Art. 4.
Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 1 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura, compresa la quota di abbonamento di cui all' art. 8 del regio decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627 , convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488 .
Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 1 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura, compresa la quota di abbonamento di cui all' art. 8 del regio decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627 , convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488 .