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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
COZZOLINO US ES, Giudice
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2634/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023IT008701000 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023IT015731000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di liquidazione dell'imposta n. 2023 1T 008701 000 e n. 2023 1T 015731 000, con i quali l'Agenzia delle Entrate, a seguito del disconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 2, co.
4- bis, D.L. n. 194/2009 applicata sulla base degli artt.
1, co. 3, e 2, co. 4, D. Lsg n. 99/2004 in sede di autoliquidazione di due distinti atti di compravendita di terreni agricoli, recuperava l'imposta di registro dovuta secondo quanto previsto dall'art.1 della tariffa allegata al
DPR n. 131/86. Ha eccepito quanto segue: “Nullità dell'atto per difetto di chiarezza e motivazione, violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)”; “Infondatezza sostanziale della pretesa tributaria”.
Ha concluso come da pagina 3 del ricorso.
Si è costituito l'Ufficio, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 11 della memoria.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, è da evidenziare che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/92, lo stesso deve essere sottoscritto ai sensi del comma 3, cioè o personalmente dal ricorrente o dal difensore che appartenga a una delle categorie abilitate a rappresentarlo in giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso in questione è stato dapprima redatto in forma cartacea, poi firmato e scansionato, quindi trasmesso quale allegato PDF a mezzo PEC (con conseguente notifica alla controparte e successivo deposito presso la CTP).
In realtà, va evidenziato come la sottoscrizione digitale è ormai equiparata, in relazione agli effetti, alla sottoscrizione autografa ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
Va osservato che l'art. 16-bis, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che “Le parti […] notificano e depositano gli atti processuali […] esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione…”.
L'art. 3, terzo comma, del citato d.m. n. 163 del 2013 stabilisce poi che, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze vengono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative alla costituzione in giudizio delle parti processuali.
A questa disposizione ha dato attuazione l'art. 10 del Decreto del direttore generale delle Finanze del
4.8.2015, che ha espressamente disciplinato le forme che il ricorso introduttivo trasmesso telematicamente deve necessariamente rispettare per la sua ammissibilità.
In particolare, tale disposizione ha previsto quanto segue:
“1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono informato PDF/A- 1 a o PDF/A- 1 b;
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: .pdf.p7m.
La stessa disposizione disciplina poi, a comma 2, le modalità di trasmissione dei documenti allegati:
2. I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A- 1 a o PDF/A- 1 b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPL in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.”.
Nella fattispecie al vaglio, va rilevato come il ricorso introduttivo non rispetti le condizioni previste dalla legge, atteso che lo stesso non reca la sottoscrizione digitale richiesta dalla normativa in materia (in pratica è stata utilizzata la forma prevista esclusivamente per gli allegati).
Nel caso di specie, però, deve ritenersi che la costituzione in giudizio completa ed esaustiva della parte convenuta sia espressione del fatto che la consegna del ricorso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo (così, tra le altre, Cass. civ., sez. trib., 21/12/2022, n. 37359).
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate non ha contestato specificamente che l'atto sia riferibile al ricorrente, eccependo solo la violazione delle disposizioni normative.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Priva di pregio è la prima eccezione attorea.
Come ha precisato anche l'Ufficio, secondo la Corte di Cassazione (decisione n. 16118/2023) ha ribadito come “nella giurisprudenza di questa Corte molteplici sono le pronunce che, al fine di soddisfare il requisito della motivazione dell'accertamento, hanno ritenuto sufficiente che l'atto esterno, richiamato da quello impositivo, fosse, se non effettivamente conosciuto, quanto meno conoscibile dal contribuente destinatario dell'avviso; non si intende, in questo senso, far riferimento alle affermazioni giurisprudenziali relative alla conoscibilità di atti richiamati, già oggetto dì precedente notificazione al contribuente (Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2012, n. 13110), o sottoposti a pubblicità legale (Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2014, n. 27055), trattandosi di ipotesi accomunabili dall'operatività di presunzioni legali (per quanto diversificate) di conoscenza, e quindi di equiparazione ex lege della conoscibilità alla conoscenza;
piuttosto, ci si riferisce a quelle pronunce che hanno ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere, solo iuris tantum, conosciuti dal destinatario dell'accertamento (Cass., Sez. 5^, 17 dicembre
2014, n. 26527; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2015, n. 24254; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27628); soprattutto, ci si richiama a quell'orientamento che, finanche nel caso di doppia motivazione per relationem, ovvero quando il documento menzionato nella motivazione dell'atto tributario faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, ritiene sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest'ultimo (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017,
n. 12312; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. 6^-5, 4 giugno 2018, n. 14275; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2018, n. 32127; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2021, n. 593; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio
2022, n. 3009; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11283); infatti, si deve ritenere che l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che non sia nullo l'accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente, realizzi un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa (e, quindi, di buon andamento dell'amministrazione, ex art. 97 Cost.) ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilità dell'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un'attività di ricerca complessa (Cass., Sez. 5^, 7 aprile
2022, n. 11283); il rispetto del complesso dei principi appena enucleati è quindi essenziale affinché la motivazione dell'accertamento, con particolare riferimento alla determinazione del tributo dovuto ed all'indicazione degli elementi posti alla base di tale quantificazione, possa consentire al contribuente la verifica sia della correttezza dei parametri utilizzati per la valutazione del presupposto dell'imposizione che del calcolo operato dall'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2014, n. 27055; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2016, n. 24220 Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11283); in tale direzione, si è anche ritenuto che la conoscibilità da parte del contribuente possa essere assicurata mediante il rinvio per relationem anche a documenti accessibili e consultabili su un sito Internet (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2021,
n. 593; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2022, n. 6031; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11327; Cass., Sez. 5^,
8 aprile 2022, n. 11427; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14904), a maggior ragione ove si tratti di elementi reperibili mediante l'accesso al sito istituzionale dell'ente impositore”.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, in quanto le informazioni circa la decadenza dall'iscrizione all'albo Iap erano sicuramente note o comunque conoscibili dallo stesso contribuente in quanto fornite dalla Regione Calabria che, semplicemente, ha comunicato la non presenza negli elenchi IAP del Sassone.
Riguardo alla seconda eccezione del contribuente, deve dirsi che il recupero fiscale trova origine dall'acquisto di due terreni agricoli ubicati nel comune di Terranova da Sibari.
Il ricorrente chiedeva di avvalersi dei benefici fiscali previsti per la "piccola proprietà contadina” dall'art.2, comma 4-bis, del D.L. n°194/2009, convertito in Legge n°25/2010, come modificato dall'art.1, comma 41 della Legge n°220/2010, attestando che le convenzioni in oggetto costituivano trasferimenti a titolo oneroso di terreni qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti a favore di soggetto regolarmente iscritto nella relativa gestione assistenziale e previdenziale dell'I.N.P.S. (vedi documentazione in atti).
Successivamente, la Regione Calabria faceva pervenire all'Ufficio una nota nella quale veniva espressamente indicato che il ricorrente non risultava presente negli elenchi IAP di questo settore (vedi documentazione dell'Agenzia delle Entrate).
Conseguentemente, non essendo il contribuente regolarmente iscritto nell'elenco degli Imprenditori Agricoli
Professionali, il medesimo non poteva godere dei benefici fiscali previsti dall'art.2, comma 4- bis, del D.L.
n°194/2009, convertito in Legge n°25/2010, come modificato dall'art.1, comma 41 della Legge n°220/2010.
Quanto sostenuto dal Ricorrente_1 è privo di pregio in quanto non supportato da alcuna risultanza probatoria.
E' stato prodotto solo un certificato attestante che il ricorrente aveva sostenuto con esito positivo gli esami del corso di "IAP imprenditore agricolo professionale", ma tale atto non dimostra assolutamente il requisito richiesto per godere del beneficio.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il contribuente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 850,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
COZZOLINO US ES, Giudice
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2634/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023IT008701000 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023IT015731000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di liquidazione dell'imposta n. 2023 1T 008701 000 e n. 2023 1T 015731 000, con i quali l'Agenzia delle Entrate, a seguito del disconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 2, co.
4- bis, D.L. n. 194/2009 applicata sulla base degli artt.
1, co. 3, e 2, co. 4, D. Lsg n. 99/2004 in sede di autoliquidazione di due distinti atti di compravendita di terreni agricoli, recuperava l'imposta di registro dovuta secondo quanto previsto dall'art.1 della tariffa allegata al
DPR n. 131/86. Ha eccepito quanto segue: “Nullità dell'atto per difetto di chiarezza e motivazione, violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)”; “Infondatezza sostanziale della pretesa tributaria”.
Ha concluso come da pagina 3 del ricorso.
Si è costituito l'Ufficio, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 11 della memoria.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, è da evidenziare che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/92, lo stesso deve essere sottoscritto ai sensi del comma 3, cioè o personalmente dal ricorrente o dal difensore che appartenga a una delle categorie abilitate a rappresentarlo in giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso in questione è stato dapprima redatto in forma cartacea, poi firmato e scansionato, quindi trasmesso quale allegato PDF a mezzo PEC (con conseguente notifica alla controparte e successivo deposito presso la CTP).
In realtà, va evidenziato come la sottoscrizione digitale è ormai equiparata, in relazione agli effetti, alla sottoscrizione autografa ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
Va osservato che l'art. 16-bis, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che “Le parti […] notificano e depositano gli atti processuali […] esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione…”.
L'art. 3, terzo comma, del citato d.m. n. 163 del 2013 stabilisce poi che, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze vengono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative alla costituzione in giudizio delle parti processuali.
A questa disposizione ha dato attuazione l'art. 10 del Decreto del direttore generale delle Finanze del
4.8.2015, che ha espressamente disciplinato le forme che il ricorso introduttivo trasmesso telematicamente deve necessariamente rispettare per la sua ammissibilità.
In particolare, tale disposizione ha previsto quanto segue:
“1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono informato PDF/A- 1 a o PDF/A- 1 b;
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: .pdf.p7m.
La stessa disposizione disciplina poi, a comma 2, le modalità di trasmissione dei documenti allegati:
2. I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A- 1 a o PDF/A- 1 b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPL in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.”.
Nella fattispecie al vaglio, va rilevato come il ricorso introduttivo non rispetti le condizioni previste dalla legge, atteso che lo stesso non reca la sottoscrizione digitale richiesta dalla normativa in materia (in pratica è stata utilizzata la forma prevista esclusivamente per gli allegati).
Nel caso di specie, però, deve ritenersi che la costituzione in giudizio completa ed esaustiva della parte convenuta sia espressione del fatto che la consegna del ricorso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo (così, tra le altre, Cass. civ., sez. trib., 21/12/2022, n. 37359).
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate non ha contestato specificamente che l'atto sia riferibile al ricorrente, eccependo solo la violazione delle disposizioni normative.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Priva di pregio è la prima eccezione attorea.
Come ha precisato anche l'Ufficio, secondo la Corte di Cassazione (decisione n. 16118/2023) ha ribadito come “nella giurisprudenza di questa Corte molteplici sono le pronunce che, al fine di soddisfare il requisito della motivazione dell'accertamento, hanno ritenuto sufficiente che l'atto esterno, richiamato da quello impositivo, fosse, se non effettivamente conosciuto, quanto meno conoscibile dal contribuente destinatario dell'avviso; non si intende, in questo senso, far riferimento alle affermazioni giurisprudenziali relative alla conoscibilità di atti richiamati, già oggetto dì precedente notificazione al contribuente (Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2012, n. 13110), o sottoposti a pubblicità legale (Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2014, n. 27055), trattandosi di ipotesi accomunabili dall'operatività di presunzioni legali (per quanto diversificate) di conoscenza, e quindi di equiparazione ex lege della conoscibilità alla conoscenza;
piuttosto, ci si riferisce a quelle pronunce che hanno ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere, solo iuris tantum, conosciuti dal destinatario dell'accertamento (Cass., Sez. 5^, 17 dicembre
2014, n. 26527; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2015, n. 24254; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27628); soprattutto, ci si richiama a quell'orientamento che, finanche nel caso di doppia motivazione per relationem, ovvero quando il documento menzionato nella motivazione dell'atto tributario faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, ritiene sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest'ultimo (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017,
n. 12312; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. 6^-5, 4 giugno 2018, n. 14275; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2018, n. 32127; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2021, n. 593; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio
2022, n. 3009; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11283); infatti, si deve ritenere che l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che non sia nullo l'accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente, realizzi un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa (e, quindi, di buon andamento dell'amministrazione, ex art. 97 Cost.) ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilità dell'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un'attività di ricerca complessa (Cass., Sez. 5^, 7 aprile
2022, n. 11283); il rispetto del complesso dei principi appena enucleati è quindi essenziale affinché la motivazione dell'accertamento, con particolare riferimento alla determinazione del tributo dovuto ed all'indicazione degli elementi posti alla base di tale quantificazione, possa consentire al contribuente la verifica sia della correttezza dei parametri utilizzati per la valutazione del presupposto dell'imposizione che del calcolo operato dall'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2014, n. 27055; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2016, n. 24220 Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11283); in tale direzione, si è anche ritenuto che la conoscibilità da parte del contribuente possa essere assicurata mediante il rinvio per relationem anche a documenti accessibili e consultabili su un sito Internet (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2021,
n. 593; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2022, n. 6031; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11327; Cass., Sez. 5^,
8 aprile 2022, n. 11427; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14904), a maggior ragione ove si tratti di elementi reperibili mediante l'accesso al sito istituzionale dell'ente impositore”.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, in quanto le informazioni circa la decadenza dall'iscrizione all'albo Iap erano sicuramente note o comunque conoscibili dallo stesso contribuente in quanto fornite dalla Regione Calabria che, semplicemente, ha comunicato la non presenza negli elenchi IAP del Sassone.
Riguardo alla seconda eccezione del contribuente, deve dirsi che il recupero fiscale trova origine dall'acquisto di due terreni agricoli ubicati nel comune di Terranova da Sibari.
Il ricorrente chiedeva di avvalersi dei benefici fiscali previsti per la "piccola proprietà contadina” dall'art.2, comma 4-bis, del D.L. n°194/2009, convertito in Legge n°25/2010, come modificato dall'art.1, comma 41 della Legge n°220/2010, attestando che le convenzioni in oggetto costituivano trasferimenti a titolo oneroso di terreni qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti a favore di soggetto regolarmente iscritto nella relativa gestione assistenziale e previdenziale dell'I.N.P.S. (vedi documentazione in atti).
Successivamente, la Regione Calabria faceva pervenire all'Ufficio una nota nella quale veniva espressamente indicato che il ricorrente non risultava presente negli elenchi IAP di questo settore (vedi documentazione dell'Agenzia delle Entrate).
Conseguentemente, non essendo il contribuente regolarmente iscritto nell'elenco degli Imprenditori Agricoli
Professionali, il medesimo non poteva godere dei benefici fiscali previsti dall'art.2, comma 4- bis, del D.L.
n°194/2009, convertito in Legge n°25/2010, come modificato dall'art.1, comma 41 della Legge n°220/2010.
Quanto sostenuto dal Ricorrente_1 è privo di pregio in quanto non supportato da alcuna risultanza probatoria.
E' stato prodotto solo un certificato attestante che il ricorrente aveva sostenuto con esito positivo gli esami del corso di "IAP imprenditore agricolo professionale", ma tale atto non dimostra assolutamente il requisito richiesto per godere del beneficio.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il contribuente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 850,00.