dal 12.12.2022; richiedeva, conseguentemente, il riconoscimento dei benefici, con la detta decorrenza, previa nomina di altro CTU. Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione della Controparte_2 inosservanza dei diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
A seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate alla dott.ssa Persona_1 la stessa, previo giuramento di rito ed espletamento delle operazioni peritali,
[...] depositava l'elaborato.
Alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti e chiedevano decidersi la causa.
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come l'odierna ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Risultano osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 10.05.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuta il
23.04.2024 nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 13.05.2024.
Analogamente è a dirsi per il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 12.12.2022 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il 24.02.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata.
La sig.ra con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP Pt_1 avente il n. 4331/21 RG, accertarsi il diritto alla pensione ex L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda.
Il CTU nominato, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, ha riscontrato ed accertato Per_1 in capo alla ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dalla data della visita di revisione ossia dal 12.12.2022 rilevando come le patologie invalidanti conducenti al riconoscimento della invalidità nella misura del 100% continuavano ad presenti.
La relazione appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato, condivisibile e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso alcuna contestazione al riguardo.
La domanda deve, quindi, accogliersi.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra con ricorso a seguito di ATP (n. 660/23) e sulla domanda proposta nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda, accertando e dichiarando la sussistenza in capo a del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. Parte_1
118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 100% con decorrenza dal
12.12.2022 data della visita di revisione;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e CP_1 competenze di lite liquidate in €. 2.650,00 con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Marco Graziano;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di Consulenza liquidate con CP_1 separato decreto.
Castrovillari, 7 Luglio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo