CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 344 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti MAZZOTTA RAFFAELLA e SACCO MASSIMO Parte_1
Appellante
E
con l'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRATTUALE DELLO STATO DI CATANZARO
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
adiva il Tribunale di Paola chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad Parte_1 essere assegnata, quale collaboratrice scolastica iscritta nella graduatoria di II fascia del personale ATA, nell'ambito della procedura di assegnazione indetta per l'a.s. 2019/20201, presso la sede di OR (CS - CSIC8AT008), sede più vicina al proprio domicilio, in virtù del diritto di precedenza, ex art. 21 l. 104/92, nelle operazioni di scelta delle sedi disponibili.
Deduceva che, nonostante la titolarità dello status di cui all'art. 3 co 1 della Legge n. 104/92, la predetta sede veniva assegnata a non portatrice di handicap ma titolare del CP_2 diritto di scelta della sede di lavoro ai sensi dell'art. 33 co. 5 e 7 della legge n. 104/1992. Ritenendo leso il proprio diritto di precedenza ne chiedeva l'accertamento, con assegnazione del posto ed adozione di un ogni conseguenziale provvedimento e contestuale domanda cautelare, allegando, altresì, di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiedeva il risarcimento da quantificarsi in via equitativa, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In particolare deduceva di essere stata costretta ad accettare incarichi brevi e saltuari in sedi diverse. Deduceva, che con l'incarico de quo avrebbe raggiunto l'anzianità di servizio di 24 mesi, necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA e che avrebbe avuto diritto ad un maggior numero di giorni di assenza per malattia trattandosi di incarico annuale (art. 19 commi 3 e 4 CCNL).
Nella resistenza del , con ordinanza del 22.06.2020 il Tribunale di Paola ha rigettato CP_1 la domanda cautelare per difetto del requisito essenziale del periculum in mora ed all'esito della trattazione scritta dell'udienza fissata per il 14.10.2022, ha deciso la causa nel merito.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento2 e chiarito che “l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non attribuisce una posizione giuridica di vantaggio illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile”, ha rilevato che “parte ricorrente ha fornito la prova di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992 (cfr. verbale Commissione medica in atti), ed è provato che abbia partecipato alla procedura indetta con avviso del 08.11.2019, in quanto tale circostanza è
Pag. 2 di 7 pacifica tra le parti ed inoltre la ricorrente è stata poi inserita nella graduatoria, allegata al ricorso“.
A fronte di ciò ha altresì rilevato “parte resistente non ha fornito alcuna prova del fatto che la ricorrente avrebbe taciuto il possesso del beneficio della L. 104/1992 in sede di colloquio del 12.11.2019, nonché che non avrebbe espresso alcuna preferenza per alcuna sede di assegnazione”, come sostenuto nella propria difesa dal nonostante fosse nella sua CP_3 disponibilità il processo verbale di tale colloquio, evidenziando che ai sensi dell'art. 421
c.p.c., all'udienza del 09.04.2021, il era stato onerato, inutilmente, della produzione CP_1 del predetto documento3.
Pertanto, dopo aver definito il diritto di precedenza di cui all'art. 21 della L. 104/1992 come
“assoluto”, e quello di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge come relativo, ovvero
“bilanciabile con gli altri interessi – anche pubblici – coinvolti”, ha affermato che “nel raffronto tra la ricorrente, portatrice di handicap, e la sig.ra , dipendente che CP_2 presta assistenza a soggetto portatore di handicap, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto assegnare il posto alla ricorrente”; pertanto ha dichiarato “il diritto di
[...]
ad essere assegnata presso la sede di OR (CS) CSIC8AT008 in virtù del diritto Parte_1 di precedenza ex art. 21 l. 104/1992 espresso nell'ambito della procedura di assegnazione indetta per l'a.s. 2019/2020“, tuttavia precisando che “essendo ormai trascorso l'anno scolastico oggetto di lite, non possa essere condannato il resistente all'assegnazione CP_3 effettiva di tale posto alla ricorrente”.
Quanto alla domanda risarcitoria, dopo avere rilevato che è “fondata sul presupposto, da un lato, del ridotto numero di giorni di assenza per malattia concessi ai dipendenti assunti con contratti temporanei rispetto a quelli titolari di contratti annuali con scadenza a fine anno scolastico, e dall'altro, del presunto raggiungimento – qualora avesse ottenuto
l'assegnazione – dell'anzianità di servizio di 24 mesi, necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA”, l'ha rigettata “in quanto totalmente sfornita di allegazioni e prova” in quanto “la ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine ai giorni di assenza per malattia richiesti e fruiti nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, per cui non è in alcun modo prospettabile un vulnus per non aver potuto fruire di sufficienti giorni di assenza per le proprie necessità di salute” e “Quanto alla questione del raggiungimento dei
CP_ 3 A ciò si aggiungeva che nel riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, il non faceva menzione della presunta mancata dichiarazione da parte della stessa del possesso dei requisiti Pt_1 previsti ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza invocato.
Pag. 3 di 7 24 mesi di anzianità, in mancanza di deduzioni in ordine al numero di mesi già maturati, nonché al numero di quelli ottenibili con l'assegnazione per cui è causa”.
Ha regolato le spese, comprese quelle relative al procedimento cautelare - che con l'ordinanza del 22.06.2020 erano state rimesse alla definizione del merito della controversia – ponendo queste ultime - liquidate in complessivi € 1.823,00 oltre accessori a carico della e Pt_1 compensando integralmente quelle relative al giudizio di merito, considerato il parziale accoglimento del ricorso.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1.mancata adozione di provvedimenti conseguenziali al riconosciuto del diritto di precedenza;
il tribunale ha errato nel non condannare l'amministrazione convenuta anche al riconoscimento giuridico ed economico del servizio a tempo determinato fino al 30 giugno per l'anno scolastico 2019/2020, come previsto dall'avviso pubblico dedotto in giudizio.
Ha richiamato la pronuncia del giudice del cautelare che riteneva retroattivamente emendabile la perdita del relativo punteggio mediante la ricostruzione di carriera, ed ha sostenuto che la predetta ricostruzione, in assenza di un provvedimento che riconosca anche gli effetti giuridici ed economici dell'incarico per cui è causa, risulterebbe di fatto inutile.
2.erroneo rigetto della domanda risarcitoria.
Ha ribadito che ella, malata oncologica in trattamento, a seguito del mancato riconoscimento del diritto per cui è causa non aveva potuto godere della tutela riconosciuta ai lavoratori in caso di malattia riservata agli assunti con contratto annuale (art. 19 CCNL); inoltre non aveva potuto raggiungere l'anzianità di servizio necessaria per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale del personale ATA prima fascia, utile ai fini dell'ottenimento di incarichi annuali, per l'assunzione in ruolo (art. 554 DLgs 297/94 e O.M. n. 21/2009). Ha rappresentato che nell'istanza di anticipazione di udienza nel primo grado aveva dedotto l'urgenza derivante dal fatto che era stato bandito il rinnovo delle graduatorie permanenti con domanda da presentarsi entro il 3.6.2020; ha sostenuto che ha potuto partecipare al concorso solo con riserva, non potendo far valere i 24 mesi e che l'importanza dell'annualità di servizio a.s. 2019/2020 risulta dal certificato di servizio versato in atti.
Ha invocato la liquidazione del danno rapportata alle retribuzioni dovute, essendo rimasta priva di occupazione da marzo a giugno 2020, detratto l'aliunde perceptum;
oltre al danno da perdita di chance.
Pag. 4 di 7 3. erronea regolamentazione delle spese di lite, senza tenere conto dell'esito complessivo del giudizio, nel quale era stato riconosciuto il suo diritto di precedenza e all'incarico annuale invocato.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Ordinare alle Amministrazioni convenute l'assunzione dei provvedimenti, giuridici ed economici, conseguenziali al conferimento dell'incarico per l'anno scolastico 2019/2020 alla sede di Tortona CSIC8AT008 in qualità di collaboratore scolastico;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Amministrazione convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da quantificarsi in via equitativa;
3) accertare e dichiarare la illegittimità della condanna alle spese del procedimento cautelare essendo stato acclarato il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede . Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre a favore die procuratori costituiti“.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame perchè infondato. CP_1
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.La prima censura è fondata.
Posto che sussiste giudicato sull'errore in cui è incorsa l'amministrazione, si rileva che nel ricorso di primo grado l'odierna appellante aveva chiesto l'assegnazione del posto e
l'adozione di ogni provvedimento conseguenziale.
Appare evidente che non essendo possibile l'assegnazione del posto rivendicato per decorso dell'anno scolastico, il giudice di prime cure, in conformità a quanto previsto dall'art. 63
TUPI, avrebbe dovuto riconoscere gli effetti giuridici ed economici in relazione all'incarico annuale che le spettava per l'anno scolastico 2019/2020.
2.Fondata è la seconda censura nei termini che seguono.
La ricorrente ha rivendicato in ricorso il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'errore in cui è incorsa l'amministrazione.
Per quanto attiene alla prima voce di danni, spettano alla ricorrente le retribuzioni che avrebbe maturato se le fosse stato assegnato il posto presso la sede di OR, sede più vicina al proprio domicilio, in virtù del diritto di precedenza, ex art. 21 l. 104/92, nelle operazioni di scelta delle sedi disponibili;
ma detratto quanto percepito in forza delle supplenze brevi (da novembre 2019 a febbraio 2020) che ella stessa ha dichiarato di avere ottenuto e che risultano dal doc. 7 del fascicolo di primo grado;
ed invero in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, spetta alla ricorrente il
Pag. 5 di 7 risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui è stato accertato che l'assunzione era dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", risultando la sua occupazione a condizioni deteriori (cfr Cass. n. 16665/2020).
Per quanto riguarda le altre voci di danno, che la ricorrente stessa riconduce alla perdita di chance, si rimarca quanto già argomentato dal giudice di prime cure e non oggetto di censura specifica e cioè che la ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine ai giorni di assenza per malattia richiesti e fruiti nel corso dell'anno scolastico 2019/2020; quanto, infine, alla perdita dell'occasione di essere inserita nelle graduatorie permanenti, si rileva che solo nel corso del giudizio ha individuato e prodotto un bando di concorso per il rinnovo delle graduatorie ATA del 30.4.2020 con domanda da presentarsi entro il 3 giugno 2020 (e per questo chiese l'anticipazione dell'udienza); non è documentato che abbia fatto domanda con riserva come sostiene;
e comunque avrebbe dovuto avere alla data del 3.6.2020, 24 mesi di servizio cioè due anni, ma dal documento n. 7 prodotto non risulta un incarico annuale per l'anno scolastico 2018/2019, sicchè non può affermarsi che il mancato riconoscimento dell'anno scolastico 2019/2020 non le abbia consentito di raggiungere i due anni.
3.Fondata è la terza censura nei termini che seguono.
Il procedimento cautelare in corso di causa è stato rigettato per assenza del periculum in mora, ma nel merito è stato acclarato il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale per il quale aveva concorso e nel presente grado di giudizio è stata riconosciuta anche la tutela risarcitoria, seppure limitata per come argomentato al capo 2.
Pertanto, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio (cfr ex multis Cass. sez.6 ord. n.
1775/2017, secondo cui il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese) le spese sia del primo grado – comprensive del procedimento cautelare in corso di causa – che del secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo, vengono compensate per la metà, ponendosi la restante metà a carico dell'Amministrazione con distrazione.
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 13.4.2023, avverso la sentenza n. Parte_1
334/2022 del Tribunale di Paola, Giudice del Lavoro, così provvede:
Pag. 6 di 7 1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e. per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza:
a) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici relativi all'incarico per l'anno scolastico 2019/2020 per cui è causa;
b) condanna l'amministrazione appellata al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni dovute in virtù del predetto incarico, detratto quanto percepito, oltre accessori come per legge;
2. liquida le spese del doppio grado di giudizio, in € 5.000,00 per il primo grado, comprensive del giudizio cautelare ed in € 4.996,00 per il secondo grado, compensandole per metà e ponendo la restante metà a carico dell'amministrazione appellata con distrazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Avviso pubblico del 08/11/2019 l' per l'assegnazione di incarichi a tempo Parte_2 determinato del personale ATA. 2 Così testualmente: “La legge n. 104 del 1992, all'art. 21, statuisce che: “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”
In altri termini, il legislatore attribuisce ai lavoratori che siano portatori di handicap un diritto di precedenza sia nell'assegnazione delle sedi disponibili al momento dell'assegnazione delle sedi ai vincitori di un pubblico concorso, sia nei trasferimenti su domanda in altre sedi.
Diversamente, il successivo art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, statuisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2)”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 344 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti MAZZOTTA RAFFAELLA e SACCO MASSIMO Parte_1
Appellante
E
con l'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRATTUALE DELLO STATO DI CATANZARO
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
adiva il Tribunale di Paola chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad Parte_1 essere assegnata, quale collaboratrice scolastica iscritta nella graduatoria di II fascia del personale ATA, nell'ambito della procedura di assegnazione indetta per l'a.s. 2019/20201, presso la sede di OR (CS - CSIC8AT008), sede più vicina al proprio domicilio, in virtù del diritto di precedenza, ex art. 21 l. 104/92, nelle operazioni di scelta delle sedi disponibili.
Deduceva che, nonostante la titolarità dello status di cui all'art. 3 co 1 della Legge n. 104/92, la predetta sede veniva assegnata a non portatrice di handicap ma titolare del CP_2 diritto di scelta della sede di lavoro ai sensi dell'art. 33 co. 5 e 7 della legge n. 104/1992. Ritenendo leso il proprio diritto di precedenza ne chiedeva l'accertamento, con assegnazione del posto ed adozione di un ogni conseguenziale provvedimento e contestuale domanda cautelare, allegando, altresì, di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiedeva il risarcimento da quantificarsi in via equitativa, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In particolare deduceva di essere stata costretta ad accettare incarichi brevi e saltuari in sedi diverse. Deduceva, che con l'incarico de quo avrebbe raggiunto l'anzianità di servizio di 24 mesi, necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA e che avrebbe avuto diritto ad un maggior numero di giorni di assenza per malattia trattandosi di incarico annuale (art. 19 commi 3 e 4 CCNL).
Nella resistenza del , con ordinanza del 22.06.2020 il Tribunale di Paola ha rigettato CP_1 la domanda cautelare per difetto del requisito essenziale del periculum in mora ed all'esito della trattazione scritta dell'udienza fissata per il 14.10.2022, ha deciso la causa nel merito.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento2 e chiarito che “l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non attribuisce una posizione giuridica di vantaggio illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile”, ha rilevato che “parte ricorrente ha fornito la prova di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992 (cfr. verbale Commissione medica in atti), ed è provato che abbia partecipato alla procedura indetta con avviso del 08.11.2019, in quanto tale circostanza è
Pag. 2 di 7 pacifica tra le parti ed inoltre la ricorrente è stata poi inserita nella graduatoria, allegata al ricorso“.
A fronte di ciò ha altresì rilevato “parte resistente non ha fornito alcuna prova del fatto che la ricorrente avrebbe taciuto il possesso del beneficio della L. 104/1992 in sede di colloquio del 12.11.2019, nonché che non avrebbe espresso alcuna preferenza per alcuna sede di assegnazione”, come sostenuto nella propria difesa dal nonostante fosse nella sua CP_3 disponibilità il processo verbale di tale colloquio, evidenziando che ai sensi dell'art. 421
c.p.c., all'udienza del 09.04.2021, il era stato onerato, inutilmente, della produzione CP_1 del predetto documento3.
Pertanto, dopo aver definito il diritto di precedenza di cui all'art. 21 della L. 104/1992 come
“assoluto”, e quello di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge come relativo, ovvero
“bilanciabile con gli altri interessi – anche pubblici – coinvolti”, ha affermato che “nel raffronto tra la ricorrente, portatrice di handicap, e la sig.ra , dipendente che CP_2 presta assistenza a soggetto portatore di handicap, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto assegnare il posto alla ricorrente”; pertanto ha dichiarato “il diritto di
[...]
ad essere assegnata presso la sede di OR (CS) CSIC8AT008 in virtù del diritto Parte_1 di precedenza ex art. 21 l. 104/1992 espresso nell'ambito della procedura di assegnazione indetta per l'a.s. 2019/2020“, tuttavia precisando che “essendo ormai trascorso l'anno scolastico oggetto di lite, non possa essere condannato il resistente all'assegnazione CP_3 effettiva di tale posto alla ricorrente”.
Quanto alla domanda risarcitoria, dopo avere rilevato che è “fondata sul presupposto, da un lato, del ridotto numero di giorni di assenza per malattia concessi ai dipendenti assunti con contratti temporanei rispetto a quelli titolari di contratti annuali con scadenza a fine anno scolastico, e dall'altro, del presunto raggiungimento – qualora avesse ottenuto
l'assegnazione – dell'anzianità di servizio di 24 mesi, necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA”, l'ha rigettata “in quanto totalmente sfornita di allegazioni e prova” in quanto “la ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine ai giorni di assenza per malattia richiesti e fruiti nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, per cui non è in alcun modo prospettabile un vulnus per non aver potuto fruire di sufficienti giorni di assenza per le proprie necessità di salute” e “Quanto alla questione del raggiungimento dei
CP_ 3 A ciò si aggiungeva che nel riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, il non faceva menzione della presunta mancata dichiarazione da parte della stessa del possesso dei requisiti Pt_1 previsti ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza invocato.
Pag. 3 di 7 24 mesi di anzianità, in mancanza di deduzioni in ordine al numero di mesi già maturati, nonché al numero di quelli ottenibili con l'assegnazione per cui è causa”.
Ha regolato le spese, comprese quelle relative al procedimento cautelare - che con l'ordinanza del 22.06.2020 erano state rimesse alla definizione del merito della controversia – ponendo queste ultime - liquidate in complessivi € 1.823,00 oltre accessori a carico della e Pt_1 compensando integralmente quelle relative al giudizio di merito, considerato il parziale accoglimento del ricorso.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1.mancata adozione di provvedimenti conseguenziali al riconosciuto del diritto di precedenza;
il tribunale ha errato nel non condannare l'amministrazione convenuta anche al riconoscimento giuridico ed economico del servizio a tempo determinato fino al 30 giugno per l'anno scolastico 2019/2020, come previsto dall'avviso pubblico dedotto in giudizio.
Ha richiamato la pronuncia del giudice del cautelare che riteneva retroattivamente emendabile la perdita del relativo punteggio mediante la ricostruzione di carriera, ed ha sostenuto che la predetta ricostruzione, in assenza di un provvedimento che riconosca anche gli effetti giuridici ed economici dell'incarico per cui è causa, risulterebbe di fatto inutile.
2.erroneo rigetto della domanda risarcitoria.
Ha ribadito che ella, malata oncologica in trattamento, a seguito del mancato riconoscimento del diritto per cui è causa non aveva potuto godere della tutela riconosciuta ai lavoratori in caso di malattia riservata agli assunti con contratto annuale (art. 19 CCNL); inoltre non aveva potuto raggiungere l'anzianità di servizio necessaria per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale del personale ATA prima fascia, utile ai fini dell'ottenimento di incarichi annuali, per l'assunzione in ruolo (art. 554 DLgs 297/94 e O.M. n. 21/2009). Ha rappresentato che nell'istanza di anticipazione di udienza nel primo grado aveva dedotto l'urgenza derivante dal fatto che era stato bandito il rinnovo delle graduatorie permanenti con domanda da presentarsi entro il 3.6.2020; ha sostenuto che ha potuto partecipare al concorso solo con riserva, non potendo far valere i 24 mesi e che l'importanza dell'annualità di servizio a.s. 2019/2020 risulta dal certificato di servizio versato in atti.
Ha invocato la liquidazione del danno rapportata alle retribuzioni dovute, essendo rimasta priva di occupazione da marzo a giugno 2020, detratto l'aliunde perceptum;
oltre al danno da perdita di chance.
Pag. 4 di 7 3. erronea regolamentazione delle spese di lite, senza tenere conto dell'esito complessivo del giudizio, nel quale era stato riconosciuto il suo diritto di precedenza e all'incarico annuale invocato.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Ordinare alle Amministrazioni convenute l'assunzione dei provvedimenti, giuridici ed economici, conseguenziali al conferimento dell'incarico per l'anno scolastico 2019/2020 alla sede di Tortona CSIC8AT008 in qualità di collaboratore scolastico;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Amministrazione convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da quantificarsi in via equitativa;
3) accertare e dichiarare la illegittimità della condanna alle spese del procedimento cautelare essendo stato acclarato il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede . Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre a favore die procuratori costituiti“.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame perchè infondato. CP_1
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.La prima censura è fondata.
Posto che sussiste giudicato sull'errore in cui è incorsa l'amministrazione, si rileva che nel ricorso di primo grado l'odierna appellante aveva chiesto l'assegnazione del posto e
l'adozione di ogni provvedimento conseguenziale.
Appare evidente che non essendo possibile l'assegnazione del posto rivendicato per decorso dell'anno scolastico, il giudice di prime cure, in conformità a quanto previsto dall'art. 63
TUPI, avrebbe dovuto riconoscere gli effetti giuridici ed economici in relazione all'incarico annuale che le spettava per l'anno scolastico 2019/2020.
2.Fondata è la seconda censura nei termini che seguono.
La ricorrente ha rivendicato in ricorso il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'errore in cui è incorsa l'amministrazione.
Per quanto attiene alla prima voce di danni, spettano alla ricorrente le retribuzioni che avrebbe maturato se le fosse stato assegnato il posto presso la sede di OR, sede più vicina al proprio domicilio, in virtù del diritto di precedenza, ex art. 21 l. 104/92, nelle operazioni di scelta delle sedi disponibili;
ma detratto quanto percepito in forza delle supplenze brevi (da novembre 2019 a febbraio 2020) che ella stessa ha dichiarato di avere ottenuto e che risultano dal doc. 7 del fascicolo di primo grado;
ed invero in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, spetta alla ricorrente il
Pag. 5 di 7 risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui è stato accertato che l'assunzione era dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", risultando la sua occupazione a condizioni deteriori (cfr Cass. n. 16665/2020).
Per quanto riguarda le altre voci di danno, che la ricorrente stessa riconduce alla perdita di chance, si rimarca quanto già argomentato dal giudice di prime cure e non oggetto di censura specifica e cioè che la ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine ai giorni di assenza per malattia richiesti e fruiti nel corso dell'anno scolastico 2019/2020; quanto, infine, alla perdita dell'occasione di essere inserita nelle graduatorie permanenti, si rileva che solo nel corso del giudizio ha individuato e prodotto un bando di concorso per il rinnovo delle graduatorie ATA del 30.4.2020 con domanda da presentarsi entro il 3 giugno 2020 (e per questo chiese l'anticipazione dell'udienza); non è documentato che abbia fatto domanda con riserva come sostiene;
e comunque avrebbe dovuto avere alla data del 3.6.2020, 24 mesi di servizio cioè due anni, ma dal documento n. 7 prodotto non risulta un incarico annuale per l'anno scolastico 2018/2019, sicchè non può affermarsi che il mancato riconoscimento dell'anno scolastico 2019/2020 non le abbia consentito di raggiungere i due anni.
3.Fondata è la terza censura nei termini che seguono.
Il procedimento cautelare in corso di causa è stato rigettato per assenza del periculum in mora, ma nel merito è stato acclarato il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale per il quale aveva concorso e nel presente grado di giudizio è stata riconosciuta anche la tutela risarcitoria, seppure limitata per come argomentato al capo 2.
Pertanto, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio (cfr ex multis Cass. sez.6 ord. n.
1775/2017, secondo cui il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese) le spese sia del primo grado – comprensive del procedimento cautelare in corso di causa – che del secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo, vengono compensate per la metà, ponendosi la restante metà a carico dell'Amministrazione con distrazione.
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 13.4.2023, avverso la sentenza n. Parte_1
334/2022 del Tribunale di Paola, Giudice del Lavoro, così provvede:
Pag. 6 di 7 1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e. per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza:
a) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici relativi all'incarico per l'anno scolastico 2019/2020 per cui è causa;
b) condanna l'amministrazione appellata al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni dovute in virtù del predetto incarico, detratto quanto percepito, oltre accessori come per legge;
2. liquida le spese del doppio grado di giudizio, in € 5.000,00 per il primo grado, comprensive del giudizio cautelare ed in € 4.996,00 per il secondo grado, compensandole per metà e ponendo la restante metà a carico dell'amministrazione appellata con distrazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Avviso pubblico del 08/11/2019 l' per l'assegnazione di incarichi a tempo Parte_2 determinato del personale ATA. 2 Così testualmente: “La legge n. 104 del 1992, all'art. 21, statuisce che: “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”
In altri termini, il legislatore attribuisce ai lavoratori che siano portatori di handicap un diritto di precedenza sia nell'assegnazione delle sedi disponibili al momento dell'assegnazione delle sedi ai vincitori di un pubblico concorso, sia nei trasferimenti su domanda in altre sedi.
Diversamente, il successivo art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, statuisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2)”.