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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza dell' 8.7.2025, svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 12033/2023
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carozza, Parte_1 elett.te domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola F10, giusto mandato in atti;
ricorrente e in persona del Controparte_1 legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.06.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe deduceva:
a) di essere stata assunta a far data dal 02.02.1998 quale collaboratore professionale sanitario, presso l Controparte_2 con profilo D “Coordinatore” secondo la definizione dei nuovi profili sanitari prevista all'art. 19 del CCNL 1998-2001; b) che, già in possesso del Master di I livello in Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie, le veniva attribuita sin dal gennaio 2014 la funzione di caposala/coordinatrice presso l'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e Riabilitazione Cardiologica presso l' di Napoli;
Controparte_1
c) che, dal giorno 1 gennaio 2014, svolgeva mansioni riconducibili ad una qualifica superiore a quella di inquadramento poiché svolge tuttora funzioni di coordinatrice infermieristico/caposala espletando la funzione in piena autonomia e responsabilità dei risultati, con continuità e prevalenza all'interno del proprio orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 15:30; d) che in data 09.10.2017 con disposizione del Direttore Generale n. 465 che produceva, veniva individuata tra il personale che “svolge effettive funzioni di coordinamento” ciò con decorrenza 01.01.2017.
Tanto premesso chiedevano, pertanto, a codesto giudicante di:
a) dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello economico Ds dal 01 gennaio 2014 o dalla data successiva che verrà riconosciuta dal Giudice e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande a decorrere dal 01 gennaio 2014, o dalla data successiva che verrà riconosciuta dal Giudice adito, parametrate al livello economico Ds, profilo di collaboratore professionale sanitario esperto, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze, da liquidarsi in separato giudizio;
b) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per anticipo fattone. Si costituiva la resistente Controparte_1 che in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti
[...] derivanti dalle maggiori indennità relativi agli anni anteriori al quinquennio dalla notifica del ricorso. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, istruita e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Va in via preliminare esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla parte convenuta. Sostiene parte convenuta che i diritti discendenti da pretese retributive, trattandosi di indennità rientranti nella disciplina di cui all' art. 2948 n.4 c.c., e cioè di somme da corrispondere mese per mese, si prescrivono nel termine di cinque anni: ne deriva pertanto la prescrizione delle pretese per i periodi antecedenti il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo. Detto termine, com'è noto, decorre in costanza di rapporto in ragione della natura strutturalmente stabile del rapporto di pubblico impiego, nonché del fatto che l'odierna ricorrente ad oggi è ancora dipendente in servizio presso l'amministrazione resistente.
“Ciò posto, devono ritenersi prescritti tutti i crediti relativi al periodo precedente i cinque anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo ovvero, in subordine, alla data in cui parte ricorrente ha posto in essere il primo atto che il giudice riterrà essere interruttivo della prescrizione”. ( c.f.r. pag. 2 della memoria difensiva) Va detto che in assenza di atti interruttivi della prescrizione (e tenuto conto anche del fatto che parte attrice sul punto, nelle note di discussione, non ha replicato alcunché) in accoglimento dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta, avuto riguardo al primo atto interruttivo, rappresentato dal ricorso giudiziario notificato all'Azienda il 4.7.2023, devono ritenersi colpiti dal decorso del termine quinquennale di prescrizione tutti i crediti retributivi maturati antecedentemente al quinquennio che decorre a ritroso da detta data, ossia antecedenti al 4.7.2018. Conseguentemente, compete alla ricorrente il riconoscimento del diritto alle differenze retributive, tra le retribuzioni spettanti per le mansioni svolte e le retribuzioni percepite e calcolate in base alla qualifica rivestita, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria, sia pur con riferimento alla diversa decorrenza del 4.7.2018 e fino al deposito del ricorso giudiziario del 26.6.2023. Nel merito la domanda, anche all' esito della disposta istruttoria testimoniale, va accolta nei termini segnati dalla presente motivazione. A parere del giudicante prima ancora di esaminare la documentazione che la ricorrente pone a sostegno della propria domanda e le prove orali raccolte nel corso del giudizio, occorre muovere dall'esame della disciplina relativa all'inquadramento e allo svolgimento di mansioni superiori. La normativa che regola la materia nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A. ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001 n.156, all'art. 52 così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.” Il dettato normativo va esaminato in combinato disposto con quanto stabilito dal CCNL comparto sanità n.1998/2001, quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro pubblico presso le strutture sanitarie, con riguardo alle mansioni superiori, che all'art. 28 stabilisce: “1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”: a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
3. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi: a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviatele procedure per la copertura del posto vacante;
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
5. Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al comma 2 è comunicato per iscritto al dipendente incaricato mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
6. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall'indennità attribuita al profilo di riferimento.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del d.lgs. 29/1993.” Dalla normativa richiamata si desume che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato restano invalicabili i principi costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione. Per cui lo svolgimento di fatto di mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento superiore seppur ammissibile nelle ipotesi tassativamente previste, non potrà determinare l'inquadramento del dipendente in un livello superiore, ma solo il riconoscimento del trattamento retributivo ad esso riferito, onde evitare che venga violata l'imparzialità della P.A. rispetto alle assunzioni che sono intervenute per quel livello di inquadramento solo a seguito del superamento di un concorso pubblico e il buon andamento della stessa, per cui è necessaria una organizzazione delle risorse in maniera efficiente e soprattutto rispondente alle esigenze organizzative e funzionali dell'apparato pubblico nel settore di riferimento, considerato il preventivo bilancio in termini di spesa pubblica (Cons di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2001 n.1073, Cons. di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2000, n.6466, Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre n.1438, Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 1999, n.1291). Le due ipotesi tipizzate che legittimano l'adibizione del dipendente a mansioni superiori sono individuate nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, con ulteriore possibile proroga fino a dodici mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, altrimenti improrogabile e nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza, eccetto che si tratti di assenza per ferie. Per entrambi i casi, quindi, le mansioni vengono considerate superiori soltanto se la loro attribuzione avvenga rispettando determinati limiti temporali, qualitativi e quantitativi e specificamente il loro svolgimento deve avvenire in misura prevalente e per obiettive esigenze di servizio, ovvero qualora sussistano delle ragioni concrete ed attuali che rendano necessaria un'organizzazione del lavoro le cui esigenze di servizio potranno continuare ad essere soddisfatte solo attraverso il necessario mutamento in melius delle mansioni del lavoratore. Il conferimento di tali mansioni può avvenire unicamente con atto formale di assegnazione predisposto dal dirigente preposto alla relativa unità organizzativa, onde evitare che vengano aggirate le dovute procedure selettive. Qualora l'assegnazione a mansioni superiori avvenga al di fuori dei casi così specificatamente individuati, essa viene sanzionata con la nullità conservando, per giurisprudenza oramai consolidata, il lavoratore il diritto alla corresponsione delle differenze di trattamento economico previste per la qualifica superiore ricoperta. In questo caso per qualifica superiore è da intendersi quella generica e non il riferimento alla “qualifica immediatamente superiore” di cui al secondo comma dell'art.52 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.156, altrimenti non si osserverebbe il principio della giusta retribuzione, secondo cui ciascuno ha diritto alla retribuzione corrispondente e proporzionale alla qualità del lavoro prestato, come disposto dall'art.36 della Costituzione. La disciplina in esame va a contemperare due opposte esigenze ovvero, da un lato salvaguarda i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. con la nullità dell'adibizione del lavoratore a mansioni superiori, qualora questo non sia avvenuto solo nelle ipotesi predeterminate per legge;
dall'altro però salvaguarda la posizione del lavoratore il quale in rispondenza del principio della giusta retribuzione otterrà comunque il compenso dovuto in base all'attività espletata. Tale contemperamento è stato adottato anche dalla Corte di Cassazione, si ricordi la sent. S.U. n.25837/2007 in cui veniva stabilito il diritto del pubblico dipendente che svolge mansioni superiori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., così statuendo: “in materia di pubblico impiego – come si evince anche dalla lettura dell'art. 56 comma 6, d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80, così come successivamente modificato dall'art.15 del d.lgs 29 ottobre 1998 n.387) – l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.” Ovviamente, antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento, anche solo per le differenze stipendiali reclamate, è l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.9.2010, n. 20272). Del resto, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Fatta tale premessa, essendo la ricorrente inquadrata nella categoria D ed agendo per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel livello D Super del CCNL o, comunque, per la condanna generica dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, va individuato il tratto distintivo tra i livelli. Attingendo alle declaratorie enunciate all'Allegato 1, alla categoria D
“Appartengono i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Nel livello economico D super (Ds) “Appartengono altresì a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. Tra i profili professionali è specificato che nella categoria D rientra il
“Collaboratore professionale sanitario” che “[...] svolge, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale – quale, ad esempio, la tenuta dei registri – nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti nelle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi all'interno delle unità operative semplici, possono coordinare anche attività del personale addetto per predisporre i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”. Tra i profili professionali del livello economico D Super (DS) è previsto il
“Collaboratore professionale sanitario esperto” con i requisiti che seguono:
“Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente a profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”. Appare evidente come il tratto comune tra le due attività sia certamente quello del possesso e della messa a frutto di conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali nel modello organizzativo aziendale, ma la differenza risiede nella tipologia di responsabilità richiesta al livello Ds e concernente i risultati conseguiti, oltre che nella discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, definita “ampia”, nelle funzioni di direzione e coordinamento, che comportano la gestione e il controllo di risorse umane, dell'attività didattica ed il coinvolgimento in iniziative di programmazione e proposta. Le competenze richieste per l'inquadramento D Super inglobano quelle previste il livello D, essendone un'evoluzione migliorativa, perché l'inquadramento D Super prevede una responsabilità più ampia relativa non solo alla propria condotta, come nel livello D, ma anche ai risultati raggiunti nell'ambito della struttura operativa di assegnazione.
Nel caso in esame, con disposizione del Direttore Generale n. 465 /2017 la ricorrente veniva individuata tra il personale che “svolge effettive funzioni di coordinamento” (art. 2700 c.c.) ciò con decorrenza 01.01.2017”. La ricorrente ha, inoltre, documentato che, in qualità di referente e coordinatrice dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e Riabilitazione Cardiologica afferente al Dipartimento ad attività Integrata di Medicina interna, immunologia clinica, patologia clinica e malattie infettive presso l Controparte_1 di Napoli, si occupa di organizzare tutte le attività del personale infermieristico del proprio reparto rapportandosi per ogni loro necessità direttamente con la direzione sanitaria (cfr. lettera prot 117/2018 versata in atti – comunicazione datata il 02.02.2018
– comunicazione datata 01.12.2016 – lettera prot. 04.08.2020). Coordina dieci infermieri e due O.S.S., predispone e controlla l'attuazione dei turni di lavoro, delle ferie e dei permessi, autorizza lo straordinario degli infermieri e degli O.S.S. dell' Unità Operativa Complessa di appartenenza ( c.f.r. schede turni ed autorizzazioni versate in atti) La Boemia provvede all'assegnazione ed al controllo delle attività da svolgere, nonché alla formazione professionale (schede versate in atti – richiesta corso BLSD per il personale datata 16.06.2017 –comunicazione cambio data corso formazione specifico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro datata 16.10.2019) Ella emette e firma gli ordini per gli approvvigionamenti dei farmaci giornalieri mediante una propria password con successivo carico e scarico con tenuta anche del registro stupefacenti (stralcio registro stupefacenti e schede richiesta farmaci nella produz. di parte attrice) nonché dell'acquisto di ossigeno (fatturazione Medicair Sud SRL in atti), si occupa della vigilanza e della predisposizione dei piani di lavoro e della gestione dell'agenda di reparto anche quale addetta all'ufficio ricoveri (certificazione in atti) In piena autonomia decisionale e responsabilità dei risultati organizza la gestione dei prelievi dei pazienti ciò mediante credenziali di accesso al programma (prospetto versato in atti), si occupa di ordinare nuove suppellettili e di smaltire il materiale obsoleto comunicando con la direzione sanitaria e controllando l'operato della ditta incaricata mediante approvvigionamenti di kit circuito respiratorio, maschere cpap e biancheria (attestazioni versate in atti). Ha inoltre dimostrato che in piena autonomia decisionale e responsabilità dei risultati cura di approvvigionare il reparto di tutto quanto necessario per il suo corretto funzionamento in particolare del monitoraggio ed dell'approvvigionamento di materiali e servizi (cfr vettore EURODIFARM SRL del 03.05.2019) Ella è altresì responsabile del controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali in particolare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo D.P.R. n. 254/03 e s.m.i. (attestazioni versate in atti) risultati alla richieste di interventi tecnici relativi alle strutture ed alle apparecchiature medicali (richiesta del 14.11.2016 versata in atti – richiesta intervento dell'11-07-2019 – richiesta intervento del 05 – 04 -2023), gestisce il personale della ditta di pulizia assegnata al reparto in particolar modo anche per ciò che attiene alla sanificazione del reparto (comunicazioni ditta Parte_2 versata in atti); assicura il controllo e la manutenzione delle apparecchiature presenti in reparto (cfr. richiesta armadi prot. 32/2017 – richiesta revisione fancoil datata 10.06.19). Anche l' istruttoria testimoniale ha confermato l' esercizio continuativo, da parte della delle mansioni di coordinamento su descritte fondate sui documenti elencati Pt_1 in narrativa. La teste di parte ricorrente, , ascoltata all' udienza del 5.11.2024, ha Testimone_1 così riferito: “Sono una infermiera del reperto di medicina interna ad indirizzo metabolico e riabilitativo e conosco la ricorrente che è la mia coordinatrice da quando sono stata assunta e cioè da Marzo 2016. Ella si occupa della gestione ei turni, delle ferie, delle sostituzioni e domande di malattie del personale infermieristico addetto al reparto in questione che fa parte di una unità operativa complessa, si occupa altresì del rifornimento della farmacia curando gli ordini dei medicinali necessari, tiene conto degli orari di straordinario quando dobbiamo sostituire i colleghi, inoltre cura le richieste di presidi e materiali che possono servire a noi infermieri. Si interfaccia con i dirigenti e coordinatori di altri reparti partecipando alle riunioni, presiede le riunioni di noi appartenenti al personale infermieristico del reperto. Ci avvisa dei corsi di formazione e a cui periodicamente partecipiamo ma non ricordo abbia svolto il ruolo di docente. A me non è mai capitato che ella sia stata mia docente durante gli aggiornamenti. Ella controlla giornalmente tutti i presidi e macchinai, strumenti di lavori ad esempio l'aspiratore e in caso di problematiche inerenti al loro funzionamento inoltra le richieste di manutenzione o sostituzione”. Il teste di parte resistente, ha riferito: “Sono direttore della UOC di Testimone_2 medicina interna ad indirizzo metabolico-riabilitativo del secondo Policlinico di Napoli azienda universitaria. Dal 2017 al 2021 sono stato responsabile di un programma di prima fascia e da novembre 2021 sono direttore. Ricordo che la dott. ssa Pt_1 sicuramente da un paio di anni prima del 2017, quindi (2014-2015) ha svolto il ruolo di caposala, coordina tutto il personale parasanitario, curando la predisposizione dei turni degli operatori infermieristici su base mensile, effettua il giro visite dei pazienti al mattino, controlla il luogo di lavoro anche dal punto di vista della pulizia delle stanze, gestisce permessi, ferie, sostituzioni, richieste di eventuali carenze di personale infermieristico. Cura altresì l'approvvigionamento della farmacia, si occupa dell'approvvigionamento oltre che dei farmaci, dei materiali necessari ai pazienti, esempio sostituzione materassi, rotoloni carta igienica, pannoloni ecc, svolge anche il controllo su strumenti di lavoro ad esempio sul defibrillatore, assicurandosi che sia funzionante e in caso di problematiche segnala all'ufficio manutenzione nonché a me in qualità di direttore. Si occupa anche in qualità di caposala apre anche i ticket segnalazioni di guasti inerenti ai locali dove si svolge la nostra attività lavorativa, es necessità di manutenzione delle pareti ecc. Non ricordo che ella abbia svolto il ruolo di docente ai corsi di aggiornamento, posso dire che da quando sono direttore c'è un ufficio centrale che coordina tutti i corsi di aggiornamento erogati a favore del personale medico che parasanitario. ADR: Preciso che coordina gli allievi infermieri che vengono inviati dalla scuola infermieristica o meglio dalla facoltà di scienze infermieristiche ogni 6 mesi circa. E' ella che li coordina affidandoli per il tirocinio ai vari infermieri del reparto. Svolge a questo proposito attività di tutoraggio, impartisce loro gli insegnamenti delle mansioni tipiche infermieristiche, ad esempio in materie di igiene, effettuazione di prelievi di sangue, utilizzo ella strumentazione di base.” All' udienza del 7.2.2025 veniva ascoltato un altro teste di parte attrice, Tes_3
che dichiarava: “sono dirigente medico di primo livello presso l'UOC
[...]
Medicina interna ad indirizzo metabolico e riabilitativo della Seconda Università di Napoli, e pertanto conosco la ricorrente in quanto sono transitato presso detta unità il 1 dicembre 2019 e ho avuto modo di conoscerne le mansioni. Ella svolge le mansioni di Coordinatrice o Caposala, occupandosi di tutti gli ordini di materiali e dispositivi medici occorrenti per l'attività, gestione turni degli infermieri, ferie e malattie, inoltre ho visto che ella impartiva formazione ai praticanti (o tirocinanti) della laurea in Scienze infermieristiche. I tirocinanti in particolare li ho visti seguire la ricorrente nell'esercizio delle sue funzioni e l'ho vista impartire anche dei suggerimenti e insegnamenti relativi alla professione infermieristica. Ella predispone i turni di servizio del personale infermieristico e preso atto delle richieste di ferie provenienti dagli infermieri predispone il piano di fruizione delle stesse. Mi sono sempre interfacciato con la stessa per richiedere la fornitura di farmaci, dispositivi medici come le placche per defibrillatori, elettrodi per ECG, cannule nasali per i servizi di ossigeno terapia etc., le indichiamo altresì le eventuali opere di manutenzione del reparto ed è lei poi in autonomia che si interfaccia con l'ufficio tecnico per provvedere. Ho visto altresì che la ditta di pulizie che si occupa della disinfezione e della pulizia quotidiana degli ambienti si interfaccia con la ricorrente per ogni eventualità. ADR: quando sono arrivato nel reparto il 1° dicembre 2019 la ricorrente era già operativa presso l'unità presso cui presto servizio. ADR: per gli acquisti del materiale e medicinali occorrenti la ricorrente è dotata di un'apposita password di accesso al sistema telematico attraverso il quale autonomamente inoltra le richieste e va a monitorare lo stato di avanzamento degli ordini. ADR: infine voglio precisare che quando effettuiamo il giro del reparto indichiamo alla Caposala in questione gli eventuali esami e prelievi da effettuare ai degenti e successivamente ella in piena autonomia, sempre con l'utilizzo del sistema telematico, provvede ad inoltrare le richieste.” Ebbene, a parere del giudicante, è stato dimostrato, anche sulla scorta delle dichiarazioni nella sostanza combacianti di tutti i testi escussi, che la ricorrente abbia svolto, quantomeno a partire dal periodo non coperto da prescrizione, e cioè dal 4.7.2018, su posto vacante in organico un ruolo di coordinamento e gestione all'interno della a cui è assegnata , ruolo Parte_3 svolto con continuità nel tempo, come provato documentalmente e per testi, sicché dette mansioni si sono aggiunte a quelle svolte in virtù dell'inquadramento contrattuale, occupandosi sia dei turni e della formazione professionale degli infermieri che del rifornimento di medicinali, DPI, suppellettili, oltre che della manutenzione. Alla stregua delle suesposte considerazioni, rigettata la domanda concernente il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, in parziale accoglimento del ricorso, compete alla ricorrente il riconoscimento del diritto alle differenze retributive proprie del livello DS, spettanti per le mansioni svolte rispetto alla retribuzione riconosciuta per il livello D, per il periodo a decorrere dal 4.7.2018, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria. E la convenuta va condannata al relativo pagamento in forma generica, come richiesto in ricorso.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura di un mezzo delle spese di giudizio. La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, con attribuzione al difensore anticipatario.
P.Q.M.
La Dott.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a Parte_1 percepire le differenze retributive maturate con riferimento al livello retributivo DS dal 04.7.2018, con condanna della , in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle stesse, da quantificarsi in separata sede e da maggiorare di interessi legali dalla data di maturazione delle singole differenze stipendiali al saldo;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_2 rimanente parte, che liquida in € 2.315,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Domenico Carozza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Napoli, l' 8.7.2025. Il Giudice del lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero