Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
3) Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4753 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili vertente
TRA
c.f. e c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZA C.F._2
ROBERTO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gorizia al Corso
Italia n. 36, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
San Nicolò di UD (UD) in data 07.10.1989 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune sub n. 3, parte II, serie A dell'anno 1989, con conseguente ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UD affinchè provveda alla trascrizione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel relativo registro degli
Atti di Matrimonio e ad ogni successivo adempimento. - Prendere atto degli accordi
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intervenuti tra le parti alle seguenti CONDIZIONI Trasferimento mediante compravendita del diritto di proprietà della quota di immobile In questa sede, a definizione di ogni rapporto patrimoniale, il SI. cede e trasferisce, con il Parte_2
presente atto, in favore della SI.ra , la propria quota pari ad ½ di Parte_1 proprietà dell'alloggio (del compendio immobiliare), già adibito a casa coniugale, sito in Gorizia (GO), via Brigata Pavia, n. 118, e costituito da: - Ente indipendente in condominio costituente l'alloggio al piano terra e sotto tetto che nel Piano Tavolare dd.
20.06.1983, redatto dal geom. ed intavolato sub G.T. n. 285/1987 è colorato CP_1 in rosso e rosa e contraddistinto come ente “2” (corpo tavolare 1° -primo- della Partita
Tavolare 6200); - Ente indipendente in condominio costituente il posto macchina al piano scantinato che nel predetto Piano Tavolare è colorato in viola e giallo e contraddistinto come ente “14” (corpo tavolare 1° -primo- della Partita Tavolare
6212); - Ente indipendente in condominio costituente la cantina al paino scantinato che nel predetto Piano Tavolare è colorato in verde scuro e rosa e contraddistinto come ente “26” (corpo tavolare 1° -primo- della Partita Tavolare 6224); - 2/24 indivise parti dell'ente indipendente in condominio costituente la cantina al piano scantinato e corte che nel predetto Piano Tavolare è colorato in giallo e rosso e contraddistinto come ente
“33” (corpo tavolare 1° - primo- della Partita Tavolare 6231); - le corrispondenti rispettive 78/1000, 2/1000, 1/1000 e 2/24 indivise parti di 28/1000 indivise parti di uso comune dell'edificio in oggetto nel sopra menzionato Piano Tavolare lasciate incolori nonché quant'altro previsto dall'art. 1117 c.c. (corpo tavolare 1° -primo- della Partita
Tavolare 4795). I suddetti immobili sono tavolarmente e catastalmente così individuati:
Ufficio Tavolare di Gorizia C. C. di Contado - Partita Tavolare 6200 (seimiladuecento) del Comune censuario di Contado, corpo tavolare 1° (primo), con 78/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 4795 (art. 1117 c.c.); - Partita Tavolare 6212 (seimiladuecentododici) del
Comune censuario di Contado, corpo tavolare 1° (primo), con 2/1000 p.i. del c.t. 1 in
P.T. 4795 (art. 1117 c.c.); - Partita Tavolare 6224 (seimiladuecentoventiquattro) del
Comune censuario di Contado, corpo tavolare 1° (primo), con 1/1000 p.i. del c.t. 1 in
P.T. 4795 (art. 1117 c.c.); - Partita Tavolare 6231 (seimiladuecentotrentuno) del
Comune censuario di Contado, corpo tavolare 1° (primo), con 28/1000 p.i. del c.t. 1 in
P.T. 4795 (art. 1117 c.c.). Le suddette unità immobiliari site in Gorizia, via Brigata
Pavia, n. 118 e 114-116-118 sono censite al Catasto fabbricati del Comune di Gorizia, come segue: - Sez. A, foglio 4, particella .3224, subalterno 2, via Brigata Pavia, n. 118, piano S1 - T, zona 1, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, Rendita Catastale Euro 539,70; -
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Sez. A, foglio 4, particella .3224, subalterno 14, via Brigata Pavia, n. 118, piano S1, zona 1, categoria C/6, classe 6, cons. 14 mq, Rendita Catastale Euro 44,11; - Sez. A, foglio 4, particella .3224, subalterno 33, via Brigata Pavia, n. 114-116-118, piano S1, zona 1, categoria C/2, classe 1, cons. 205 mq, Rendita Catastale Euro 148,22. A fronte di detta cessione, la SI.ra corrisponderà al SI. Parte_1 Parte_2
l'importo complessivo di €. 50.000,00 (cinquantamila//00) tramite assegno circolare per l'intera somma (€. 50.000,00) che verrà consegnato dalla medesima SI.ra al SI. al momento della comparizione delle parti davanti al Tribunale Parte_1 Pt_2
di Gorizia. Tale cessione è connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla predetta definizione dei rapporti tra i coniugi. I coniugi, per l'effetto, chiedono sin d'ora, in relazione alla cennata attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, così come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
27 del 21.06.2012. L'attribuzione patrimoniale sopra descritta avrà effetto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del presente giudizio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma I bis, della L. 25.02.1985 n. 52 e ss. modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare urbana, oggetto del presente trasferimento, corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto, e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e 41 della
L. 47/85, che il fabbricato di cui gli enti oggetto della presente cessione costituiscono porzioni è stato costruito in conformità alla Licenza Edilizia dd. 17.12.1979 (Prot. N.
20746-79/V) e prima perizia suppletiva e di variante autorizzata in data 12.11.1980
(Prot. N. 20746-79/V), rilasciate dal Sindaco del Comune di Gorizia, seconda e terza perizia suppletiva e di variante approvate dal Consiglio di Amministrazione dell' di Gorizia con verbale n. 487 in data 2 settembre 1982, sentito il parere CP_2
della Commissione Tecnica, art. 21 L.R. n. 48/74 in data 30.08.1982 n. 77/82 e quarta perizia di variante approvata dal Comune di Gorizia con nota dd. 28.06.1983 (prot. N.
5599 83/III), rilasciata dal Sindaco dello stesso Comune;
che per l'immobile in oggetto
è stato rilasciato il certificato di abitabilità in data 28.11.1983 (prot. N. 11532-83/III, pratica n. 162-79); che i detti provvedimenti sono tuttora validi ed efficaci non essendo stati oggetto di annullamento, decadenza, declaratoria di inefficacia, o comunque di impugnativa;
che in seguito non sono state eseguite opere edilizie o modifiche, in
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assenza della prescritta autorizzazione edilizia, o per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti Autorità di concessioni o autorizzazioni in genere;
che per l'immobile medesimo non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
che l'area scoperta relativa al fabbricato oggetto della presente cessione è destinata inscindibilmente al servizio del fabbricato stesso di cui costituisce pertinenza, ed è superficie inferiore a quella prevista dal II comma dell'art. 18 della legge n. 47/1985. Le parti dichiarano, inoltre, che non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore della rendita catastale;
che i redditi fondiari degli immobili oggetto del presente atto sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto;
che l'immobile destinato ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di legge, è precedentemente pervenuto in proprietà per atto di compravendita d.d. 17.06.1994 (doc. 5), a firma del Dott. Notaio Persona_1
iscritto al collegio notarile di Gorizia, registrato in Gorizia il 21.06.1994, al n. 484/V, mod. 2V. I coniugi altresì dichiarano, in base all'art. 19 comma 14 D.L. 31.05.2010 n.
78, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dei beni immobili sopra identificati e descritti catastalmente. Successivamente tutte le variazioni catastali relative al diritto di proprietà in base all'emananda sentenza di divorzio saranno fatte ad onere esclusivo della SI.ra . La parte cedente Parte_1 dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca sul bene oggetto di trasferimento. Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive, ed in particolare con tutti i patti, condizioni e servitù previste nell'atto di provenienza. I coniugi danno atto che sull'immobile non è iscritta alcuna ipoteca. Ai sensi dell'art. 6 comma II ter del D.Lgs.
192/2005, il cessionario dà atto di essere già in possesso, in quanto già comproprietario, delle informazioni e della documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile ed alla certificazione di agibilità (che comunque quivi si allega quale doc. 6). Si dà atto, come già in precedenza ricordato, che la presente cessione immobiliare di cui al presente ricorso trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti al divorzio e che il trasferimento della quota del bene è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto
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gode della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche a procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154 del
10.05.1999 della Corte Costituzionale. Le parti esonerano lo scrivente difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, oggetto della cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Si chiede di autorizzare il
Conservatore dei registri e il competente ufficio tavolare alle necessarie trascrizioni relative alla sopra riportata cessione immobiliare con esonero da responsabilità.
Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi I ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio. Spese del procedimento Le spese del presente procedimento saranno a carico della SI.ra
.”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.9.2024, e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio in data 7.10.1989 a UD (Ud), nel Pt_2
corso del quale sono nati i figli nata il [...] e il 25.7.1997 e di Per_2 Per_3
essersi separati consensualmente con decreto di data 28.4.2003 omologato dal Tribunale di Gorizia, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 4.12.2024 i coniugi hanno personalmente confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto (cfr verbale del 4.12.2024 personalmente sottoscritto dalle parti)
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
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Orbene, considerato il parere favorevole dell'Ufficio del Pubblico Ministero, ritiene il
Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
7.10.1989 in UD (Ud) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
UD (Ud) (parte 2, Serie A, numero 3, reg. Atti di Matrimonio anno 1989), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UD (Ud) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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