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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1249 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Parte_1 C.F._1
Russo;
RICORRENTE
E
c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Norelli Controparte_1 C.F._2
e MA SA NI;
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con in data 3.6.2022 nel CP_2
Comune di Rende (CS) dal quale è nata la figlia (29.10.2023), ha dedotto che Persona_1 la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al convenuto ed adottarsi le statuizioni accessorie.
Il convenuto ha aderito alla domanda di separazione, che ha chiesto, a sua volta, addebitarsi alla ricorrente. Ha chiesto inoltre disporsi in ordine alle questioni accessorie e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi il divorzio.
1 La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie e per la pronuncia in ordine alla domanda di divorzio.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1249 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Parte_1 C.F._1
Russo;
RICORRENTE
E
c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Norelli Controparte_1 C.F._2
e MA SA NI;
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con in data 3.6.2022 nel CP_2
Comune di Rende (CS) dal quale è nata la figlia (29.10.2023), ha dedotto che Persona_1 la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al convenuto ed adottarsi le statuizioni accessorie.
Il convenuto ha aderito alla domanda di separazione, che ha chiesto, a sua volta, addebitarsi alla ricorrente. Ha chiesto inoltre disporsi in ordine alle questioni accessorie e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi il divorzio.
1 La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie e per la pronuncia in ordine alla domanda di divorzio.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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