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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8254/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.05.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8254/2024 vertente
TRA
, cui sono subentrati gli eredi , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente al corso Italia nr. 65,
C.F. nata a [...] il C.F._1 Parte_3
22/03/1961 ed ivi residente a[...], C.F.
, nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_4
1 e residente in [...]11,
C.F. C.F._3
rappr. e dif. dall'Avv. Donato La Torre
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda. A seguito del decesso CP_1
della parte istante avvenuto in data 22/12/2024, si costituivano gli eredi in epigrafe indicati che si riportavano alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo di lite. Veniva espletata C.T.U. medico legale. Veniva, quindi, trattata la causa, da ultimo, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, in data odierna la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei
2 cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica. La legge n.
18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché è necessaria un'assistenza continua.
Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.,
Sez. Un., 11843/92; Cass. 10480/94).
Orbene, nella specie, il c.t.u., con motivazioni sufficientemente esaustive e argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui era affetto il de cuius di parte ricorrente
“riducevano la generica capacità lavorativa propria dell'istante nella misura del 100% ed erano ostative agli atti quotidiani della vita dovendo quindi concedersi agli eredi il beneficio economico della indennità di accompagnamento dalla revoca amministrativa
(10.5.2023) al decesso (22.12.2024)” (cfr. elaborato peritale).
Pertanto, può dirsi acclarato al presente giudizio che il de cuius della parte ricorrente era in possesso del requisito sanitario della totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita dalla revoca del 10.05.2023 fino al decesso del 22.12.2024 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto. La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che
3 emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle parti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto come da dispositivo.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
4 Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto nell'atto introduttivo di lite (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda (ove proposta) - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale;
nello stesso senso, cfr. ex plurimis,
Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano
20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il de cuius del ricorrente era in possesso del requisito sanitario della totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita dalla revoca del
10.05.2023 fino al decesso del 22.12.2024.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che il de cuius della parte ricorrente era in possesso del requisito sanitario della totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di attendere autonomamente agli atti
5 quotidiani della vita dalla revoca del 10.05.2023 fino al decesso del 22.12.2024;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 3.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
6
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.05.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8254/2024 vertente
TRA
, cui sono subentrati gli eredi , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente al corso Italia nr. 65,
C.F. nata a [...] il C.F._1 Parte_3
22/03/1961 ed ivi residente a[...], C.F.
, nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_4
1 e residente in [...]11,
C.F. C.F._3
rappr. e dif. dall'Avv. Donato La Torre
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda. A seguito del decesso CP_1
della parte istante avvenuto in data 22/12/2024, si costituivano gli eredi in epigrafe indicati che si riportavano alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo di lite. Veniva espletata C.T.U. medico legale. Veniva, quindi, trattata la causa, da ultimo, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, in data odierna la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei
2 cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica. La legge n.
18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché è necessaria un'assistenza continua.
Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.,
Sez. Un., 11843/92; Cass. 10480/94).
Orbene, nella specie, il c.t.u., con motivazioni sufficientemente esaustive e argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui era affetto il de cuius di parte ricorrente
“riducevano la generica capacità lavorativa propria dell'istante nella misura del 100% ed erano ostative agli atti quotidiani della vita dovendo quindi concedersi agli eredi il beneficio economico della indennità di accompagnamento dalla revoca amministrativa
(10.5.2023) al decesso (22.12.2024)” (cfr. elaborato peritale).
Pertanto, può dirsi acclarato al presente giudizio che il de cuius della parte ricorrente era in possesso del requisito sanitario della totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita dalla revoca del 10.05.2023 fino al decesso del 22.12.2024 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto. La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che
3 emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle parti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto come da dispositivo.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
4 Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto nell'atto introduttivo di lite (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda (ove proposta) - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale;
nello stesso senso, cfr. ex plurimis,
Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano
20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il de cuius del ricorrente era in possesso del requisito sanitario della totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita dalla revoca del
10.05.2023 fino al decesso del 22.12.2024.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che il de cuius della parte ricorrente era in possesso del requisito sanitario della totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di attendere autonomamente agli atti
5 quotidiani della vita dalla revoca del 10.05.2023 fino al decesso del 22.12.2024;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 3.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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