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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa DE IE PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 408/2024 R.G.L. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Torino presso lo studio del Prof. Avv. R. De Luca Tamajo e degli Avv.ti
F. Toffoletto, A. Ammirati, A. Pantò e E. Moro che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Verzuolo (CN) presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. C. Arnaudo che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 9.9.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 17.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 113/2024 pubblicata il 12.3.2024 il Tribunale di Cuneo ha
Par condannato (per brevità anche soltanto “ ”) a pagare alla ricorrente Parte_1
euro 1.978,66 a titolo di lavoro straordinario prestato per il c.d. Controparte_1
“tempo di consegne” (cinque minuti al giorno, essendo tenuta a presentarsi con detto anticipo rispetto l'inizio del turno per venire destinata dal capo reparto alla sua
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postazione e per ricevere dall'operaio del turno precedente lo scambio delle consegne) nel periodo gennaio 2012-luglio 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale ha premesso che: l'art. 82 del CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede che ciascun lavoratore, all'inizio del turno, deve trovarsi già alla propria postazione di lavoro pronto ad iniziare la sua prestazione e, prima della fine del turno, non può abbandonarla;
analoga disposizione è contenuta nel mansionario dell'“addetto al collaudo” (mansione a cui è addetta la ricorrente); il passaggio di consegne tra un turno e l'altro è connaturato alla natura e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa svolta presso la convenuta e all'esigenza di non interrompere il ciclo produttivo. Ha ritenuto la domanda fondata in base alle deposizioni di tutti i testi (richiamando le testimonianze di , e ) e all'ordine Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 di servizio sub doc. 2 ricorrente, denominato “Comunicato n. 16/94” datato 23.11.1994, con il quale il datore di lavoro richiedeva a tutto il personale di “… trovarsi al posto di lavoro 5 minuti prima dell'inizio dell' orario”, ordine di servizio riconosciuto dai testi e che hanno affermato che esso è stato affisso nella bacheca Testimone_1 Tes_2
aziendale per qualche tempo ed era stato addirittura consegnato a qualche operaio all'atto dell'assunzione.
Il Tribunale ha ritenuto che il tempo impiegato per lo scambio delle consegne debba essere considerato quale orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 66/2003 in quanto strumentale allo svolgimento della prestazione lavorativa ed anzi necessario per essa e che detto tempo costituisca dunque attività eterodiretta dal datore di lavoro.
Secondo il Tribunale il tempo di consegne quantificato dalla parte ricorrente, pari a cinque minuti a turno, è congruo e ragionevole, oltre che conforme a quanto previsto dall'ordine di servizio del 23.11.1994; ha pertanto condannato la convenuta a pagare alla ricorrente la somma indicata nel conteggio da quest'ultima prodotto, soltanto genericamente contestato dalla convenuta.
2. Propone appello sostenendo che il Tribunale: Parte_1
1) abbia accolto erroneamente la domanda sulla base sia delle deposizioni rese dai testi attorei (a scapito immotivato di quelli aziendali), sia dei tabulati delle timbrature presenze (prodotti in misura del tutto parziale dalla ricorrente), nonostante vi risultasse (in base agli estratti prodotti dall'appellante come doc.
8) che in numerose giornate la lavoratrice non si era presentata con l'anticipo di cinque minuti e non aveva perciò rispettato la presunta direttiva aziendale (di cui, peraltro, era stata negata l'esistenza); ed abbia inoltre trascurato la
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circostanza che l'appellata era sempre destinata alla medesima postazione di lavoro fissa;
2) abbia fatto malgoverno delle fonti normative applicabili alla fattispecie, che non prevedono alcun obbligo nel senso rivendicato dalla lavoratrice ed escludono che l'eventuale anticipo temporale sull'ingresso in azienda (fisiologicamente necessario per indossare la divisa e per compiere il tragitto tra la bollatrice e il macchinario di adibizione) possa ritenersi tempo lavorativo retribuibile come straordinario;
3) abbia quantificato infondatamente il presunto credito dell'appellata mediante il semplice conteggio contabile da lei versato in atti, nonostante non fosse suffragato da alcun riscontro probatorio.
Resiste l'appellata, sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza.
All'udienza del 30.1.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. Il primo e il secondo motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente, non possono essere accolti.
3.1. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha attribuito maggior attendibilità ai testi indicati dalla lavoratrice rispetto a quelli
Par indicati da , ma ha valutato le dichiarazioni degli uni e degli altri complessivamente, ritenendo che le circostanze di fatto rilevanti, pienamente confermate dai testi indicati dalla lavoratrice, non risultino smentite dai testi indicati dalla società.
Il collegio condivide questa valutazione dell'istruttoria orale.
I testi e (indicati dalla lavoratrice), dipendenti Testimone_1 Testimone_2
Par di come operai rispettivamente dal 1995 e dal 2002, hanno espressamente confermato che l'appellata è tenuta ad entrare almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio turno per prendere le consegne. Il teste ha anche indicato i Testimone_1 nomi dei preposti che gli avevano detto di arrivare cinque minuti prima dell'inizio del turno ( , ); la teste non ha menzionato i nomi Per_1 Tes_4 Persona_2 Tes_2 dei preposti, ma ha dichiarato che questi ultimi dicevano di arrivare prima dell'inizio del turno, e che ciò era “cosa nota”.
Entrambi detti testi hanno spiegato la ragione della necessità di arrivare qualche minuto prima dell'inizio del turno: il supervisor indica al lavoratore la postazione di lavoro e lì il collega del turno precedente dà al lavoratore che entra nel turno
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successivo le indicazioni sul lavoro, lo informa di eventuali problemi e gli fornisce le
“consegne”. Par Gli altri testi, indicati da , come si è accennato, non smentiscono la necessità di arrivare alla postazione qualche minuto prima dell'inizio del turno: , CP_2
Par dipendente di dal 2011, attualmente “area leader”, ha dichiarato che, prima di avere questo ruolo (quindi, pur non essendo stato precisato dal teste, verosimilmente quando egli svolgeva la mansione di operaio come l'appellata), si presentava in anticipo alla propria postazione: “Io ero solito arrivare prima dell'inizio del turno. Prima di fare il “team leader”, arrivavo alcuni minuti prima, mi veniva indicata la postazione di lavoro, raggiungevo la postazione di lavoro e lì trovavo il collega del turno precedente che mi dava le consegne”, ed ha aggiunto che, nel ruolo attualmente ricoperto, “L'assegnazione della posizione di lavoro la indico io su un foglio. Consegno il foglio al supervisor e lui dà indicazione agli operai su dove andare”. Par A sua volta il teste , dipendente da gennaio 2020, responsabile del Testimone_3 personale, ha dichiarato: “Può succedere che la ricorrente - e in generale i dipendenti
- ricevano le consegne dal supervisor. I supervisor non sono i responsabili gerarchici.
Danno indicazioni a inizio turno sulle postazioni di lavoro. Non sono a conoscenza della postazione di lavoro della ricorrente. Giunta alla postazione di lavoro riceverà, credo, le consegne da chi l'ha preceduta. Questo, però, non avviene in maniera strutturata”; ha poi aggiunto: “Non mi risulta che la ricorrente sin dall'assunzione sia obbligata ad entrare prima dell'orario di inizio turno”, con la precisazione di non avere mai assistito ad un passaggio di consegne e: “ma immagino avvenga verbalmente fra chi inizia il turno e chi lo ha preceduto”. Par Quindi, in realtà, neppure i testi indicati da smentiscono la necessità di un passaggio di consegne tra il lavoratore che termina il turno e il lavoratore che entra nel turno successivo, e dunque non smentiscono il fatto che tra i due turni si realizzi, seppure per pochi minuti, una sovrapposizione proprio per questo scambio di informazioni relative al lavoro. Anzi, il teste ha dichiarato che, prima di CP_2 assumere il ruolo di “area leader”, si comportava proprio come l'appellata, arrivando qualche minuto prima dell'inizio del turno per ricevere le consegne dal collega del turno precedente.
L'istruttoria orale ha pertanto confermato la necessità di un passaggio di consegne tra il lavoratore addetto ad un turno e quello addetto al turno successivo, da effettuare qualche minuto prima dell'inizio del turno.
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3.2. Del resto, la stessa appellante ammette di avere “sempre richiesto ai propri dipendenti soltanto il rigoroso rispetto dell'orario di lavoro, all'evidenza di fondamentale importanza per un'azienda che lavora su ciclo produttivo continuativo e con turnazione oraria.
In caso di ritardo nell'inizio del turno, infatti, si rischierebbe lo stop della produzione, salvo che i lavoratori del turno precedente non accettino di prolungare la propria prestazione oltre la fine del turno (in attesa del subentro del collega del turno successivo)” (pagg-.
5-6 appello); affermazione che, invece di smentirlo, conferma e rende verosimile il fatto che, proprio per scongiurare l'arresto della produzione, ai lavoratori era stato ordinato di presentarsi con un anticipo di cinque minuti riservato al cambio delle consegne.
3.3. I testi e , che lavorano da molto tempo alle dipendenze di Testimone_1 Tes_2
Par
, hanno inoltre riconosciuto l'ordine di servizio sub doc. 2 ricorrente, denominato
“Comunicato n. 16/94” datato 23.11.1994 (intitolato “orario di inizio lavoro” e in cui è scritto: “si ribadisce che tutto il personale deve trovarsi al posto di lavoro 5 minuti prima dell'inizio dell'orario”). Il teste ha dichiarato che un foglio uguale a detto Testimone_1 documento era affisso nella bacheca dell'ingresso (“All'inizio, negli anni 1995/2000,
c'era un foglio in bacheca”); la teste ha a sua volta riferito di avere ricevuto Tes_2 detto documento al momento dell'assunzione.
È vero (come rilevato dall'appellante) che i testi e hanno dichiarato di CP_2 Tes_3
non avere mai visto affisso in bacheca detto ordine di servizio;
tuttavia, se si considera che detti testi hanno iniziato a lavorare per ITT rispettivamente nel 2011 e nel 2020, quanto da loro dichiarato circa la (non) affissione del documento nella bacheca è pienamente compatibile con la circostanza riferita dal teste in merito Testimone_1 all'affissione nella bacheca negli anni 1995/2000.
L'ordine di servizio è un ulteriore elemento di conferma delle testimonianze, di per sé
– come già osservato - univoche e concordi.
3.4. D'altra parte, le timbrature presenze prodotte dall'appellante riguardano un numero esiguo di occasioni in cui si sono verificati ingressi in orario (senza anticipo),
a fronte di ingressi anticipati avvenuti nella stragrande maggioranza dei turni a cui si riferiscono dette timbrature, e in ogni caso esse sono relative a pochi mesi rispetto al lungo periodo (10 anni) per cui è causa.
3.5. Accertato dunque che l'appellata, in moltissime giornate, si presentava sul posto di lavoro cinque minuti prima dell'inizio del proprio turno, il collegio condivide la
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conclusione del Tribunale circa la qualificazione di detto tempo, occorrente per il passaggio di consegne, come “orario di lavoro” ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d. lgs. 66/2003 (“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”).
Come si è osservato, il tempo di consegne è quello in cui, giunto alla postazione assegnata dal supervisor, il lavoratore che sta per terminare il proprio turno dà al lavoratore che deve iniziare il turno successivo le indicazioni relative al lavoro e lo informa di eventuali problemi: si tratta pertanto di attività prodromiche alla prestazione lavorativa strettamente intesa (l'attività produttiva assegnata al lavoratore) e necessarie rispetto ad essa, e, come tali, da ritenersi eterodirette, e non – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante - mero atto di diligenza preparatoria, assai improbabilmente affidata all'assoluta discrezionalità della dipendente.
Quello di cinque minuti (calcolati in difetto) è il tempo presuntivamente minimo per l'operazione di avvicendamento nel turno;
detta quantificazione trova inoltre conferma nel tempo indicato dal datore di lavoro nel citato ordine di servizio del 23.11.1994, a dimostrazione del fatto che il datore di lavoro ha ritenuto congruo e necessario per lo scambio di consegne un periodo di cinque minuti.
4. È infondato, infine, anche il terzo motivo di gravame.
Non è vero che le dedotte lacune allegatorie e probatorie sul quantum del credito attoreo avevano fatto sì che la convenuta si trovasse “nell'impossibilità di potere contestare nel dettaglio i singoli importi rivendicati” (pag. 23 appello). Invero, parte ricorrente, nell'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva precisato in proposito che “Il conteggio di 5 minuti al giorno di lavoro straordinario effettuato e non retribuito è stato calcolato per difetto, tenendo unicamente conto dei 5 minuti di lavoro richiesti prima dell'orario assegnato ed ha portato al maturare di circa un'ora e mezza mensile di lavoro straordinario, come meglio dettagliato nel conteggio prodotto, conteggio che tiene conto dei turni effettivi, come desunti dai prospetti paga. Le differenze retributive maturate a tale titolo ammontano ad € 1.978,66 per il periodo gennaio 2012 – luglio 2021 e tengono contro della maggiorazione prevista per lo svolgimento di lavoro straordinario, pari al 35% della retribuzione ordinaria (senza tenere conto che, spesso, tale straordinario veniva svolto in turni notturni o festivi, per
i quali avrebbe dovuto essere applicata una maggiorazione più alta), come previsto dall'art. 36 del CCNL applicato” (pagg.
3-4 ricorso di primo grado).
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Par Nulla, dunque, impediva ad , che, perdipiù, disponeva dei tabulati delle timbrature presenze, di produrre, impregiudicate tutte le difese sull'an, un 'controconteggio' idoneo a evidenziare, sul diretto piano tecnico-contabile, le manchevolezze della quantificazione del credito avversario – sicché la relativa censura si rivela del tutto generica e, come tale, inaccoglibile.
5. Alla luce delle superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed escludono la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, l'appello dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
1.923,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 30 gennaio 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa DE IE
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