Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2023, proposto da
GI IN, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Schembri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
Infrastrutture Wireless Italiane - IT s.p.a. e LE Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
VO Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Mantovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
- del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003, presentata da IT s.p.a., LE s.p.a. e VO Italia s.p.a. al Comune di Bassano del Grappa, in data 1° marzo 2023, “per la realizzazione di una nuova struttura di proprietà della IT S.p.a. su cui sono ospitati gli impianti del gestore Tim S.p.a. e VO, comune di Bassano del Grappa (VI), Viale San Pio X (NCT fg. 8 p.lla 97)” ;
- del titolo unico in autocertificazione, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, ottenuto da IT s.p.a., LE s.p.a. e VO Italia s.p.a., “per la realizzazione di una nuova struttura di proprietà della IT S.p.a. su cui sono ospitati gli impianti del gestore Tim S.p.a. e VO, comune di Bassano del Grappa (VI), Viale San Pio X (NCT fg. 8 p.lla 97)”, prot. n. 0042667/2023 del 27 giugno 2023;
- del parere radioprotezionistico favorevole reso dall’ A.R.P.A.V. in data 27 marzo 2023, ai sensi del d.lgs. n. 259/2003;
- della comunicazione di inizio lavori presentata da IT s.p.a., LE s.p.a. e VO Italia s.p.a. al Comune di Bassano del Grappa, in data 29 giugno 2023;
- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa, di IT s.p.a., di LE Italia s.p.a. e di VO Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, proprietario di un immobile ad uso abitativo sito nel territorio del comune di Bassano del Grappa, a seguito di istanza di accesso agli atti apprendeva che le società IT s.p.a., LE Italia s.p.a. e VO Italia s.p.a. (di seguito breviter , IT, LE e VO) avevano presentato al predetto Comune un’istanza di autorizzazione per l’installazione, nelle vicinanze della propria abitazione, di un nuovo impianto di telecomunicazioni, autorizzazione poi oggetto di autocertificazione rilasciata dalle stesse società per effetto del decorso dei termini di legge. Il ricorrente apprendeva altresì che l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (di seguito, breviter , A.R.P.A.V.) aveva emesso un parere radioprotezionistico favorevole per detto impianto.
Il ricorrente impugnava, quindi, gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento.
Con il primo motivo il ricorrente lamentava che l’amministrazione comunale non avesse pubblicizzato l’istanza ed il progetto dell’impianto, come prescritto dall’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003, sostenendo l’inidoneità della semplice pubblicazione dell’istanza stessa all’albo. Il ricorrente contestava inoltre l’intervenuta formazione del silenzio assenso.
Con il secondo motivo il ricorrente - premesso che i documenti denominati « relazione tecnica generale » e « relazione illustrativa sui materiali » recano la data del 22 giugno 2023, successiva a quella della proposizione dell’istanza (1° marzo 2023), deduceva che il Comune e l’A.R.P.A.V. non potevano averne preso conoscenza con conseguente difetto di istruttoria. Inoltre, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, secondo il quale l’istanza dev’essere corredata della documentazione comprovante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche.
Con il terzo motivo il ricorrente - premesso che nel raggio di sessanta metri dal punto di realizzazione dell’impianto stesso insistono altre stazioni radio base (di seguito, breviter , s.r.b.) sebbene nella relazione tecnica generale di IT si affermi che in prossimità dell’impianto de quo non ve ne sono altri - censurava un ulteriore difetto di istruttoria con riferimento al regolamento comunale per la localizzazione delle s.r.b., il cui art. 8 prescrive di evitare, ove possibile, la realizzazione di nuovi impianti in un raggio di almeno cento metri da quelli già esistenti.
2. Si costituiva in giudizio VO che - ricostruita la vicenda con particolare riferimento alla formazione del silenzio assenso per superamento del termine perentorio di legge di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, corredata della prescritta documentazione - confutava analiticamente le censure di parte ricorrente.
In particolare VO, in replica al denunciato vizio di omessa pubblicità dell’istanza, invocava il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990, stante il carattere vincolato dell’autorizzazione formatasi per silenzio assenso. VO evidenziava inoltre che l’area di sedime dell’impianto non risultava gravata da vincoli, né costituiva un sito sensibile ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001.
Relativamente al secondo motivo, VO richiamava la ricevuta di presentazione della documentazione al preposto ufficio comunale, contenente anche l’analisi di impatto elettromagnetico, nonché il progetto di massima, e precisava che - trattandosi di opera in struttura metallica - la relazione illustrativa sui materiali andava presentata all’ufficio del Genio Civile solo prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 4 legge n. 1086 del 1971.
Infine, quanto al terzo motivo di ricorso VO evidenziava che gli ulteriori impianti presenti nelle vicinanze di quello di cui trattasi rivestono carattere provvisorio e risultano installati per il solo tempo necessario a delocalizzare impianti preesistenti.
3. L’amministrazione comunale si costituiva in giudizio ed eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che l’opera era visibile e percepibile nella sua materialità sin dal 15 luglio 2023 e che la realizzazione della stessa emergeva, anche prima di tale data, dal cartello di cantiere.
Nel merito, il Comune evidenziava che l’istanza aveva ad oggetto il mero spostamento di un impianto già presente a meno di sessanta metri dal sito prescelto per la ricollocazione - impianto dismesso per inagibilità dell’edificio su cui era collocato - e affermava, quindi, di non avere pubblicizzato l’istanza stante l’assenza di pericoli per salute pubblica, trattandosi dello spostamento di pochi metri di un impianto già esistente e monitorato. Anche il Comune invocava comunque l’applicazione del disposto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990. Quanto al secondo motivo, il Comune affermava la tempestiva produzione di tutta la documentazione necessaria, e con riferimento al terzo motivo deduceva il carattere non vincolante della distanza di cento metri fra gli impianti, sancita nell’art. 8 del regolamento comunale per la localizzazione di s.r.b., trattandosi di un mero criterio di indirizzo - come disvela la locuzione « ove possibile » presente nella norma regolamentare - perché i Comuni non possono introdurre con propri regolamenti limitazioni generali alla localizzazione di tali impianti.
4. Anche IT e LE con la propria memoria difensiva eccepivano preliminarmente l’irricevibilità del ricorso, notificato il 16 ottobre 2023 malgrado i lavori di realizzazione risultassero già ultimati a livello di carpenterie il 10 luglio 2023, precisando che, qualora venga dedotto che nessun manufatto può essere edificato su una determinata area. il dies a quo per la proposizione del ricorso va individuato nella data di inizio lavori, nella fattispecie avviati il 26 giugno 2023.
Sempre in via preliminare le due società eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, in ragione della mancanza del requisito della vicinitas , perché l’abitazione del ricorrente e la s.r.b. sono separate da una distanza di cento metri e da un’area agricola, e l’inesistenza del paventato danno alla salute, avendo l’A.R.P.A.V. certificato il rispetto dei limiti di legge.
Nel merito, le due società deducevano che non era dovuta alcuna forma di pubblicità, trattandosi del mero spostamento di un impianto già esistente, mentre la ratio della norma asseritamente violata consiste nel consentire la partecipazione al processo decisionale relativo alla localizzazione di un nuovo impianto. Inoltre, evidenziavano che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, considerato che l’area di sedime è definita come idonea dal regolamento, che l’impianto originario doveva essere spostato - in quanto collocato su un immobile non più agibile, pur dovendo rimanere nella stessa zona in modo offrire copertura all’area circostante altrimenti priva di un servizio essenziale - e che l’A.R.P.A.V. aveva rilasciato un parere radioprotezionistico favorevole.
Sugli ulteriori motivi di ricorso IT e LE svolgevano difese analoghe a quelle del Comune e di VO.
5. In vista dell’udienza di discussione le parti dimettevano memorie difensive e di replica.
In particolare il Comune, oltre a ribadire quanto già dedotto in rito e nel merito, eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse.
Il ricorrente, a sua volta, replicava alle eccezioni processuali delle controparti evidenziando, con particolare riferimento all‘asserita irricevibilità del ricorso, che egli non contesta la realizzazione del manufatto, ma la circostanza che lo stesso sia destinato ad ospitare una s.r.b., aspetto conosciuto solo a seguito di accesso agli atti, ostesi ad agosto 2023.
6. Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024 la causa passava in decisione.
7. Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dal Comune di Bassano del Grappa e dalle controinteressate in quanto il ricorso è infondato.
8. Il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione dell’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza sancito dall’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003. Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla difesa comunale, non è contestato che il comune di Bassano del Grappa abbia omesso di osservare le formalità indicate nella norma appena riportata, non avendo pubblicizzato l’istanza di autorizzazione presentata dalle controinteressate. La predetta norma prevede che l’amministrazione “ provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto ”, e tale adempimento è finalizzato a consentire la partecipazione dei soggetti interessati all’ iter procedimentale avviato con l’istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto di telecomunicazioni.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 5 novembre 2019, n. 7552) sulla necessità di rispettare il riportato precetto al fine di consentire agli interessati di partecipare al procedimento, precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle forme di pubblicità da adottare, l’amministrazione è tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea - nel caso concreto - a rendere nota la pendenza del procedimento a coloro che intendano prendervi parte.
Non si registra, invece, nella giurisprudenza unanimità di vedute in ordine alle conseguenze dell’inosservanza delle formalità indicate all’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003, con particolare riferimento all’applicabilità della regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa - posta dall’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990 ed invocata da VO e dal Comune nelle proprie difese - soprattutto relativamente alla disposizione del secondo periodo del comma 2, ai sensi del quale “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
In base ad una prima tesi (Consiglio di Stato, sez. I, parere 10 febbraio 2023, n. 204), l’omissione delle formalità de quibus è un vizio sanabile in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990 e ciò in quanto « non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di regole del procedimento, ivi inclusa la pubblicità di atti di avvio del procedimento, intesa a sollecitare la partecipazione di soggetti destinatari dell’atto conclusivo (nella specie, più in generale, tutti i soggetti interessati), se sia palese che anche con l’apporto partecipativo omesso il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia che si tratti di provvedimenti cd. “vincolati”, ma anche a di quelli a contenuto discrezionale ».
Secondo la tesi opposta (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 settembre 2023, n. 8436), in passato sostenuta anche da questo Tribunale (T.A.R. Veneto, sez. III, 21 luglio 2021, n. 961), nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici la pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione costituisce « l’adempimento di un obbligo di legge sostanziale, e non meramente formale, preordinato alla conoscibilità del procedimento ed alla possibile partecipazione di cittadini interessati », e non consente deroghe di sorta. In ogni caso, non si potrebbe escludere tout court la rilevanza dell’apporto partecipativo degli interessati nel procedimento stesso.
A fronte del ricordato contrasto giurisprudenziale, il Collegio ritiene di fare proprio il primo dei suddetti orientamenti e che - dovendo trovare applicazione nel caso de quo agitur la richiamata disposizione dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241 del 1990 - la pur acclarata violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003 non possa condurre all’annullamento del titolo formatosi per IU , e ciò in quanto la difesa del Comune e quelle delle altre parti resistenti hanno dimostrato in giudizio che l’apporto partecipativo del ricorrente al procedimento non avrebbe potuto indurre l’amministrazione comunale a rigettare l’istanza presentata dalle controinteressate.
In particolare occorre accertare se, nonostante l’avvenuta violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003, lo scopo dell’azione amministrativa sia realizzato dal titolo formatosi per IU , e quindi si deve innanzi tutto verificare se sia possibile assimilare le forme di pubblicità di cui al riportato art. 44, comma 5, alla comunicazione di avvio del procedimento, prevista e disciplinata dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 legge n. 241 del 1990.
Difatti l’art. 21-octies, comma 2, della predetta legge si riferisce a due distinti tipi di procedimento amministrativo: al procedimento avente ad oggetto un’attività vincolata, considerato nella disposizione del comma 2, primo periodo, e al procedimento avente ad oggetto un’attività discrezionale, considerato nella disposizione sempre del comma 2, ma al secondo periodo. Inoltre la disposizione di cui al comma 2, secondo periodo, astrattamente applicabile nel caso in esame, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto un’attività discrezionale: A) è applicabile solo in caso di “ mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ”; B) è una norma eccezionale, in quanto deroga alla regola generale di cui al comma 1 dell’art. 21-octies, secondo il quale la violazione di legge, ivi compresa la violazione di norme sul procedimento amministrativo, comporta l’annullabilità del provvedimento amministrativo; C) può trovare applicazione solo a condizione che “ l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”, sicché grava sull’amministrazione l’onere di provare che, nonostante la natura discrezionale del potere, comunque la partecipazione degli interessati non avrebbe potuto incidere sull’esito finale del procedimento; D) ha natura processuale, perché il provvedimento conclusivo del procedimento (espresso o formatosi per IU , come nel caso in esame), pur essendo illegittimo, non è annullabile se il giudice, all’esito dell’accertamento sulla spettanza del bene della vita, ritiene che la partecipazione degli interessati non avrebbe potuto incidere sull’esito finale del procedimento.
Sulla base delle riportate premesse, il Collegio ritiene che l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241 del 1990, pur riferendosi testualmente al mancato rispetto della garanzia prevista dall’art. 7 della medesima legge, sia applicabile anche all’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003, perché tale norma, speciale, si limita a riaffermare quanto già previsto dalla norma, generale, dell’art. 8, comma 3, legge n. 241 del 1990 - a sua volta espressamente richiamato dall’art. 7 della medesima legge n. 241 - in tema di modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. Difatti, ai sensi dell’art. 8, comma 3, legge n. 241 del 1990, “ Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima ”.
Pertanto, confrontando le due disposizioni, le stesse si pongono in rapporto di genus a species , ma sono entrambe accomunate dall’esigenza di garantire ai soggetti potenzialmente interessati il contraddittorio procedimentale, con le modalità ritenute in concreto più idonee, perché l’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003 si limita a riaffermare (con una disposizione che tiene conto della specialità del procedimento previsto per gli impianti di telefonia mobile) quanto già previsto in termini generali dal combinato disposto degli artt. 7 e 8, comma 3, legge n. 241 del 1990.
Ne consegue che l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, si presta ad essere interpretato nel senso che - proprio in virtù del rinvio operato dall’art. 7 legge n. 241 del 1990 all’art. 8, comma 3, della medesima legge - esso si applica anche nel caso in cui il Comune non provveda a pubblicizzare l’istanza, in violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003.
Ciò posto, il secondo passaggio del ragionamento attiene alla possibilità di applicare la regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa al caso in esame, avuto riguardo alla circostanza che l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241 del 1990 pone - come innanzi evidenziato - a carico dell’amministrazione (e cioè del comune di Bassano del Grappa) l’onere di provare in giudizio che il ricorrente, se fosse stato posto in condizione di partecipare al procedimento, non avrebbe potuto impedire la realizzazione della s.r.b..
Ebbene, il Collegio ritiene che tale onere sia stato assolto dall’amministrazione comunale, che ha dimostrato in giudizio come l’impianto dovesse essere necessariamente spostato - in quanto in precedenza installato sulla sommità di un edificio divenuto inagibile e quindi non più idoneo per sostenere una s.r.b. - ed ha parimenti dimostrato come ciò abbia comportato uno spostamento di meno di sessanta metri, evidenziando inoltre che la nuova area non rappresenta un sito sensibile, non è soggetta ad alcun tipo di vincolo (ambientale, paesaggistico, culturale, ecc.) ed è pienamente idonea alla collocazione dell’impianto.
Inoltre, anche le difese delle società controinteressate hanno evidenziato che si è trattato del mero spostamento di un impianto già esistente su area idonea a tale scopo, come emerge dalla mappa delle localizzazioni allegata al già ricordato regolamento comunale per la localizzazione delle s.r.b., e che l’impianto doveva rimanere nella stessa zona in modo da offrire copertura all’area circostante, altrimenti priva di un servizio essenziale.
In definitiva, la formazione del silenzio assenso, pur essendo viziata per effetto della mancata pubblicizzazione dell’istanza presentata dalle controinteressate, non può condurre all’accoglimento del ricorso perché l’amministrazione resistente ha comprovato il raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa, costituito dalla formazione di un titolo legittimante la realizzazione dell’impianto nel punto indicato nell’istanza di autorizzazione.
9. Parimenti infondata è l’ulteriore censura introdotta con il primo motivo, con cui il ricorrente contesta la formazione del silenzio assenso in ragione dell’illegittimo svolgimento del prescritto iter procedimentale.
Premesso che l’unico profilo della vicenda in esame di non aderenza al dettato normativo - rappresentato dalla mancata pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione unica - è superato in virtù dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990, non si ravvisano ragioni ostative alla formazione del silenzio assenso.
Difatti, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203), l’istituto del silenzio assenso risponde ad una valutazione legale tipica che comporta l’equivalenza dell’inerzia dell’amministrazione ad un provvedimento di accoglimento, con la conseguenza che, per effetto del decorso del termine di legge, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche nel caso di una domanda astrattamente non conforme al paradigma normativo
Del resto, a conferma dell’operatività del meccanismo del silenzio assenso in caso di istanza incompleta ovvero irregolare, milita la disposizione dell’art. 20, comma 3, legge n. 241 del 1990, che prevede il rimedio dell’annullamento in autotutela, cui l’amministrazione può ricorrere proprio per rimuovere le conseguenze del silenzio assenso formatosi in difetto dei presupposti di legge.
10. É infondato anche il secondo motivo , con cui il ricorrente deduce il difetto di istruttoria ritenendo che l’istanza delle controinteressate non fosse munita della necessaria documentazione, in quanto almeno parte di essa - la relazione tecnica generale e la relazione illustrativa sui materiali - recava una data successiva (22 giugno 2023) a quella di presentazione di detta istanza, il che produrrebbe effetti anche sull’autodichiarazione resa dalle società controinteressate, per asserito mancato decorso dei termini minimi per la formazione del silenzio assenso.
Invero, come affermato e documentalmente comprovato dalle parti resistenti (in particolare VO), la predetta istanza era stata presentata il 28 febbraio 2023 ed era corredata dalla prescritta documentazione, come emerge dalla ricevuta di presentazione della domanda. Tuttavia il ricorrente non ha contestato l’affermazione e la produzione documentale delle controparti, per cui la circostanza è da ritenersi provata anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a..
Inoltre, fra la documentazione versata in atti figura anche il parere radioprotezionistico emesso dall’A.R.P.A.V. lo stesso giorno di presentazione dell’istanza, parere comprovante il rispetto dei limiti di esposizione, come richiesto dall’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, e ciò vale a superare anche l’ulteriore profilo di censura dedotto con il secondo motivo di ricorso.
Per quanto attiene la mancata produzione della relazione illustrativa sui materiali a corredo dell’istanza di autorizzazione unica, le società controinteressate hanno efficacemente replicato richiamando il disposto dell’art. 4 legge n. 1086 del 1971, secondo cui la relazione va prodotta unitamente alla denuncia delle opere, da effettuarsi prima del loro inizio. Ed al riguardo, come emerge dalla comunicazione di inizio lavori congiuntamente prodotta dalle controinteressate il 26 giugno 2023 - il cui contenuto non è stato contestato dal ricorrente - la relativa denuncia è stata regolarmente effettuata il 22 giugno 2023.
É irrilevante anche il fatto che l’autodichiarazione di intervenuta autorizzazione unica richiami un’istanza presentata il 16 novembre 2022, di cui non vi sarebbe traccia nella documentazione ostesa al ricorrente. Infatti nella medesima autodichiarazione è richiamato un numero di protocollo del 28 febbraio 2023, per cui è plausibile che l’indicazione della data di presentazione dell’istanza costituisca un mero refuso, come sostenuto dalle controinteressate nelle rispettive difese, essendo inverosimile che un documento presentato ad un ufficio comunale il 16 novembre venga da esso protocollato dopo oltre tre mesi.
11. Da ultimo, è infondato il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 8 del regolamento comunale per la localizzazione delle s.r.b., essendo l’impianto de quo posto a meno di cento metri da altri impianti, la cui presenza doveva essere segnalata nell’istanza.
Secondo l’art. 8, comma 1, del regolamento comunale per la localizzazione delle s.r.b., in caso di richieste di nuove installazioni che interessino luoghi prossimi ad altri impianti esistenti deve essere evitata, ove possibile, la realizzazione di nuovi supporti nel raggio di almeno cento metri da quelli già esistenti.
Ebbene - anche prescindendo dalla verifica del carattere provvisorio ovvero definitivo degli altri impianti che risultano presenti nella zona - in ossequio al criterio della ragione più liquida, deve porsi in rilievo che l’invocata disposizione regolamentare si riferisce espressamente alle richieste di nuove installazioni e, quindi, non è applicabile nel caso in esame, che concerne il mero spostamento di un impianto già esistente.
In secondo luogo, anche a voler opinare diversamente, occorre evidenziare che la norma regolamentare contiene l’inciso « ove possibile », la cui presenza denota che essa non pone un divieto assoluto di installazione di un supporto entro un raggio di cento metri rispetto ad altri già esistenti, ma si limita a raccomandare di osservare un certo distacco fra gli impianti all’indicato fine di minimizzare gli impatti visivi e contenere la diffusione degli impianti sul territorio.
Trattandosi di una mera raccomandazione, la collocazione della s.r.b. di cui trattasi ad una distanza inferiore a cento metri da impianti già esistenti non configura un vizio di legittimità avuto riguardo alle ragioni di tale scelta. Difatti le controinteressate hanno dedotto che l’impianto doveva restare nella medesima zona in cui era precedentemente allocato per continuare a garantire il servizio pubblico, e che non era possibile la coubicazione in quanto la concentrazione di tre gestori telefonici sul medesimo supporto sarebbe stata in contrasto con l’esigenza di mantenere bassi i valori di campo elettromagnetico (esigenza perseguita dal medesimo regolamento).
Da ultimo, e solo per completezza va evidenziato che, seppure si aderisse ad una diversa interpretazione dell’art. 8, comma 1, del regolamento de quo , configurando un divieto generalizzato di collocazione di nuovi impianti entro un raggio di cento metri rispetto a quelli già esistenti, risulterebbe illegittima la stessa norma regolamentare per contrasto con una norma di rango primario. Difatti, ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001, i Comuni non possono introdurre con i propri regolamenti un divieto generalizzato di localizzazione di s.r.b.. Dunque la norma regolamentare va intesa nel senso che prevede una mera raccomandazione, e non un divieto.
12. Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere rigettato.
13. Le spese di giudizio possono essere compensate, essendo la reiezione del ricorso conseguente all’applicazione della regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa a fronte dell’acclarata violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259 del 2003.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO