Art. 6.
Nei canali, siano essi navigabili o no, e' proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorita' marittima secondo le rispettive competenze.
Nei canali, siano essi navigabili o no, e' proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorita' marittima secondo le rispettive competenze.