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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4409 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall‟avv. Gabriele Marretta ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via della Libertà n° 56
attore
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall‟avv. Maria Teresa Giordano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Marchese di
Villabianca n° 70
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Mette conto premettere che il sinistro stradale oggetto del presente giudizio è avvenuto, secondo quanto prospettato da in data 12.10.18 e, Parte_1
dunque, già nel vigore del Codice delle Assicurazioni ( C.d.A., D.Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall‟1.01.06 per i sinistri avvenuti dopo tale data.
1 Ciò premesso, deve darsi atto, alla luce della produzione attorea e segnatamente delle richieste risarcitorie avanzate in sede stragiudiziale della proponibilità della domanda con la quale parte attrice ha invocato – nei confronti della nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – una condanna al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza dell‟incidente Parte_1
stradale avvenuto in questa via dell‟Ermellino, nella data suindicata e ascrivibile, secondo la sua prospettazione, alla responsabilità del conducente di un motociclo, i cui dati identificativi sono rimasti ignoti, che avrebbe investito l‟odierna attrice mentre costei effettuava l‟attraversamento di detta via mediante utilizzo delle strisce pedonali.
Ora, è bene evidenziare – sullo sfondo della disposizione dettata dall‟art. 19, comma primo, lett. a), della legge n. 990/1969 ( ora trasfusa nell‟art 283, lett. a, del Codice delle assicurazioni private ) – che l‟affermazione della sussistenza del diritto azionato in questo giudizio ( nei confronti della Controparte_1
„nella qualità di impresa designata‟ ) presupporrebbe accertati: a) l‟avvenuta
[...]
verificazione di un incidente di cui fu vittima nella specie la b) il fatto che Pt_1
tale incidente fu provocato dalla condotta illecita del conducente di un veicolo;
c) il fatto che siffatto veicolo, dopo l‟incidente, si rese non identificabile.
Ora, questi „fatti‟ sono stati oggetto delle dichiarazioni del teste _1
( che ha riferito di avere assistito all‟incidente ), alla luce delle quali, deve
[...]
ritenersi accertato che in data 12.10.18 alle ore 14.00 circa Parte_1
mentre iniziava la fase di attraversamento di questa via dell‟Ermellino mediante l‟utilizzo delle strisce pedonali, veniva investito da un motociclo di colore scuro proveniente dal Largo Pietro Doderlon e atto ad immettersi nella via suindicata, mezzo che a seguito dell‟urto si allontanava, senza rilasciare le proprie generalità, né consentirne l‟annotazione.
2 Ciò posto, rilevato come la deposizione testimoniale resa possa ritenersi al riparo da profili che ne inficino l‟attendibilità tenuto conto che non sussiste nel caso di danni alla persona ( quale è quello di specie ) una norma che obblighi ad indicare nella fase stragiudiziale la presenza di testimoni ( indicazione peraltro contenuta, ancorché in forma generica, nella richiesta risarcitoria del 23.01.20 prodotta in atti ), deve evidenziarsi come la superiore ricostruzione del sinistro sia sufficientemente dettagliata e tale, dunque, da offrire la prova del fatto che un mezzo a due ruote, in effetti, investì e immediatamente dopo Parte_1
si dileguò senza consentirne l‟identificazione.
É accertato, dunque, il „fatto-investimento‟, che è alla base della domanda qui formulata: da ciò consegue la responsabilità del conducente dell‟autoveicolo coinvolto nel sinistro, costituendo la sua condotta di guida chiara violazione della prescrizioni di cui agli artt. 141, commi 2 ( “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” ) e 4 ( “Il conducente deve…fermarsi…in prossimità degli attraversamenti pedonali” ) e 191, comma 1, C.d.S.
( “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali” ) che impongono ai conducenti dei veicoli un comportamento particolarmente oculato e prudente che si estende sino agli estremi limiti della diligenza, tra cui anche l‟obbligo, ove sia possibile, di prevedere e neutralizzare l‟eventuale imprudenza commessa dal pedone, del tutto prevedibile in strade, come quella per cui è causa, poste all'interno del centro cittadino. Nel caso in esame ciò non è accaduto e la responsabilità dell‟investimento va attribuita in via esclusiva al conducente del mezzo coinvolto, tenuto, peraltro, conto della condotta diligente posta in essere dall‟odierna attrice, il quale si spostava correttamente da una parte all‟altra della strada mediante utilizzo dello spazio deputato all‟attraversamento pedonale.
3 Le dichiarazioni del teste escusso dimostrano poi inequivocabilmente che il conducente del motociclo realizzò un comportamento atto a renderne impossibile l‟identificazione: difatti, come riferito dal teste escusso, a seguito dell‟urto il mezzo si allontanava dai luoghi, non consentendo al teste medesimo di annotarne i dati identificativi, anche poiché quest‟ultimo era ragionevolmente intento ad offrire i primi soccorsi all‟odierna attrice dolorante.
Da ciò consegue che rimane confermata la sussistenza della legittimazione passiva della società convenuta, nella sua qualità di „impresa designata‟.
Pertanto, verificatisi nel caso di specie i sopra menzionati presupposti ai fini dell‟accertamento del diritto azionato dalla ricorrente nei confronti della
„nella qualità di impresa designata‟, quest‟ultima va Controparte_1
condannata a risarcire i danni sofferti da in conseguenza del Parte_1
sinistro.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica di pari Parte_1
al 16% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U. nominato, con relazione e chiarimenti ( ai rilievi critici di parte ) coerenti e lineari, logicamente sviluppati e pienamente esaustivi rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura lussazione scomposta pluriframmentaria dell'epifisi prossimale dell'omero sinistro” ), ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Ora, il danno biologico, inteso come lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, va liquidato necessariamente in via equitativa e a tal fine si utilizzano, come parametro di riferimento, trattandosi nella specie di menomazioni macropermanenti, le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano ( 2021 ) in attesa della elaborazione di una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale,
4 conformemente a quanto affermato dalla recente sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. III civile, del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha evidenziato come le divergenze sul piano dei valori tabellari, dando luogo ad una giurisprudenza per zone, incidano su fondamentali diritti della persona, vulnerando elementari principi di eguaglianza, minando la fiducia dei cittadini nell‟amministrazione della giustizia, ledendo la certezza del diritto, affidando al caso l‟entità dell‟aspettativa risarcitoria e ostacolando le conciliazioni e le composizioni transattive.
Vanno quindi liquidati ( secondo parametri indicati nella tabella richiamata ) i seguenti importi già valutati all‟attualità: € 30.951,00 per il danno biologico
( ora definito nella versione aggiornata delle suindicate tabelle come “danno dinamico – relazionale” ) ed € 9.904,00 per il danno morale ( inteso nella versione aggiornata delle tabelle quale voce autonoma di “danno da sofferenza soggettiva interiore” ), valori tabellari su cui operare un aumento del 20 % al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 49.026,00; € 2.000,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 20 ) ed
€ 4.000,00 per l‟inabilità temporanea parziale ( gg. 20 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 40 al 25% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del
C.T.U., spese mediche in misura pari ad € 10,00, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 53.036,00 ( oltre rivalutazione limitatamente all‟importo di € 10,00 ).
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria
5 consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Orbene, conclusivamente, la somma spettante a al cui Parte_1
pagamento va condannata quale impresa Controparte_1
designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, è pari ad € 53.036,00, oltre rivalutazione e interessi da ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, la società convenuta, nella qualità spiegata, deve rifondere all‟attore le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di
C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con atto di citazione notificato in data 18.03.21, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento in favore di della somma Parte_1
6 complessiva di € 53.036,00, oltre rivalutazione interessi da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice ( da distrarsi al difensore ex art. 93 c.p.c. ), che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di
C.T.U. come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 14.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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