Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8147 /2016
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 17/02/2025 ; tenuto conto che con decreto dell'8.1.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 8147/2016 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 711/2016 – solo danni a cose, vertente tra
, CF: rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano di Nuzzo Parte_1 C.F._1 come da procura a margine dell'atto di appello , elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Maddaloni, alla Via Libertà, n. 250; appellante
e
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avvocato Giuseppe di Controparte_1
Francesco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Maddaloni (CE), alla Via Viviani n. 4; appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Profili preliminari
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione in appello, proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
711\2016 emessa dal Giudice di Pace di Caserta, con la quale rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice inerente la mancata realizzazione ad opera d'arte dei lavori di sartoria commissionati.
Denunciava l'appellante la violazione da parte del Giudice di Pace degli artt. 106 c.p.c. e degli artt. 1668 e ss. c.c. chiedendo la riforma della sentenza con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno ammontante ad euro 950,00, o diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per essere lo stesso infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna della appellante al pagamento delle spese ed onorari di giudizio. Acquisito il fascicolo di primo grado e invitate le parti alla discussione, all'udienza del
17/02/2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
4. Ciò posto, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002).
4.1. Ciò premesso, appare del tutto dirimente, ai fini della decisione, analizzare se sia stata provata, in maniera certa e tranquillizzante, la sussistenza di un danno causalmente riconducibile alla condotta imputata alla convenuta, consistente, in base a quanto prospettato dall'attore, nel danneggiamento delle sedie a causa della posizione inferiore delle cerniere dei cuscini. In particolare, l'attore non ha fornito la prova certa dei lamentati danni, né ha provato l'ammontare degli stessi. Non ha infine offerto criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare una quantificazione di natura equitativa.
In primo luogo, va osservato che la domanda è lacunosa sul piano delle allegazioni, in quanto non è ben specificata l'esatta incidenza della collocazione della cerniera e della insufficiente copertura di stoffa sotto il profilo dei danni subiti.
In merito al danno emergente, l'attore si è limitato a dedurre che la mancata realizzazione a regola d'arte dei cuscini ha comportato “anche il danneggiamento delle sedie”, senza specificare l'entità del danno, la natura del danno, la tipologia, nonché il numero e le caratteristiche delle sedie danneggiate.
In ogni caso, il difetto di allegazione non può dirsi superato sotto il profilo probatorio.
Infatti, con riferimento al danno ergente, l'attore non ha dimostrato di aver dovuto far fronte ad esborsi per riparare i danni riconducibili alla errata collocazione delle cerniere, ad esempio per riparare le sedie o modificare le abbottonature.
In ogni caso, non è stata data prova certa e sufficiente degli specifici danni subiti che possono essere causalmente collegati alla non regolare collocazione delle cerniere, risultando estremamente generica la prova testimoniale sul punto e non essendo stata depositata alcuna documentazione da cui possa evincersi la sussistenza di danni e l'entità degli stessi.
Tra l'altro, non è stata depositata neppure documentazione fotografica, idonea a consentire al
Giudice di comprendere con certezza i danni.
Inoltre, il testimone non è stato in grado di descrive con adeguata precisione la tipologia, la natura e l'entità dei danni, avendo riportato circostanze del tutto inadeguate a consentire una chiara e certa individuazione dei beni danneggiati.
In definitiva, non è stata offerta prova certa dei danni causalmente riconducibili alle non corretta realizzazione dell'opera.
In ogni caso, anche sotto il profilo della quantificazione non sono stati offerti in giudizio elementi in grado di consentire al giudice di determinare in maniera certa l'entità dei danni.
Sotto tale profilo, va evidenziato che anche in punto di allegazione la quantificazione del danno
è stata dedotta in maniera estremamente generica.
Infatti, l'attore ha quantificato il danno nell'importo complessivo di € 950,00, senza differenziare tra le diverse voci di danno e senza indicare l'ammontare del danno subito dai beni riportati nell'atto introduttivo.
Pertanto, pur volendo superare il difetto in punto di allegazione in merito al contenuto ed all'entità del danno subito e pur volendo superare la carenza di adeguata prova in merito agli specifici danni, al giudice sarebbe comunque preclusa ogni valutazione in relazione all'ammontare del danno, non essendo stato offerto alcun elemento di riferimento idoneo a tale scopo.
Né peraltro il Tribunale può procedere alla liquidazione equitativa del preteso danno;
invero la valutazione del danno in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, presupponendo che la parte istante abbia già assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di un danno e cioè abbia fornito la prova specifica di una effettiva lesione del patrimonio.
Dunque, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte abbia allegato in maniera analitica il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento, seppur ricorrendo a criteri equitativi.
A tale riguardo va detto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Consiglio di Stato sez. VI
14 ottobre 2016 n. 4266).
In definitiva, la domanda risulta carente sia sotto il profilo dell'allegazione, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto l'aspetto della quantificazione del danno.
Per tali ragioni la domanda va rigettata.
6. Il Le spese del suddetto giudizio seguono la soccombenza, ai sensi del D.M. 147/2022.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1 -rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 711\2016;
2-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di CP_1 che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in euro 332,00 per onorari, oltre rimborso forfettario
[...] del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 17 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Renata Russo