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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2189/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/04/2025 e presentato dai coniugi
con l'avv. MIOTTO FRANCO, e Parte_1
con l'avv. MOCERINO ANDREA CP_1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 09/05/1998 a MEDUNA DI
EN (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
06.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 29.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2189/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/05/1998 da (C.F. Parte_1
), n. a OT DI EN (TV) il 09/11/1968, e C.F._1 [...]
(C.F. ), n. a OT DI EN (TV) il CP_1 C.F._2
21/09/1966, e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MEDUNA DI EN alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I Signori e continueranno a CP_1 Parte_1
vivere separati, liberi di stabilire le rispettive residenze ove vorranno, con l'obbligo di rispetto reciproco e di vicendevole comunicazione, entro il termine di trenta giorni per eventuali cambi di residenza o domicilio. Il figlio maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere presso
l'immobile sito in Ormelle (TV), Piazza della Vittoria n.26/5, già adibito a residenza familiare, ed ora di proprietà esclusiva del
Sig. , fino a quando ND lo vorrà o riterrà. CP_1 2) I Signori e dichiarano di essere CP_1 Parte_1
economicamente autosufficienti e/o disponibili ed in grado di reperire diversamente le sostanze occorrenti al proprio mantenimento
o a far fronte ai propri fabbisogni anche primari.
3) I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo definito ogni pregresso rapporto di carattere economico, finanziario e patrimoniale, nonché di aver regolarmente adempiuto a quanto concordato in sede di separazione personale e consensuale.
4) Le spese della presente procedura integralmente compensate.
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDUNA DI
EN (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
il giudice estensore dott.ssa Susanna Menegazzi