Articolo 2 della Legge 11 luglio 2002, n. 167
Articolo 1Articolo 3
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7 agosto 2002
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti della Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione emendata in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII della stessa.
Entrata in vigore il 7 agosto 2002