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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
ConIGliere
Dott. Luca Marani ConIGliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 05/09/2023 al n. 1532/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ) personalmente e nella propria Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di legale rappresentante di (p.IVA _1 P.IVA_1
corrente in Povegliano (VR) alla Via Mazzini, 57, rappresentate e difese in causa dall'avv. Orrico Alberto ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Piazza Cittadella n. 26 in Verona come da procura a margine dell'atto di citazione del 27.07.2021
-appellanti-
pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. ), con sede in Torino, Controparte_2 P.IVA_2
Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Bulgarelli
Aldo e Bulgarelli Luca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Piazza Bra' n. 26/D in Verona come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellata-
avente per oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione del 3.4.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE APPELLANTI:
in via principale: per i motivi esposti nel presente atto, riformarsi la sentenza di
primo grado e condannarsi l'appellata al risarcimento Controparte_3
del danno e quindi al pagamento nei confronti di della somma di € Parte_1
650.000,00 o alla diversa minor somma ritenuta dovuta anche equitativamente
dal Giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. e condannarsi l'appellata al
pagamento nei confronti di al pagamento della somma di € _1
1.395.000,00 oltre all'importo dovuto per lucro cessante, o alla diversa minor
somma ritenuta dovuta anche equitativamente dal Giudice, nei confronti della
ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;spese, anche generali del 15 _1
%, e compenso interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio;
pagina 2 di 15 in via istruttoria: reiterando le richieste istruttorie formulate in primo grado, si
chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze (riportate
con la numerazione dell'atto di citazione di primo grado):
1) vero che, al fine della concessione del mutuo del 22.07.2009 da parte di
NC di ES s.p.a. (cfr. nostro doc. n. 3, che si rammostra al teste), veniva
richiesto alla IG.ra di fornire una garanzia fideiussoria al NC di Pt_1
ES (oltre all'iscrizione di ipoteca) e, prima della sottoscrizione del mutuo,
tale garanzia veniva fornita in data 24.06.2009 sino alla concorrenza di €
1.350.000,00 (con il doc. n. 5 si produce la predetta garanzia personale
fideiussoria);
2) vero che ulteriore condizione essenziale, richiesta verbalmente alla _1
(dall'allora direttore dell'agenzia di Villafranca del NC di ES, IG.
), per la concessione del predetto mutuo sarebbe stata, Persona_1
altresì, l'imposizione di un non meglio precisato “vincolo” sui titoli contenuti
nel “dossier” intestato alla IG.ra , titoli aventi, all'epoca, un Parte_1
controvalore di € 650.000,00;
3) vero che la IGnora si recava quindi presso l'agenzia di Villafranca Pt_1
del NC di ES firmando la documentazione sottopostale dal Direttore,
; Persona_1
4) vero che, in data 22.05.2015 si svolgeva un incontro presso la sede di
[...]
in ES (con la presenza, per la IG.ra del IG. Pt_2 Pt_1 Per_2
oltre all'avvocato Giorgio Orrico per la ), durante il quale
[...] _1
vanamente si tentava di aprire una trattativa con il NC di ES, insistendo
pagina 3 di 15 con la richiesta di procedere al parziale smobilizzo del “dossier titoli” (più volte
invocato dalla IG.ra per coprire le rate non pagate del mutuo;
Pt_1
5) vero che l'avv. Giorgio Orrico, con comunicazione 22.05.2015 (che si
produce con il doc. n. 10) ricapitolava le richieste dell'incontro avvenuto nella
medesima data;
6) vero che ES, con la p.e.c 4.06.2015 (che si produce Controparte_4
con il doc. n. 11) comunicava, in risposta alla richiesta delle odierne appellanti
del 22.05.2015, “la mancata adesione alla richiesta di smobilizzo dei titoli
concessi a garanzia”.
Si indicano come testi i seguenti IGg.ri:
- , residente in [...]; Persona_2
- avv. Giorgio Orrico, con studio in Verona, Piazza Cittadella, 26;
- , residente in [...]. Persona_1
II) Si chiede inoltre che venga disposta una idonea Consulenza Tecnica
d'Ufficio sull'entità del danno cagionato alla Gescom, atta a determinare il
valore dei ricavi annui della società negli ultimi 5 anni prima dell'interruzione
della attività, così determinandosi il valore del lucro cessante. III) Si chiede che
il Giudice voglia emettere Ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti
della ed eventualmente anche nei confronti della Controparte_3
disponendosi l'acquisizione della documentazione relativa Parte_3
al rapporto tra le predette società in relazione alla gestione dei titoli intestati
alla IG.ra (documentazione riferita esistente da Parte_1 Parte_3
con il documento da noi prodotto con il n. 19), con particolare riferimento
[...]
pagina 4 di 15 alla ripartizione dei poteri di utilizzo e gestione (e quindi anche di svincolo ed
escussione)
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Rigettarsi il proposto appello e tutte le domande con esso proposte dagli odierni
appellanti nei confronti di , con conseguente integrale Controparte_2
conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese di lite
In via istruttoria, Rigettarsi le richieste di prova testimoniale, di CTU e di
ordine di esibizione ex art. 210 cpc reiterate in questa sede dagli appellanti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_5
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, al Controparte_3
fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione del canone di buona fede.
Le doglianze attoree riguardavano il comportamento tenuto dalla Pt_2
successivamente alla stipula del contratto di mutuo stipulato in data 22.7.2009
con il quale aveva ottenuto dal NC di ES (confluito, a seguito di plurimi mutamenti di denominazione ed incorporazioni, in ) le Controparte_3
disponibilità economiche necessarie (Euro 800.000,00) ad acquistare un immobile sito nel Centro Commerciale “Serenissima” nel Comune di San
Giovanni Lupatoto in provincia di Verona.
Secondo quanto già evidenziato dal Tribunale, la dopo avere receduto dal Pt_2
rapporto contrattuale, preannunciando l'escussione della garanzia pignoratizia rilasciata dalla avrebbe, per le attrici, ingiustamente negato il proprio Pt_1
consenso allo svincolo dei titoli concessi in garanzia per il pagamento delle rate pagina 5 di 15 del mutuo scadute, scegliendo di ottenere il soddisfacimento del proprio credito con azzeramento del capitale della società debitrice ed impedendo a di _1
continuare ad operare.
Le attrici avevano, tra l'altro, evidenziato che:
- il pagamento delle rate del mutuo era garantito da ipoteca iscritta per l'importo di Euro 1.600.000,00, da fideiussione della per Euro 1.350.000,00 e da Pt_1
pegno sui titoli della medesima attrice per Euro 650.000,00;
- le rate del mutuo erano state corrisposte dalla società fino al 2014;
- la aveva manifestato la sua disponibilità con la raccomandata del Pt_1
10.09.2014, confermata con comunicazione del 19.02.2015, al prelevamento, da parte della di somme idonee a coprire i ratei mensili a scadere;
Pt_2
- la era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare avviata da altro Pt_2
creditore, facendo valere il proprio credito di Euro 667.172,38, senza dare conto alla delle richieste di smobilizzo titoli dalla medesima formulate;
Pt_1
- la aveva dato riscontro negativo anche alla richiesta di smobilizzo Pt_2
parziale del dossier titoli formulata dalla e dal suo legale nell'incontro Pt_1
tenutosi presso la sede di ES in data 22.5.2015;
- all'attrice era pervenuta comunicazione di tale con cui le Parte_3
era stata indicata la necessità di ulteriore documentazione per liquidare le polizze in essere (per l'importo di Euro 67.534,75 come precisato con comunicazione del 30.7.2015 della medesima compagnia);
- le polizze, nonostante la sua opposizione, erano state liquidate (in favore del creditore pignoratizio);
pagina 6 di 15 - il credito della come da comunicazione del mese di novembre del 2014, Pt_2
si era ridotto da Euro 667.173,28 ad Euro 221.679,11;
- i beni immobili della società “alla luce dell'oggettivo blocco dell'attività di
impresa e della mancanza di liquidità” venivano venduti all'incanto nel 2016
per l'importo di Euro 443.500,00;
- il residuo credito della era stato soddisfatto nell'ambito della procedura Pt_2
esecutiva immobiliare.
Si costituiva , chiedendo la reiezione del gravame. Controparte_3
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 1363/2023
pronunciata in data 4.7.2023, definiva il giudizio, rigettandola domanda attorea,
sulla base delle seguenti considerazioni:
- le domande di e della non riguardavano le modalità di stipula _1 Pt_1
dei rapporti contrattuali;
- la era pienamente consapevole dell'avvenuta concessione in garanzia Pt_1
anche dei titoli;
- il rigetto della richiesta di svincolo dei titoli non poteva ritenersi contrario a buona fede in quanto motivato per effettuare il pagamento di “vari creditori”
intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare all'epoca pendente nei confronti della società debitrice, sicché la avrebbe corso il rischio di Pt_2
pregiudicare la propria posizione creditoria tenuto anche conto che nel mese di maggio del 2015 erano intervenuti, nella citata procedura esecutiva, creditori per importi superiori ad Euro 1.000.000,00.
- alla data dell'incontro con le odierne parti appellanti ed il loro difensore nel quale venne formulata la richiesta di svincolo la società mutuataria era già stata pagina 7 di 15 dichiarata decaduta dal beneficio del termine e chiamata al pagamento del residuo importo dovuto;
- l'escussione della garanzia pignoratizia non aveva in alcun modo inciso sulla possibilità di operare della società ed anzi aveva avuto il benefico effetto di ridurre IGnificativamente l'esposizione debitoria nei confronti della creditrice ipotecaria;
- la era pienamente legittimata alla riscossione dei titoli ai sensi dell'art. Pt_2
2786 c.c. ed irrilevanti erano le condotte tenute da rimasta Parte_3
estranea alla lite;
- non poteva dirsi contraria a buona fede neppure la decisione della di Pt_2
non aderire alla richiesta della di prelevare mensilmente dal dossier titoli Pt_1
consesso in garanza le somme necessarie per far fronte al pagamento delle rate mensili “trattandosi di operazione che avrebbe parimenti implicato il
progressivo svincolo dei titoli concessi in garanzia dalla terza garante, in un
contesto di più ampia esposizione debitoria della società mutuataria obbligata,
come detto già sfociata in procedura esecutiva immobiliare”;
- le istanze istruttorie degli attori erano inammissibili per le ragioni già
evidenziate con ordinanza del 21.4.2022.
Le spese di lite seguivano la soccombenza ed il Tribunale, riconosciuta la manifesta infondatezza delle domande proposte, condannava la Parte_4
anche al pagamento di Euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
*****
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 _1
Il gravame, pur formalmente articolato in cinque motivi, ha ad oggetto le
[...]
pagina 8 di 15 seguenti circostanze, precedute dall'esposizione dei dati di fatto rilevanti per la decisione della causa esposti nell'atto di citazione del primo grado e pedissequamente riprodotti con l'atto d'appello, che parte appellante assume non essere state considerate dal Tribunale:
- la si sarebbe rifiutata di soddisfare le richieste di escussione del pegno Pt_2
della parte debitrice anche se ciò non avrebbe avuto ricadute negative sul suo credito, comportando anzi una riduzione del debito garantito;
- il Tribunale non avrebbe valutato l'alternativa dell'escussione parziale dei titoli, fermo restando che l'appellata non avrebbe reso edotta la IG.ra del Pt_1
contenuto dei titoli escussi e del loro valore, limitandosi ad indicare il residuo credito di Euro 221.702,70 sicché si è trattato di “un mero atto potestativo a
fronte del quale nessuna scelta o possibilità di intervento è stata riconosciuta
dalla banca all'appellante ”; Parte_1
- Il Tribunale avrebbe errato nel valutare separatamente le condotte del NC di
ES e di posto che, come da quest'ultima confermato, la Parte_3
banca era pienamente legittimata alla riscossione dei titoli oggetto della garanzia pignoratizia.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 16.2.2024 del ConIGliere Istruttore.
*****
3. L'esposizione dei fatti di causa riproposta nell'atto d'appello è parziale e non tiene conto di alcuni dati, pacifici, che rendono il gravame manifestamente infondato.
pagina 9 di 15 3.1 Innanzitutto, come ricordato dalle stesse appellanti, a partire dal _1
2014 non aveva provveduto a corrispondere le rate mensili previste nel contratto di mutuo. Inoltre, nel medesimo anno la era venuta a conoscenza di un Pt_2
pignoramento subito dalla società mutuataria nel giugno 2012 sull'immobile ipotecato in suo favore da parte di un terzo creditore.
L'allora aveva pertanto comunicato, in data 31.12.2014, la decadenza CP_6
dal beneficio del termine, invitando la mutuataria e la garante al pagamento delle residue rate del mutuo (Euro 652.436,07). Non avendo ricevuto riscontro a tale missiva, la aveva comunicato in data 2.3.2015 l'avvenuto passaggio a Pt_2
sofferenza dei rapporti intrattenuti con la società (mutuo e conto corrente).
La situazione critica della società risulta confermata dalle numerose esposizioni debitorie, emergenti dal doc. 15 dimesso in primo grado dalle appellanti (piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare) per un ammontare complessivo ampiamente superiore al milione di euro.
3.2.
Considerato che
le domande oggetto del presente giudizio hanno natura risarcitoria, parte attrice avrebbe dovuto altresì provare che dalla condotta del
NC di ES, qualora ritenuta contraria a buona fede, le fosse effettivamente derivato un danno (quantificato in Euro 650.000,00 per ovvero in misura Pt_1
pari al valore dei titoli dati in pegno da tale appellante, in Euro 1.395.000,00 per
). _1
3.3 Ciò premesso, si osserva innanzitutto che la richiesta di escussione parziale
(per l'importo di Euro 100.000,00) era stata effettuata al dichiarato fine di soddisfare creditori diversi da Non si comprende, pertanto, per quale CP_6
motivo l'istituto di credito avrebbe dovuto accettare tale proposta, che oltre tutto pagina 10 di 15 non avrebbe arrecato alcun sostanziale vantaggio alla stessa posto che i _1
debiti della mutuataria diversi da quello nei confronti della mutuante erano di gran lunga superiori al milione di euro.
Tale richiesta, inoltre, era intervenuta in un momento in cui la aveva già Pt_2
intimato la decadenza dal beneficio del termine sicché era sorto per la mutuataria ed il fideiussore l'obbligo di corrispondere in via integrale il passivo scaduto.
3.4. Le richieste, precedentemente rivolte dalla all'allora NC di Pt_1
ES (nelle date del 10.09.2014 e del 19.2.2015) di vendita dei titoli in possesso di quest'ultimo, non erano “tecnicamente” accoglibili in quanto l'istituto di credito non ne aveva assunto la gestione patrimoniale. Si trattava,
infatti, di titoli che non erano depositati in un ordinario deposito, avendo la mutuante, quale beneficiario del pegno, solo il diritto di provvedere alla loro escussione.
In ogni caso, qualora si ritenesse che la avesse l'obbligo di dar corso a tali Pt_2
richieste, la avrebbe avuto al più diritto al risarcimento del danno pari Pt_1
alla differenza tra il valore dei titoli dati in pegno al momento in cui tali istanze vennero formulate e quanto incassato nel momento in cui la garanzia pignoratizia fu escussa da L'appellante non ha sul punto svolto CP_6
neppure un'allegazione.
La mancanza di ogni deduzione specifica in ordine alle conseguenze patrimoniali delle criticate condotte della incorporata in , come già Pt_2 Controparte_3
evidenziato dal primo giudice, rende esplorativa la richiesta di consulenza tecnica per la quantificazione del danno subito riproposta in appello.
pagina 11 di 15 3.5. La domanda di risarcimento del danno per lucro cessante di è del _1
tutto generica in quanto, anche a prescindere dall'assenza di condotte contrarie a buona fede della non è stato indicato il tipo di pregiudizio effettivamente Pt_2
subito del quale non è stata comunque fornita prova (ad esempio, la società
appellante, come già evidenziato dal Tribunale, non ha prodotto i bilanci e le scritture contabili degli anni cui si riferiscono le vicende narrate). In ogni caso, si osserva che, secondo quanto risulta dal progetto di riparto, i debiti della società
risalgono in buona parte ad un periodo di gran lunga antecedente le domande attoree (risultano emessi decreti ingiuntivi già nel periodo 2010-2012 ed il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, da quel che è dato comprendere, è
riferito a numerose annualità). Le stesse appellanti nell'esposizione in fatto hanno ammesso (v. pag. 4 dell'atto d'appello) l'impossibilità per la società
mutuataria di far fronte alle proprie obbligazioni sia pur facendo un generico riferimento ad “una serie di vicissitudini che assumono una veste di mero
contorno”.
In buona sostanza, le scelte della non hanno inciso sull'operatività della Pt_2
società e sulla sua possibilità di far fronte ai propri debiti, evidentemente compromessa per vicende estranee ai fatti di causa.
3.6. Incomprensibili sono i riferimenti al ruolo svolto dall'assicurazione che nel 2015 formulò alla la richiesta di documentazione Parte_3 Pt_1
per poter procedere alla liquidazione delle “polizze in essere”. La stessa appellante ha dichiarato che si trattava di compagnia a lei “del tutto sconosciuta
sino a tale momento”. In ogni caso, non si comprende in che modo il comportamento di tale soggetto possa avere influito sulle vicende di cui è causa:
pagina 12 di 15 se tali riferimenti sono stati effettuati per censurare la decisione della Banca di escutere il pegno, valgono le superiori considerazioni;
se, invece, le appellanti intendevano muovere specifiche critiche alle scelte di vale la Parte_3
considerazione che, come osservato dal Tribunale, si tratta di soggetto estraneo al presente giudizio.
E' comunque un dato di fatto che l'escussione di tali polizze così come quella dei titoli dati in pegno si è risolta in un beneficio per la e la società dal Pt_1
momento che ha ridotto il debito ed ha conseguentemente ridotto l'ammontare degli interessi che andavano via via maturando sul capitale non pagato.
La richiesta ex art. 210 c.p.c., riproposta in appello, di avere copia della
“documentazione relativa al rapporto” tra la e la compagnia assicurativa Pt_2
va respinta, oltre che per la sua genericità, per l'irrilevanza rispetto ai fatti di causa, tenuto anche conto che non sono state formulate domande nei confronti di
Più in generale, si osserva che la causa non è stata preceduta da Parte_3
alcuna richiesta alla di documentazione ex art. 119 TUB sicché le carenze Pt_2
documentali sono imputabili alle odierne appellanti.
3.7. Irrilevanti o superflue, infine, sono le richieste di prova testimoniale riproposte in appello, posto che i capitoli 58-62 della memoria istruttoria delle attrici riguardano le condizioni contrattuali del mutuo stipulato nel 2009 nonché
la richiesta, formulata nell'incontro avvenuto il 22.5.2015, di parziale smobilizzo del dossier titoli e la risposta fornita dalla a tale richiesta Pt_2
(queste ultime circostanze risultano già provate con la documentazione dimessa dalle stesse appellanti in primo grado).
*****
pagina 13 di 15 4.1 Le appellanti quali parti soccombenti sono tenute a rifondere le spese del grado, liquidate, in misura prossima al minimo dello scaglione ed esclusa la fase istruttoria, in Euro 18.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge (lo scaglione non è quello delle cause di valore indeterminato indicato con l'iscrizione a ruolo del gravame, ma quello delle cause di valore compreso tra Euro 2.000.000,00 ed Euro 4.000.000,00 posto che la e hanno formulato richieste risarcitorie per complessivi Euro Pt_1 _1
2.045.000,00).
4.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 _1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1363/2023
[...] Controparte_3
pronunciata il 4.7.2023 dal Tribunale di Verona, lo rigetta e :
- condanna le appellanti alla rifusione delle spese del grado dell'appellata,
liquidate in Euro 18.000,00 oltre a spese generali al 15%, IVA, CPA e come per legge,
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1 _1
pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Venezia, 3 giugno 2025
pagina 14 di 15 Il ConIGliere Estensore
dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
ConIGliere
Dott. Luca Marani ConIGliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 05/09/2023 al n. 1532/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ) personalmente e nella propria Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di legale rappresentante di (p.IVA _1 P.IVA_1
corrente in Povegliano (VR) alla Via Mazzini, 57, rappresentate e difese in causa dall'avv. Orrico Alberto ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Piazza Cittadella n. 26 in Verona come da procura a margine dell'atto di citazione del 27.07.2021
-appellanti-
pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. ), con sede in Torino, Controparte_2 P.IVA_2
Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Bulgarelli
Aldo e Bulgarelli Luca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Piazza Bra' n. 26/D in Verona come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellata-
avente per oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione del 3.4.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE APPELLANTI:
in via principale: per i motivi esposti nel presente atto, riformarsi la sentenza di
primo grado e condannarsi l'appellata al risarcimento Controparte_3
del danno e quindi al pagamento nei confronti di della somma di € Parte_1
650.000,00 o alla diversa minor somma ritenuta dovuta anche equitativamente
dal Giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. e condannarsi l'appellata al
pagamento nei confronti di al pagamento della somma di € _1
1.395.000,00 oltre all'importo dovuto per lucro cessante, o alla diversa minor
somma ritenuta dovuta anche equitativamente dal Giudice, nei confronti della
ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;spese, anche generali del 15 _1
%, e compenso interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio;
pagina 2 di 15 in via istruttoria: reiterando le richieste istruttorie formulate in primo grado, si
chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze (riportate
con la numerazione dell'atto di citazione di primo grado):
1) vero che, al fine della concessione del mutuo del 22.07.2009 da parte di
NC di ES s.p.a. (cfr. nostro doc. n. 3, che si rammostra al teste), veniva
richiesto alla IG.ra di fornire una garanzia fideiussoria al NC di Pt_1
ES (oltre all'iscrizione di ipoteca) e, prima della sottoscrizione del mutuo,
tale garanzia veniva fornita in data 24.06.2009 sino alla concorrenza di €
1.350.000,00 (con il doc. n. 5 si produce la predetta garanzia personale
fideiussoria);
2) vero che ulteriore condizione essenziale, richiesta verbalmente alla _1
(dall'allora direttore dell'agenzia di Villafranca del NC di ES, IG.
), per la concessione del predetto mutuo sarebbe stata, Persona_1
altresì, l'imposizione di un non meglio precisato “vincolo” sui titoli contenuti
nel “dossier” intestato alla IG.ra , titoli aventi, all'epoca, un Parte_1
controvalore di € 650.000,00;
3) vero che la IGnora si recava quindi presso l'agenzia di Villafranca Pt_1
del NC di ES firmando la documentazione sottopostale dal Direttore,
; Persona_1
4) vero che, in data 22.05.2015 si svolgeva un incontro presso la sede di
[...]
in ES (con la presenza, per la IG.ra del IG. Pt_2 Pt_1 Per_2
oltre all'avvocato Giorgio Orrico per la ), durante il quale
[...] _1
vanamente si tentava di aprire una trattativa con il NC di ES, insistendo
pagina 3 di 15 con la richiesta di procedere al parziale smobilizzo del “dossier titoli” (più volte
invocato dalla IG.ra per coprire le rate non pagate del mutuo;
Pt_1
5) vero che l'avv. Giorgio Orrico, con comunicazione 22.05.2015 (che si
produce con il doc. n. 10) ricapitolava le richieste dell'incontro avvenuto nella
medesima data;
6) vero che ES, con la p.e.c 4.06.2015 (che si produce Controparte_4
con il doc. n. 11) comunicava, in risposta alla richiesta delle odierne appellanti
del 22.05.2015, “la mancata adesione alla richiesta di smobilizzo dei titoli
concessi a garanzia”.
Si indicano come testi i seguenti IGg.ri:
- , residente in [...]; Persona_2
- avv. Giorgio Orrico, con studio in Verona, Piazza Cittadella, 26;
- , residente in [...]. Persona_1
II) Si chiede inoltre che venga disposta una idonea Consulenza Tecnica
d'Ufficio sull'entità del danno cagionato alla Gescom, atta a determinare il
valore dei ricavi annui della società negli ultimi 5 anni prima dell'interruzione
della attività, così determinandosi il valore del lucro cessante. III) Si chiede che
il Giudice voglia emettere Ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti
della ed eventualmente anche nei confronti della Controparte_3
disponendosi l'acquisizione della documentazione relativa Parte_3
al rapporto tra le predette società in relazione alla gestione dei titoli intestati
alla IG.ra (documentazione riferita esistente da Parte_1 Parte_3
con il documento da noi prodotto con il n. 19), con particolare riferimento
[...]
pagina 4 di 15 alla ripartizione dei poteri di utilizzo e gestione (e quindi anche di svincolo ed
escussione)
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Rigettarsi il proposto appello e tutte le domande con esso proposte dagli odierni
appellanti nei confronti di , con conseguente integrale Controparte_2
conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese di lite
In via istruttoria, Rigettarsi le richieste di prova testimoniale, di CTU e di
ordine di esibizione ex art. 210 cpc reiterate in questa sede dagli appellanti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_5
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, al Controparte_3
fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione del canone di buona fede.
Le doglianze attoree riguardavano il comportamento tenuto dalla Pt_2
successivamente alla stipula del contratto di mutuo stipulato in data 22.7.2009
con il quale aveva ottenuto dal NC di ES (confluito, a seguito di plurimi mutamenti di denominazione ed incorporazioni, in ) le Controparte_3
disponibilità economiche necessarie (Euro 800.000,00) ad acquistare un immobile sito nel Centro Commerciale “Serenissima” nel Comune di San
Giovanni Lupatoto in provincia di Verona.
Secondo quanto già evidenziato dal Tribunale, la dopo avere receduto dal Pt_2
rapporto contrattuale, preannunciando l'escussione della garanzia pignoratizia rilasciata dalla avrebbe, per le attrici, ingiustamente negato il proprio Pt_1
consenso allo svincolo dei titoli concessi in garanzia per il pagamento delle rate pagina 5 di 15 del mutuo scadute, scegliendo di ottenere il soddisfacimento del proprio credito con azzeramento del capitale della società debitrice ed impedendo a di _1
continuare ad operare.
Le attrici avevano, tra l'altro, evidenziato che:
- il pagamento delle rate del mutuo era garantito da ipoteca iscritta per l'importo di Euro 1.600.000,00, da fideiussione della per Euro 1.350.000,00 e da Pt_1
pegno sui titoli della medesima attrice per Euro 650.000,00;
- le rate del mutuo erano state corrisposte dalla società fino al 2014;
- la aveva manifestato la sua disponibilità con la raccomandata del Pt_1
10.09.2014, confermata con comunicazione del 19.02.2015, al prelevamento, da parte della di somme idonee a coprire i ratei mensili a scadere;
Pt_2
- la era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare avviata da altro Pt_2
creditore, facendo valere il proprio credito di Euro 667.172,38, senza dare conto alla delle richieste di smobilizzo titoli dalla medesima formulate;
Pt_1
- la aveva dato riscontro negativo anche alla richiesta di smobilizzo Pt_2
parziale del dossier titoli formulata dalla e dal suo legale nell'incontro Pt_1
tenutosi presso la sede di ES in data 22.5.2015;
- all'attrice era pervenuta comunicazione di tale con cui le Parte_3
era stata indicata la necessità di ulteriore documentazione per liquidare le polizze in essere (per l'importo di Euro 67.534,75 come precisato con comunicazione del 30.7.2015 della medesima compagnia);
- le polizze, nonostante la sua opposizione, erano state liquidate (in favore del creditore pignoratizio);
pagina 6 di 15 - il credito della come da comunicazione del mese di novembre del 2014, Pt_2
si era ridotto da Euro 667.173,28 ad Euro 221.679,11;
- i beni immobili della società “alla luce dell'oggettivo blocco dell'attività di
impresa e della mancanza di liquidità” venivano venduti all'incanto nel 2016
per l'importo di Euro 443.500,00;
- il residuo credito della era stato soddisfatto nell'ambito della procedura Pt_2
esecutiva immobiliare.
Si costituiva , chiedendo la reiezione del gravame. Controparte_3
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 1363/2023
pronunciata in data 4.7.2023, definiva il giudizio, rigettandola domanda attorea,
sulla base delle seguenti considerazioni:
- le domande di e della non riguardavano le modalità di stipula _1 Pt_1
dei rapporti contrattuali;
- la era pienamente consapevole dell'avvenuta concessione in garanzia Pt_1
anche dei titoli;
- il rigetto della richiesta di svincolo dei titoli non poteva ritenersi contrario a buona fede in quanto motivato per effettuare il pagamento di “vari creditori”
intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare all'epoca pendente nei confronti della società debitrice, sicché la avrebbe corso il rischio di Pt_2
pregiudicare la propria posizione creditoria tenuto anche conto che nel mese di maggio del 2015 erano intervenuti, nella citata procedura esecutiva, creditori per importi superiori ad Euro 1.000.000,00.
- alla data dell'incontro con le odierne parti appellanti ed il loro difensore nel quale venne formulata la richiesta di svincolo la società mutuataria era già stata pagina 7 di 15 dichiarata decaduta dal beneficio del termine e chiamata al pagamento del residuo importo dovuto;
- l'escussione della garanzia pignoratizia non aveva in alcun modo inciso sulla possibilità di operare della società ed anzi aveva avuto il benefico effetto di ridurre IGnificativamente l'esposizione debitoria nei confronti della creditrice ipotecaria;
- la era pienamente legittimata alla riscossione dei titoli ai sensi dell'art. Pt_2
2786 c.c. ed irrilevanti erano le condotte tenute da rimasta Parte_3
estranea alla lite;
- non poteva dirsi contraria a buona fede neppure la decisione della di Pt_2
non aderire alla richiesta della di prelevare mensilmente dal dossier titoli Pt_1
consesso in garanza le somme necessarie per far fronte al pagamento delle rate mensili “trattandosi di operazione che avrebbe parimenti implicato il
progressivo svincolo dei titoli concessi in garanzia dalla terza garante, in un
contesto di più ampia esposizione debitoria della società mutuataria obbligata,
come detto già sfociata in procedura esecutiva immobiliare”;
- le istanze istruttorie degli attori erano inammissibili per le ragioni già
evidenziate con ordinanza del 21.4.2022.
Le spese di lite seguivano la soccombenza ed il Tribunale, riconosciuta la manifesta infondatezza delle domande proposte, condannava la Parte_4
anche al pagamento di Euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
*****
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 _1
Il gravame, pur formalmente articolato in cinque motivi, ha ad oggetto le
[...]
pagina 8 di 15 seguenti circostanze, precedute dall'esposizione dei dati di fatto rilevanti per la decisione della causa esposti nell'atto di citazione del primo grado e pedissequamente riprodotti con l'atto d'appello, che parte appellante assume non essere state considerate dal Tribunale:
- la si sarebbe rifiutata di soddisfare le richieste di escussione del pegno Pt_2
della parte debitrice anche se ciò non avrebbe avuto ricadute negative sul suo credito, comportando anzi una riduzione del debito garantito;
- il Tribunale non avrebbe valutato l'alternativa dell'escussione parziale dei titoli, fermo restando che l'appellata non avrebbe reso edotta la IG.ra del Pt_1
contenuto dei titoli escussi e del loro valore, limitandosi ad indicare il residuo credito di Euro 221.702,70 sicché si è trattato di “un mero atto potestativo a
fronte del quale nessuna scelta o possibilità di intervento è stata riconosciuta
dalla banca all'appellante ”; Parte_1
- Il Tribunale avrebbe errato nel valutare separatamente le condotte del NC di
ES e di posto che, come da quest'ultima confermato, la Parte_3
banca era pienamente legittimata alla riscossione dei titoli oggetto della garanzia pignoratizia.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 16.2.2024 del ConIGliere Istruttore.
*****
3. L'esposizione dei fatti di causa riproposta nell'atto d'appello è parziale e non tiene conto di alcuni dati, pacifici, che rendono il gravame manifestamente infondato.
pagina 9 di 15 3.1 Innanzitutto, come ricordato dalle stesse appellanti, a partire dal _1
2014 non aveva provveduto a corrispondere le rate mensili previste nel contratto di mutuo. Inoltre, nel medesimo anno la era venuta a conoscenza di un Pt_2
pignoramento subito dalla società mutuataria nel giugno 2012 sull'immobile ipotecato in suo favore da parte di un terzo creditore.
L'allora aveva pertanto comunicato, in data 31.12.2014, la decadenza CP_6
dal beneficio del termine, invitando la mutuataria e la garante al pagamento delle residue rate del mutuo (Euro 652.436,07). Non avendo ricevuto riscontro a tale missiva, la aveva comunicato in data 2.3.2015 l'avvenuto passaggio a Pt_2
sofferenza dei rapporti intrattenuti con la società (mutuo e conto corrente).
La situazione critica della società risulta confermata dalle numerose esposizioni debitorie, emergenti dal doc. 15 dimesso in primo grado dalle appellanti (piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare) per un ammontare complessivo ampiamente superiore al milione di euro.
3.2.
Considerato che
le domande oggetto del presente giudizio hanno natura risarcitoria, parte attrice avrebbe dovuto altresì provare che dalla condotta del
NC di ES, qualora ritenuta contraria a buona fede, le fosse effettivamente derivato un danno (quantificato in Euro 650.000,00 per ovvero in misura Pt_1
pari al valore dei titoli dati in pegno da tale appellante, in Euro 1.395.000,00 per
). _1
3.3 Ciò premesso, si osserva innanzitutto che la richiesta di escussione parziale
(per l'importo di Euro 100.000,00) era stata effettuata al dichiarato fine di soddisfare creditori diversi da Non si comprende, pertanto, per quale CP_6
motivo l'istituto di credito avrebbe dovuto accettare tale proposta, che oltre tutto pagina 10 di 15 non avrebbe arrecato alcun sostanziale vantaggio alla stessa posto che i _1
debiti della mutuataria diversi da quello nei confronti della mutuante erano di gran lunga superiori al milione di euro.
Tale richiesta, inoltre, era intervenuta in un momento in cui la aveva già Pt_2
intimato la decadenza dal beneficio del termine sicché era sorto per la mutuataria ed il fideiussore l'obbligo di corrispondere in via integrale il passivo scaduto.
3.4. Le richieste, precedentemente rivolte dalla all'allora NC di Pt_1
ES (nelle date del 10.09.2014 e del 19.2.2015) di vendita dei titoli in possesso di quest'ultimo, non erano “tecnicamente” accoglibili in quanto l'istituto di credito non ne aveva assunto la gestione patrimoniale. Si trattava,
infatti, di titoli che non erano depositati in un ordinario deposito, avendo la mutuante, quale beneficiario del pegno, solo il diritto di provvedere alla loro escussione.
In ogni caso, qualora si ritenesse che la avesse l'obbligo di dar corso a tali Pt_2
richieste, la avrebbe avuto al più diritto al risarcimento del danno pari Pt_1
alla differenza tra il valore dei titoli dati in pegno al momento in cui tali istanze vennero formulate e quanto incassato nel momento in cui la garanzia pignoratizia fu escussa da L'appellante non ha sul punto svolto CP_6
neppure un'allegazione.
La mancanza di ogni deduzione specifica in ordine alle conseguenze patrimoniali delle criticate condotte della incorporata in , come già Pt_2 Controparte_3
evidenziato dal primo giudice, rende esplorativa la richiesta di consulenza tecnica per la quantificazione del danno subito riproposta in appello.
pagina 11 di 15 3.5. La domanda di risarcimento del danno per lucro cessante di è del _1
tutto generica in quanto, anche a prescindere dall'assenza di condotte contrarie a buona fede della non è stato indicato il tipo di pregiudizio effettivamente Pt_2
subito del quale non è stata comunque fornita prova (ad esempio, la società
appellante, come già evidenziato dal Tribunale, non ha prodotto i bilanci e le scritture contabili degli anni cui si riferiscono le vicende narrate). In ogni caso, si osserva che, secondo quanto risulta dal progetto di riparto, i debiti della società
risalgono in buona parte ad un periodo di gran lunga antecedente le domande attoree (risultano emessi decreti ingiuntivi già nel periodo 2010-2012 ed il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, da quel che è dato comprendere, è
riferito a numerose annualità). Le stesse appellanti nell'esposizione in fatto hanno ammesso (v. pag. 4 dell'atto d'appello) l'impossibilità per la società
mutuataria di far fronte alle proprie obbligazioni sia pur facendo un generico riferimento ad “una serie di vicissitudini che assumono una veste di mero
contorno”.
In buona sostanza, le scelte della non hanno inciso sull'operatività della Pt_2
società e sulla sua possibilità di far fronte ai propri debiti, evidentemente compromessa per vicende estranee ai fatti di causa.
3.6. Incomprensibili sono i riferimenti al ruolo svolto dall'assicurazione che nel 2015 formulò alla la richiesta di documentazione Parte_3 Pt_1
per poter procedere alla liquidazione delle “polizze in essere”. La stessa appellante ha dichiarato che si trattava di compagnia a lei “del tutto sconosciuta
sino a tale momento”. In ogni caso, non si comprende in che modo il comportamento di tale soggetto possa avere influito sulle vicende di cui è causa:
pagina 12 di 15 se tali riferimenti sono stati effettuati per censurare la decisione della Banca di escutere il pegno, valgono le superiori considerazioni;
se, invece, le appellanti intendevano muovere specifiche critiche alle scelte di vale la Parte_3
considerazione che, come osservato dal Tribunale, si tratta di soggetto estraneo al presente giudizio.
E' comunque un dato di fatto che l'escussione di tali polizze così come quella dei titoli dati in pegno si è risolta in un beneficio per la e la società dal Pt_1
momento che ha ridotto il debito ed ha conseguentemente ridotto l'ammontare degli interessi che andavano via via maturando sul capitale non pagato.
La richiesta ex art. 210 c.p.c., riproposta in appello, di avere copia della
“documentazione relativa al rapporto” tra la e la compagnia assicurativa Pt_2
va respinta, oltre che per la sua genericità, per l'irrilevanza rispetto ai fatti di causa, tenuto anche conto che non sono state formulate domande nei confronti di
Più in generale, si osserva che la causa non è stata preceduta da Parte_3
alcuna richiesta alla di documentazione ex art. 119 TUB sicché le carenze Pt_2
documentali sono imputabili alle odierne appellanti.
3.7. Irrilevanti o superflue, infine, sono le richieste di prova testimoniale riproposte in appello, posto che i capitoli 58-62 della memoria istruttoria delle attrici riguardano le condizioni contrattuali del mutuo stipulato nel 2009 nonché
la richiesta, formulata nell'incontro avvenuto il 22.5.2015, di parziale smobilizzo del dossier titoli e la risposta fornita dalla a tale richiesta Pt_2
(queste ultime circostanze risultano già provate con la documentazione dimessa dalle stesse appellanti in primo grado).
*****
pagina 13 di 15 4.1 Le appellanti quali parti soccombenti sono tenute a rifondere le spese del grado, liquidate, in misura prossima al minimo dello scaglione ed esclusa la fase istruttoria, in Euro 18.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge (lo scaglione non è quello delle cause di valore indeterminato indicato con l'iscrizione a ruolo del gravame, ma quello delle cause di valore compreso tra Euro 2.000.000,00 ed Euro 4.000.000,00 posto che la e hanno formulato richieste risarcitorie per complessivi Euro Pt_1 _1
2.045.000,00).
4.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 _1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1363/2023
[...] Controparte_3
pronunciata il 4.7.2023 dal Tribunale di Verona, lo rigetta e :
- condanna le appellanti alla rifusione delle spese del grado dell'appellata,
liquidate in Euro 18.000,00 oltre a spese generali al 15%, IVA, CPA e come per legge,
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1 _1
pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Venezia, 3 giugno 2025
pagina 14 di 15 Il ConIGliere Estensore
dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 15 di 15