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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. EPICOCO STEFANO e BARBARO MARINO
Ricorrente contro
, Controparte_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Pensione di inabilità o, in subordine, assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità (ex L.222/84).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la fondatezza, ritenendone insussistenti le condizioni di legge.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_2
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, assumendo insussistente il requisito sanitario e, comunque, indimostrato quello contributivo, entrambi necessari per accedere al beneficio anelato. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte con assorbimento di qualsivoglia eccezione anche di carattere preliminare.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate), infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Il ctu nominato in fase di merito, infatti, dott. , con motivazioni rese in forza di Persona_1
ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). In particolare, il Ctu ha accertato che le patologie riscontrate non possono ritenersi tali da determinare il riconoscimento di quanto richiesto così, in parte, argomentando: “La documentazione agli atti mostra la presenza di una patologia vertebrale e delle due anche. La Rm del 06.04.2023 riporta a livello cervicale manifestazioni spondiloartrosiche,una ernia paramediana sinistra a livello C5-C6 ed un accenno ad ernia discale postero-mediana a livello C6- C7.Regolare il segnale della corda midollare. A livello lombare la medesima Rm riporta:manifestazioni spondiloartrosiche;
disidratati,assottigliati e protrusi i dischi intervertebrali a livello L3-L4 ed L5-
S1. A livello L3-L4 accenno ad ernia postero-mediana. Anterolistesi di L5-S1 (grado 2) con globale trascinamento posteriore del disco intervertebrale,marcatamente assottigliato,cui si associano estesi fenomeni degenerativi-osteocondrosici a carico dei corpi vertebrali contrapposti ( tipo Modic
1).Canale vertebrale di ampiezza conservata. Accanto alla patologia vertebrale il ricorrente presenta una patologia artrosica a carico delle due anche.La patologia ha portato a sinistra ad una sostituzione protesica eseguita nel novembre 2020,mentre a destra è presente una artrosi non marcata (ho preso direttamente visione delle immagini presentate dal ricorrente alla visita peritale) con sclerosi del tetto acetabolare. La spondilolistesi è caratterizzata dallo scivolamento in avanti del corpo vertebrale ed è legata alla interruzione dell'arco posteriore della vertebra a livello dell'istmo
(spondilolisi). Il grado di scivolamento è variabile e classificato in tre gradi:1:scivolamento entro il
25%;grado 2 scivolamento tra il 25 ed il 50%, grado 3:oltre il 50%. La sintomatologia è variabile;
non di rado è asintomatica e viene evidenziata in maniera fortuita con immagini radiologiche eseguite per altre patologie,altre volte determina lombalgia con episodi sciatalgici.
Accanto alla patologia vertebrale il ricorrente è stato sottoposto ad intervento di protesi totale dell'anca sinistra nel novembre 2020 e presenta anche una non severa artrosi dell'anca destra. Il sig.
è stato riconosciuto civile al 67% nel 2021,ma ritengo che trattandosi di due diversi Parte_1
ambiti di tutela tale percentuale non possa essere automaticamente considerata determinante nella valutazine medico-legale nel caso in esame. Ritengo che la valutazione debba essenzialmente tenere conto delle limitazioni funzionali che le riportate patologie causano. L'esame obiettivo ha mostrato una buona motilità della anca sinistra sottoposta ad intervento di protesi con riduzione di circa un terzo della motilità articolare mentre non vi è alcuna limitazione funzionale dell'anca destra. Non vi sono limitazioni funzionali nè segni clinici di radicolopatia a livello cervicale. A livello lombare è presente una limitazione di circa un quarto della flessione del tronco e non vi sono segni chiari di sofferenza radicolare tenendo presenti le risposte fornite dal Laboragine alle manovre semeiologiche: Lasegue riferito positivo anche a ginocchio flesso( quando le radici dello sciatico non sono in trazione), riferito positivo sulla faccia posteriore della coscia ( ma il nervo Tes_1
femorale è anteriore e non posteriore). Una obiettività molto modesta come modesta risulta essere stata la obiettività rilevata dalla recente visita fisiatrica eseguita in data 21.02.2024 agli atti: Esame obiettivo: deambulazione e passaggi posturali autonomi.Dolore digitopressorio a livello del rachide cervicale e lombare e della muscolatura paravertebrale cervicale e lombare.Lasegue negativo bilateralmente.Non deficit della sensibilità nè della forza tetrartuale.Limitazione del Rom (range of motion) cervicale ai gradi estremi,lombare ai gradi medi ed anca sinistra ai gradi medi. Dunque un quadro sovrapponibile a quello rilevato dal sottoscritto alla visita peritale;
quadro che non mostra la presenza di una severa limitazione funzionale delle anche e del rachide nè i segni della severa sofferenza neurogena riportata della Emg presentata dal alla visita peritale. Come Parte_1
riportato il ricorrente ha svolto dal 2003 ,come risulta dal mod. C/2 storico, il lavoro di autista di furgoni con patente B (per mezzi quindi con carico limitato) e solo dal 2022 risulta addetto al carico e scarico merci . Ritengo pertanto che le patologie di cui è affetto il non riducano a meno Parte_1
di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini;
riduzione che ritengo possa essere valutata al 50%: ”
Lo stesso consulente ha quindi così concluso: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che il sig. risulti affetto da: Esiti di intervento di protesi totale di anca sinistra con buon Parte_1
risultato funzionale;
note di artrosi anca destra,spondilolistesi di L5 su S1,cervicoartrosi e lombartrosi. Ritengo che tali patologie non riducano a meno di un terzo la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della legge 222/84.Il grado di riduzione ritengo possa essere valutato al 50%.”
Infine, dato atto del mancato inoltro di note critiche e/o osservazioni delle parti, ha reso la propria consulenza definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso logicamente risposto ad ogni osservazione con asserzioni logiche e immuni da vizi e censure (pienamente condivise dal Tribunale) ed avendo valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese di lite irripetibili;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 14.01.2025 IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)