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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/05/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N.1835/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1835 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'AVV. LETTIERI ORIETTA, presso il cui studio, in VIA BISERTA,
ALTAVILLA SILENTINA (SA) elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, c.f./p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV.
D'AGO VINCENZO, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla via SAN G.B.
DE LA SALLE, NAPOLI (NA);
RESISTENTE
E , c.f. , ente pubblico Controparte_2 P.IVA_2
non economico, in persona del Direttore p.t., elett.te dom.to al Controparte_3
SALERNO (SA) rapp.to e difeso dai funzionari delegati;
[...]
RESISTENTE;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
relative a sa
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra proponeva ricorso in opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 10020219003552574000, con la quale l Controparte_4
, invitava l'istante a corrisponderle il complessivo importo di €
[...]
538.889,88.
Nello specifico, l'odierna ricorrente circoscriveva la propria opposizione alle cartelle:
N.10020020006945415000 (di € 27.179,77), avente ad oggetto debiti , ossia CP_5
“I.V.S. operai a tempo determinato – comp. Individuali, somme aggiuntive”;
N.10020020117788269000 (di € 41.354,70), avente ad oggetto debiti , ossia CP_5
I.V.S. operai a tempo determinato – comp. Individuali, somme aggiuntive;
N.10020030008665587000 (di € € 444.161,93), “avente ad oggetto contributi CP_5
nella specie di somme aggiuntive su contributi IVS e SSN operai a tempo determinato
– comp. individuali, spese di notifica”; N.10020070062106551000, (di € 16.434,74,)
avente ad oggetto un credito vantato dall , “nella Controparte_6 specie di erario, tramite tesoreria Prov. Stato”, eccependo l'intervenuta prescrizione delle preteste creditorie vantate dagli enti resistenti, concludendo, pertanto, per l'annullamento dell'atto contestato.
Si costituivano in giudizio l e Controparte_1
l' , contestando la pretesa avversaria Controparte_2
ed istando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza dell'11.01.2025, il precedente istruttore sospendeva i provvedimenti impugnati e, ritenendo la causa matura per la decisione,
atteso il carattere documentale della medesima, disponeva rinvio all'udienza del 30
aprile 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, se nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive e l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999,
come precisato dalle SS.UU., non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè
alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo.
Ed infatti, la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento non è in grado di determinare la cd. “conversione”
del termine di prescrizione breve, nella specie, quinquennale, in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cfr. Cass. Civ. 31010.2019).
Dalla notifica della cartella n 10020070062106551000, notificata nell'anno 2007, alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta addì 09/12/2021, sono decorsi oltre quattordici anni, stante l'assenza di atti interruttivi intermedi.
La cartella ha ad oggetto sanzioni amministrative l. 689/81, e pertanto soggiace al termine di prescrizione quinquennale
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n° 10020219003552574/000 relativa alla cartella di pagamento n° 10020020006945415/000, alla cartella di pagamento n°
10020020117788269/000, alla cartella di pagamento n° 10020030008665587/000 ed alla cartella di pagamento n° 10020070062106551/000.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio in considerazione dell'esito complessivo della causa nonché della indubbia controvertibilità, all'epoca di notifica degli atti interruttivi, sui termini di prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n°
10020219003552574/000 relativa alla cartella di pagamento n° 10020020006945415/000, alla cartella di pagamento n° 10020020117788269/000,
alla cartella di pagamento n° 10020030008665587/000 ed alla cartella di
pagamento n° 10020070062106551/000;
compensa le spese
Così deciso in Salerno il 30 aprile 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1835 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'AVV. LETTIERI ORIETTA, presso il cui studio, in VIA BISERTA,
ALTAVILLA SILENTINA (SA) elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, c.f./p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV.
D'AGO VINCENZO, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla via SAN G.B.
DE LA SALLE, NAPOLI (NA);
RESISTENTE
E , c.f. , ente pubblico Controparte_2 P.IVA_2
non economico, in persona del Direttore p.t., elett.te dom.to al Controparte_3
SALERNO (SA) rapp.to e difeso dai funzionari delegati;
[...]
RESISTENTE;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
relative a sa
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra proponeva ricorso in opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 10020219003552574000, con la quale l Controparte_4
, invitava l'istante a corrisponderle il complessivo importo di €
[...]
538.889,88.
Nello specifico, l'odierna ricorrente circoscriveva la propria opposizione alle cartelle:
N.10020020006945415000 (di € 27.179,77), avente ad oggetto debiti , ossia CP_5
“I.V.S. operai a tempo determinato – comp. Individuali, somme aggiuntive”;
N.10020020117788269000 (di € 41.354,70), avente ad oggetto debiti , ossia CP_5
I.V.S. operai a tempo determinato – comp. Individuali, somme aggiuntive;
N.10020030008665587000 (di € € 444.161,93), “avente ad oggetto contributi CP_5
nella specie di somme aggiuntive su contributi IVS e SSN operai a tempo determinato
– comp. individuali, spese di notifica”; N.10020070062106551000, (di € 16.434,74,)
avente ad oggetto un credito vantato dall , “nella Controparte_6 specie di erario, tramite tesoreria Prov. Stato”, eccependo l'intervenuta prescrizione delle preteste creditorie vantate dagli enti resistenti, concludendo, pertanto, per l'annullamento dell'atto contestato.
Si costituivano in giudizio l e Controparte_1
l' , contestando la pretesa avversaria Controparte_2
ed istando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza dell'11.01.2025, il precedente istruttore sospendeva i provvedimenti impugnati e, ritenendo la causa matura per la decisione,
atteso il carattere documentale della medesima, disponeva rinvio all'udienza del 30
aprile 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, se nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive e l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999,
come precisato dalle SS.UU., non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè
alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo.
Ed infatti, la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento non è in grado di determinare la cd. “conversione”
del termine di prescrizione breve, nella specie, quinquennale, in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cfr. Cass. Civ. 31010.2019).
Dalla notifica della cartella n 10020070062106551000, notificata nell'anno 2007, alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta addì 09/12/2021, sono decorsi oltre quattordici anni, stante l'assenza di atti interruttivi intermedi.
La cartella ha ad oggetto sanzioni amministrative l. 689/81, e pertanto soggiace al termine di prescrizione quinquennale
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n° 10020219003552574/000 relativa alla cartella di pagamento n° 10020020006945415/000, alla cartella di pagamento n°
10020020117788269/000, alla cartella di pagamento n° 10020030008665587/000 ed alla cartella di pagamento n° 10020070062106551/000.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio in considerazione dell'esito complessivo della causa nonché della indubbia controvertibilità, all'epoca di notifica degli atti interruttivi, sui termini di prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n°
10020219003552574/000 relativa alla cartella di pagamento n° 10020020006945415/000, alla cartella di pagamento n° 10020020117788269/000,
alla cartella di pagamento n° 10020030008665587/000 ed alla cartella di
pagamento n° 10020070062106551/000;
compensa le spese
Così deciso in Salerno il 30 aprile 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
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