Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Carlotta Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
01/01/2025, da: nata a [...], il [...] con l'avv. NOZZA PAOLO Parte_1
E
, nato a [...] il [...] con l'avv. COEN RAFFAELE CP_1
-ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 16/02/1991 in
CAZZAGO SAN MARTINO (BG) e che dalla loro unione è nato il figlio (n. Persona_1
CALCINATE 15/07/1991).
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale comparendo all'udienza del
05/02/1992, alle condizioni omologate con decreto del 15/02/1992.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 06/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in CAZZAGO SAN MARTINO il 16/02/1991 tra Pt_1 nato a [...], il [...] e , nata a [...]
[...] CP_1
(BS) il 05/07/1970;
2. dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso da intendersi qui integralmente richiamate e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del comune di CAZZAGO SAN MARTINO (Atto n. 3 Parte II
Serie A Anno 1991)
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 13/02/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia