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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/07/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 805/2022
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 805/2022 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Lucca e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Giovannelli del Foro di
Pistoia, con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dalle Avv. Angelita Paciscopi, del Foro di Lucca, con domicilio pec.
Email_2
1 APPELLATA
All'udienza del 03.12.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : <Voglia la Ecc.ma Corte adita, Parte_1
contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, -
in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU per i motivi esposti in narrativa;
-
in via principale, in accoglimento dello spiegato appello e in riforma della sentenza di
primo grado, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto opposto in ogni sua
parte. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione di legge. Con vittoria di spese, diritti
ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge >>.
Per Società semplice: < Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi tutti esposti, Rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. In via
preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello. In subordine, nel merito, rigettare il
proposto appello e per l'effetto, confermare la sentenza n. 179/2022 emessa dal Tribunale
di Lucca, nella persona della Dott.ssa Anna Martelli, nel procedimento n. RG 2101/2017,
in quanto infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di
causa di entrambi i gradi di Giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 25.01.2017, la Parte_1
domandava l'emissione di un decreto ingiuntivo, poi concesso con il
[...]
n. 303/2017, nei confronti della società Controparte_1
, per la somma di € 28.392,22, in forza di un contratto d'appalto per la
[...]
realizzazione di opere edili.
2 La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con atto di CP_1
citazione del 14.04.2017, chiedendone l'annullamento e domandando in via riconvenzionale la condanna dell'opposta alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno, che quantificava in € 25.140,00 per danni conseguenti ai vizi delle opere realizzate. In via subordinata chiedeva la compensazione delle eventuali corrispettive ragioni di credito.
L'opponente affermava di aver provveduto all'integrale pagamento degli importi dovuti per le prestazioni svolte dalla ditta appaltatrice, per la somma complessiva di € 209.242,19, di cui € 5.000,00 in contanti. E ciò nonostante che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte per effetto di numerosi vizi prontamente denunciati.
A tal proposito deduceva che nell'anno 2011 la aveva eseguito Parte_1
alcune opere edili per la Fattoria, cioè la ristrutturazione di due manufatti agricoli, ma già nel mese di febbraio 2012 questi avevano presentato delle criticità: crollo del marciapiede, infiltrazioni nel seminterrato, cedimenti delle stuccature, crollo della mensola del camino, cedimento della scala esterna,
cedimento del pozzetto.
Riferiva altresì che i vizi erano stati tempestivamente denunciati nel febbraio 2012, e l'appaltatrice si era impegnata ad intervenire, dando inizio a dei lavori di ripristino. Tuttavia, aveva cessato i propri interventi presso l'immobile senza sanare gli stessi;
anzi, nel frattempo se ne erano manifestati di ulteriori,
come il crollo di un secondo marciapiede.
In merito alla fondatezza delle ragioni creditorie avanzate dalla
[...]
, la contestava il contenuto delle fatture poste a fondamento del Pt_1 CP_1
decreto ingiuntivo, e ribadiva di avere già saldato quanto dovuto a . Parte_1
3 In più, contestava anche una doppia imputazione degli interessi di mora che, già oggetto di una delle fatture poste a fondamento della ingiunzione (n.
36/2013), erano stati nuovamente richiesti con il ricorso monitorio.
Infine, la committente chiedeva la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave.
Si costituiva in giudizio parte convenuta opposta, e eccepiva l'infondatezza di quanto ex adverso affermato e domandato, con conseguente rigetto.
Sosteneva di aver realizzato a regola d'arte tutte le opere secondo gli ordini della committente e secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, e che i
SAL erano sempre stati approvati ed accettati sia dalla che dalla D.L. CP_1
Precisava che nel contratto di appalto non era indicato alcun termine per la fine dei lavori e che, quindi, nessun ritardo poteva esserle imputato.
Pur essendosi recata sul cantiere nel 2012 per la rimessa in pristino di quanto richiesto da controparte, non aveva tuttavia riconosciuto la propria paternità sui vizi.
Ad ogni modo, affermava che dopo la denuncia dei vizi effettuata nel 2012,
non vi era stata alcun'altra comunicazione di contestazione sino al 2016, anno in cui l'opponente, a seguito della richiesta di pagamento dell'insoluto in via monitoria, denunciava i vizi tardivamente. Perciò eccepiva la decadenza e la prescrizione ex. art 1667 Codice civile.
Anche in punto di esistenza del credito emergente dalle fatture emesse sulla base dei SAL, ribadiva che questi non erano mai stati contestati, e che gli interessi erano stati correttamente imputati e richiesti.
Concludeva per la conferma del Decreto ingiuntivo opposto e per la sua provvisoria esecutività.
4 Il giudice di prime cure svolgeva l'attività istruttoria, escutendo i testimoni, e disponendo C.T.U. per l'individuazione e la valutazione dei difetti indicati dalla . CP_1
Il C.T.U. nel corso delle operazioni non si avvaleva del capitolato dei lavori presente negli atti dell'attore opponente, in quanto parte convenuta ne aveva eccepito la produzione tardiva.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lucca si pronunciava sul ricorso e così statuiva: “- accoglie l'opposizione e annulla il decreto ingiuntivo;
- in accoglimento
della domanda riconvenzionale di parte opponente condanna il convenuto opposto al
pagamento di euro 21.210,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto
al pagamento di euro 1400,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
oltre interessi legali alla data del saldo;
- Condanna parte convenuta opposta al pagamento
delle spese processuali in favore dell'attore opponente che liquida in euro 4000,00 per
compensi oltre IVA, cap, spese generali come per legge, contributo unificato, marca. -
Pone definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese di CTU così come
liquidate in dispositivo”.
In merito alla fondatezza del credito vantato dalla , il giudice Parte_1
di primo grado riteneva che la avesse prodotto documentazione bancaria CP_1
comprovante una corresponsione di denaro in favore della opposta per un ammontare di € 204.242,19, di cui € 160.000,00 relativi all'importo concordato in contratto e la differenza per lavori non rientranti nel computo metrico. In ragione di ciò, l'onere di fornire la prova del credito azionato in via monitoria incombeva sulla secondo la motivazione della sentenza oggetto di Parte_1
impugnazione, non essendo sufficiente la produzione delle fatture.
Par Quanto, invece, alla tardiva denuncia dei vizi eccepita dalla non solo si riteneva che la convenuta era decaduta dall'eccezione per averla tardivamente sollevata, ma soprattutto si stimava superata alla luce del riconoscimento degli
5 stessi da parte dell'appaltatrice. Dall'istruttoria svolta, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali rese, il primo giudice rinveniva gli elementi di prova per corroborare l'avvenuto riconoscimento dei vizi.
Mentre per valutare la domanda riconvenzionale proposta dalla , CP_1
il Tribunale si riferiva alla CTU espletata sposandone le argomentazioni, e ritenendo pertanto fondata la pretesa.
Sul punto della domanda di condanna per lite temeraria, questa veniva accolta poiché la aveva agito in via monitoria benché fosse a Parte_1
conoscenza dei vizi riscontrati e dalla mancata sanatoria degli stessi.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lucca proponeva appello, con atto di citazione del 19.04.2022, notificato il 19.04.2022 e depositato il 29.04.2022,
[...]
, formulando le seguenti censure. Parte_1
Con il primo motivo impugnava il capo della sentenza relativo alla fondatezza della pretesa creditoria di . Parte_1
Argomentava l'appellante che le fatture erano tutte state emesse sulla base dei SAL consegnati alla committenza e, non essendo state contestate, ciò si configurava come un'accettazione tacita, anche alla luce del principio di buona fede, il quale impone una immediata contestazione dell'altrui pretesa qualora la si ritenga infondata. Alla luce di quanto asserito, perciò, questi argomenti di prova dovevano far ritenere al primo giudice sia l'accettazione della prestazione sia l'implicito riconoscimento della debenza. Aggiungeva che, sebbene il pagamento degli acconti non integrasse una accettazione tacita dell'opera, questa era sicuramente sussumibile a fronte di una ricezione senza riserve come nel caso di specie. Su questa base la domanda era dunque fondata.
Con il secondo motivo eccepiva la nullità della CTU per aver omesso l'esame dei documenti prodotti dall'opponente, e per erroneità della stessa perizia. Infatti, il Consulente aveva svolto le operazioni peritali sull'immobile
6 senza la possibilità di avvalersi del capitolato dei lavori perché versato agli atti dall'opponente, secondo le indicazioni che il giudice aveva impartito all'ausiliario. In tal modo la risposta del perito non poteva che essere parziale.
Infatti, per il principio della libera disponibilità della prova il giudicante non doveva attribuire alcuna rilevanza al fatto che il documento era stato depositato da una parte piuttosto che dall'altra, essendo sufficiente la sua introduzione nel giudizio.
Per di più il Consulente tecnico, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento dei lavori e il momento della perizia, doveva discriminare tra le problematiche dovute a vizi originari dell'opera e quelle riconducibili alla mancanza di manutenzione ordinaria spettante alla . CP_1
Riteneva per giunta illegittimo il ricorso fatto dal CTU alle dichiarazioni testimoniali rese durante l'istruttoria al fine di rispondere al quesito del giudice;
quesito che aveva una natura squisitamente tecnica. Sottolineava altresì che i teste erano in contraddizione tra loro, oltreché legati da rapporti di coniugio o di amicizia con il titolare della Fattoria appellata.
Sui vizi che il perito addebitava all'appaltatrice, l'appellante riteneva,
invece, che fossero addebitabili o a precise indicazioni della committenza, ovvero alla mancata manutenzione dei luoghi, o ancora al successivo intervento di altre imprese.
Perciò si imponeva il rinnovamento della consulenza tecnica d'ufficio
Con il terzo ed ultimo motivo lamentava l'assenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 Cod. proc. civ.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto Controparte_1
quanto ex adverso addotto.
Sul primo motivo rigettava l'argomento dell'accettazione tacita delle fatture e dell'opera, poiché rappresentava che fin dal febbraio 2012 erano stati
7 lamentati da parte della committenza dei vizi nella sua realizzazione, e nel febbraio 2016 erano altresì state respinte le ulteriori richieste di denaro avanzate dalla , proprio in ragione della cattiva esecuzione dell'appalto. Per di Parte_1
più una delle fatture aveva ad oggetto interessi legali e di mora per il periodo novembre 2011-novembre 2013. E solo con il ricevimento del decreto ingiuntivo l'appellata aveva avuto modo di opporsi alle pretese dell'appaltatrice. Né vi poteva essere accettazione tacita dell'opera stante il fatto che i vizi erano stati contestati e la aveva avviato degli interventi di ripristino. Era perciò Parte_1
onere dell'appaltatrice addurre le prove a fondamento del proprio diritto di credito.
In merito al secondo motivo, aderiva l'appellata alle conclusioni già
rassegnate dal CTU, il quale correttamente non aveva fatto uso del capitolato all'interno della propria perizia, poiché non prodotto secondo le regole del codice di procedura civile. Ben poteva poi il CTU avvalersi di tutti i documenti di causa,
comprese le dichiarazioni testimoniali.
Quanto all'ultimo motivo di appello si contestava la doglianza dell'appellante, poiché ai fini della condanna per lite temeraria non era necessaria né la domanda della stessa, né la prova di un danno, venendo piuttosto in rilievo finalità di ordine pubblicistico correlate ad una sollecita ed efficace definizione dei giudizi.
All'udienza del 09.04.2024 questa Corte disponeva la parziale rinnovazione della CTU, invitando l'ausiliario a rispondere allo stesso quesito già formulato dal primo giudicante alla luce del contratto di appalto e dell'elenco lavori. La perizia veniva poi deposita dall'Ing. il 18.11.2024. Persona_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 03.12.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le
8 parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse e memorie quanto già
sostenuto nei precedenti scritti difensivi. In particolare, richiedeva Parte_1
che le voci di danno indicate ai punti 1) e 2) della CTU fossero defalcate dall'importo totale individuato dal primo CTU poiché imputabili ai tecnici progettisti e al Direttori dei lavori. Allo stesso modo dovevano essere sottratti i costi di cui alle voci 5); 6); 8); 14), e il minor importo di cui al n. 7), ottenendo una somma complessiva pari a € 6.040,00 più IVA. Insisteva per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di quanto dovuto dalla . CP_1
L'appellata eccepiva il passaggio in giudicato del capo della sentenza non impugnato in cui si accertava il riconoscimento dei vizi da parte dell'appellante,
e aderiva alle risultanze della CTU disposta da questa Corte. Si contestava altresì
la decadenza della dall'eccezione di incapacità a testimoniare della Parte_1
teste poiché dopo l'assunzione del mezzo di prova Testimone_1
non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente deve essere esaminata la questione attinente alla inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ..
L'eccezione può dirsi superata alla luce di una costante giurisprudenza di legittimità sul punto, per cui l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali, né proporre un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello del giudice di primo grado (Cassazione civile, Sez. Un., 16.11.2017, n.
27199). Tant'è che “il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. si
configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione
consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate
9 onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle
controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa,
non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una
rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame"
(Cassazione civile, Sez. II, sent., 27.03.2015, n. 6294).
Quanto al merito dell'appello proposto saranno esaminati nell'ordine i motivi formulati dall'appellante.
Non può essere condivisa la tesi proposta dall'appellante sulla presunta accettazione delle fatture, e dei SAL che a monte giustificavano gli importi, quale strumento probatorio. È, infatti, costantemente riconosciuto dalla Suprema Corte
che la mera produzione delle fatture non sia sufficiente a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria quando questa è oggetto di contestazione. Già
l'opposizione al decreto ingiuntivo è sufficiente a rendere controverso il credito qualora vi sia una specifica contestazione dei fatti posti a fondamento: i.e. le fatture (Cassazione civile, Sez. III, 18.05.2011, n. 10860). L'“opposizione a decreto
ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve
accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di
convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o
modificativi di tale diritto“ (Cassazione civile, Sez. II, 04.03.2020, n. 6091). Di talché,
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto
ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento,
mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di
cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non
integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure
l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del
10 credito vantato in giudizio” (Cassazione civile, Sez. I, 24.07.2000, n. 9685). Tanto più
che anche il semplice pagamento di acconti non produce l'effetto di accettazione tacita dell'opera e del corrispettivo come è disposto dall'art. 1666 Codice civile.
Ora, nel caso di specie la ha dato origine al giudizio di opposizione CP_1
versando in atti documentazione bancaria comprovante il pagamento di una somma pari ad € 204.242,19, ed allegando di aver corrisposto ulteriori € 5.000 in contanti alla , per un totale di € 209.242,19. Mentre il prezzo previsto Parte_1
secondo il contratto di appalto era di € 160.000, segno che erano state realizzate,
nel corso dei lavori, delle opere ulteriori rispetto a quelle contemplate dal capitolato.
Si tratta di un fatto accertato dal primo giudice e che non è oggetto di specifica contestazione in appello. E neppure è stato smentito dalla , Parte_1
anche solo genericamente, negli atti di primo grado.
Atteso che si tratta di un accertamento coperto dal giudicato, e comunque non controverso, non resta a questa Corte che raffrontarlo con le risultanze contabili delle fatture depositate dalla . Parte_1
Dalla sommatoria delle fatture emesse dalla appaltatrice (doc. 2, 3, 4, 6 di primo grado) emerge che l'importo complessivo dei lavori era pari ad €
187.831,82 oltre IVA, da applicarsi nella misura del 10% trattandosi di lavori edili,
e come confermato dal documento 1, ripetitivo della fattura relativa al SAL n. 5,
in cui tale imposta è determinata nel 10% dell'imponibile. Dunque, il totale era pari ad € 206.615,10.
Ciò, peraltro, in conformità con i SAL emessi dall'appaltatore e documentati in atti (v. in particolare il SAL 1 per i lavori svolti al 2.5.2011 di €
36.115,74 + Iva;
il SAL 2 per i lavori svolti al 1°.
6.2011 di € 53.412,18 + Iva;
il SAL
n. 3 per i lavori svolti al 6.7.2011 di € 23.985,49 + Iva;
il Sal n. 4 per i lavori eseguiti
11 al 3.8.2011 di € 22.947,49 + Iva ed il SAL n. 5 per i lavori eseguiti al 15.9.2011 di €
51.370,92, appunto per il complessivo ammontare di € 187.831,82).
È quindi evidente che se la committenza, come è stato già accertato nel corso del primo grado di giudizio, e non impugnato in parte qua, aveva provveduto al pagamento di una somma pari ad € 209.242,19, non sussisteva
C alcun credito della verso , avendo quest'ultima esattamente Parte_1 CP_1
adempiuto alla propria obbligazione. Neppure vi era motivo per la committenza per contestare le risultanze contabili, stante l'avvenuto integrale pagamento delle fatture.
Giova tuttavia ribadire che il mero pagamento delle fatture non può
integrare l'accettazione tacita dell'opera da parte della . Infatti, come CP_1
insegna la Suprema Corte: “In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la
nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve
presumersi la sussistenza dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna
dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto
concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se “non si sia
proceduto alla verifica”. Bisogna, però, distinguere tra atto di “consegna” e atto di
“accettazione” dell'opera: la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si
compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre
l'”accettazione” esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta
concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale
la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni
responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al
pagamento del prezzo” (Cassazione civile, Sez. II, 3.06.2020, n. 10452).
Il pagamento delle fatture da parte della appellante non può, dunque,
essere inteso come una forma di accettazione tacita dell'opera, ben potendo essere motivata da altre ragioni. Ciò è tanto più vero se si guarda alle
12 Par contestazioni mosse dalla alla ditta con lettera raccomandata del CP_1
25.01.2012 (doc. 7 primo grado), alla quale ha fatto seguito una pec di risposta
Par della del 11.02.2012 (doc. 8 primo grado) con la quale si riconosceva la paternità di alcuni dei vizi, e si comunicava l'avvio dei lavori di rimessione in pristino. Alla luce di questi fatti non è possibile qualificare tali comportamenti come fatti concludenti espressione di una accettazione tacita dell'opera, essendo palese l'intenzione, del tutto contraria, di voler contestare la conformità dei lavori.
Anzi, la sentenza di primo grado, in un capo qui non impugnato, e perciò
coperto da giudicato, ha accertato il riconoscimento dei vizi da parte della appaltatrice. Né può sostenersi che quella parte risulti implicitamente gravata dall'appello interposto, in quanto contraddetta dalle doglianze formulate, poiché
equivarrebbe ad un eccessivo alleggerimento del principio legale di specificità
dei motivi. Tanto più che l'appellante non ha fornito nessuna ragione alternativa al suo intervento nel cantiere a lavori ultimati, come comprovato dai documenti in atti (doc. 8), se non quella indiretta della volontà di sanare i vizi dell'opera.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità, se ne deve ricavare che
“l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una
condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare
l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla
garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c."
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6263 del 20/04/2012, Rv. 622318; cfr. anche Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13613 del 30/05/2013, Rv. 626504). [Non solo], "in tema di appalto, il
riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti
dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione
stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta
a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di
13 vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
27948 del 24/11/2008, Rv. 605859; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013,
Rv. 624876)” (Cassazione civile, Sez. II, 06.11.2023, n. 30786).
Alla luce di ciò, non è configurabile nessuna accettazione tacita dell'opera in capo alla , né è di nessun pregio la ricostruzione avanzata CP_1
dall'appellante secondo cui il riconoscimento dei vizi può intervenire solo a seguito di un'accettazione, e mai prima o in concomitanza della stessa. Questa
argomentazione è in palese contrasto con il dato normativo, secondo cui l'accettazione dell'opera esclude la garanzia per vizi (art. 1667 Codice civile). In
caso contrario, il successivo riconoscimento non potrebbe che far sorgere un'obbligazione naturale.
Passando adesso al secondo motivo dell'appello, questo è da accogliere limitatamente al necessario utilizzo da parte del CTU del contratto di appalto e dell'elenco lavori già prodotti in primo grado dalla opponente. È un principio consolidato che il giudice, e quindi anche il suo ausiliario, debbano fondare le proprie valutazioni sull'insieme dei documenti tempestivamente prodotti dalle parti, a prescindere da qualsiasi considerazione in punto di riparto dell'onere della prova. Se, come nel caso di specie, il contratto di appalto e l'elenco lavori era stato versato agli atti dall'opponente, piuttosto che dall'opposta, era comunque possibile per il CTU avvalersi dello stesso. Per tale ragione questa
Corte con l'ordinanza di nomina del CTU ha integrato il quesito già formulato dal primo giudice, invitando il consulente d'ufficio a rivalutare le precedenti risultanze peritali alla luce di quei documenti.
Tuttavia, il quadro dei vizi imputabili alla non è grandemente Parte_1
variato in considerazione di quei documenti.
Infatti, quanto ai vizi di cui ai punti 1) e 2), cedimento del marciapiede perimetrale nonché le infiltrazioni del fabbricato usato come “ , Parte_2
14 il perito li qualifica come vizi riconducibili all'operato della . Né può Parte_1
essere addotto come esimente l'errore di progettazione. L'appaltatore che esegue l'opera su progetto del committente, o fornito dal committente, non è degradato al rango di nudus minister, sicché egli è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere l'opera tecnicamente valida ed idonea a soddisfare le esigenze dell'appaltante. Pertanto, egli va esente da responsabilità, soltanto se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire comunque le opere (Cassazione civile, Sez. II, 02.03.2015, n. 4161). Perciò
deve essere incluso nel conteggio anche il costo di impermeabilizzazione espunto dal consulente, pari ad € 400, non essendo mai stato allegato e tantomeno provato che la aveva manifestato degli errori di progettazione relativi alle Parte_1
varie opere, e di averle comunque svolte dietro esplicita richiesta della committenza.
Par Allo stesso modo sono imputabili alle lavorazioni svolte dalla il cedimento della mensola del camino, vizio n. 3), l'impermeabilizzazione del marciapiede, vizio n. 5), la mancata realizzazione della tubazione di scarico, vizio n. 6), il cedimento della scala esterna, ricalcolato in € 1.600,00, vizio n. 7), il ripristino del pozzetto, vizio n. 9), il rifacimento delle porzioni di finitura esterna come anche l'imbiancatura delle pareti oggetto di infiltrazioni e i ritocchi delle travi conseguenti alle stesse, vizi n. 10)-11)-12), oltre che le spese tecniche da sostenersi per lo svolgimento dei lavori di messa in pristino. In tutti questi casi la relazione tecnica mostra una stretta correlazione tra l'insorgenza dei vizi e le
15 lavorazioni svolte dall'appaltatrice, per come dettagliate nel computo metrico e nei SAL.
Quanto ai difetti inerenti al distaccamento e al cedimento del rivestimento del servizio igienico, questa Corte non è chiamata a pronunciarsi, essendo stato escluso dal primo giudice qualsiasi addebito degli stessi all'appaltatrice, e non essendo stato formulato alcun gravame sul punto.
Deve essere considerato come un costo conseguenza della inesatta esecuzione del contratto di appalto anche l'occlusione del pozzo. Posto che dal
Par computo metrico e dai SAL non risulta che la abbia svolto lavorazioni connesse allo stesso, è altresì vero che non risulta da quei documenti alcuna voce di spesa relativa allo smaltimento dei materiali di risulta del cantiere, malgrado che l'articolo 7 del contratto di appalto ponesse a carico dell'appellante gli incombenti relativi “alla sorveglianza del cantiere, alla sua pulizia, allo sgombero – a
lavori ultimati – delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato
nelle opere dell'appaltatore”. È quindi probabile che il riempimento sia proprio dovuto ad un errato smaltimento dei materiali di risulta.
È per di più confermato dalle dichiarazioni testimoniali della Sig.ra Tes_1
e del Sig. verbale di udienza del 3.10.2018, che “nel pozzo c'erano ancora i Tes_2
detriti e i ponteggi” ( ); “ricordo che dentro un pozzo c'erano stati gettati tutti i Tes_1
calcinacci ed erano state lasciate delle impalcature dentro e lì vicino” ( . In Tes_2
entrambi i casi si trattava di persone che abitualmente frequentavano la fattoria,
la prima in quanto moglie del proprietario, e il secondo come frequentatore dei luoghi per motivi di lavoro.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di incapacità a testimoniare avanzata dall'appellante nel proprio atto introduttivo riguardo alla teste . Tes_1
Sebbene la medesima eccezione sia stata già formulata durante l'udienza di escussione dei testimoni, non è stata tuttavia coltivata in sede di precisazione
16 delle conclusioni, per cui è da ritenersi rinunciata alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sez. Unite, n. 9456/2023).
Per queste ragioni deve essere confermata la condanna del primo giudice al risarcimento del danno da parte di in favore della , ma nella Parte_1 CP_1
diversa misura che risulta dalla consulenza tecnica espletata in questo grado,
ossia in € 20.010,00. Pertanto, oltre alla somma liquidata a titolo di risarcimento,
devono essere riconosciuti all'appellata la rivalutazione monetaria, da calcolarsi anno per anno sul suddetto importo secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo tenendo conto delle variazioni percentuali dei medesimi, e gli interessi legali compensativi sulla somma rivalutata annualmente, dalla data di riconoscimento dei vizi da parte della appaltatrice (11.02.2012) sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo (Cassazione civile, Sez. II,
15.11.2006, n. 24301).
Venendo all'ultimo motivo di appello, non si rinviene la carenza dei presupposti per la condanna alla responsabilità aggravata;
è pertanto anch'esso da rigettare. Infatti: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in
tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma
ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla
repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non
richiede, quale strumento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo
del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua
di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cassazione
civile, n. 27623/2017).
È questo sicuramente il caso, poiché dapprima la ha agito in Parte_1
via monitoria per vedersi riconosciuto il diritto di credito al saldo dei lavori da
17 lei eseguiti, benché fosse già stato corrisposto quanto dovuto, e poi ha resistito nel giudizio di opposizione alla domanda di risarcimento danni per vizi,
nonostante non avesse completato le riparazioni concordate con la committente.
A poco vale, allora, la considerazione che la non aveva mai contestato le CP_1
fatture emesse dall'appaltatrice, atteso che aveva già provveduto al saldo, e
Par quindi non vi erano ragioni per consentire alla di azionare giurisdizionalmente le proprie pretese.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado vanno compensate per un quinto e poste a carico della parte appellante per quattro quinti, attesa la sua preponderante soccombenza. Confermata la liquidazione svolta (nell'intero) dal primo giudice, alla liquidazione delle spese del presente grado si provvede come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi. Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.
Le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dalle parti possono reputarsi assorbite.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione Controparte_3
del 19.04.2022, notificato il 19.04.2022 e depositato il 29.04.2022 avverso la sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Lucca del 23.02.2022, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento della somma di € 20.010,00, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali come da motivazione, a titolo di risarcimento danni in favore della Controparte_3
18 2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa per un quinto le spese di lite e condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata della restante quota di quattro quinti di dette spese che, nell'intero, liquida, per il primo grado in complessivi € 4.286,00
(di cui € 286 per esborsi e € 4.000 per compensi) e per il presente grado in €
5.500,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e Cpa
come per legge;
4) pone le spese delle consulenze tecniche svolte in primo grado ed in appello per un quinto a carico della parte appellata e per i restanti quattro quinti a carico della parte appellante.
Firenze, 25.6.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 805/2022 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Lucca e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Giovannelli del Foro di
Pistoia, con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa dalle Avv. Angelita Paciscopi, del Foro di Lucca, con domicilio pec.
Email_2
1 APPELLATA
All'udienza del 03.12.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : <Voglia la Ecc.ma Corte adita, Parte_1
contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, -
in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU per i motivi esposti in narrativa;
-
in via principale, in accoglimento dello spiegato appello e in riforma della sentenza di
primo grado, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto opposto in ogni sua
parte. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione di legge. Con vittoria di spese, diritti
ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge >>.
Per Società semplice: < Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi tutti esposti, Rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. In via
preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello. In subordine, nel merito, rigettare il
proposto appello e per l'effetto, confermare la sentenza n. 179/2022 emessa dal Tribunale
di Lucca, nella persona della Dott.ssa Anna Martelli, nel procedimento n. RG 2101/2017,
in quanto infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di
causa di entrambi i gradi di Giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 25.01.2017, la Parte_1
domandava l'emissione di un decreto ingiuntivo, poi concesso con il
[...]
n. 303/2017, nei confronti della società Controparte_1
, per la somma di € 28.392,22, in forza di un contratto d'appalto per la
[...]
realizzazione di opere edili.
2 La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con atto di CP_1
citazione del 14.04.2017, chiedendone l'annullamento e domandando in via riconvenzionale la condanna dell'opposta alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno, che quantificava in € 25.140,00 per danni conseguenti ai vizi delle opere realizzate. In via subordinata chiedeva la compensazione delle eventuali corrispettive ragioni di credito.
L'opponente affermava di aver provveduto all'integrale pagamento degli importi dovuti per le prestazioni svolte dalla ditta appaltatrice, per la somma complessiva di € 209.242,19, di cui € 5.000,00 in contanti. E ciò nonostante che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte per effetto di numerosi vizi prontamente denunciati.
A tal proposito deduceva che nell'anno 2011 la aveva eseguito Parte_1
alcune opere edili per la Fattoria, cioè la ristrutturazione di due manufatti agricoli, ma già nel mese di febbraio 2012 questi avevano presentato delle criticità: crollo del marciapiede, infiltrazioni nel seminterrato, cedimenti delle stuccature, crollo della mensola del camino, cedimento della scala esterna,
cedimento del pozzetto.
Riferiva altresì che i vizi erano stati tempestivamente denunciati nel febbraio 2012, e l'appaltatrice si era impegnata ad intervenire, dando inizio a dei lavori di ripristino. Tuttavia, aveva cessato i propri interventi presso l'immobile senza sanare gli stessi;
anzi, nel frattempo se ne erano manifestati di ulteriori,
come il crollo di un secondo marciapiede.
In merito alla fondatezza delle ragioni creditorie avanzate dalla
[...]
, la contestava il contenuto delle fatture poste a fondamento del Pt_1 CP_1
decreto ingiuntivo, e ribadiva di avere già saldato quanto dovuto a . Parte_1
3 In più, contestava anche una doppia imputazione degli interessi di mora che, già oggetto di una delle fatture poste a fondamento della ingiunzione (n.
36/2013), erano stati nuovamente richiesti con il ricorso monitorio.
Infine, la committente chiedeva la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave.
Si costituiva in giudizio parte convenuta opposta, e eccepiva l'infondatezza di quanto ex adverso affermato e domandato, con conseguente rigetto.
Sosteneva di aver realizzato a regola d'arte tutte le opere secondo gli ordini della committente e secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, e che i
SAL erano sempre stati approvati ed accettati sia dalla che dalla D.L. CP_1
Precisava che nel contratto di appalto non era indicato alcun termine per la fine dei lavori e che, quindi, nessun ritardo poteva esserle imputato.
Pur essendosi recata sul cantiere nel 2012 per la rimessa in pristino di quanto richiesto da controparte, non aveva tuttavia riconosciuto la propria paternità sui vizi.
Ad ogni modo, affermava che dopo la denuncia dei vizi effettuata nel 2012,
non vi era stata alcun'altra comunicazione di contestazione sino al 2016, anno in cui l'opponente, a seguito della richiesta di pagamento dell'insoluto in via monitoria, denunciava i vizi tardivamente. Perciò eccepiva la decadenza e la prescrizione ex. art 1667 Codice civile.
Anche in punto di esistenza del credito emergente dalle fatture emesse sulla base dei SAL, ribadiva che questi non erano mai stati contestati, e che gli interessi erano stati correttamente imputati e richiesti.
Concludeva per la conferma del Decreto ingiuntivo opposto e per la sua provvisoria esecutività.
4 Il giudice di prime cure svolgeva l'attività istruttoria, escutendo i testimoni, e disponendo C.T.U. per l'individuazione e la valutazione dei difetti indicati dalla . CP_1
Il C.T.U. nel corso delle operazioni non si avvaleva del capitolato dei lavori presente negli atti dell'attore opponente, in quanto parte convenuta ne aveva eccepito la produzione tardiva.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lucca si pronunciava sul ricorso e così statuiva: “- accoglie l'opposizione e annulla il decreto ingiuntivo;
- in accoglimento
della domanda riconvenzionale di parte opponente condanna il convenuto opposto al
pagamento di euro 21.210,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto
al pagamento di euro 1400,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
oltre interessi legali alla data del saldo;
- Condanna parte convenuta opposta al pagamento
delle spese processuali in favore dell'attore opponente che liquida in euro 4000,00 per
compensi oltre IVA, cap, spese generali come per legge, contributo unificato, marca. -
Pone definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese di CTU così come
liquidate in dispositivo”.
In merito alla fondatezza del credito vantato dalla , il giudice Parte_1
di primo grado riteneva che la avesse prodotto documentazione bancaria CP_1
comprovante una corresponsione di denaro in favore della opposta per un ammontare di € 204.242,19, di cui € 160.000,00 relativi all'importo concordato in contratto e la differenza per lavori non rientranti nel computo metrico. In ragione di ciò, l'onere di fornire la prova del credito azionato in via monitoria incombeva sulla secondo la motivazione della sentenza oggetto di Parte_1
impugnazione, non essendo sufficiente la produzione delle fatture.
Par Quanto, invece, alla tardiva denuncia dei vizi eccepita dalla non solo si riteneva che la convenuta era decaduta dall'eccezione per averla tardivamente sollevata, ma soprattutto si stimava superata alla luce del riconoscimento degli
5 stessi da parte dell'appaltatrice. Dall'istruttoria svolta, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali rese, il primo giudice rinveniva gli elementi di prova per corroborare l'avvenuto riconoscimento dei vizi.
Mentre per valutare la domanda riconvenzionale proposta dalla , CP_1
il Tribunale si riferiva alla CTU espletata sposandone le argomentazioni, e ritenendo pertanto fondata la pretesa.
Sul punto della domanda di condanna per lite temeraria, questa veniva accolta poiché la aveva agito in via monitoria benché fosse a Parte_1
conoscenza dei vizi riscontrati e dalla mancata sanatoria degli stessi.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lucca proponeva appello, con atto di citazione del 19.04.2022, notificato il 19.04.2022 e depositato il 29.04.2022,
[...]
, formulando le seguenti censure. Parte_1
Con il primo motivo impugnava il capo della sentenza relativo alla fondatezza della pretesa creditoria di . Parte_1
Argomentava l'appellante che le fatture erano tutte state emesse sulla base dei SAL consegnati alla committenza e, non essendo state contestate, ciò si configurava come un'accettazione tacita, anche alla luce del principio di buona fede, il quale impone una immediata contestazione dell'altrui pretesa qualora la si ritenga infondata. Alla luce di quanto asserito, perciò, questi argomenti di prova dovevano far ritenere al primo giudice sia l'accettazione della prestazione sia l'implicito riconoscimento della debenza. Aggiungeva che, sebbene il pagamento degli acconti non integrasse una accettazione tacita dell'opera, questa era sicuramente sussumibile a fronte di una ricezione senza riserve come nel caso di specie. Su questa base la domanda era dunque fondata.
Con il secondo motivo eccepiva la nullità della CTU per aver omesso l'esame dei documenti prodotti dall'opponente, e per erroneità della stessa perizia. Infatti, il Consulente aveva svolto le operazioni peritali sull'immobile
6 senza la possibilità di avvalersi del capitolato dei lavori perché versato agli atti dall'opponente, secondo le indicazioni che il giudice aveva impartito all'ausiliario. In tal modo la risposta del perito non poteva che essere parziale.
Infatti, per il principio della libera disponibilità della prova il giudicante non doveva attribuire alcuna rilevanza al fatto che il documento era stato depositato da una parte piuttosto che dall'altra, essendo sufficiente la sua introduzione nel giudizio.
Per di più il Consulente tecnico, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento dei lavori e il momento della perizia, doveva discriminare tra le problematiche dovute a vizi originari dell'opera e quelle riconducibili alla mancanza di manutenzione ordinaria spettante alla . CP_1
Riteneva per giunta illegittimo il ricorso fatto dal CTU alle dichiarazioni testimoniali rese durante l'istruttoria al fine di rispondere al quesito del giudice;
quesito che aveva una natura squisitamente tecnica. Sottolineava altresì che i teste erano in contraddizione tra loro, oltreché legati da rapporti di coniugio o di amicizia con il titolare della Fattoria appellata.
Sui vizi che il perito addebitava all'appaltatrice, l'appellante riteneva,
invece, che fossero addebitabili o a precise indicazioni della committenza, ovvero alla mancata manutenzione dei luoghi, o ancora al successivo intervento di altre imprese.
Perciò si imponeva il rinnovamento della consulenza tecnica d'ufficio
Con il terzo ed ultimo motivo lamentava l'assenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 Cod. proc. civ.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto Controparte_1
quanto ex adverso addotto.
Sul primo motivo rigettava l'argomento dell'accettazione tacita delle fatture e dell'opera, poiché rappresentava che fin dal febbraio 2012 erano stati
7 lamentati da parte della committenza dei vizi nella sua realizzazione, e nel febbraio 2016 erano altresì state respinte le ulteriori richieste di denaro avanzate dalla , proprio in ragione della cattiva esecuzione dell'appalto. Per di Parte_1
più una delle fatture aveva ad oggetto interessi legali e di mora per il periodo novembre 2011-novembre 2013. E solo con il ricevimento del decreto ingiuntivo l'appellata aveva avuto modo di opporsi alle pretese dell'appaltatrice. Né vi poteva essere accettazione tacita dell'opera stante il fatto che i vizi erano stati contestati e la aveva avviato degli interventi di ripristino. Era perciò Parte_1
onere dell'appaltatrice addurre le prove a fondamento del proprio diritto di credito.
In merito al secondo motivo, aderiva l'appellata alle conclusioni già
rassegnate dal CTU, il quale correttamente non aveva fatto uso del capitolato all'interno della propria perizia, poiché non prodotto secondo le regole del codice di procedura civile. Ben poteva poi il CTU avvalersi di tutti i documenti di causa,
comprese le dichiarazioni testimoniali.
Quanto all'ultimo motivo di appello si contestava la doglianza dell'appellante, poiché ai fini della condanna per lite temeraria non era necessaria né la domanda della stessa, né la prova di un danno, venendo piuttosto in rilievo finalità di ordine pubblicistico correlate ad una sollecita ed efficace definizione dei giudizi.
All'udienza del 09.04.2024 questa Corte disponeva la parziale rinnovazione della CTU, invitando l'ausiliario a rispondere allo stesso quesito già formulato dal primo giudicante alla luce del contratto di appalto e dell'elenco lavori. La perizia veniva poi deposita dall'Ing. il 18.11.2024. Persona_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 03.12.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le
8 parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse e memorie quanto già
sostenuto nei precedenti scritti difensivi. In particolare, richiedeva Parte_1
che le voci di danno indicate ai punti 1) e 2) della CTU fossero defalcate dall'importo totale individuato dal primo CTU poiché imputabili ai tecnici progettisti e al Direttori dei lavori. Allo stesso modo dovevano essere sottratti i costi di cui alle voci 5); 6); 8); 14), e il minor importo di cui al n. 7), ottenendo una somma complessiva pari a € 6.040,00 più IVA. Insisteva per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di quanto dovuto dalla . CP_1
L'appellata eccepiva il passaggio in giudicato del capo della sentenza non impugnato in cui si accertava il riconoscimento dei vizi da parte dell'appellante,
e aderiva alle risultanze della CTU disposta da questa Corte. Si contestava altresì
la decadenza della dall'eccezione di incapacità a testimoniare della Parte_1
teste poiché dopo l'assunzione del mezzo di prova Testimone_1
non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente deve essere esaminata la questione attinente alla inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ..
L'eccezione può dirsi superata alla luce di una costante giurisprudenza di legittimità sul punto, per cui l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali, né proporre un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello del giudice di primo grado (Cassazione civile, Sez. Un., 16.11.2017, n.
27199). Tant'è che “il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. si
configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione
consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate
9 onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle
controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa,
non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una
rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame"
(Cassazione civile, Sez. II, sent., 27.03.2015, n. 6294).
Quanto al merito dell'appello proposto saranno esaminati nell'ordine i motivi formulati dall'appellante.
Non può essere condivisa la tesi proposta dall'appellante sulla presunta accettazione delle fatture, e dei SAL che a monte giustificavano gli importi, quale strumento probatorio. È, infatti, costantemente riconosciuto dalla Suprema Corte
che la mera produzione delle fatture non sia sufficiente a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria quando questa è oggetto di contestazione. Già
l'opposizione al decreto ingiuntivo è sufficiente a rendere controverso il credito qualora vi sia una specifica contestazione dei fatti posti a fondamento: i.e. le fatture (Cassazione civile, Sez. III, 18.05.2011, n. 10860). L'“opposizione a decreto
ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve
accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di
convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o
modificativi di tale diritto“ (Cassazione civile, Sez. II, 04.03.2020, n. 6091). Di talché,
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto
ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento,
mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di
cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non
integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure
l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del
10 credito vantato in giudizio” (Cassazione civile, Sez. I, 24.07.2000, n. 9685). Tanto più
che anche il semplice pagamento di acconti non produce l'effetto di accettazione tacita dell'opera e del corrispettivo come è disposto dall'art. 1666 Codice civile.
Ora, nel caso di specie la ha dato origine al giudizio di opposizione CP_1
versando in atti documentazione bancaria comprovante il pagamento di una somma pari ad € 204.242,19, ed allegando di aver corrisposto ulteriori € 5.000 in contanti alla , per un totale di € 209.242,19. Mentre il prezzo previsto Parte_1
secondo il contratto di appalto era di € 160.000, segno che erano state realizzate,
nel corso dei lavori, delle opere ulteriori rispetto a quelle contemplate dal capitolato.
Si tratta di un fatto accertato dal primo giudice e che non è oggetto di specifica contestazione in appello. E neppure è stato smentito dalla , Parte_1
anche solo genericamente, negli atti di primo grado.
Atteso che si tratta di un accertamento coperto dal giudicato, e comunque non controverso, non resta a questa Corte che raffrontarlo con le risultanze contabili delle fatture depositate dalla . Parte_1
Dalla sommatoria delle fatture emesse dalla appaltatrice (doc. 2, 3, 4, 6 di primo grado) emerge che l'importo complessivo dei lavori era pari ad €
187.831,82 oltre IVA, da applicarsi nella misura del 10% trattandosi di lavori edili,
e come confermato dal documento 1, ripetitivo della fattura relativa al SAL n. 5,
in cui tale imposta è determinata nel 10% dell'imponibile. Dunque, il totale era pari ad € 206.615,10.
Ciò, peraltro, in conformità con i SAL emessi dall'appaltatore e documentati in atti (v. in particolare il SAL 1 per i lavori svolti al 2.5.2011 di €
36.115,74 + Iva;
il SAL 2 per i lavori svolti al 1°.
6.2011 di € 53.412,18 + Iva;
il SAL
n. 3 per i lavori svolti al 6.7.2011 di € 23.985,49 + Iva;
il Sal n. 4 per i lavori eseguiti
11 al 3.8.2011 di € 22.947,49 + Iva ed il SAL n. 5 per i lavori eseguiti al 15.9.2011 di €
51.370,92, appunto per il complessivo ammontare di € 187.831,82).
È quindi evidente che se la committenza, come è stato già accertato nel corso del primo grado di giudizio, e non impugnato in parte qua, aveva provveduto al pagamento di una somma pari ad € 209.242,19, non sussisteva
C alcun credito della verso , avendo quest'ultima esattamente Parte_1 CP_1
adempiuto alla propria obbligazione. Neppure vi era motivo per la committenza per contestare le risultanze contabili, stante l'avvenuto integrale pagamento delle fatture.
Giova tuttavia ribadire che il mero pagamento delle fatture non può
integrare l'accettazione tacita dell'opera da parte della . Infatti, come CP_1
insegna la Suprema Corte: “In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la
nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve
presumersi la sussistenza dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna
dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto
concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se “non si sia
proceduto alla verifica”. Bisogna, però, distinguere tra atto di “consegna” e atto di
“accettazione” dell'opera: la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si
compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre
l'”accettazione” esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta
concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale
la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni
responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al
pagamento del prezzo” (Cassazione civile, Sez. II, 3.06.2020, n. 10452).
Il pagamento delle fatture da parte della appellante non può, dunque,
essere inteso come una forma di accettazione tacita dell'opera, ben potendo essere motivata da altre ragioni. Ciò è tanto più vero se si guarda alle
12 Par contestazioni mosse dalla alla ditta con lettera raccomandata del CP_1
25.01.2012 (doc. 7 primo grado), alla quale ha fatto seguito una pec di risposta
Par della del 11.02.2012 (doc. 8 primo grado) con la quale si riconosceva la paternità di alcuni dei vizi, e si comunicava l'avvio dei lavori di rimessione in pristino. Alla luce di questi fatti non è possibile qualificare tali comportamenti come fatti concludenti espressione di una accettazione tacita dell'opera, essendo palese l'intenzione, del tutto contraria, di voler contestare la conformità dei lavori.
Anzi, la sentenza di primo grado, in un capo qui non impugnato, e perciò
coperto da giudicato, ha accertato il riconoscimento dei vizi da parte della appaltatrice. Né può sostenersi che quella parte risulti implicitamente gravata dall'appello interposto, in quanto contraddetta dalle doglianze formulate, poiché
equivarrebbe ad un eccessivo alleggerimento del principio legale di specificità
dei motivi. Tanto più che l'appellante non ha fornito nessuna ragione alternativa al suo intervento nel cantiere a lavori ultimati, come comprovato dai documenti in atti (doc. 8), se non quella indiretta della volontà di sanare i vizi dell'opera.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità, se ne deve ricavare che
“l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una
condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare
l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla
garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c."
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6263 del 20/04/2012, Rv. 622318; cfr. anche Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13613 del 30/05/2013, Rv. 626504). [Non solo], "in tema di appalto, il
riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti
dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione
stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta
a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di
13 vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
27948 del 24/11/2008, Rv. 605859; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013,
Rv. 624876)” (Cassazione civile, Sez. II, 06.11.2023, n. 30786).
Alla luce di ciò, non è configurabile nessuna accettazione tacita dell'opera in capo alla , né è di nessun pregio la ricostruzione avanzata CP_1
dall'appellante secondo cui il riconoscimento dei vizi può intervenire solo a seguito di un'accettazione, e mai prima o in concomitanza della stessa. Questa
argomentazione è in palese contrasto con il dato normativo, secondo cui l'accettazione dell'opera esclude la garanzia per vizi (art. 1667 Codice civile). In
caso contrario, il successivo riconoscimento non potrebbe che far sorgere un'obbligazione naturale.
Passando adesso al secondo motivo dell'appello, questo è da accogliere limitatamente al necessario utilizzo da parte del CTU del contratto di appalto e dell'elenco lavori già prodotti in primo grado dalla opponente. È un principio consolidato che il giudice, e quindi anche il suo ausiliario, debbano fondare le proprie valutazioni sull'insieme dei documenti tempestivamente prodotti dalle parti, a prescindere da qualsiasi considerazione in punto di riparto dell'onere della prova. Se, come nel caso di specie, il contratto di appalto e l'elenco lavori era stato versato agli atti dall'opponente, piuttosto che dall'opposta, era comunque possibile per il CTU avvalersi dello stesso. Per tale ragione questa
Corte con l'ordinanza di nomina del CTU ha integrato il quesito già formulato dal primo giudice, invitando il consulente d'ufficio a rivalutare le precedenti risultanze peritali alla luce di quei documenti.
Tuttavia, il quadro dei vizi imputabili alla non è grandemente Parte_1
variato in considerazione di quei documenti.
Infatti, quanto ai vizi di cui ai punti 1) e 2), cedimento del marciapiede perimetrale nonché le infiltrazioni del fabbricato usato come “ , Parte_2
14 il perito li qualifica come vizi riconducibili all'operato della . Né può Parte_1
essere addotto come esimente l'errore di progettazione. L'appaltatore che esegue l'opera su progetto del committente, o fornito dal committente, non è degradato al rango di nudus minister, sicché egli è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere l'opera tecnicamente valida ed idonea a soddisfare le esigenze dell'appaltante. Pertanto, egli va esente da responsabilità, soltanto se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire comunque le opere (Cassazione civile, Sez. II, 02.03.2015, n. 4161). Perciò
deve essere incluso nel conteggio anche il costo di impermeabilizzazione espunto dal consulente, pari ad € 400, non essendo mai stato allegato e tantomeno provato che la aveva manifestato degli errori di progettazione relativi alle Parte_1
varie opere, e di averle comunque svolte dietro esplicita richiesta della committenza.
Par Allo stesso modo sono imputabili alle lavorazioni svolte dalla il cedimento della mensola del camino, vizio n. 3), l'impermeabilizzazione del marciapiede, vizio n. 5), la mancata realizzazione della tubazione di scarico, vizio n. 6), il cedimento della scala esterna, ricalcolato in € 1.600,00, vizio n. 7), il ripristino del pozzetto, vizio n. 9), il rifacimento delle porzioni di finitura esterna come anche l'imbiancatura delle pareti oggetto di infiltrazioni e i ritocchi delle travi conseguenti alle stesse, vizi n. 10)-11)-12), oltre che le spese tecniche da sostenersi per lo svolgimento dei lavori di messa in pristino. In tutti questi casi la relazione tecnica mostra una stretta correlazione tra l'insorgenza dei vizi e le
15 lavorazioni svolte dall'appaltatrice, per come dettagliate nel computo metrico e nei SAL.
Quanto ai difetti inerenti al distaccamento e al cedimento del rivestimento del servizio igienico, questa Corte non è chiamata a pronunciarsi, essendo stato escluso dal primo giudice qualsiasi addebito degli stessi all'appaltatrice, e non essendo stato formulato alcun gravame sul punto.
Deve essere considerato come un costo conseguenza della inesatta esecuzione del contratto di appalto anche l'occlusione del pozzo. Posto che dal
Par computo metrico e dai SAL non risulta che la abbia svolto lavorazioni connesse allo stesso, è altresì vero che non risulta da quei documenti alcuna voce di spesa relativa allo smaltimento dei materiali di risulta del cantiere, malgrado che l'articolo 7 del contratto di appalto ponesse a carico dell'appellante gli incombenti relativi “alla sorveglianza del cantiere, alla sua pulizia, allo sgombero – a
lavori ultimati – delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato
nelle opere dell'appaltatore”. È quindi probabile che il riempimento sia proprio dovuto ad un errato smaltimento dei materiali di risulta.
È per di più confermato dalle dichiarazioni testimoniali della Sig.ra Tes_1
e del Sig. verbale di udienza del 3.10.2018, che “nel pozzo c'erano ancora i Tes_2
detriti e i ponteggi” ( ); “ricordo che dentro un pozzo c'erano stati gettati tutti i Tes_1
calcinacci ed erano state lasciate delle impalcature dentro e lì vicino” ( . In Tes_2
entrambi i casi si trattava di persone che abitualmente frequentavano la fattoria,
la prima in quanto moglie del proprietario, e il secondo come frequentatore dei luoghi per motivi di lavoro.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di incapacità a testimoniare avanzata dall'appellante nel proprio atto introduttivo riguardo alla teste . Tes_1
Sebbene la medesima eccezione sia stata già formulata durante l'udienza di escussione dei testimoni, non è stata tuttavia coltivata in sede di precisazione
16 delle conclusioni, per cui è da ritenersi rinunciata alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sez. Unite, n. 9456/2023).
Per queste ragioni deve essere confermata la condanna del primo giudice al risarcimento del danno da parte di in favore della , ma nella Parte_1 CP_1
diversa misura che risulta dalla consulenza tecnica espletata in questo grado,
ossia in € 20.010,00. Pertanto, oltre alla somma liquidata a titolo di risarcimento,
devono essere riconosciuti all'appellata la rivalutazione monetaria, da calcolarsi anno per anno sul suddetto importo secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo tenendo conto delle variazioni percentuali dei medesimi, e gli interessi legali compensativi sulla somma rivalutata annualmente, dalla data di riconoscimento dei vizi da parte della appaltatrice (11.02.2012) sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo (Cassazione civile, Sez. II,
15.11.2006, n. 24301).
Venendo all'ultimo motivo di appello, non si rinviene la carenza dei presupposti per la condanna alla responsabilità aggravata;
è pertanto anch'esso da rigettare. Infatti: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in
tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma
ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla
repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non
richiede, quale strumento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo
del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua
di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cassazione
civile, n. 27623/2017).
È questo sicuramente il caso, poiché dapprima la ha agito in Parte_1
via monitoria per vedersi riconosciuto il diritto di credito al saldo dei lavori da
17 lei eseguiti, benché fosse già stato corrisposto quanto dovuto, e poi ha resistito nel giudizio di opposizione alla domanda di risarcimento danni per vizi,
nonostante non avesse completato le riparazioni concordate con la committente.
A poco vale, allora, la considerazione che la non aveva mai contestato le CP_1
fatture emesse dall'appaltatrice, atteso che aveva già provveduto al saldo, e
Par quindi non vi erano ragioni per consentire alla di azionare giurisdizionalmente le proprie pretese.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado vanno compensate per un quinto e poste a carico della parte appellante per quattro quinti, attesa la sua preponderante soccombenza. Confermata la liquidazione svolta (nell'intero) dal primo giudice, alla liquidazione delle spese del presente grado si provvede come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi. Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.
Le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dalle parti possono reputarsi assorbite.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione Controparte_3
del 19.04.2022, notificato il 19.04.2022 e depositato il 29.04.2022 avverso la sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Lucca del 23.02.2022, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento della somma di € 20.010,00, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali come da motivazione, a titolo di risarcimento danni in favore della Controparte_3
18 2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa per un quinto le spese di lite e condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata della restante quota di quattro quinti di dette spese che, nell'intero, liquida, per il primo grado in complessivi € 4.286,00
(di cui € 286 per esborsi e € 4.000 per compensi) e per il presente grado in €
5.500,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e Cpa
come per legge;
4) pone le spese delle consulenze tecniche svolte in primo grado ed in appello per un quinto a carico della parte appellata e per i restanti quattro quinti a carico della parte appellante.
Firenze, 25.6.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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