Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6221/22 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 17.9.2024 tra:
, (P. IVA: ) corrente in Terni, Via Parte_1 P.IVA_1
Gabelletta, n. 211, nella persona del legale rapp.te p.t. Sig. , Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Leonardo Cristoforo Fieri - C.F._1
– fax 07441921466), Avv. Email_1
Daniele Ceccarelli – C.F._2
– fax 07441921466), Avv. Alessia Email_2
07441921466) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei medesimi procuratori, in Roma, Via Renato Fucini, n. 204
- APPELLANTE -
CONTRO con sede a Vipiteno (BZ), via Brennero 34, partita IVA CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore dottor P.IVA_2 CP_2
c.f. rappresentata e difesa giusta procura unita
[...] C.F._4
all' atto di appello dal prof. avv. Giovanni Arieta del Foro di Roma (c.f.
– PEC - fax C.F._5 Email_4
06.3612401), nonché dall'avv. Paolo Corti (c.f. - PEC C.F._6
– fax 0471.324940) e dall'avv. Christian Email_5
Dorigatti (c.f. – PEC C.F._7
- fax 0471.324940), entrambi del Email_6
Foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv.
Giovanni Arieta, in Roma, Lungotevere della Vittoria 5 00195
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6150/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/11 Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 6150/22 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti della odierna appellata su istanza del medesimo odierno appellante, ha così statuito:
“Accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 15580/2019,
R.G. n. 46612/2018, emesso inter partes il 25.26/7/2019 dal Tribunale di
Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo.
Condanna il opposto a rifondere in favore della le Parte_1 CP_1
spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di €
17.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, CPA ed
IVA come per legge”.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto i seguenti due motivi:
A) NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE AL D.I. N.
15580/19, R.G. N. 46612/18 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ROMA PER
DECORSO DEL TERMINE DI 40 GIORNI.
B) NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 37 COMMA 5 D.LGS. N. 163/2006 E
DELL'ART. 93 del DPR 207/2010: SUSSISTENZA DELLA
RESPONSABILITÀ Controparte_3
[...]
Sulla base di detti motivi, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: accertata la tardività della proposizione della opposizione a
D.I., riformare la sentenza di prime cure, dichiarando nulla e/o inammissibile la opposizione proposta e per l'effetto confermare il D.I.; nel merito in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti di cui in narrativa, accogliere il gravame e per l'effetto confermare il D.I.
pag. 3/11 n. 15580/2019, R.G. n. 46612/2019 emesso dal Tribunale di Roma. Tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in CP_1
quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha concluso chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese e competenze del grado.
Alla udienza a trattazione scritta del 17.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e
352 c.p.c.
Quanto al primo motivo:
l'appellante si duole della erroneità della sentenza impugnata per avere il
Giudice di prime cure respinto la sollevata eccezione di inammissibilità/improcedibilità della avversa opposizione in quanto tardivamente proposta.
In particolare, il Giudicante non avrebbe tenuto conto che la notifica della detta opposizione sarebbe avvenuta all'indirizzo pec dei difensori solo in data
25.10.2019, laddove il termine massimo di giorni 40 per la sua proposizione era venuto a scadere il 10.10.2019.
In verità, in data 15.10.2029 il difensore di controparte aveva inviato all'Avv.to
Fieri una pec contenente l'atto di citazione notificato a mezzo posta all'indirizzo in Via Po n. 9 c/o lo studio Fieri/Ceccarelli/Nuciari, ma non era mai stato ivi tuttavia ricevuto.
pag. 4/11 Il successivo 9.11.2019 era giunta la notificazione a mezzo posta dell'atto di opposizione al decreto sempre presso lo stesso indirizzo a riprova, quindi, della correttezza dell'indirizzo e della nullità della precedente notificazione.
Dunque, secondo la difesa appellante, non poteva trovare applicazione il principio statuito dalla Cass. Sez. Unite n. 10216/2006 su cui il Tribunale di
Roma ha fondato la sua pronuncia, la quale afferma che “nell'ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.”.
Infatti, il caso relativo alla suddetta pronuncia era diverso da quello della odierna fattispecie perché aveva ad oggetto una errata informazione fornita da terzi all'Uff. Giud. in ordine all'indirizzo del notificando, mentre nel caso di specie l'indirizzo era corretto e, inoltre, la detta pronuncia era stata emessa in un momento nel quale l'unico mezzo per eseguire la notifica era quello a mezzo posta, laddove oggi la notifica può essere eseguita anche con ben altre modalità e, quindi, il difensore di controparte ben avrebbe potuto rispettare il termine di giorni 40 previsto per legge.
La doglianza è chiaramente immeritevole di accoglimento, sia perché dalla prima notifica risulta per tabulas che era stato riferito all'atto della notifica
“Detto tr. Portiere” e, quindi, non può essere certamente addebitato al notificante alcuna responsabilità, a maggior ragione ove si consideri che l'indirizzo indicato era corretto, sia perché la notificazione a mezzo posta non risultava affatto eliminata e, quindi, la scelta del difensore di procedere pag. 5/11 secondo la procedura adottata era assolutamente corretta e non preclusa da alcuna norma di senso contrario.
Dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile il principio enunciato dai Giudici di Legittimità ed ha, pertanto, ritenuto tempestivamente proposta la opposizione al decreto ingiuntivo.
Quanto al secondo motivo:
lamenta l'appellante che erroneamente il Tribunale non avrebbe ritenuto applicabile nella fattispecie in esame il disposto dell'art. 37 comma 5 del
D.L.vo 163/2016 con la conseguente responsabilità solidale di nella CP_1
sua qualità di socia della società consortile a R.L. (fallita) che aveva stipulato il contratto per la fornitura del materiale con la ricorrente per la esecuzione di parte dei lavori relativi alla realizzazione del “People Mover” tra l'aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale.
Viceversa, come peraltro a suo dire affermato da altre pronunce sia di merito che di Legittimità, vertendosi in tema di appalto pubblico e a nulla rilevando la creazione da parte dei soci dell aggiudicataria della concessione per la esecuzione dei lavori, della società Progetto Pisamover s.p.a. con cui era stata stipulata la convenzione per la esecuzione di parte dei lavori, dovrebbe trovare in ogni caso applicazione la suddetta disposizione, sicchè il creditore della società consortile ben poteva agire a tutela del proprio credito nei confronti dei soci che la componeva.
La Corte ben conosce la annosa tematica, essendosi già in precedenza occupata di fattispecie analoghe ed è ben consapevole della complessità delle diverse opinioni sia giurisprudenziali che dottrinali che si sono succedute nel tempo.
pag. 6/11 Secondo la tesi sostenuta dalla difesa di parte appellante, in sostanza, eccezione al principio generale della intangibilità del patrimonio del soci della società consortile secondo lo schema societario adottato di società di capitali, sussisterebbe appunto nel caso degli appalti pubblici dove, per esplicita deroga legislativa, la società di capitali consortile, in quanto costituita quale mero strumento per l'esecuzione dell' opera aggiudicata dalla stazione appaltante ai soci della stessa, risponde solidalmente ed illimitatamente con questi ultimi, non potendosi in questo caso applicare il principio della autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali.
La questione nasce dalla interpretazione della nota sentenza della S.C. (Cass.
N. 18113/2003) secondo cui “in materia di società consortile costituita secondo il tipo della società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato , qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ferma restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale;
tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472 primo comma c.c., in virtù del quale nella s.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio – fatta eccezione nel caso disciplinato dall'art. 2497 secondo comma c.c. – con conseguente inapplicabilità alla società consortile dell'art. 2615 secondo comma c.c. – che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del – salvo che la responsabilità dei consorziati consortile sia Parte_1
prevista da specifiche norme”.
pag. 7/11 In realtà, secondo una prima tesi, la personalità giuridica propria della società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci ed i terzi creditori della società, ma alla luce di una più corretta interpretazione di detta statuizione della S.C., si dovrebbe affermare che il principio della intangibilità del patrimonio dei singoli soci della consortile, in quanto mero strumento di esecuzione coordinatrice dei lavori per conto e nell'interesse dei consorziati, troverebbe la deroga proprio nella disciplina di cui agli artt. 37 quinto comma del D.L.vo 163/06 e 93 DPR n. 207/2010.
Ebbene, le suddette disposizioni di legge, così recitano:
Art. 37 comma 5^: “L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e fornitori.
Art. 93 DPR n. 207/2010 primo comma;
“I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione Parte_1
possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V^ del titolo V^, capi 3 e seguenti del c.c., per l'esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori”;
secondo comma: “la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nella esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice”.
Proprio dal combinato disposto delle dette norme, dovrebbe ricavarsi la deroga al principio generale richiamato dalla nota sentenza del 2003 della S.C.
pag. 8/11 Nel caso di specie, tuttavia, come opportunamente richiamato dal Tribunale nel ricostruire la intera vicenda, all'esito della aggiudicazione della concessione all'ATI di cui faceva parte la questa si è obbligata, essendo così CP_1
espressamente previsto, a costituire la società di progetto Pisamover s.p.a.
Successivamente è stata quindi costituita la consortile alla quale CP_3
dalla società di progetto è stata conferito l'incarico, mediante la stipula di un
EPC, di seguire una serie di specifiche lavorazioni.
La detta società di progetto Piasmover è stata costituita espressamente ai sensi dell'art. 156 D.L.vo 163/06 come è verificabile dallo stesso suo statuto.
Ebbene, in tema di responsabilità, proprio il terzo comma della citata disposizione, testualmente recita:
“Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della Pubblica
Amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito”.
Dunque, è solo entro questi limiti che opera la responsabilità solidale dei soci della società di progetto.
Poiché la ricorrente è solo con affidataria di parte dei lavori da CP_3
Pisamover, che ha intrattenuto rapporti di fornitura, non può che rivolgersi solo a quest'ultima per la tutale del proprio credito (e lo ha fatto attraverso la insinuazione al passivo del fallimento).
pag. 9/11 Del resto, la Corte condivide il richiamo operato dal Tribunale alla altrettanto nota sentenza della S.C. (Cass. N. 7734/2016), secondo cui: “Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in R.T.I., si applica la regola di cui all'art. 2472 primo comma c.c., in virtù del quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di costituito in forma Parte_1
di società di capitali la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società, ma non anche quelle che fissano le deroghe fondamentali del tipo;
la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società”.
Per quanto sopra detto, il motivo deve essere respinto.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 6150/22 del Tribunale di Roma proposto dal
, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così Parte_1
provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 20.119,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 10/11 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11