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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 495 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 08.05.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Iavarone, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Mariella Verdoliva, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 06.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Monte di Procida il 21.07.2010 e che dalla loro unione era nata una figlia, (in data 25.01.2013), dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno Per_1
qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante. Quindi
1 il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074
- 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv.
623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al Controparte_1
ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monte di Procida, nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 17, p. II, S. A, anno
2010).
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 08.05.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 495 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 08.05.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Iavarone, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Mariella Verdoliva, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 06.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Monte di Procida il 21.07.2010 e che dalla loro unione era nata una figlia, (in data 25.01.2013), dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno Per_1
qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante. Quindi
1 il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074
- 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv.
623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al Controparte_1
ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monte di Procida, nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 17, p. II, S. A, anno
2010).
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 08.05.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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