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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/12/2025, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 12594/2024 RG;
T R A
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1
Romanucci; ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto Parte ricorrente ha allegato di aver prestato attività lavorativa a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 alle dipendenze del convenuto ed ha chiesto CP_1
l'accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Con ordinanza, resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, emessa il 25-6-2025 si disponeva: “rilevato che non è stato prodotto il ricorso notificato, mancando la ricevuta di avvenuta consegna;
…….
PQM
Rinvia la causa per discussione al 30-09-2025 ore 11.00, disponendo che parte ricorrente notifichi il ricorso ed il presente provvedimento in modo che tra la data di notificazione al convenuto e l'udienza intercorra un termine non minore di trenta giorni”.
Con ordinanza, resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, emessa il 1- 10-2025 si disponeva: “rilevato che il resistente non è costituito in giudizio, visto l'art. 3 bis e l'art. 9 Legge 21 gennaio 1994, n. 53; visto l'art. 19 bis del Provvedimento 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che prevede: “..La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel
1 file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.”; rilevato che al fine di consentire la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio è necessario produrre la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg; che le suddette ricevute non sono state prodotte;
PQM
Rinvia la causa al 02-12-2025 ore 11.00, DISPONE Che il ricorso ed il presente provvedimento vengano notificati al resistente in modo che tra la data di notificazione e quella dell'udienza fissata intercorra un termine non minore di trenta giorni”.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso. La Corte di legittimità ha ritenuto che “Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata"”(cfr. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 2008).
La successiva giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 2015 che richiama Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014), nel bilanciamento tra il valore costituzionale della ragionevole durata del processo con il valore del diritto ad un giudizio con pronuncia sul merito, ha affermato che “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti”.
Nel caso che ci occupa, a fronte del nuovo termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, concesso con l'ordinanza del 25-6-2025, parte ricorrente non ha depositato la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg e pertanto non ha fornito la prova di aver ritualmente notificato il ricorso introduttivo al resistente. CP_1
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, in quanto parte ricorrente non ha provato di aver instaurato ritualmente il contraddittorio. Nulla deve statuirsi sulle spese di lite stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese di lite. Così deciso il 07.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 12594/2024 RG;
T R A
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1
Romanucci; ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto Parte ricorrente ha allegato di aver prestato attività lavorativa a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 alle dipendenze del convenuto ed ha chiesto CP_1
l'accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Con ordinanza, resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, emessa il 25-6-2025 si disponeva: “rilevato che non è stato prodotto il ricorso notificato, mancando la ricevuta di avvenuta consegna;
…….
PQM
Rinvia la causa per discussione al 30-09-2025 ore 11.00, disponendo che parte ricorrente notifichi il ricorso ed il presente provvedimento in modo che tra la data di notificazione al convenuto e l'udienza intercorra un termine non minore di trenta giorni”.
Con ordinanza, resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, emessa il 1- 10-2025 si disponeva: “rilevato che il resistente non è costituito in giudizio, visto l'art. 3 bis e l'art. 9 Legge 21 gennaio 1994, n. 53; visto l'art. 19 bis del Provvedimento 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che prevede: “..La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel
1 file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.”; rilevato che al fine di consentire la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio è necessario produrre la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg; che le suddette ricevute non sono state prodotte;
PQM
Rinvia la causa al 02-12-2025 ore 11.00, DISPONE Che il ricorso ed il presente provvedimento vengano notificati al resistente in modo che tra la data di notificazione e quella dell'udienza fissata intercorra un termine non minore di trenta giorni”.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso. La Corte di legittimità ha ritenuto che “Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata"”(cfr. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 2008).
La successiva giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 2015 che richiama Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014), nel bilanciamento tra il valore costituzionale della ragionevole durata del processo con il valore del diritto ad un giudizio con pronuncia sul merito, ha affermato che “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti”.
Nel caso che ci occupa, a fronte del nuovo termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, concesso con l'ordinanza del 25-6-2025, parte ricorrente non ha depositato la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg e pertanto non ha fornito la prova di aver ritualmente notificato il ricorso introduttivo al resistente. CP_1
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, in quanto parte ricorrente non ha provato di aver instaurato ritualmente il contraddittorio. Nulla deve statuirsi sulle spese di lite stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese di lite. Così deciso il 07.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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