TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.796 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 04.02.2025, promosso da
(nato il [...] a [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cambrea, giusta procura in atti, presso
[...]
il cui studio in Palmi (RC) alla via Tracciolino s.n.c. ha eletto domicilio
e
(nata l'[...] a [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Rositano, giusta procura in atti, presso il
[...]
suo studio in Rosarno (RC) alla via M. Zita n.35 ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
pagina 1 di 4 -vista la richiesta congiunta formulata all'udienza cartolare del 04.02.2025 con la quale le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di hanno chiesto la Parte_1 CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 29.10.2005, alle condizioni concordate;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 29.10.2005 dal quale sono nati tre figli, , maggiorenne ma Per_1
Per_ non economicamente autosufficiente, e ancora minorenni;
b) con decreto Per_3
n.48/2021 depositato il 14.05.2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale l'08.04.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'08.04.2021 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e Parte_1 CP_1
, con istanza congiunta formulata all'udienza cartolare del 04.02.2025, così
[...]
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 29.10.2005 tra e il cui atto risulta Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A n.723 anno 2002, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 1) i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori con collocamento presso l'abitazione del padre sita in Reggio Calabria alla Via Calvieri
n.91;
2) che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni fino ad un massimo di tre volte alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30 ed ancora il fine settimana a week end alterni, dal sabato dall'uscita di scuola alle ore 20.30 della domenica, il tutto compatibilmente con le prioritarie esigenze anche scolastiche dei minori nel rispetto delle rispettive volontà dei minori, nel caso di loro rifiuto;
3) i minori pernotteranno con la madre ogni sabato sera e faranno rientro a casa del ricorrente il giorno di domenica pomeriggio salvo accordo diverso tra le parti, nel rispetto delle rispettive volontà dei minori, nel caso di loro rifiuto;
4) i genitori si impegnano altresì ad adottare un criterio di alternanza che consenta loro di vedere e tenere con sé i figli in occasione delle festività natalizie, un anno il giorno di
Natale ed il successivo quello di Capodanno, applicando il medesimo criterio per il periodo pasquale, con riferimento alla domenica di Pasqua ed al successivo lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive (da Giugno ad Agosto) ciascun genitore avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli per un periodo almeno di quindici giorni anche non consecutivi, in epoca da concordare tra le parti con congruo anticipo ed in mancanza di accordo dall' 01 al 15 agosto, sempre nel rispetto delle rispettive volontà dei minori, nel caso di loro rifiuto;
5) si obbliga a corrispondere mensilmente a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di €200,00 (Euro: duecento/00), a titolo di concorso al mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo indicizzazione ISTAT, nonché le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della prole;
6) l'assegno unico per i due figli sarà percepito della misura pari al 50% da entrambi i genitori;
pagina 3 di 4 Per_ 7) l'indennità di frequenza percepita dal minore , sarà incassata dal padre e di conseguenza accreditata su un conto postale cointestato al minore e al padre che li potrà utilizzare solo nell'esclusivo interesse del minore;
8) , esprime sin da ora il consenso all'autorizzazione finalizzata al CP_1
rilascio dei documenti dei minori, nonché l'autorizzazione ad eseguire viaggi in Italia ed all'Estero dei minori;
9) nel caso di rifiuto dei minore, autorizzare incontri madre/figli diretti a comprendere
i motivi del rifiuto ma soprattutto diretti alla ripresa dei rapporti;
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.796 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 04.02.2025, promosso da
(nato il [...] a [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cambrea, giusta procura in atti, presso
[...]
il cui studio in Palmi (RC) alla via Tracciolino s.n.c. ha eletto domicilio
e
(nata l'[...] a [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Rositano, giusta procura in atti, presso il
[...]
suo studio in Rosarno (RC) alla via M. Zita n.35 ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
pagina 1 di 4 -vista la richiesta congiunta formulata all'udienza cartolare del 04.02.2025 con la quale le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di hanno chiesto la Parte_1 CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 29.10.2005, alle condizioni concordate;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 29.10.2005 dal quale sono nati tre figli, , maggiorenne ma Per_1
Per_ non economicamente autosufficiente, e ancora minorenni;
b) con decreto Per_3
n.48/2021 depositato il 14.05.2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale l'08.04.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'08.04.2021 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e Parte_1 CP_1
, con istanza congiunta formulata all'udienza cartolare del 04.02.2025, così
[...]
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 29.10.2005 tra e il cui atto risulta Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A n.723 anno 2002, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 1) i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori con collocamento presso l'abitazione del padre sita in Reggio Calabria alla Via Calvieri
n.91;
2) che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni fino ad un massimo di tre volte alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30 ed ancora il fine settimana a week end alterni, dal sabato dall'uscita di scuola alle ore 20.30 della domenica, il tutto compatibilmente con le prioritarie esigenze anche scolastiche dei minori nel rispetto delle rispettive volontà dei minori, nel caso di loro rifiuto;
3) i minori pernotteranno con la madre ogni sabato sera e faranno rientro a casa del ricorrente il giorno di domenica pomeriggio salvo accordo diverso tra le parti, nel rispetto delle rispettive volontà dei minori, nel caso di loro rifiuto;
4) i genitori si impegnano altresì ad adottare un criterio di alternanza che consenta loro di vedere e tenere con sé i figli in occasione delle festività natalizie, un anno il giorno di
Natale ed il successivo quello di Capodanno, applicando il medesimo criterio per il periodo pasquale, con riferimento alla domenica di Pasqua ed al successivo lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive (da Giugno ad Agosto) ciascun genitore avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli per un periodo almeno di quindici giorni anche non consecutivi, in epoca da concordare tra le parti con congruo anticipo ed in mancanza di accordo dall' 01 al 15 agosto, sempre nel rispetto delle rispettive volontà dei minori, nel caso di loro rifiuto;
5) si obbliga a corrispondere mensilmente a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di €200,00 (Euro: duecento/00), a titolo di concorso al mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo indicizzazione ISTAT, nonché le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della prole;
6) l'assegno unico per i due figli sarà percepito della misura pari al 50% da entrambi i genitori;
pagina 3 di 4 Per_ 7) l'indennità di frequenza percepita dal minore , sarà incassata dal padre e di conseguenza accreditata su un conto postale cointestato al minore e al padre che li potrà utilizzare solo nell'esclusivo interesse del minore;
8) , esprime sin da ora il consenso all'autorizzazione finalizzata al CP_1
rilascio dei documenti dei minori, nonché l'autorizzazione ad eseguire viaggi in Italia ed all'Estero dei minori;
9) nel caso di rifiuto dei minore, autorizzare incontri madre/figli diretti a comprendere
i motivi del rifiuto ma soprattutto diretti alla ripresa dei rapporti;
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4