CASS
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2024, n. 18444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18444 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NA FA n. ad Acerra il 4/6/1990 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. nnodif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN RI De SIS;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n. 51232/23 del 22/11/2023, annullava l'ordinanza genetica emessa dal Gip di Napoli il 1 d Penale Sent. Sez. 2 Num. 18444 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 05/04/2024 26/5/2023 in relazione ai capi B),B2),C17),C18), per i quali disponeva la formale scarcerazione del GN, e confermava il provvedimento in relazione al capo A) ( art. 416 bis cod.pen.) 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Pasquale Moscato, il quale ha dedotto: 2.1 l'assenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, avendo il Tribunale cautelare ritenuto di non pronunziare al riguardo, essendo intervenuta sentenza di condanna del ricorrente per il delitto associativo a seguito di giudizio abbreviato. Il difensore, premesso che la sentenza è stata emessa sulla scorta del medesimo compendio nella disponibilità del Tribunale del Riesame, sostiene che il GUP ha modulato il proprio giudizio sulla base delle statuizioni di quest'ultimo in tema di gravità indiziaria ed ha pronunziato condanna anche per il capo B), titolo oggetto di annullamento in sede di giudizio di rinvio. Aggiunge che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'interesse al riesame di una misura cautelare personale sussiste anche se nel frattempo è intervenuta sentenza di condanna per i possibili riflessi in ordine al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nel caso di accertamento dell'originaria insussistenza della gravità indiziaria;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura nonostante la caducazione dei reati fine ascritti al prevenuto e l'assenza di prova in ordine alla protrazione delle condotte oltre il maggio 2020. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha disatteso le richieste difensive in punto di trattamento cautelare con motivazione contraddittoria, valorizzando a tal fine l'operatività del sodalizio anche oltre il termine indicato in contestazione sulla base di elementi riferibili a soggetti diversi dal prevenuto e non ha tenuto conto del ruolo rivestito dal GN nella vicenda processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio affermato in tema di provvedimenti de libertate secondo cui la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso 2 ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare. (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398 - 01; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv. 258209 - 01; Sez. 2, n. 39473 del 22/09/2015, Rv. 264813 - 01, anche sez. 2 n. 35638 del 27/6/2023, n.nn.). 1.1 L'esattezza di simile esito trova autorevole avallo nella sentenza n. 71/1996 della Corte Costituzionale nella quale si è evidenziato che la rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'intervento di una sentenza di condanna si pone "in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato. Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate". 1.2 Deve aggiungersi con riguardo alla deduzione difensiva circa la sussistenza di un interesse connesso all'eventuale procedura di riparazione per ingiusta detenzione che detto interesse, in presenza di una pronunzia di condanna seppur non definitiva, postula l'originaria insussistenza della gravità indiziaria, evidentemente superata in corso di giudizio (Sez. 4, n. 40750 del 16/04/2002, Rv. 223299 - 01), evenienza nella specie non prospettata né ravvisabile. D'altronde questa Corte ha da tempo chiarito che una volta intervenuta la sentenza di condanna, anche non definitiva, la possibilità di valutare in sede cautelare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato è limitata soltanto alla prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare ( unica situazione rilevante ex art. 314, comma 2, cod.proc.pen.), restando esclusa la rivalutabilità del quadro di risultanze che è stato già apprezzato ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 38036 del 13/07/2004, Rv. 230049 - 01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Rv. 241483 - 01). 2.11 secondo motivo in tema di trattamento cautelare è inammissibile per genericità, avendo il collegio cautelare evidenziato con motivazione congrua l'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., escludendo in particolare la rescissione del vincolo partecipativo e rimarcando l'accertata, perdurante, operatività della compagine sul territorio. 3.La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali 3 Il consigliere estensore Il Presidente NN RI De IS Geppi og.._
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere NN RI De SIS;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n. 51232/23 del 22/11/2023, annullava l'ordinanza genetica emessa dal Gip di Napoli il 1 d Penale Sent. Sez. 2 Num. 18444 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 05/04/2024 26/5/2023 in relazione ai capi B),B2),C17),C18), per i quali disponeva la formale scarcerazione del GN, e confermava il provvedimento in relazione al capo A) ( art. 416 bis cod.pen.) 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Pasquale Moscato, il quale ha dedotto: 2.1 l'assenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, avendo il Tribunale cautelare ritenuto di non pronunziare al riguardo, essendo intervenuta sentenza di condanna del ricorrente per il delitto associativo a seguito di giudizio abbreviato. Il difensore, premesso che la sentenza è stata emessa sulla scorta del medesimo compendio nella disponibilità del Tribunale del Riesame, sostiene che il GUP ha modulato il proprio giudizio sulla base delle statuizioni di quest'ultimo in tema di gravità indiziaria ed ha pronunziato condanna anche per il capo B), titolo oggetto di annullamento in sede di giudizio di rinvio. Aggiunge che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'interesse al riesame di una misura cautelare personale sussiste anche se nel frattempo è intervenuta sentenza di condanna per i possibili riflessi in ordine al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nel caso di accertamento dell'originaria insussistenza della gravità indiziaria;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura nonostante la caducazione dei reati fine ascritti al prevenuto e l'assenza di prova in ordine alla protrazione delle condotte oltre il maggio 2020. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha disatteso le richieste difensive in punto di trattamento cautelare con motivazione contraddittoria, valorizzando a tal fine l'operatività del sodalizio anche oltre il termine indicato in contestazione sulla base di elementi riferibili a soggetti diversi dal prevenuto e non ha tenuto conto del ruolo rivestito dal GN nella vicenda processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio affermato in tema di provvedimenti de libertate secondo cui la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso 2 ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare. (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398 - 01; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv. 258209 - 01; Sez. 2, n. 39473 del 22/09/2015, Rv. 264813 - 01, anche sez. 2 n. 35638 del 27/6/2023, n.nn.). 1.1 L'esattezza di simile esito trova autorevole avallo nella sentenza n. 71/1996 della Corte Costituzionale nella quale si è evidenziato che la rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'intervento di una sentenza di condanna si pone "in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato. Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate". 1.2 Deve aggiungersi con riguardo alla deduzione difensiva circa la sussistenza di un interesse connesso all'eventuale procedura di riparazione per ingiusta detenzione che detto interesse, in presenza di una pronunzia di condanna seppur non definitiva, postula l'originaria insussistenza della gravità indiziaria, evidentemente superata in corso di giudizio (Sez. 4, n. 40750 del 16/04/2002, Rv. 223299 - 01), evenienza nella specie non prospettata né ravvisabile. D'altronde questa Corte ha da tempo chiarito che una volta intervenuta la sentenza di condanna, anche non definitiva, la possibilità di valutare in sede cautelare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato è limitata soltanto alla prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare ( unica situazione rilevante ex art. 314, comma 2, cod.proc.pen.), restando esclusa la rivalutabilità del quadro di risultanze che è stato già apprezzato ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 38036 del 13/07/2004, Rv. 230049 - 01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Rv. 241483 - 01). 2.11 secondo motivo in tema di trattamento cautelare è inammissibile per genericità, avendo il collegio cautelare evidenziato con motivazione congrua l'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., escludendo in particolare la rescissione del vincolo partecipativo e rimarcando l'accertata, perdurante, operatività della compagine sul territorio. 3.La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali 3 Il consigliere estensore Il Presidente NN RI De IS Geppi og.._
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 5 aprile 2024