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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5297/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 Pt_1 bis;
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale CP_1
IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via San Tommaso
d'Aquino n. 67; RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER L' : 1) Ritenere fondato e accogliere il presente ricorso alla luce delle considerazioni Pt_1 del CTP e per l'effetto dichiarare, previo rinnovo dell'accertamento tecnico peritale, la Pt_1 controparte non affetta dalla invalidità come quantificata dal CTU nell'ATPO; 2) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: …rigettare la domanda avversaria con vittoria di spese ed onorari di lite
e competenze per nullità, inammissibilità ed improponibilità, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P., nonché delle spese dell'ATP.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 02.10.2023, l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il CP_1 riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario affermato dal c.t.u. ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va rilevato come, nella presente fattispecie, siano stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione.
L' ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe Pt_1 correttamente valutato il quadro patologico obbiettivato, avendo, in particolare, sovrastimato le singole infermità sofferte, cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari nonché minori percentuali invalidanti (vd. pag. 2 del ricorso).
Sulla scorta di tali rilievi si è, pertanto, reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali, Persona_1 contrariamente alle conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u. nominato in sede di ATP, è stata negata la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
3. Il c.t.u., sulla scorta dell'esame obiettivo espletato, dei dati anamnestici riferiti dalla periziata e della disamina della documentazione sanitaria prodotta, ha formulato la seguente diagnosi: “obesità lieve con complicanze artrosiche a sfumato impegno funzionale;
cardiopatia; ipertensiva in buon compenso emodinamico;
insufficienza venosa cronica agli arti inferiori già trattata chirurgicamente a destra;
esiti di intervento chirurgico di quadrantectomia alla mammella sinistra per carcinoma mammario omolaterale in attuale remissione clinica completa”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così argomentato: “La periziata è affetta da una obesità di I grado (indice di massa corporea pari a 31), complicata da manifestazioni artrosiche del tratto cervicale e dorsale del rachide e delle articolazioni scapolo- omerali, allo stato prive di gravi riverberi funzionali ed incidenti modicamente sulla sua qualità di vita. Abbattendo di 1/3 il valore massimo tabellare1 della fascia percentuale compresa tra il 31 ed il 40% relativa alla voce “obesità – (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” di cui al codice 7105, si arriva a determinare una riduzione della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 27%.
La malattia ipertensiva gode di un buon controllo dei valori pressori esercitato dalla terapia farmacologica che la periziata assume e non determina alcun significativo danno d'organo né deficit della pompa cardiaca, stante l'esame clinico peritale e l'assenza di documentazione sanitaria di segno contrario. L'ipertensione arteriosa, pertanto, non sarà tenuta in considerazione nella valutazione finale, in quanto patologia asintomatica e priva di incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente.
L'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori è il risultato del deficit del sistema valvolare venoso, che in situazioni di particolare sovraccarico gravitazionale determina uno scompenso circolatorio periferico. Tuttavia, la mancanza di manifestazioni ulcero distrofiche agli arti inferiori
e/o di edemi declivi alle caviglie fa propendere per una patologia varicosa non complicata, foriera di senso di pesantezza alle gambe ed una maggiore stancabilità durante la prolungata deambulazione. La sua modica influenza sul sistema organo-funzionale della statica e della deambulazione, in assenza di riferimenti tabellari diretti o indiretti alle patologie vascolari periferiche, determina una incidenza sulla capacità lavorativa della parte ricorrente in misura pari al 15%.
Alla periziata nel 2014 fu diagnosticato un carcinoma mammario a sinistra trattato dapprima con cicli chemioterapici seguito da intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria omolaterale e radioterapia e terapia ormonale per i successivi 5 anni. I successivi accertamenti clinico-strumentali a tutt'oggi non hanno mai evidenziato una ripresa della malattia neoplastica. In definitiva, la terapia combinata chirurgico-radio-ormono-oncologica dianzi illustrata ha consentito il raggiungimento di un ottimo risultato terapeutico, non avendo la neoplasia da allora mostrato segni di recidiva. Attualmente il soggetto è libero da malattia neoplastica e non vi è alcuna significativa compromissione funzionale dovuta agli esiti dell'exeresi chirurgica. Pertanto, essa può essere annoverata tra le neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale, a cui le tabelle ministeriali hanno attribuito una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'11% (codice 9322).
In questa sede non è stata riscontrata alcuna patologia respiratoria, atteso che la diagnosi di
“BPCO di grado severo e deficit ventilatorio ostruttivo” riportata nella relazione peritale della
Dr.ssa si basa esclusivamente su un esame spirometrico eseguito in data Persona_2 18/06/2021 presso l' di Napoli, intestato alla paziente “ ” senza Controparte_2 CP_1 riportare alcun dato anagrafico, non seguito da alcuna diagnosi pneumologica con relativa terapia. Inoltre, i rilievi clinici peritali non hanno constatato alcun deficit funzionale respiratorio.
Non è stata riscontrata alcuna malattia psichiatrica, accennata alla raccolta anamnestica dalla ricorrente ma priva di riscontri documentali né apprezzabile al colloquio peritale.
Applicando il calcolo riduzionistico previsto dalla Tabella ministeriale del '92 per le menomazioni coesistenti con soglia d'invalidità superiore al 10%, si determina, quindi, un grado di riduzione della capacità lavorativa della parte ricorrente pari al 45%”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta;
né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite, ad eccezione delle spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, che sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . Pt_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 17/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5297/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 Pt_1 bis;
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale CP_1
IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via San Tommaso
d'Aquino n. 67; RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER L' : 1) Ritenere fondato e accogliere il presente ricorso alla luce delle considerazioni Pt_1 del CTP e per l'effetto dichiarare, previo rinnovo dell'accertamento tecnico peritale, la Pt_1 controparte non affetta dalla invalidità come quantificata dal CTU nell'ATPO; 2) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: …rigettare la domanda avversaria con vittoria di spese ed onorari di lite
e competenze per nullità, inammissibilità ed improponibilità, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P., nonché delle spese dell'ATP.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 02.10.2023, l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il CP_1 riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario affermato dal c.t.u. ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va rilevato come, nella presente fattispecie, siano stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione.
L' ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe Pt_1 correttamente valutato il quadro patologico obbiettivato, avendo, in particolare, sovrastimato le singole infermità sofferte, cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari nonché minori percentuali invalidanti (vd. pag. 2 del ricorso).
Sulla scorta di tali rilievi si è, pertanto, reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali, Persona_1 contrariamente alle conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u. nominato in sede di ATP, è stata negata la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
3. Il c.t.u., sulla scorta dell'esame obiettivo espletato, dei dati anamnestici riferiti dalla periziata e della disamina della documentazione sanitaria prodotta, ha formulato la seguente diagnosi: “obesità lieve con complicanze artrosiche a sfumato impegno funzionale;
cardiopatia; ipertensiva in buon compenso emodinamico;
insufficienza venosa cronica agli arti inferiori già trattata chirurgicamente a destra;
esiti di intervento chirurgico di quadrantectomia alla mammella sinistra per carcinoma mammario omolaterale in attuale remissione clinica completa”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così argomentato: “La periziata è affetta da una obesità di I grado (indice di massa corporea pari a 31), complicata da manifestazioni artrosiche del tratto cervicale e dorsale del rachide e delle articolazioni scapolo- omerali, allo stato prive di gravi riverberi funzionali ed incidenti modicamente sulla sua qualità di vita. Abbattendo di 1/3 il valore massimo tabellare1 della fascia percentuale compresa tra il 31 ed il 40% relativa alla voce “obesità – (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” di cui al codice 7105, si arriva a determinare una riduzione della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 27%.
La malattia ipertensiva gode di un buon controllo dei valori pressori esercitato dalla terapia farmacologica che la periziata assume e non determina alcun significativo danno d'organo né deficit della pompa cardiaca, stante l'esame clinico peritale e l'assenza di documentazione sanitaria di segno contrario. L'ipertensione arteriosa, pertanto, non sarà tenuta in considerazione nella valutazione finale, in quanto patologia asintomatica e priva di incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente.
L'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori è il risultato del deficit del sistema valvolare venoso, che in situazioni di particolare sovraccarico gravitazionale determina uno scompenso circolatorio periferico. Tuttavia, la mancanza di manifestazioni ulcero distrofiche agli arti inferiori
e/o di edemi declivi alle caviglie fa propendere per una patologia varicosa non complicata, foriera di senso di pesantezza alle gambe ed una maggiore stancabilità durante la prolungata deambulazione. La sua modica influenza sul sistema organo-funzionale della statica e della deambulazione, in assenza di riferimenti tabellari diretti o indiretti alle patologie vascolari periferiche, determina una incidenza sulla capacità lavorativa della parte ricorrente in misura pari al 15%.
Alla periziata nel 2014 fu diagnosticato un carcinoma mammario a sinistra trattato dapprima con cicli chemioterapici seguito da intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria omolaterale e radioterapia e terapia ormonale per i successivi 5 anni. I successivi accertamenti clinico-strumentali a tutt'oggi non hanno mai evidenziato una ripresa della malattia neoplastica. In definitiva, la terapia combinata chirurgico-radio-ormono-oncologica dianzi illustrata ha consentito il raggiungimento di un ottimo risultato terapeutico, non avendo la neoplasia da allora mostrato segni di recidiva. Attualmente il soggetto è libero da malattia neoplastica e non vi è alcuna significativa compromissione funzionale dovuta agli esiti dell'exeresi chirurgica. Pertanto, essa può essere annoverata tra le neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale, a cui le tabelle ministeriali hanno attribuito una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'11% (codice 9322).
In questa sede non è stata riscontrata alcuna patologia respiratoria, atteso che la diagnosi di
“BPCO di grado severo e deficit ventilatorio ostruttivo” riportata nella relazione peritale della
Dr.ssa si basa esclusivamente su un esame spirometrico eseguito in data Persona_2 18/06/2021 presso l' di Napoli, intestato alla paziente “ ” senza Controparte_2 CP_1 riportare alcun dato anagrafico, non seguito da alcuna diagnosi pneumologica con relativa terapia. Inoltre, i rilievi clinici peritali non hanno constatato alcun deficit funzionale respiratorio.
Non è stata riscontrata alcuna malattia psichiatrica, accennata alla raccolta anamnestica dalla ricorrente ma priva di riscontri documentali né apprezzabile al colloquio peritale.
Applicando il calcolo riduzionistico previsto dalla Tabella ministeriale del '92 per le menomazioni coesistenti con soglia d'invalidità superiore al 10%, si determina, quindi, un grado di riduzione della capacità lavorativa della parte ricorrente pari al 45%”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta;
né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite, ad eccezione delle spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, che sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . Pt_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 17/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno