Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 335
CASS
Sentenza 12 giugno 1999

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La controversia insorta tra compagnie di navigazione marittima circa il diritto di una di esse di continuare ad essere parte di una conferenza di traffico marittimo come compagnia di navigazione italiana, nel quadro della disciplina posta dalla Convenzione adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (resa esecutiva in Italia con legge 15 febbraio 1989 n. 92), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale ha il potere di dichiarare nei rapporti tra le parti se la compagnia presenta il requisito richiesto dall'art. 3 della legge 10 luglio 1991 n. 210 relativo alla utilizzazione abituale e prevalente di navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea, senza che ciò trovi ostacolo nel fatto che il Ministro della Marina mercantile non abbia ancora emesso il decreto previsto dall'art. 4 della stessa legge, il quale del resto ha il mero valore di atto, non discrezionale, di certazione, che può essere disatteso in giudizio se la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge risulti non corrispondente alla realtà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 335
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 335
    Data del deposito : 12 giugno 1999

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