TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3076 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Anna Cilia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod TN6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale, e che la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167)”.
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto né il Mod
dell'autorità estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare il possesso dei requisiti necessari.
Non può inoltre concedersi un ulteriore rinvio atteso che la causa è risalente nel tempo,
ed il ricorrente ben avrebbe potuto provvedere, durante questo lasso di tempo, a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
Le spese, stante il tenore della decisione, possono essere compensate
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 9.4.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3076 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Anna Cilia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod TN6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale, e che la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167)”.
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto né il Mod
dell'autorità estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare il possesso dei requisiti necessari.
Non può inoltre concedersi un ulteriore rinvio atteso che la causa è risalente nel tempo,
ed il ricorrente ben avrebbe potuto provvedere, durante questo lasso di tempo, a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
Le spese, stante il tenore della decisione, possono essere compensate
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 9.4.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3