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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3057 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TONNICCHI Parte_1
BONFILIO ANNA MARIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI PALERMO;
-resistente -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso dell'11.12.23, in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza funzionale del Giudice di Pace di Agrigento, –nella qualità di Parte_1 erede di , conveniva innanzi al Giudice del Lavoro Persona_1 di Agrigento la Controparte_2
[...] [...] impugnando Controparte_3
l'ingiunzione di pagamento ex. art 2 R.D. 639/1910 prot. n. 40984 del 16/05/2023, per la restituzione di somme corrisposte a titolo di arretrati contrattuali C.C.N.L.
2006/2009 corrisposte al dante causa della stessa nel periodo 2010-2012.
A fondamento della propria pretesa eccepiva la nullità del provvedimento per mancata indicazione delle modalità di opposizione e l'invalidità per carenza di motivazione;
eccepiva la prescrizione ed invocava la buona fede del percipiente.
1 Si costituiva l'Amministrazione rilevando che, nel corso degli anni 2010-2012, era stata corrisposta a , a titolo di arretrati contrattuali Persona_1 derivanti dall'applicazione del CCNL idraulico forestale e idraulico agrario
2006/2009, la complessiva somma di € 1.222,79, divisa in tre tranches, regolarmente riscosse.
Deduceva di aver notificato atto di diffida e di messa in mora prot. N. 56136 dell'08/07/2020, restituito al mittente per compiuta giacenza e, accertata poi la morte del lavoratore (in data 17/12/2017), di aver emesso l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata nei confronti dell'erede . Parte_1
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Un pagamento, per poter dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi asserisce di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto, ovvero il solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'accipiens. Solo in tal modo può configurarsi un indebito e il conseguente diritto di ripetizione (Cass.
798/2013).
Nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia devoluto emolumenti non dovuti ad un dipendente, in seguito alla privatizzazione dei rapporti di lavoro degli enti pubblici, si è affermata la regola secondo cui la P.A. deve chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dal dipendente (C. St. 26.2.2019, n. 1322), salva la necessità di operare il recupero con modalità non eccessivamente gravose per il dipendente (Cass. 29926/2009; C. St. 25.9.2006).
Pertanto, nell'adozione di tali atti, l'Amministrazione non è tenuta a fornire una particolare motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alla erogazione di somme che, invece, per errore, gli sono state corrisposte (C. St. 12.2.2015, n. 750; C. St. 30.9.2013, n. 4849).
La buona fede dell'accipiens non è di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del diritto-potere-dovere di ripetere le somme indebitamente erogate ai propri dipendenti (Cass. 13479/2018; C. St. 4.1.2021, n. 97); né
l'Amministrazione è tenuta a fornire alcuna ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato (C. St. 3.1.2018, n. 27).
Si riconosce, in sostanza, in capo all'amministrazione un diritto soggettivo alla restituzione (T.A.R. Lazio, Roma, 2.7.2019, n. 8571); l'iniziativa volta al recupero, anzi, configura un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate (T.A.R. Lazio
Roma, 22.10.2013, n. 9093).
2 In tali ipotesi l'interesse pubblico è "in re ipsa" e non richiede specifica motivazione
(C. St. 26.6.2015, n. 3218) in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (C. St. 9.6.2014, n. 2903).
In altri termini, sussiste un potere-dovere di recupero, da parte dell'Amministrazione, in linea con il canone costituzionale di buon andamento (C.
St. 16.4.2019, n. 2494).
Come accennato, il carattere oggettivo dell'indebito pagamento di somme non dovute in favore del dipendente pubblico attribuisce alla P.A. il diritto a ripetere, ai sensi dell'art. 2033 cc, tali somme, indipendentemente da qualsiasi valutazione in merito alla buona fede del percipiente (C. St. 23.1.2017, n. 268.) Il carattere civilistico della condicio indebiti implica che la buona fede del percipiente rilevi soli ai fini della valutazione ad opera dell'ente delle modalità con le quali operare il recupero (C. St. 22.3.2010), in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente (C. St. 21.1.2015,
T.A.R. Lazio, 14.1.2015, n. 523).
In ogni caso l'interesse pubblico alla ripetizione delle somme risulta prevalente rispetto alla posizione vantata dall'interessato, destinatario dell'azione di recupero
( , 17.4.2015, n. 432). Parte_2
L'Amministrazione può, tuttavia, chiedere gli interessi legali sulle somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti solo se vi sia stata mala fede del percipiente (C. Conti Basilicata 27.3.2006, n. 97; C. St. 29.1.1996, n. 91).
I rimedi restitutori, come noto, si prescrivono nel termine ordinario decennale ( art. 2946 cc); conseguentemente, la richiesta di restituzione di quanto illegittimamente ed erroneamente versato a titolo di sussidio economico, doverosamente incombente all'amministrazione, integra la fattispecie dell'indebito oggettivo (art. 2033) e, pertanto, rimane assoggettata unicamente a tale termine di prescrizione, non essendo diversamente previsto alcun termine di decadenza ( T.R.G.A. Trentino Alto Adige
24.9.2014, n. 317).
Nel caso di specie la controversia può essere decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione, quale ragione più liquida. Invero l'Amministrazione ha fornito prova di avere effettuato tre diversi pagamenti, in data 08/10/2010 € 280,73 il primo, in data 30/06/2011 € 392,97 il secondo ed in data 29/02/2012 € 449,09 il terzo, deducendo inoltre di aver provveduto ad interrompere il termine di prescrizione tramite l'invio di una diffida e messa in mora all'accipens in data 08/07/2020 (v. all 4 fasc. Regione), con restituzione al mittente per compiuta giacenza.
3 Tale atto, tuttavia, non appare in alcun modo idoneo ad interrompere validamente il termine di prescrizione, atteso che alla data della notifica dello stesso
[...]
era deceduto ormai da quasi tre anni (decesso del 17/12/2017). Persona_1
Né tale notifica, espressamente indirizzata all'accipiens nell'ultimo domicilio, e non agli eredi impersonalmente, può espandere i propri effetti interruttivi nei confronti di questi ultimi (principio generale che può ricavarsi dalla ratio di diverse norme, tra cui l'art. 65 del DPR 600/73 ovvero gli artt. 302 e 477 c.p.c.).
Il primo atto interruttivo utilmente notificato all'erede, odierna ricorrente, è quindi la stessa ingiunzione di pagamento prot. n. 40984 del 16/05/2023 oggi impugnata.
È di palmare evidenza che, tra la corresponsione della somma che l'amministrazione asserisce essere stata indebitamente percepita e la prima richiesta di restituzione, è intercorso un periodo di tempo superiore ai 10 anni (2010/2012 e 2023).
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, secondo soccombenza, alla luce del valore, della materia e della ridotta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la prescrizione del credito richiesto tramite ingiunzione pagamento ex. art 2 R.D. 639/1910 prot. n. 40984 del 16/05/2023; liquida le spese di lite in euro 350,00, oltre spese IVA e CPA, da porsi a carico di parte resistente.
Così deciso in Agrigento, 04/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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