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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 12423/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.11.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alida Agrimonti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Enza Iasevoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito con rito concordatario a Milano il 22.07.2001, scegliendo il regime della separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, R. 03, atto n. 590, parte 2, serie A, anno 2001, Comune di Milano;
i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. con i seguenti figli:
nata il [...] in [...], residente a [...]; codice Persona_1 fiscale cittadina italiana, maggiorenne economicamente autosufficiente;
C.F._3
nata il [...] in [...], residente a [...]; codice Persona_2 fiscale , cittadina italiana, maggiorenne, studentessa, non economicamente C.F._4 autosufficiente;
nato il [...] in [...], residente a [...]
8; codice fiscale , cittadino italiano, minorenne, studente, non C.F._5 economicamente autosufficiente. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. autorizzandoli a vivere separati come già di fatto vivono;
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato, anche Parte_3 ai fini della residenza anagrafica, presso il padre, come le sorelle maggiori e Per_1 Per_2
4. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul minore in via disgiunta limitatamente a tutte le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per quanto attiene alla straordinaria amministrazione. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per il minore relative ai percorsi scolari, alla istruzione, alla educazione, alla residenza anagrafica ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
5. La madre potrà vedere e tenere con sé , come pure le figlie maggiorenni, ogni Parte_3 qualvolta i figli lo desiderino, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della prole nonché lavorativi e personali dei genitori.
potrà rimanere in compagnia della mamma per metà delle vacanze natalizie ad anni Parte_3 alterni nonché per le intere festività pasquali, sempre secondo il principio dell'alternanza. La madre potrà trascorrere con due settimane anche non consecutive durante le vacanze Parte_3 estive in periodo da concordare entro 30 maggio di ogni anno.
e potranno accordarsi direttamente con la madre per quanto attiene al periodo di Per_1 Per_2 permanenza presso quest'ultima anche in ordine ai periodi di vacanze e festività.
6. I genitori contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva spettanza e alle spese extra assegno nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, secondo quanto disposto dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano nel giugno 2025, protocollate al n. 8334/25 e quindi:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
7. La casa ex familiare sita a Milano, Via Donna Prassede 8, di proprietà del Signor Pt_2
è assegnata in godimento alla Signora temporaneamente ovvero per un periodo di tempo Parte_1 di non oltre 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio ed ivi abiterà con i tre figli. Entro e non oltre tale termine la medesima dovrà rilasciare tale immobile che rientrerà, quindi, nella completa disponibilità del Signor a cui sarà assegnato in via definitiva e che ivi abiterà con Pt_2
i figli. Per tutto il periodo di assegnazione della abitazione ex familiare alla Signora il Signor Parte_1 non potrà accedere all'immobile salvo concordare con la moglie data e orario in cui ha Pt_2 necessità di farvi rientro per asportare beni ed effetti personali. Per tutto il periodo di assegnazione della abitazione ex familiare alla Signora la medesima Parte_1 terrà a proprio esclusivo carico le spese condominiali ordinarie nonché le utenze relative a tale immobile mentre il Signor terrà a proprio carico le spese condominiali straordinarie nonché Pt_2 le imposte tutte ad esso relative. Sempre per tutto il periodo di assegnazione della abitazione alla Signora ciascun genitore Parte_1 provvederà ad acquistare la spesa alimentare per sé ed i figli e contribuirà nella misura del 50% alle spese extra assegno, secondo quanto disposto dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano nel giugno 2025, protocollate al n. 8334/25 e indicate sub. clausola n. 6 che precede.
8. La signora si impegna a comunicare al marito la data in cui la medesima rilascerà Parte_1 la casa ex familiare con un preavviso di almeno 3 mesi. Dal momento del rilascio dell'immobile da parte della Signora ogni e qualsivoglia onere Parte_1 annesso alla abitazione familiare graverà sul Signor proprietario ed assegnatario Pt_2 dell'immobile. La moglie porterà via con sé solamente i propri beni ed effetti personali ed i coniugi si ripartiranno le suppellettili come da elenco che i medesimi si scambieranno tra loro.
9. Il Signor dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione personale e Pt_2 contestuale domanda di divorzio e per tutto il periodo di assegnazione della abitazione ex familiare alla moglie, si obbliga a corrispondere alla stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente intestato alla moglie che fornirà al medesimo il codice Iban, la somma di € 400,00 mensili quale contributo agli oneri abitativi.
10. Ai fini della regolamentazione dei pregressi rapporti economici e patrimoniali tra le parti, il Signor si obbliga a corrispondere alla Signora che accetta, la somma complessiva Pt_2 Parte_1 di € 45.000,00, mediante bonifico bancario immediato da accreditarsi su conto corrente intestato alla moglie che fornirà al medesimo il codice Iban secondo i seguenti tempi e modalità:
- € 30.000,00 (euro trentamila/00) già corrisposti alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio;
- € 15.000,00 (euro quindicimila) alla data di rilascio della abitazione ex familiare da parte della Signora Parte_1
11. Darsi atto che la figlia maggiore è economicamente autosufficiente;
Per_1
12. Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e non hanno diritto reciprocamente ad alcun contributo mensile al mantenimento;
13. Darsi atto che i coniugi rimarranno esclusivi titolari dei conti corrente bancari e/o conti titoli e di ogni altro bene di cui ciascuno è intestatario;
14. Darsi atto che gli animali domestici (due cani e un gatto) di proprietà del Signor Pt_2 rimarranno nella abitazione familiare e il medesimo ne sosterrà i costi;
15. Darsi atto che le parti con l'esatto adempimento di quanto qui concordato non hanno più nulla a che pretendere per alcun titolo o ragione l'uno dall'altro salvo quanto disposto in questa sede;
16. Le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunziano con reciproca accettazione, all'impugnazione dell'emananda sentenza.
17. Spese di lite compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito con rito concordatario a Milano il 22.07.2001, scegliendo il regime della separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, R. 03, atto n. 590, parte 2, serie A, anno 2001, Comune di Milano;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di procedura al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Nicola Latour . Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG