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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 1065/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. EL Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale nato il [...], a [...]_1 C.F._1
(IS), assistito e difeso dall'Avv. CINZIA CICERONE, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Parte_2 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. CINZIA CICERONE, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27.05.2025 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 26.06.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
22.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. I figli saranno affidati a entrambi i genitori e avranno residenza presso la madre, nella casa coniugale in Sesto Campano, al viale Europa 23, che le verrà assegnata.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale
2. La casa coniugale, completa di arredi, è assegnata alla signora la quale, entro il mese di Pt_2 dicembre 2025 provvederà a volturare a suo nome le intestazioni delle utenze domestiche.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extra dei figli;
detta frequentazione è resa agevole oltre che dai rapporti molto civili e collaborativi che i genitori continuano ad avere nell'interesse esclusivo dei minori anche dalla circostanza che le abitazioni dei coniugi separandi ( casa coniugale e casa ove andrà a vivere il ) sono molto vicine. Pt_1
Qualora dovessero insorgere incomprensioni tra i separandi , il diritto di visita dei figli con il padre sarà esercitato nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
a) a fine settimana alternati, dal venerdi sera , ore 18,00 , alla domenica sino alle ore 18,00 ; b) durante il periodo di licenza dal lavoro del padre, due pomeriggi a settimana , martedi e giovedi
, dall'uscita da scuola sino alla sera alle ore 21,30;
c) durante le vacanze natalizie , negli anni pari, dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni pari , il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno di Lunedi dell'Angelo;
e) durante le ferie estive, 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
f) nei giorni festivi infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza con il padre;
g) nei giorni della festa del papà e del compleanno dello stesso come pure nelle occasioni di festa della sua famiglia;
h) nei giorni dei compleanni dei figli secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
i) qualora il compleanno della mamma o la festa della mamma dovessero ricadere nei giorni di spettanza del padre, il diritto visita figli - padre sarà rinviato al giorno infrasettimanale immediatamente successivo e alla domenica successiva .
4. Al mantenimento dei figli il padre concorrerà con un assegno di € 400,00 da versarsi il 23 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltrechè versando il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Isernia.
5. L'assegno unico universale sarà richiesto dal padre e versato nella misura del 50% alla madre collocataria .
6. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed anche a parziale adempimento dell'obbligo di mantenimento della prole, il coniuge si obbliga a Parte_1 trasferire ai figli EL e , riservandosi l'usufrutto vitalizio, l'immobile per civile Per_1 abitazione ( attuale casa coniugale) catastalmente identificata al Catasto Faffricati del Comune di
Sesto Campano foglio 22, numero 470, zona cens. 1, categ. A/7 , classe U, 7,5 vani, rendita € 755,32.
Detto accordo patrimoniale è funzionale e imprescindibile alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
inoltre costituisce ulteriore contributo al mantenimento dei figli.
Le parti si impegnano a concludere il contratto definitivo di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di usufrutto vitalizio entro il mese di dicembre 2026.
I coniugi concordano che tutte le spese relative al predetto trasferimento immobiliare e costituzione di usufrutto, comprese le spese per gli atti autorizzativi del giudice tutelare, saranno sostenute dalla signora . Parte_2 Quest'ultima, non appena i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica e saranno andati a vivere altrove, rilascerà al l'assegnata casa coniugale. Pt_1
7. I coniugi dichiarano espressamente di aver compiutamente definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro esistente e, pertanto, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. EL Caroppoli
N. 1065/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. EL Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale nato il [...], a [...]_1 C.F._1
(IS), assistito e difeso dall'Avv. CINZIA CICERONE, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Parte_2 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. CINZIA CICERONE, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27.05.2025 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 26.06.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
22.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. I figli saranno affidati a entrambi i genitori e avranno residenza presso la madre, nella casa coniugale in Sesto Campano, al viale Europa 23, che le verrà assegnata.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale
2. La casa coniugale, completa di arredi, è assegnata alla signora la quale, entro il mese di Pt_2 dicembre 2025 provvederà a volturare a suo nome le intestazioni delle utenze domestiche.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extra dei figli;
detta frequentazione è resa agevole oltre che dai rapporti molto civili e collaborativi che i genitori continuano ad avere nell'interesse esclusivo dei minori anche dalla circostanza che le abitazioni dei coniugi separandi ( casa coniugale e casa ove andrà a vivere il ) sono molto vicine. Pt_1
Qualora dovessero insorgere incomprensioni tra i separandi , il diritto di visita dei figli con il padre sarà esercitato nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
a) a fine settimana alternati, dal venerdi sera , ore 18,00 , alla domenica sino alle ore 18,00 ; b) durante il periodo di licenza dal lavoro del padre, due pomeriggi a settimana , martedi e giovedi
, dall'uscita da scuola sino alla sera alle ore 21,30;
c) durante le vacanze natalizie , negli anni pari, dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni pari , il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno di Lunedi dell'Angelo;
e) durante le ferie estive, 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
f) nei giorni festivi infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza con il padre;
g) nei giorni della festa del papà e del compleanno dello stesso come pure nelle occasioni di festa della sua famiglia;
h) nei giorni dei compleanni dei figli secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
i) qualora il compleanno della mamma o la festa della mamma dovessero ricadere nei giorni di spettanza del padre, il diritto visita figli - padre sarà rinviato al giorno infrasettimanale immediatamente successivo e alla domenica successiva .
4. Al mantenimento dei figli il padre concorrerà con un assegno di € 400,00 da versarsi il 23 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltrechè versando il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Isernia.
5. L'assegno unico universale sarà richiesto dal padre e versato nella misura del 50% alla madre collocataria .
6. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed anche a parziale adempimento dell'obbligo di mantenimento della prole, il coniuge si obbliga a Parte_1 trasferire ai figli EL e , riservandosi l'usufrutto vitalizio, l'immobile per civile Per_1 abitazione ( attuale casa coniugale) catastalmente identificata al Catasto Faffricati del Comune di
Sesto Campano foglio 22, numero 470, zona cens. 1, categ. A/7 , classe U, 7,5 vani, rendita € 755,32.
Detto accordo patrimoniale è funzionale e imprescindibile alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
inoltre costituisce ulteriore contributo al mantenimento dei figli.
Le parti si impegnano a concludere il contratto definitivo di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di usufrutto vitalizio entro il mese di dicembre 2026.
I coniugi concordano che tutte le spese relative al predetto trasferimento immobiliare e costituzione di usufrutto, comprese le spese per gli atti autorizzativi del giudice tutelare, saranno sostenute dalla signora . Parte_2 Quest'ultima, non appena i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica e saranno andati a vivere altrove, rilascerà al l'assegnata casa coniugale. Pt_1
7. I coniugi dichiarano espressamente di aver compiutamente definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro esistente e, pertanto, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. EL Caroppoli