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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/03/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1145/2022
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
2. Dott.ssa Giulia Carleo - ConSIliere Relatore;
3. Dott.ssa Rosa D'Apice - ConSIliere;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1145/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2638/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 03.07.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19.07.2022 – notificata in data 27.12.2022,
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Lucio Leone ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliate in Siano (SA), alla Via Guglielmo Marconi nr. 26, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Egidio Stellardi ed elettivamente domiciliata in CP
Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Firenze nr. 31, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2638/2022 del Tribunale di Salerno –
Spese di lite
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.12.2022 per l'appellata, e CP iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 27.12.2022, Parte_1
e proponevano gravame avverso la sentenza n. 2638/2022 del
[...] Parte_2
Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 03.07.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19.07.2022 – notificata in data 27.12.2022, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Accoglie la domanda avanzata dalle attrici e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù di stillicidio ex art. 913 c.c. e la cessazione della lamentata molestia mediante la rimozione della struttura metallica utilizzata per stendere il bucato;
2) Rigetta tutte le altre domande;
3) Compensa tra le parti le spese di lite”. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.02.2017 e iscritto a ruolo in data 17.02.2017, Parte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno,
[...] Parte_2 CP esponendo di essere proprietarie, pro indiviso, di un'unità immobiliare per civile abitazione, sita in San Mango Piemonte (SA), alla via Francesco Spirito, identificata al catasto fabbricati del Comune di San Mango Piemonte, al foglio 2, part. 280, sub.25, cat. A/2 e di essere anche titolari di diritto di proprietà, pro quota ideale, di un terrazzo a livello, identificato al catasto fabbricati del Comune di San Mango Piemonte al foglio 2, part. 280, sub.26, destinato al servizio e contiguo al citato appartamento;
esponevano ulteriormente che la convenuta CP era proprietaria, nel medesimo complesso immobiliare, di un'unità abitativa posta al
[...] secondo piano, identificata al catasto fabbricati del Comune di San Mango Piemonte al foglio
2, part. 280, sub.32, cat. A/2, soprastante l'appartamento delle , e la medesima Pt_1 convenuta era anche proprietaria di un sottotetto posto al terzo piano e di un deposito.
Le riferivano che all'epoca dei fatti la convenuta aveva installato due supporti Pt_1 CP metallici, con fili metallici tra gli stessi, affissi stabilmente, mediante legature metiliche e saldature, al balcone della sua unità immobiliare e uno stenditoio permanente, visibile, inamovibile e aggettante sulla terrazza delle attrici;
lamentavano che su tale stenditoio, la convenuta, in modo abituale, trasferiva e lasciava asciugare il bucato bagnato con consequenziale sgocciolamento del bucato e scolo e/o stillicidio delle acque sulla terrazza delle attrici.
pag. 2/7 Al fine di far cessare tale comportamento antigiuridico, le attrici avevano intimato alla convenuta, a mezzo a/r, la rimozione del citato stenditoio e avevano promosso anche tentativo di mediazione che si era concluso negativamente;
nonostante le azioni intraprese al fine di eliminare la turbativa, si rivolgevano all'intestato Tribunale di Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di scolo di acqua e/o stillicidio di acqua e, per l'effetto, condannarla a cessarne l'esercizio sulla sottostante terrazza nonché alla demolizione e/o alla definitiva rimozione degli sporti metallici congiunti materialmente al balcone della sua unità immobiliare, in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta circa l'intollerabilità delle immissione di acqua sulla sottostante terrazza derivanti dallo sciorinio dei panni e, comunque, condannare la convenuta alla demolizione e/o alla definitiva rimozione dello stenditoio metallico, in estremo subordine condannare la convenuta a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 444 c.c., con vittoria di spese di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
18.04.2017, si costituiva in giudizio quale parte convenuta, eccependo, in via CP preliminare, che le attrici non erano proprietarie esclusive del terrazzo in questione, ma contitolari con i SIg. e che da oltre cinquant'anni, e Persona_1 Controparte_2 prima di lei, sua madre, si servivano di tali balcone per stendere ed asciugare all'aperto il bucato, strizzato e centrifugato che, inoltre, utilizzava un apposito stenditoio di appoggio sul balcone, oppure lasciava asciugare il bucato o la biancheria su fili di ferro amovibili posti esternamente, a partire dall'anno 2010, lungo i due balconi, che, comunque, le attrici avevano posizionato due motori del condizionatore, posizionati sulla facciata condominiale, sotto ai suoi balconi ed una antenna parabolica, sempre sotto il suo balcone, a distanza ravvicinata, nonché realizzato una piccola tettoia fissa e permanente in ferro ricoperta di tegole, spiegando così domanda riconvenzionale per la rimozione di tali opere, tanto esposto concludeva per il rigetto della domanda, per l'infondatezza della richiesta risarcitoria ex art. 844 c.c. e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare ed ordinare alle attrici la rimozione dei motori dei condizionatori, il riposizionamento dell'antenna parabolica, nonché la rimozione della tettoia, con il ripristino dello stato quo ante, nonché la condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nella misura pari ad almeno € 1.000,00 con vittoria di spese di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo di prova testimoniale e interrogatorio formale, al cui esito pag. 3/7 era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'udienza del
09.12.2020 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 2638/2022, emessa e depositata telematicamente in data 03.07.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19.07.2022 – notificata in data 27.12.2022, il Tribuale di Salerno, qualificata preliminarmente l'azione proposta come actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., accoglieva la domanda e dichiarava l'inesistenza della servitù di stillicidio ex art. 913 c.c. e la cessazione della lamentata molestia mediante la rimozione della struttura metallica utilizzata per stendere il bucato, rigettava le altre domande e compensava tra le parti le spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, le odierne appellanti, e Parte_1 Pt_2
censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “Violazione e/o falsa
[...] applicazione dell'art. 91 co. 1 seconda parte del C.P.C. -nella versione novellata dalla L. n. 69 del 2009 -, in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali;
Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
91 comma 1 C.P.C., 92 comma 2 C.P.C., vizio di motivazione ex art 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali, per aver il Giudice di prime cure regolato le spese di lite in maniera non conforme alle previsioni del c.p.c.”. Chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. in via principale: condannare la SI.ra , meglio indentificata in atti, al pagamento delle spese CP
e compensi oltre rimborso spese generale, I.V.A. e C.P.A. come per legge, relative al giudizio di primo grado in questione, con clausola di attribuzione delle somme direttamente ex art 93 c.p.c. in favore del difensore
Avv. Lucio Leone, meglio identificato in atti;
2. in via di subordine: e solo nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello Adita ritenga non meritevole di accoglimento la domanda di cui al punto sub. 1 delle presenti conclusioni, si chiede allla Corte di Appello Adita di condannare la SI.ra CP
, meglio indentificata in atti, al pagamento delle spese e compensi oltre rimborso spese generale, I.V.A.
[...]
e C.P.A. ed accessori, tutto come per legge, relative al giudizio di primo grado in questione;
3. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione/distrazione ai sensi dell'art 93 c.p.c. direttamente in favore del sottoscritto difensore Avv. Lucio Leone”. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11.04.2023, si costituiva in giudizio quale parte appellata, che chiedeva, in via preliminare, ex CP artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., di dichiarare la nullità dell'udienza istruttoria svolta e dei successivi atti processuali e disporre la rinnovazione della prova testimoniale, ex artt. 354 e pag. 4/7 356 c.p.c., fissando una nuova ed apposita udienza istruttoria per l'escussione in contraddittorio, autorizzando le parti alla citazione dei rispettivi testi come già indicati ed ammessi in atti difensivi di primo grado, nel merito, di rigettare integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare la disposta compensazione delle spese legali di primo grado, con vittoria di spese. Fissata la prima udienza per l' 11.05.2023, disposta la trattazione del giudizio ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte rinviava per conclusioni alla data del 23.11.2023, al cui esito la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione e la causa viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. Il motivo di appello
è relativo alla integrale compensazione delle spese stante la particolarità della materia trattata per come disposto dal primo giudice, pur in presenza di soccombenza del convenuto, anche con rigetto delle domande da questo proposte. L'appellante lamenta la violazione del principio di cui all'art. 91 cpc, per come modificato in seguito alla riforma di cui alla legge n.
69 del 2009., in relazione alla proposta conciliativa rifiutata dal convenuto, cui seguiva la decisione conforme alla proposta rigettata. E' innegabile, che a fronte di una proposta conciliativa risolutiva della controversia, il rifiuto non sostanzialmente motivato, determini la necessità del processo, cui deve dirsi che la parte convenuta ha reso causalmente indispensabile per sanare la controversia, così determinando in caso di soccombenza la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, da qui l'erronea decisione del primo giudice. Ugualmente, la decisione di compensare le spese, a fronte della soccombenza totale appare erronea in ragione della motivazione della stessa collegata alla particolarità della vicenda, motivazione generica nella formulazione e non riconducibile nelle ipotesi di compensazione delle spese consentite per legge. In forza della normativa applicabile al caso in esame, ovvero D.L. 132 del 2014 art. 13, convertito in legge n. 162 del 2014, con integrazione dell'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è possibile solo in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, su cui il giudice è tenuto a motivare in maniera puntuale, tale non potendo pag. 5/7 essere la natura della controversia, clausola di stile, priva di contenuto specifico e sostanziale.
La sentenza dunque è viziata e va riformata. Tale conclusione non è superabile con le eccezioni sollevate dalla parte appellata, in particolare sulla supposta nullità dell'acquisizione della prova che ha condotto alla pronuncia di soccombenza. L'appellato lamenta la mancata comunicazione del mutamento del giudice, e la mancata conoscenza del verbale telematico con cui veniva fissata la data di espletamento della prova testimoniale, ammessa per entrambi le parti. Orbene, va osservato che la sola mancata comunicazione del mutamento del giudice non costituisce motivo di nullità, ma mera irregolarità, a meno che non si accompagni ad altri vizi della procedura che violino il pieno contraddittorio. L'art. 174 c.p.c. stabilisce che il giudice deSInato è investito dell'intero processo ed istruzione della causa, tuttavia, in casi di assoluto impedimento o di gravi eSIenze di servizio può essere sostituito con decreto del
Presidente. La sostituzione per motivi di servizio, ed impossibilità assoluta è legittima e in caso di mancata comunicazione è mera irregolarità del processo( Cass. civ. sez. lav. n.
1912/2017). Quanto all'altra ipotesi di nullità per mancata comunicazione del verbale telematico di udienza di fissazione della data di espletamento della prova testimoniale, essa è infondata per due ordini di ragioni, in primo grado tale nullità non è mai stata sollevata, essendosi l'appellato limitato a richiedere una rimessione in termini, rispetto a quanto fissato con il verbale telematico a chiusura dell'udienza del 23/09/2019. La rimessione in termini è stata esposta nella comparsa conclusionale del 21/01/202, in cui la parte convenuta affermava la decadenza per causa non imputabile o per mero errore scusabile, istanza di rimessione in termini per l'escussione dei testi. Mai nessuna nullità veniva prospettata.
Inoltre, va osservato che trattandosi di verbale telematico a chiusura dell'udienza, dunque non successivo allo scioglimento di una riserva, lo stesso non necessita di alcuna comunicazione al difensore assente. Inoltre, in ordine al rigetto di tutte le altre domande per come proposte in primo grado, anche in riconvenzionale, non è stato proposto appello incidentale nel presente grado, adeguatamente formulato e motivato. L'appello va accolto.
Le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate in euro 1.200,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi ed a carico della convenuta. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di avverso la sentenza n. 2638/2022 Parte_1 Parte_2 CP del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 03.07.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19.07.2022 – notificata in data 27.12.2022, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma del solo capo 3) della sentenza n.
2638/2022 del Tribunale di Salerno, pone le spese di lite a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice, liquidate in euro 1.200,00 spese, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario;
2. liquida le spese di lite del presente appello in favore di parte appellante ed a carico di parte appellata, determinate in euro 1.800,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di conSIlio della Corte Appello di Salerno 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 13/03/2024
Il ConSIliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Maria Assunta Niccoli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1145/2022
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
2. Dott.ssa Giulia Carleo - ConSIliere Relatore;
3. Dott.ssa Rosa D'Apice - ConSIliere;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1145/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2638/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 03.07.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19.07.2022 – notificata in data 27.12.2022,
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Lucio Leone ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliate in Siano (SA), alla Via Guglielmo Marconi nr. 26, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Egidio Stellardi ed elettivamente domiciliata in CP
Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Firenze nr. 31, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2638/2022 del Tribunale di Salerno –
Spese di lite
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.12.2022 per l'appellata, e CP iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 27.12.2022, Parte_1
e proponevano gravame avverso la sentenza n. 2638/2022 del
[...] Parte_2
Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 03.07.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19.07.2022 – notificata in data 27.12.2022, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Accoglie la domanda avanzata dalle attrici e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù di stillicidio ex art. 913 c.c. e la cessazione della lamentata molestia mediante la rimozione della struttura metallica utilizzata per stendere il bucato;
2) Rigetta tutte le altre domande;
3) Compensa tra le parti le spese di lite”. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.02.2017 e iscritto a ruolo in data 17.02.2017, Parte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno,
[...] Parte_2 CP esponendo di essere proprietarie, pro indiviso, di un'unità immobiliare per civile abitazione, sita in San Mango Piemonte (SA), alla via Francesco Spirito, identificata al catasto fabbricati del Comune di San Mango Piemonte, al foglio 2, part. 280, sub.25, cat. A/2 e di essere anche titolari di diritto di proprietà, pro quota ideale, di un terrazzo a livello, identificato al catasto fabbricati del Comune di San Mango Piemonte al foglio 2, part. 280, sub.26, destinato al servizio e contiguo al citato appartamento;
esponevano ulteriormente che la convenuta CP era proprietaria, nel medesimo complesso immobiliare, di un'unità abitativa posta al
[...] secondo piano, identificata al catasto fabbricati del Comune di San Mango Piemonte al foglio
2, part. 280, sub.32, cat. A/2, soprastante l'appartamento delle , e la medesima Pt_1 convenuta era anche proprietaria di un sottotetto posto al terzo piano e di un deposito.
Le riferivano che all'epoca dei fatti la convenuta aveva installato due supporti Pt_1 CP metallici, con fili metallici tra gli stessi, affissi stabilmente, mediante legature metiliche e saldature, al balcone della sua unità immobiliare e uno stenditoio permanente, visibile, inamovibile e aggettante sulla terrazza delle attrici;
lamentavano che su tale stenditoio, la convenuta, in modo abituale, trasferiva e lasciava asciugare il bucato bagnato con consequenziale sgocciolamento del bucato e scolo e/o stillicidio delle acque sulla terrazza delle attrici.
pag. 2/7 Al fine di far cessare tale comportamento antigiuridico, le attrici avevano intimato alla convenuta, a mezzo a/r, la rimozione del citato stenditoio e avevano promosso anche tentativo di mediazione che si era concluso negativamente;
nonostante le azioni intraprese al fine di eliminare la turbativa, si rivolgevano all'intestato Tribunale di Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di scolo di acqua e/o stillicidio di acqua e, per l'effetto, condannarla a cessarne l'esercizio sulla sottostante terrazza nonché alla demolizione e/o alla definitiva rimozione degli sporti metallici congiunti materialmente al balcone della sua unità immobiliare, in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta circa l'intollerabilità delle immissione di acqua sulla sottostante terrazza derivanti dallo sciorinio dei panni e, comunque, condannare la convenuta alla demolizione e/o alla definitiva rimozione dello stenditoio metallico, in estremo subordine condannare la convenuta a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 444 c.c., con vittoria di spese di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
18.04.2017, si costituiva in giudizio quale parte convenuta, eccependo, in via CP preliminare, che le attrici non erano proprietarie esclusive del terrazzo in questione, ma contitolari con i SIg. e che da oltre cinquant'anni, e Persona_1 Controparte_2 prima di lei, sua madre, si servivano di tali balcone per stendere ed asciugare all'aperto il bucato, strizzato e centrifugato che, inoltre, utilizzava un apposito stenditoio di appoggio sul balcone, oppure lasciava asciugare il bucato o la biancheria su fili di ferro amovibili posti esternamente, a partire dall'anno 2010, lungo i due balconi, che, comunque, le attrici avevano posizionato due motori del condizionatore, posizionati sulla facciata condominiale, sotto ai suoi balconi ed una antenna parabolica, sempre sotto il suo balcone, a distanza ravvicinata, nonché realizzato una piccola tettoia fissa e permanente in ferro ricoperta di tegole, spiegando così domanda riconvenzionale per la rimozione di tali opere, tanto esposto concludeva per il rigetto della domanda, per l'infondatezza della richiesta risarcitoria ex art. 844 c.c. e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare ed ordinare alle attrici la rimozione dei motori dei condizionatori, il riposizionamento dell'antenna parabolica, nonché la rimozione della tettoia, con il ripristino dello stato quo ante, nonché la condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nella misura pari ad almeno € 1.000,00 con vittoria di spese di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo di prova testimoniale e interrogatorio formale, al cui esito pag. 3/7 era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'udienza del
09.12.2020 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 2638/2022, emessa e depositata telematicamente in data 03.07.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19.07.2022 – notificata in data 27.12.2022, il Tribuale di Salerno, qualificata preliminarmente l'azione proposta come actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., accoglieva la domanda e dichiarava l'inesistenza della servitù di stillicidio ex art. 913 c.c. e la cessazione della lamentata molestia mediante la rimozione della struttura metallica utilizzata per stendere il bucato, rigettava le altre domande e compensava tra le parti le spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, le odierne appellanti, e Parte_1 Pt_2
censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “Violazione e/o falsa
[...] applicazione dell'art. 91 co. 1 seconda parte del C.P.C. -nella versione novellata dalla L. n. 69 del 2009 -, in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali;
Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
91 comma 1 C.P.C., 92 comma 2 C.P.C., vizio di motivazione ex art 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali, per aver il Giudice di prime cure regolato le spese di lite in maniera non conforme alle previsioni del c.p.c.”. Chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. in via principale: condannare la SI.ra , meglio indentificata in atti, al pagamento delle spese CP
e compensi oltre rimborso spese generale, I.V.A. e C.P.A. come per legge, relative al giudizio di primo grado in questione, con clausola di attribuzione delle somme direttamente ex art 93 c.p.c. in favore del difensore
Avv. Lucio Leone, meglio identificato in atti;
2. in via di subordine: e solo nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello Adita ritenga non meritevole di accoglimento la domanda di cui al punto sub. 1 delle presenti conclusioni, si chiede allla Corte di Appello Adita di condannare la SI.ra CP
, meglio indentificata in atti, al pagamento delle spese e compensi oltre rimborso spese generale, I.V.A.
[...]
e C.P.A. ed accessori, tutto come per legge, relative al giudizio di primo grado in questione;
3. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione/distrazione ai sensi dell'art 93 c.p.c. direttamente in favore del sottoscritto difensore Avv. Lucio Leone”. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11.04.2023, si costituiva in giudizio quale parte appellata, che chiedeva, in via preliminare, ex CP artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., di dichiarare la nullità dell'udienza istruttoria svolta e dei successivi atti processuali e disporre la rinnovazione della prova testimoniale, ex artt. 354 e pag. 4/7 356 c.p.c., fissando una nuova ed apposita udienza istruttoria per l'escussione in contraddittorio, autorizzando le parti alla citazione dei rispettivi testi come già indicati ed ammessi in atti difensivi di primo grado, nel merito, di rigettare integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare la disposta compensazione delle spese legali di primo grado, con vittoria di spese. Fissata la prima udienza per l' 11.05.2023, disposta la trattazione del giudizio ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte rinviava per conclusioni alla data del 23.11.2023, al cui esito la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione e la causa viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. Il motivo di appello
è relativo alla integrale compensazione delle spese stante la particolarità della materia trattata per come disposto dal primo giudice, pur in presenza di soccombenza del convenuto, anche con rigetto delle domande da questo proposte. L'appellante lamenta la violazione del principio di cui all'art. 91 cpc, per come modificato in seguito alla riforma di cui alla legge n.
69 del 2009., in relazione alla proposta conciliativa rifiutata dal convenuto, cui seguiva la decisione conforme alla proposta rigettata. E' innegabile, che a fronte di una proposta conciliativa risolutiva della controversia, il rifiuto non sostanzialmente motivato, determini la necessità del processo, cui deve dirsi che la parte convenuta ha reso causalmente indispensabile per sanare la controversia, così determinando in caso di soccombenza la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, da qui l'erronea decisione del primo giudice. Ugualmente, la decisione di compensare le spese, a fronte della soccombenza totale appare erronea in ragione della motivazione della stessa collegata alla particolarità della vicenda, motivazione generica nella formulazione e non riconducibile nelle ipotesi di compensazione delle spese consentite per legge. In forza della normativa applicabile al caso in esame, ovvero D.L. 132 del 2014 art. 13, convertito in legge n. 162 del 2014, con integrazione dell'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è possibile solo in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, su cui il giudice è tenuto a motivare in maniera puntuale, tale non potendo pag. 5/7 essere la natura della controversia, clausola di stile, priva di contenuto specifico e sostanziale.
La sentenza dunque è viziata e va riformata. Tale conclusione non è superabile con le eccezioni sollevate dalla parte appellata, in particolare sulla supposta nullità dell'acquisizione della prova che ha condotto alla pronuncia di soccombenza. L'appellato lamenta la mancata comunicazione del mutamento del giudice, e la mancata conoscenza del verbale telematico con cui veniva fissata la data di espletamento della prova testimoniale, ammessa per entrambi le parti. Orbene, va osservato che la sola mancata comunicazione del mutamento del giudice non costituisce motivo di nullità, ma mera irregolarità, a meno che non si accompagni ad altri vizi della procedura che violino il pieno contraddittorio. L'art. 174 c.p.c. stabilisce che il giudice deSInato è investito dell'intero processo ed istruzione della causa, tuttavia, in casi di assoluto impedimento o di gravi eSIenze di servizio può essere sostituito con decreto del
Presidente. La sostituzione per motivi di servizio, ed impossibilità assoluta è legittima e in caso di mancata comunicazione è mera irregolarità del processo( Cass. civ. sez. lav. n.
1912/2017). Quanto all'altra ipotesi di nullità per mancata comunicazione del verbale telematico di udienza di fissazione della data di espletamento della prova testimoniale, essa è infondata per due ordini di ragioni, in primo grado tale nullità non è mai stata sollevata, essendosi l'appellato limitato a richiedere una rimessione in termini, rispetto a quanto fissato con il verbale telematico a chiusura dell'udienza del 23/09/2019. La rimessione in termini è stata esposta nella comparsa conclusionale del 21/01/202, in cui la parte convenuta affermava la decadenza per causa non imputabile o per mero errore scusabile, istanza di rimessione in termini per l'escussione dei testi. Mai nessuna nullità veniva prospettata.
Inoltre, va osservato che trattandosi di verbale telematico a chiusura dell'udienza, dunque non successivo allo scioglimento di una riserva, lo stesso non necessita di alcuna comunicazione al difensore assente. Inoltre, in ordine al rigetto di tutte le altre domande per come proposte in primo grado, anche in riconvenzionale, non è stato proposto appello incidentale nel presente grado, adeguatamente formulato e motivato. L'appello va accolto.
Le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate in euro 1.200,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi ed a carico della convenuta. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di avverso la sentenza n. 2638/2022 Parte_1 Parte_2 CP del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 03.07.2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19.07.2022 – notificata in data 27.12.2022, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma del solo capo 3) della sentenza n.
2638/2022 del Tribunale di Salerno, pone le spese di lite a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice, liquidate in euro 1.200,00 spese, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario;
2. liquida le spese di lite del presente appello in favore di parte appellante ed a carico di parte appellata, determinate in euro 1.800,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di conSIlio della Corte Appello di Salerno 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 13/03/2024
Il ConSIliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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