Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 28/04/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.1729 / 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. LENTO FRANCO Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. LENTO FRANCO nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nella rinnovazione della ctu in quanto l'elaborato peritale è stato depositato senza trasmissione della bozza alle parti nonché in subordine chiede nuova convocazione tenuto conto che la convocazione stabilita dal consulente in esito allo stato di malattia della perizianda è stata trasmessa alle parti il 16.12.2024 vale a dire 2 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali e non nei 15 giorni previsti dalla normativa applicabile nonché richiamati anche nel giuramento ufficiale. Solo per precisione si rileva altresì che dalla ricevuta di invio della convocazione risulta che la stessa non è stata inviata a parte convenuta rendendo pertanto anche per questo motivo la seconda convocazione nulla per violazione del contraddittorio.
E' altresì presente per l' l'avv. CRISTINA LATELLA per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione nonché ai verbali di udienza e si oppone alle richieste di controparte e chiede la decisione.
Il GOP
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile- Settore Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT dott.ssa Rosanna Femia, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato in data 28.4.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1729 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lento Franco e Avv. Arfuso Crocefissa Daniela, giusta procura in atti.
-ricorrente-
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'Avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Ettore Triolo.
- resistente-
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnatore ed handicap in situazione di gravità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.4.2024 ai sensi dell'art 445 bis 6° comma c.p.c,, parte ricorrente dopo aver contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento di ATPO che ha escluso la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap in situazione di gravità, ha proposto il presente giudizio di opposizione, chiedendo, previo nomina di nuovo CTU, di accertare la sussistenza delle condizioni sanitari legittimanti la richiesta dei benefici invocati.
Si è costituita l' deducendo l'insussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 CP_1
della legge 18/80 e dell'handicap grave e chiedeva il rigetto della domanda.
Sulla base della documentazione versata in atti, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
* * * * * *
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni sollevate dall' stante l'osservanza CP_1
da parte ricorrente dei termini posti a pena di decadenza a suo carico.
Nel merito, però, la domanda della ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata stante la mancata presentazione a visita dell'istante questione di procedibilità della domanda medesima.
Alla luce della nuova documentazione versata in atti, veniva disposto il richiamo del
CTU, il quale accettava l'incarico e prestava giuramento di rito fissando la data delle operazioni peritali per il 13.12.2024 cui la ricorrente non si è presentata, giustificando il proprio impedimento per motivi di salute. Alla successiva convocazione fissata dal
CTU per il 18.12.2025 ore 15,00 la ricorrente non si presenta alle operazioni peritali, di tale assenza, tuttavia, l'istante non ha fornito alcuna giustificazione o impedimento, non ha dedotto che proprio nei giorni in cui era stato fissato l'accesso peritale era impossibilitata a recarsi alla visita, né ha chiesto l'autorizzazione alla visita domiciliare per un'eventuale sopravvenuta intrasportabilità.
In ogni caso, solo per completezza va evidenziato che il certificato rilasciato dalla dott.ssa il 13.12.2024 attesta che la ricorrente era affetta in quel Persona_1
giorno da uno “stato febbrile influenzale” e necessitava di riposo;
esso, pertanto, anche ammesso che sia idoneo a giustificare l'assenza alla visita fissata per il giorno 13.12.2024, comunque, non può giustificare la mancata presentazione alla successiva visita fissata dal Ctu per il giorno 18.12.2024.
Pertanto, in assenza di rituali, sufficienti e giustificate motivazioni, detti comportamenti concludenti manifestano un chiaro sopravvenuto disinteresse di parte ricorrente rispetto alla procedura.
Il merito alla relazione peritale espletata sugli atti dal CTU va dichiarata la nullità della stessa in quanto redatta in spregio alle direttive riportate nel verbale di giuramento in quanto avrebbe dovuto provvedere alla restituzione degli atti all'Ufficio con una nota di accompagnamento con precisazione del motivo della restituzione.
Premessa la questione il ricorso dovrà dichiararsi improcedibile con conferma delle statuizioni del giudizio per ATP.
Quanto alle spese e competenze di lite, questi andranno compensate stante la dichiarazione di esonero.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP n° n.2588/2023 RGAC, così provvede:
- Rigetta il ricorso dichiarando la domanda improcedibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 445 bis c.p.c. così, confermando nel merito le risultanze di ATP.
- Compensa le spese di lite.
- Pone le spese di CTU della fase di ATPO a carico dell' che liquida come da CP_1
separato decreto di liquidazione.
Reggio Calabria, 28.4.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia