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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4677/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Milano n. 97, presso lo studio dell'avvocato Maria
[...]
LF MA, che lo rappresenta e difende, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
P.I. CP_2 Parte_2 P.IVA_2
C.F. , con Sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona in persona del Direttore P.IVA_3
Regionale in carica pro-tempore della , giusta determina Pres. Parte_3
del 06.12.2022 prot. n. 320, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti dall'avvocato CP_2
AN UG
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_4 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Gabriele Salvatori.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 13.05.2024, ha impugnato: l'intimazione di pagamento n.
29320249015663474/000 ed i seguenti sottesi atti: cartella di pagamento n. 29320160060244491000, avviso di addebito n. 59320160000976592000, avviso di addebito n. 59320160005130561000 e avviso di addebito n. 59320180007043802000. Ha eccepito: la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli presupposti;
la prescrizione ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria perfezionatasi anche successivamente all'eventuale notifica degli atti impugnati.
Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato Accogliere il ricorso e accertare e dichiarare, la illegittimità degli atti opposti e conseguenzialmente annullarli dichiarando non dovute le somme;
- Accogliere il ricorso e accertare e dichiarare, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 29320249015663474/000, limitatamente alla parte afferente alla cartella di pagamento n.29320160060244491000 e avvisi di addebito n. 59320160000976592000 n.
59320160005130561000 n. 59320180007043802000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 29.10.2025, l' , che ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs.
n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito, per effetto della loro mancata CP_1 impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva, alla notifica degli avvisi di addebito, ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' CP_1 che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al concessionario della riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa Covid -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi CP_1 formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito impugnati.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati gli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo ad
[...]
per l'esecuzione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o CP_4 CP_1 decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l' CP_1 [...]
causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per CP_5 CP_1 atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con memorie depositate il 20.11.2024 si è costituito l' che ha eccepito: la carenza di CP_2 legittimazione passiva dell' in materia esattoriale e la carenza di responsabilità nella CP_1 controversia de quo, trattandosi di mera opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt.615 e
617 c.p.c. Ha precisato che una volta iscritto a ruolo e trasmesso i crediti all'agente della riscossione tutte le attività successive sono di esclusiva pertinenza di quest'ultimo e nessuna responsabilità può essere ascritta all' per eventuali vizi di questa seconda fase scaturenti dal comportamento del CP_1
Concessionario. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tutte le eccezioni afferenti al merito della pretesa contributiva e l'inammissibilità dell'opposizione per i vizi formali/notifica delle cartelle e degli atti esecutivi, in quanto tardive. Ha contestato l'eccezione di prescrizione attesa la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione. Ha concluso chiedendo: In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non convenuta, ordinare/autorizzare l'opponente alla notifica/rinotifica presso la Sede legale della Società
Concessionaria e l' alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per essere CP_2 manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica della cartella, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione CP_2 per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e
617 c.p.c.; 3. Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99
4. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente, perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità della suindicata iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale e degli atti ad essi presupposti e/o consequenziali;
in CP_2 subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna CP_1 del ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' . Condannare CP_2
l'opponente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse. Ove rilevata, invece, responsabilità dell' in ordine agli atti ed attività Controparte_6 esecutiva di esclusiva competenza esattoriale da cui sia conseguita la prescrizione del credito previdenziale condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente.
Si è costituita, con memorie depositate il 13.11.2024 che ha Controparte_3 eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo essendo stato esperito oltre il termine di 40 giorni dalla notifica atti esattoriali sottesi all'atto opposto. Ha dedotto la regolare notifica della cartella di pagamento ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica degli avvisi di addebito, rientrando detta attività nella sfera di competenza dell'Ente impositore. Infine ha contestato l'eccezione di prescrizione rappresentando che ai fini del perfezionarsi della stessa occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione detta dalla normativa Covid-19. Ha concluso chiedendo, in via preliminare: accertare la tardività nella proposizione del ricorso e per l'effetto dichiararlo inammissibile/improcedibile o con qualsivoglia miglior formula, alla luce della intervenuta notificazione di atti esattoriali regolarmente notificati e non opposti;
dichiarare inammissibile/improcedibile o con ogni miglior formula il ricorso attesa la regolare notificazione degli atti sottesi all'atto opposto e della intimazione esattoriale medio tempore notificata e non opposta nel termine di legge;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine a Controparte_7 tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi debitori iscritti a ruolo;
nel merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto nonché in quanto generica e indeterminata alla luce della documentazione versata in atti attestante la regolare notificazione di tutti gli atti di pertinenza dell' , regolarmente notificati e non opposte da controparte nel Controparte_7 rispetto del termine di legge;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' e Controparte_3 per l'effetto, tenere indenne da ogni effetto conseguente ad una Controparte_3 pronuncia di condanna a favore del ricorrente.
Con ordinanza del 13.03.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 04.12.2025, disponendone la trattazione causa nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Con decreto del 22.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante.
Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dagli
Enti impositori si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22). L'eccezione va pertanto rigettata.
2.1 Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Gli Enti resistenti hanno eccepito la regolare notifica degli atti impugnati e la conseguente inammissibilità dell'opposizione al ruolo, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata.
L' ha prodotto gli avvisi di ricevimento dai quali è dato evincere la regolare notifica degli avvisi CP_1 di addebito nelle seguenti date: il 13.05.2016, avviso di addebito n. 59320160000976592000 (doc.1 CP_ CP_ fasc. ; il 14.11,2016 l'avviso di addebito n. 59320160005130561000 (doc 2 fasc. e il CP_ 13.12.2018 l'avviso di addebito n. 59320180007043802000 (doc 3 fasc. . Controparte_3
con riferimento alla cartella di pagamento ha prodotto la comunicazione di avvenuta
[...] notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma 2, d.p.r. n.602/1973 della cartella di pagamento n. 29320160060244491000. Si osserva che nel suddetto documento in alto a sinistra sono indicati due numeri e precisamente il numero 29397201600326809000 che identifica la comunicazione stessa ed il numero 29320160060244491000 che è il numero che identifica il documento depositato che nella specie è la cartella di pagamento impugnata (doc.5 fasc. . CP_4
Detta comunicazione risulta notificata al ricorrente in data 14.10.2016 come da avviso di ricevimento, prodotto (doc.5 bis fasc. , ove il numero della raccomandata, in esso indicato e corrispondente CP_4 al numero della raccomandata stampigliato nella comunicazione di avvenuto deposito.
Si osserva, altresì che la suddetta cartella di pagamento è anche contenuta nell'intimazione di pagamento notificata al ricorrente in data 08.06.2022 (doc.4 fasc. . CP_4
Si ritiene che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza della propria posizione debitoria
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 13.05.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Infondata oltre che tardiva è l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie, ricorrono solo limitatamente all'avviso di addebito n.
59320160000976592000. ha prodotto con riferimento cartella di Controparte_3 pagamento n.29320160060244491000 e avvisi di addebito n. 59320160000976592000 n.
59320160005130561000 quale valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29320229012402347000 notificata a mezzo pec il 08/06/2022 (si veda ricevuta di avvenuta consegna doc. 4 fasc. . Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito CP_4
59320160000976592000 avvenuta il 13.05.2016 il termine di prescrizione sarebbe venuto alla sua scadenza naturale il 13.05.2021. Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est:
129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n.
43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale come sopra indicata, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 29320229012402347000 notificata il
08/06/2022, il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto essendosi perfezionato il termine di prescrizione in data 20.03.2022.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Nessuna prescrizione risulta perfezionata con riferimento alla cartella di pagamento n.29320160060244491000 e all'avviso di addebito n. 59320160005130561000. Per detti avvisi di addebito il termine di prescrizione, tenuto conto della data di notifica come sopra indicata, sarebbe venuto in scadenza, rispettivamente il 14.10.2021 ed il 14.11.2021. Aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che nessun termine di prescrizione risulta perfezionato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 29320229012402347000, avvenuta il 08/06/2022. Dalla notifica di detta intimazione di pagamento e cominciato a decorre un nuovo temine di prescrizione che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
29320249015663474/000, oggetto di odierna impugnazione (17.04.2024), non si era ancora perfezionato.
Quanto all'avviso di addebito n. 59320180007043802000 in assenza di documentati atti interruttivi della prescrizione, il termine di prescrizione, tenuto conto della data di notifica come sopra indicata, sarebbe venuto in scadenza, il 13.12.2023. Aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, il termine di prescrizione risulta fissato al 19.10.2024, conseguentemente si deve ritenere che, anche per detto avviso di addebito, nessun termine di prescrizione risulta perfezionato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione avvenuta il 17.04.2024 CP_ (vedasi doc. prodotti da in data 06.11.2024),
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito n.59320160000976592000
Viceversa, non sono prescritti e sono per tanto dovuti i crediti per contributi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n.29320160060244491000 e dagli avvisi di addebito n.
59320160005130561000 e n. 59320180007043802000.
Per quanto sopra, il ricorso merita solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese, avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, si ritiene che le stesse possano essere compensate nella misura di un mezzo e poste a carico di parte ricorrente per il restante un mezzo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n 59320160000976592000 e, per l'effetto dichiara CP_ insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza del suddetto avviso di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente allo stesso;
nel resto rigetta il ricorso;
condanna l'opponente a rifondere agli enti opposti ed in ragione di un mezzo le spese di lite, che si liquidano nell'intero ed in favore di ognuno nella complessiva somma di euro 1.800,00, oltre IVA e
CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, se dovute;
compensa la restante parte.
Catania, 6 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4677/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Milano n. 97, presso lo studio dell'avvocato Maria
[...]
LF MA, che lo rappresenta e difende, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
P.I. CP_2 Parte_2 P.IVA_2
C.F. , con Sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona in persona del Direttore P.IVA_3
Regionale in carica pro-tempore della , giusta determina Pres. Parte_3
del 06.12.2022 prot. n. 320, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti dall'avvocato CP_2
AN UG
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_4 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Gabriele Salvatori.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 13.05.2024, ha impugnato: l'intimazione di pagamento n.
29320249015663474/000 ed i seguenti sottesi atti: cartella di pagamento n. 29320160060244491000, avviso di addebito n. 59320160000976592000, avviso di addebito n. 59320160005130561000 e avviso di addebito n. 59320180007043802000. Ha eccepito: la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli presupposti;
la prescrizione ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria perfezionatasi anche successivamente all'eventuale notifica degli atti impugnati.
Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato Accogliere il ricorso e accertare e dichiarare, la illegittimità degli atti opposti e conseguenzialmente annullarli dichiarando non dovute le somme;
- Accogliere il ricorso e accertare e dichiarare, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 29320249015663474/000, limitatamente alla parte afferente alla cartella di pagamento n.29320160060244491000 e avvisi di addebito n. 59320160000976592000 n.
59320160005130561000 n. 59320180007043802000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 29.10.2025, l' , che ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs.
n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito, per effetto della loro mancata CP_1 impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva, alla notifica degli avvisi di addebito, ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' CP_1 che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al concessionario della riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa Covid -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi CP_1 formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito impugnati.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati gli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo ad
[...]
per l'esecuzione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o CP_4 CP_1 decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l' CP_1 [...]
causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per CP_5 CP_1 atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con memorie depositate il 20.11.2024 si è costituito l' che ha eccepito: la carenza di CP_2 legittimazione passiva dell' in materia esattoriale e la carenza di responsabilità nella CP_1 controversia de quo, trattandosi di mera opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt.615 e
617 c.p.c. Ha precisato che una volta iscritto a ruolo e trasmesso i crediti all'agente della riscossione tutte le attività successive sono di esclusiva pertinenza di quest'ultimo e nessuna responsabilità può essere ascritta all' per eventuali vizi di questa seconda fase scaturenti dal comportamento del CP_1
Concessionario. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tutte le eccezioni afferenti al merito della pretesa contributiva e l'inammissibilità dell'opposizione per i vizi formali/notifica delle cartelle e degli atti esecutivi, in quanto tardive. Ha contestato l'eccezione di prescrizione attesa la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione. Ha concluso chiedendo: In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non convenuta, ordinare/autorizzare l'opponente alla notifica/rinotifica presso la Sede legale della Società
Concessionaria e l' alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per essere CP_2 manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica della cartella, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione CP_2 per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e
617 c.p.c.; 3. Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99
4. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente, perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità della suindicata iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale e degli atti ad essi presupposti e/o consequenziali;
in CP_2 subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna CP_1 del ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' . Condannare CP_2
l'opponente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse. Ove rilevata, invece, responsabilità dell' in ordine agli atti ed attività Controparte_6 esecutiva di esclusiva competenza esattoriale da cui sia conseguita la prescrizione del credito previdenziale condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente.
Si è costituita, con memorie depositate il 13.11.2024 che ha Controparte_3 eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo essendo stato esperito oltre il termine di 40 giorni dalla notifica atti esattoriali sottesi all'atto opposto. Ha dedotto la regolare notifica della cartella di pagamento ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica degli avvisi di addebito, rientrando detta attività nella sfera di competenza dell'Ente impositore. Infine ha contestato l'eccezione di prescrizione rappresentando che ai fini del perfezionarsi della stessa occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione detta dalla normativa Covid-19. Ha concluso chiedendo, in via preliminare: accertare la tardività nella proposizione del ricorso e per l'effetto dichiararlo inammissibile/improcedibile o con qualsivoglia miglior formula, alla luce della intervenuta notificazione di atti esattoriali regolarmente notificati e non opposti;
dichiarare inammissibile/improcedibile o con ogni miglior formula il ricorso attesa la regolare notificazione degli atti sottesi all'atto opposto e della intimazione esattoriale medio tempore notificata e non opposta nel termine di legge;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine a Controparte_7 tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi debitori iscritti a ruolo;
nel merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto nonché in quanto generica e indeterminata alla luce della documentazione versata in atti attestante la regolare notificazione di tutti gli atti di pertinenza dell' , regolarmente notificati e non opposte da controparte nel Controparte_7 rispetto del termine di legge;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' e Controparte_3 per l'effetto, tenere indenne da ogni effetto conseguente ad una Controparte_3 pronuncia di condanna a favore del ricorrente.
Con ordinanza del 13.03.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 04.12.2025, disponendone la trattazione causa nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Con decreto del 22.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante.
Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dagli
Enti impositori si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22). L'eccezione va pertanto rigettata.
2.1 Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Gli Enti resistenti hanno eccepito la regolare notifica degli atti impugnati e la conseguente inammissibilità dell'opposizione al ruolo, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata.
L' ha prodotto gli avvisi di ricevimento dai quali è dato evincere la regolare notifica degli avvisi CP_1 di addebito nelle seguenti date: il 13.05.2016, avviso di addebito n. 59320160000976592000 (doc.1 CP_ CP_ fasc. ; il 14.11,2016 l'avviso di addebito n. 59320160005130561000 (doc 2 fasc. e il CP_ 13.12.2018 l'avviso di addebito n. 59320180007043802000 (doc 3 fasc. . Controparte_3
con riferimento alla cartella di pagamento ha prodotto la comunicazione di avvenuta
[...] notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma 2, d.p.r. n.602/1973 della cartella di pagamento n. 29320160060244491000. Si osserva che nel suddetto documento in alto a sinistra sono indicati due numeri e precisamente il numero 29397201600326809000 che identifica la comunicazione stessa ed il numero 29320160060244491000 che è il numero che identifica il documento depositato che nella specie è la cartella di pagamento impugnata (doc.5 fasc. . CP_4
Detta comunicazione risulta notificata al ricorrente in data 14.10.2016 come da avviso di ricevimento, prodotto (doc.5 bis fasc. , ove il numero della raccomandata, in esso indicato e corrispondente CP_4 al numero della raccomandata stampigliato nella comunicazione di avvenuto deposito.
Si osserva, altresì che la suddetta cartella di pagamento è anche contenuta nell'intimazione di pagamento notificata al ricorrente in data 08.06.2022 (doc.4 fasc. . CP_4
Si ritiene che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza della propria posizione debitoria
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 13.05.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Infondata oltre che tardiva è l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie, ricorrono solo limitatamente all'avviso di addebito n.
59320160000976592000. ha prodotto con riferimento cartella di Controparte_3 pagamento n.29320160060244491000 e avvisi di addebito n. 59320160000976592000 n.
59320160005130561000 quale valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29320229012402347000 notificata a mezzo pec il 08/06/2022 (si veda ricevuta di avvenuta consegna doc. 4 fasc. . Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito CP_4
59320160000976592000 avvenuta il 13.05.2016 il termine di prescrizione sarebbe venuto alla sua scadenza naturale il 13.05.2021. Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est:
129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n.
43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale come sopra indicata, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 29320229012402347000 notificata il
08/06/2022, il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto essendosi perfezionato il termine di prescrizione in data 20.03.2022.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Nessuna prescrizione risulta perfezionata con riferimento alla cartella di pagamento n.29320160060244491000 e all'avviso di addebito n. 59320160005130561000. Per detti avvisi di addebito il termine di prescrizione, tenuto conto della data di notifica come sopra indicata, sarebbe venuto in scadenza, rispettivamente il 14.10.2021 ed il 14.11.2021. Aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che nessun termine di prescrizione risulta perfezionato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 29320229012402347000, avvenuta il 08/06/2022. Dalla notifica di detta intimazione di pagamento e cominciato a decorre un nuovo temine di prescrizione che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
29320249015663474/000, oggetto di odierna impugnazione (17.04.2024), non si era ancora perfezionato.
Quanto all'avviso di addebito n. 59320180007043802000 in assenza di documentati atti interruttivi della prescrizione, il termine di prescrizione, tenuto conto della data di notifica come sopra indicata, sarebbe venuto in scadenza, il 13.12.2023. Aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, il termine di prescrizione risulta fissato al 19.10.2024, conseguentemente si deve ritenere che, anche per detto avviso di addebito, nessun termine di prescrizione risulta perfezionato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione avvenuta il 17.04.2024 CP_ (vedasi doc. prodotti da in data 06.11.2024),
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito n.59320160000976592000
Viceversa, non sono prescritti e sono per tanto dovuti i crediti per contributi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n.29320160060244491000 e dagli avvisi di addebito n.
59320160005130561000 e n. 59320180007043802000.
Per quanto sopra, il ricorso merita solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese, avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, si ritiene che le stesse possano essere compensate nella misura di un mezzo e poste a carico di parte ricorrente per il restante un mezzo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n 59320160000976592000 e, per l'effetto dichiara CP_ insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza del suddetto avviso di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente allo stesso;
nel resto rigetta il ricorso;
condanna l'opponente a rifondere agli enti opposti ed in ragione di un mezzo le spese di lite, che si liquidano nell'intero ed in favore di ognuno nella complessiva somma di euro 1.800,00, oltre IVA e
CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, se dovute;
compensa la restante parte.
Catania, 6 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi