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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8059/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Francesco Luigi De Cesare); Parte_1
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 23.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è parzialmente fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dell'inabilità permanente scaturita in capo alla parte ricorrente in conseguenza delle patologie contratte in conseguenza all'attività lavorativa espletata e già valutate dall'istituto nella percentuale del 6%. Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto aggravamento del quadro invalidante, avendo il C.T.U. valutato l'inabilità permanente complessiva scaturita in capo alla parte ricorrente nella superiore misura dell'8%. In considerazione della esigua differenza tra la valutazione effettuata dall' e quella compiuta dal C.T.U. si CP_1 ritiene equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali tra le parti nella misura del 50%, ponendo le residue spese nonché quelle della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' , in forza della sua soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente una rendita rapportata ad un grado d'inabilità permanente dell'8% dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
1 -compensa parzialmente le spese legali nella misura del 50% e condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali residue in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 23.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Francesco Luigi De Cesare); Parte_1
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 23.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è parzialmente fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dell'inabilità permanente scaturita in capo alla parte ricorrente in conseguenza delle patologie contratte in conseguenza all'attività lavorativa espletata e già valutate dall'istituto nella percentuale del 6%. Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto aggravamento del quadro invalidante, avendo il C.T.U. valutato l'inabilità permanente complessiva scaturita in capo alla parte ricorrente nella superiore misura dell'8%. In considerazione della esigua differenza tra la valutazione effettuata dall' e quella compiuta dal C.T.U. si CP_1 ritiene equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali tra le parti nella misura del 50%, ponendo le residue spese nonché quelle della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' , in forza della sua soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente una rendita rapportata ad un grado d'inabilità permanente dell'8% dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
1 -compensa parzialmente le spese legali nella misura del 50% e condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali residue in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 23.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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