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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3549/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, Via Parte_1
Matteotti n. 54, presso lo studio dell'Avv. Luisa Lopez che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: - di voler dichiarare il diritto del Sig.
alla costituzione indennizzo in rendita o in capitale per la riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa pari all'80% da patologie esacerbate in occasione e
per effetto dell'attività lavorativa svolta;
condannare l' al pagamento dei relativi CP_1
ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre interessi e rivalutazione
1 monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art 93
cpc, in favore del sottoscritto difensore antistatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Dichiarare, in via preliminare, l'improponibilità della
stessa per intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
artt. 111 e 112 del T.U. n. 1124/65; 2) dichiarare l'inammissibilità della medesima per
assoluto difetto di prova specifica;
3) rigettare, in subordine e nel merito, ciascuna e tutte
le avverse domande perché infondate, pretestuose e, comunque, eccessive … Spese come per
legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di svolgere attività di collaboratore scolastico presso il Liceo scientifico di San Giovanni In Fiore con mansioni di addetto anche alla palestra;
che dal 1999 al 2006 la palestra era ubicata fuori dall'Istituto sicché, per accompagnare gli alunni in palestra, era stato costretto a subire continui sbalzi di temperatura;
che anche all'interno dell'istituto aveva lavorato al freddo, atteso che la sua postazione era priva di riscaldamento;
che, in conseguenza delle condizioni di lavoro, aveva contratto “severa spondilo artrosi del rachide cervicale, cervicobrachialgia con protusioni
discali, discopatie lombari multiple, gonartrosi bilaterale, condropatia femoro-rotulea,
sindrome vertiginosa con grave deficit della deambulazione e di depressione endoreattiva
grave”, che tali patologie si aggiungevano a disturbi dell'eloquio, sospetto parkinsonismo,
insufficienza respiratoria nasale e dispnea da sforzo di cui soffriva;
che il grado di invalidità
CP_ era stato riconosciuto dall' che le patologie si configuravano come malattie professionali;
che il 20.10.2016 aveva subito infortunio sul lavoro, cadendo accidentalmente dalle scale dell'istituto; che la domanda amministrativa non aveva avuto esito positivo, atteso che l' aveva affermato l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia CP_1
denunciata; che sussistevano i requisiti per l'accoglimento della domanda. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era nulla perché non vi era compiuta indicazione sull'esposizione del ricorrente a rischio lavorativo;
che si era verificata la prescrizione per il diritto azionato;
che il ricorrente non aveva svolto attività lavorativa tale da esporlo al rischio di contrarre la denunciata malattia;
che non sussisteva nesso di causalità tra attività lavorativa e le patologie
CP_ indicate, trattandosi di malattie comuni già valutate dall' Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Si premette che la documentazione allegata da parte ricorrente non è interamente visibile (il file denominato “ID7” non è leggibile), procedendosi comunque alla decisione sul rilievo per cui la documentazione rilevante è agli atti del processo.
La domanda, nei termini in cui è formulata, mostra margini di incertezza non superabili,
atteso che si fa riferimento ad una attività lavorativa svolta tra il 1999 ed il 2006 (nella c.t.p.,
si evidenzia, viene indicato il diverso periodo 2006/2013), a fronte di una domanda amministrativa presentata nel 2019, sicché sarebbe decorso il termine prescrizionale per patologie comunque risalenti, anche secondo la stessa c.t.p. versata in atti.
Deve poi evidenziarsi che non sussiste alcuna compiuta indicazione di un possibile nesso di causalità tra la condotta di accompagnamento degli alunni in ambiente esterno o il posizionamento in postazione non riscaldata e le patologie oggetto di giudizio, rilevandosi che anche la c.t.p. si mostra generica per il particolare aspetto in esame.
3 La prova per testi, così come le dichiarazioni allegate da parte ricorrente, infine, si mostravano generiche per gli aspetti evidenziati, mentre l'infortunio del 2016 non è stato, di fatto, posto a base della pretesa azionata.
Per le argomentazioni svolte la domanda deve rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle spese di lite (si rileva, in merito, l'invalidità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti,
attesa l'incertezza nella dichiarazione, oltretutto riferita all'anno 2020 e non all'anno precedente all'instaurazione del giudizio, secondo la previsione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3549/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, Via Parte_1
Matteotti n. 54, presso lo studio dell'Avv. Luisa Lopez che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: - di voler dichiarare il diritto del Sig.
alla costituzione indennizzo in rendita o in capitale per la riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa pari all'80% da patologie esacerbate in occasione e
per effetto dell'attività lavorativa svolta;
condannare l' al pagamento dei relativi CP_1
ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre interessi e rivalutazione
1 monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art 93
cpc, in favore del sottoscritto difensore antistatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Dichiarare, in via preliminare, l'improponibilità della
stessa per intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
artt. 111 e 112 del T.U. n. 1124/65; 2) dichiarare l'inammissibilità della medesima per
assoluto difetto di prova specifica;
3) rigettare, in subordine e nel merito, ciascuna e tutte
le avverse domande perché infondate, pretestuose e, comunque, eccessive … Spese come per
legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di svolgere attività di collaboratore scolastico presso il Liceo scientifico di San Giovanni In Fiore con mansioni di addetto anche alla palestra;
che dal 1999 al 2006 la palestra era ubicata fuori dall'Istituto sicché, per accompagnare gli alunni in palestra, era stato costretto a subire continui sbalzi di temperatura;
che anche all'interno dell'istituto aveva lavorato al freddo, atteso che la sua postazione era priva di riscaldamento;
che, in conseguenza delle condizioni di lavoro, aveva contratto “severa spondilo artrosi del rachide cervicale, cervicobrachialgia con protusioni
discali, discopatie lombari multiple, gonartrosi bilaterale, condropatia femoro-rotulea,
sindrome vertiginosa con grave deficit della deambulazione e di depressione endoreattiva
grave”, che tali patologie si aggiungevano a disturbi dell'eloquio, sospetto parkinsonismo,
insufficienza respiratoria nasale e dispnea da sforzo di cui soffriva;
che il grado di invalidità
CP_ era stato riconosciuto dall' che le patologie si configuravano come malattie professionali;
che il 20.10.2016 aveva subito infortunio sul lavoro, cadendo accidentalmente dalle scale dell'istituto; che la domanda amministrativa non aveva avuto esito positivo, atteso che l' aveva affermato l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia CP_1
denunciata; che sussistevano i requisiti per l'accoglimento della domanda. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era nulla perché non vi era compiuta indicazione sull'esposizione del ricorrente a rischio lavorativo;
che si era verificata la prescrizione per il diritto azionato;
che il ricorrente non aveva svolto attività lavorativa tale da esporlo al rischio di contrarre la denunciata malattia;
che non sussisteva nesso di causalità tra attività lavorativa e le patologie
CP_ indicate, trattandosi di malattie comuni già valutate dall' Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Si premette che la documentazione allegata da parte ricorrente non è interamente visibile (il file denominato “ID7” non è leggibile), procedendosi comunque alla decisione sul rilievo per cui la documentazione rilevante è agli atti del processo.
La domanda, nei termini in cui è formulata, mostra margini di incertezza non superabili,
atteso che si fa riferimento ad una attività lavorativa svolta tra il 1999 ed il 2006 (nella c.t.p.,
si evidenzia, viene indicato il diverso periodo 2006/2013), a fronte di una domanda amministrativa presentata nel 2019, sicché sarebbe decorso il termine prescrizionale per patologie comunque risalenti, anche secondo la stessa c.t.p. versata in atti.
Deve poi evidenziarsi che non sussiste alcuna compiuta indicazione di un possibile nesso di causalità tra la condotta di accompagnamento degli alunni in ambiente esterno o il posizionamento in postazione non riscaldata e le patologie oggetto di giudizio, rilevandosi che anche la c.t.p. si mostra generica per il particolare aspetto in esame.
3 La prova per testi, così come le dichiarazioni allegate da parte ricorrente, infine, si mostravano generiche per gli aspetti evidenziati, mentre l'infortunio del 2016 non è stato, di fatto, posto a base della pretesa azionata.
Per le argomentazioni svolte la domanda deve rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle spese di lite (si rileva, in merito, l'invalidità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti,
attesa l'incertezza nella dichiarazione, oltretutto riferita all'anno 2020 e non all'anno precedente all'instaurazione del giudizio, secondo la previsione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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