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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 761/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.9.2025, vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Chieti, Via R. Lanciani n. 26, presso lo studio legale dell'Avv.
Pierluigi Pennetta del Foro di Chieti, il quale la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore n. 7, presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Soardo del Foro di Mantova, il quale la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 168/2024, pubblicata l'8.3.2024 dal Tribunale di
Chieti – Agenzia/procacciamento di affari.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della presente impugnazione, in riforma della sentenza definitiva n.168/ 2024, resa inter partes dal Tribunale di Chieti l'8.3.2024, pubblicata il medesimo 8.3.2024 e notificata il
3.7.2024:
1.= dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di agenzia e non di procacciamento
d'affari;
2.= conseguentemente, dichiarare il diritto della a percepire le provvigioni Parte_1 maturate, escludendone la restituzione in favore della Controparte_1
3.= dichiarare che nessun danno è stato causato dal sig. e, di conseguenza, Parte_3 dalla in relazione alle (ritenute) inadempienze in merito alla solvibilità dei clienti Pt_1 proposti;
4.= conseguentemente, dichiarare illegittima la conseguente condanna della al Pt_1 pagamento, a tale titolo, della somma di €.91.344,37 oltre interessi alla Controparte_1
5.= in accoglimento della domanda riconvenzionale non esaminata in primo grado, condannare la al pagamento, in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di €.27.632,61, al netto della ritenuta d'acconto, a titolo di provvigioni maturate e non riscosse.”
Per l'appellata:
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare e pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla con atto di Parte_1 citazione in appello datato 29.8.2024 e notificato in data 2.9.2024 per mancanza dei requisiti prescritti ex art. 342, comma 1, c.p.c., per i motivi sopra esposti. in via preliminare e pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità ex art.345, comma 3, c.p.c. del documento n.1) prodotto dalla con l'atto di appello e denominato “Relazione Parte_1
Fondazione Enasarco del 19.3.2024”, per i motivi sopra esposti;
conseguentemente, ordinarsi l'immediata espunzione dal fascicolo della causa di appello, e, comunque, accertarsi e dichiararsi la sua inutilizzabilità ai fini della decisione della presente causa di appello.
In via principale e nel merito: respingersi in toto le domande spiegate dalla nei confronti della Parte_1 [...] nell'atto di citazione in appello datato 29.8.2024 e notificato in data 2.9.2024, Controparte_1 in quanto completamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza n.168/2024 emessa in data 8.3.2024 dal Tribunale di Chieti, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, all'esito della causa
n.613/2021 R.G., depositata in data 8.3.2024 e notificata dalla appellata in data 3.7.2024, oggetto del presente gravame.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio d'appello.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 613/2021 R.G.C., promosso dalla odierna appellata, contro la odierna Controparte_1 Parte_1 appellante ed il Sig. (per far accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o Parte_3
l'annullabilità, ex tunc, del contratto intercorso tra la e la Controparte_1 Parte_1
e/o l'insussistenza del diritto a percepire le provvigioni in capo alla società ai Parte_1 sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. ed a norma del combinato disposto degli artt. 3, 6 e 8 della L. n.39/1989 e dell'art. 73, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010, per omessa iscrizione del signor nel Registro delle Imprese quale “procacciatore di affari” e/o “agente- Parte_3 rappresentante di commercio”, e/o per mancata sua dichiarazione di inizio di attività presso la Camera di Commercio ex D. Lgs. n.59/2010, e/o perché provvigioni derivanti dall'esecuzione di un contratto nullo e/o derivanti dalla illecita ed abusiva attività mediatizia da parte del signor Per far accertare e dichiarare, altresì, il grave Parte_3 inadempimento della agli obblighi e ai doveri, a cui era tenuta nei confronti Parte_1 della preponente di correttezza, diligenza, lealtà e buona fede ex Controparte_1 artt.1746, comma, 1175, 1176, 1218 e 1453 c.c. ed ex L. n.39/1989, nonché di informazione ex artt. 1759 e 1764, comma 3, c.c., nonché all'obbligo della “personalità” nello svolgimento della prestazione di procacciamento d'affari, e/o ex art. 2049 c.c. per la condotta tenuta dal signor ella vicenda in esame e, conseguentemente, far accertare e dichiarare, Parte_3 ora per allora e con effetti ex tunc, la risoluzione del contratto intercorso tra la
[...]
e la per grave inadempimento della predetta Per Controparte_1 Parte_1 Parte_1
l'effetto di tutto quanto sopra, per far accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza ex tunc del diritto della a percepire dalla sia le Parte_1 Controparte_1 provvigioni ricevute per la somma complessiva di € 88.450,82, sia le provvigioni eventualmente ancora dovute dalla preponente, sia qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo eventualmente ancora dovuta dalla in virtù del rapporto contrattuale Controparte_1 oggetto della controversia e, conseguentemente, condannarsi la società a Parte_1 restituire e a pagare alla società la somma pari ad € 88.450,82 oltre Controparte_1 interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso per far condannare la società nonché il Sig. a pagare, in via tra loro solidale, per le gravi Parte_1 Parte_3 inadempienze e/o condotte illecite da loro poste in essere, alla società Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 295.649,84 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria e, in ogni caso, per far condannare la società a pagare alla società la somma di € 4.908,80, Parte_1 Controparte_1 per forniture di merce e relative fatture rimaste insolute, oltre gli interessi moratori ex artt. 4
e 5 del D. Lgs. n.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo ponendo eventualmente tale somma in compensazione), giudizio nell'ambito del quale si erano costituiti i convenuti i quali, dopo aver eccepito l'incompetenza del Tribunale ordinario adito, avevano chiesto il rigetto delle domande attoree - il Tribunale di Chieti così statuiva: “1) dichiara non dovute le provvigioni da parte della (P. I.V.A.: ) in favore della Controparte_1 P.IVA_1
(P. I.V.A.: ); 2) condanna (P. I.V.A.: Parte_1 P.IVA_2 Parte_1
) alla restituzione della somma di € 88.450,82 oltre interessi legali P.IVA_2 dall'esborso al soddisfo;
3) condanna (P. I.V.A.: ), al Parte_1 P.IVA_2 pagamento, in favore della (P. I.V.A.: 00151180205), della Controparte_1 somma di € 91.344,37 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo e della somma di € 4.908,80 per forniture di merce e relative fatture rimaste insolute;
4) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa;
5) pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico della (P. I.V.A.: Controparte_1
) per il 50% e a carico della (P. I.V.A.: ) per il P.IVA_1 Parte_1 P.IVA_2 restante 50%”.
1.1 La società attrice, a fondamento della propria domanda, in sintesi, aveva esposto che:
- con incarico conferito nell'ottobre 2017, la società aveva autorizzato Controparte_1 la società a svolgere un'attività di procacciamento d'affari a suo favore priva Parte_1 di carattere esclusivo e di vincoli di stabilità o continuità;
- tale attività prevedeva la segnalazione, in via occasionale, di ordinativi provenienti da clientela collocata, indicativamente e senza una precisa delimitazione territoriale, nel centro
Italia affinché la società preponente provvedesse direttamente alla relativa fornitura e fatturazione;
- le parti convenivano che, per la detta attività di procacciamento di affari, la Controparte_1 avrebbe corrisposto alla una provvigione del 5% su ciascuna fattura
[...] Parte_1 emessa a seguito di forniture procacciate;
- sin dall'inizio del 2018, però, si registravano degli inadempimenti nei pagamenti delle fatture scadute emesse dalla a fronte di regolari forniture;
Controparte_1 - Il numero di insolvenze si intensificavano in modo significativo al punto che gran parte dei clienti acquisiti dalla risultava inadempiente con un insoluto, alla data del Parte_1
5.06.2019 di € 558.513,56.
- medio tempore, la aveva già corrisposto alla le relative Controparte_1 Parte_1 provvigioni;
- la società attrice, inoltre, scopriva che l'attività di procacciamento, di fatto, era stata svolta esclusivamente dal Sig. padre dei soci della ma estraneo a Parte_3 Parte_1 quest'ultima e che lo stesso aveva svolto detta attività senza alcun titolo non essendo iscritto come procacciatore di affari/agente di commercio nel Registro delle Imprese;
- il Sig. senza alcuna autorizzazione da parte della aveva Parte_3 Controparte_1 accordato agli inadempienti delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni che, successivamente, erano state disattese, spesso, mediante la consegna di titoli risultati poi impagati o protestati;
- Nella primavera del 2019, la ai sensi dell'art. 1460 c.c., aveva Controparte_1 comunicato la sospensione dei pagamenti delle fatture provvigionali alla con Parte_1
l'accordo che tali somme sarebbero state corrisposte solo previa integrale riscossione dei crediti vantati verso i clienti per i quali era già stata versata la provvigione;
- a seguito di vari scambi via mail tra la e la con PEC Parte_1 Controparte_1 del 20.1.2020 la aveva comunicato l'interruzione del rapporto;
Parte_1
- le fatture emesse dalla per provvigioni non pagate dalla Parte_1 Controparte_1 ammontavano ad € 27.623,61;
[...]
- la aveva, inoltre, effettuato forniture di merce su ordine ed a favore Controparte_1 della stessa che poi aveva rivenduto a terzi, per un totale di € 4.908,80; Parte_1
- con mail del 5.6.2020 e del 22.7.2020 la aveva inviato alla Parte_1 Controparte_1 una richiesta di pagamento delle provvigioni riconoscendosi altresì debitrice verso la
[...] del suddetto importo di € 4.908,80; Controparte_1
- in data 28.7.2020, la mediante raccomandata a.r., aveva contestato Controparte_1 alla e al Sig. una condotta di procacciamento d'affari ritenuta Parte_1 Parte_3 illegittima, illecita e inadempiente, rivendicando il diritto al risarcimento integrale dei danni derivanti dalle gravi insolvenze, che, al 2.9.2020, ammontavano ad € 368.825,70;
- con PEC del 10.9.2020 la e il Sig. vevano respinto gli addebiti Parte_1 Parte_3 sostenendo che era onere della verificare la solvibilità dei clienti. Controparte_1
- l'insoluto, alla data del 26.3.2021, ammontava a complessivi € 295.649,84. Alla luce di quanto esposto, la inquadrato il rapporto contrattuale Controparte_1 intercorso con la nel contratto atipico di procacciamento d'affari, sosteneva la Parte_1 nullità dello stesso.
Esponeva la società attrice che la disciplina della professione di mediatore è regolata dalla
Legge n. 39/1989 ed impone, ai fini del diritto alla provvigione, l'iscrizione all'albo dei mediatori, oggi sostituito con il Registro delle Imprese.
Sottolineava che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità anche per i procacciatori d'affari dell'obbligo di dichiarare alla Camera di Commercio l'inizio dell'attività, sotto pena della perdita del diritto alle provvigioni, salvo che questi svolgano attività occasionale non avente ad oggetto beni immobili o aziende.
Nel caso di specie, mentre il legale rappresentante e amministratore unico della Pt_1
il Sig. risultava regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, il Sig.
[...] Parte_2 che, come sopra esposto, era il materiale esecutore dell'attività di Parte_3 procacciamento, non risultava iscritto né aveva dichiarato l'inizio dell'attività e, per tali ragioni, il Sig. aveva svolto la sua attività in modo abusivo e privo dei requisiti Parte_3 di legge.
Da ciò sarebbe conseguita, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità del contratto tra
[...]
e la e il diritto della a vedersi restituire Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 dalla società convenuta la somma di € 88.450,82 pagata alla a titolo di provvigioni. Pt_1
Oltre alle contestazioni qui riportate, la società attrice osservava che il procacciatore d'affari, pur non rispondendo direttamente per l'inadempimento del cliente dopo l'abrogazione della clausola dello 'star del credere', resta comunque tenuto al rispetto di specifici obblighi di informazione, lealtà, correttezza e buona fede.
A tal proposito, la società attrice, richiamando la giurisprudenza che riconosce l'applicabilità analogica delle norme dettate per il contratto d'agenzia al procacciamento d'affari, ove non incompatibili, sosteneva che il procacciatore deve tutelare gli interessi del preponente, agire con diligenza e trasparenza ex art. 1746 c.c. e comunicare ogni circostanza rilevante sulla sicurezza e convenienza degli affari ex art. 1759 c.c. inclusa la conoscenza dello stato di insolvenza dei clienti a pena di responsabilità per i danni causati a causa delle proprie omissioni.
Nel caso di specie, la società attrice deduceva che il sig. pur privo dei titoli Parte_3 abilitativi richiesti e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, aveva assunto di fatto l'incarico di procacciatore d'affari per conto della svolgendo l'intermediazione senza Parte_1 alcuna autorizzazione da parte della preponente e venendo meno agli obblighi informativi e di valutazione dei clienti.
Il sig. infatti, secondo la ricostruzione della società attrice, aveva ripetutamente Parte_3 incoraggiato l'esecuzione di forniture verso soggetti di nota insolvenza, rassicurando sulla loro affidabilità senza fondamento e accordando dilazioni di pagamento non autorizzate e spesso disattese.
In tali condotte la società attrice rinveniva una lesione dei principi di buona fede contrattuale e, inoltre, evidenziava che le stesse avevano provocato alla danni Controparte_1 patrimoniali per un importo complessivo pari ad € 295.649,84 ossia la somma dell'insoluto di cui chiedeva il risarcimento, ex art 2049 cc, alla e al Sig. in Parte_1 Parte_3 solido tra loro.
1.2 I convenuti e sig. si erano costituiti in giudizio, sostenendo Parte_1 Parte_3 che con la loro attività la società attrice aveva realizzato oltre 2,5 milioni di euro di fatturato grazie proprio all'attività del Sig. il quale era stato regolarmente retribuito dalla Parte_3 stessa società convenuta.
Sostenevano che la aveva svolto gratuitamente attività di recupero crediti per Parte_1 la per un valore di circa due milioni di euro redigendo report dettagliati Controparte_1
e che, inoltre, tutti gli ordini da essa procurati erano stati verificati e approvati dalla
[...] che aveva condiviso anche le condizioni di pagamento e le eventuali Controparte_1 proroghe richieste dai clienti.
Esponevano che, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, le provvigioni spettavano per i clienti non coinvolti in contenziosi e, per questo, in via riconvenzionale, chiedevano che venisse riconosciuto il loro diritto di ottenere il pagamento dell'importo di € 27.623,61 relativo alle provvigioni non afferenti a posizioni in contenzioso.
Deducevano che il contratto tra le parti doveva essere qualificato come contratto di agenzia e non come procacciamento d'affari.
Esponevano che, poiché il contratto era stato stipulato con la soggetto Parte_1 abilitato a svolgere tale attività, le provvigioni maturate erano dovute e che la richiesta di restituzione delle provvigioni già pagate avanzata dalla era infondata. Controparte_1
Eccepivano che il Sig. non era tenuto all'iscrizione al ruolo degli agenti di Parte_3 commercio in quanto l'attività da lui svolta era occasionale.
Contestavano la richiesta di risoluzione per inadempimento avanzata dalla Controparte_1 deducendo che la aveva rispettato tutti gli obblighi informativi e di non
[...] Parte_1 aver mai favorito affari con clienti inaffidabili né concesso dilazioni di pagamento senza autorizzazione e, inoltre, la buona fede sarebbe dimostrata dal fatto che la aveva Pt_1 rinunciato alle provvigioni oggetto di contenzioso e svolto gratuitamente attività di recupero crediti.
Ad ogni modo sostenevano che il rapporto contrattuale sarebbe già stato risolto dalla
[...] con la PEC del 20.1.2020 a causa dell'inadempimento della nel Parte_1 Controparte_1 pagamento delle provvigioni.
Contestavano la richiesta di risarcimento danni sia perché per alcuni clienti Controparte_1 aveva già avviato azioni giudiziarie sia perché eventuali inadempimenti erano giustificati dalla pandemia in corso.
Infine, per le domande rivolte al Sig. veniva sollevata l'eccezione di Parte_3 incompetenza ritenendo competente il giudice del lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, la in via principale e nel merito, chiedeva il Parte_1 rigetto delle domande attrici in quanto ritenute pretestuose, inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
1.3 Il processo, dopo che si erano costituiti sia la che il Sig. Parte_1 Parte_3 veniva interrotto a causa dell'intervenuto decesso di quest'ultimo.
Riassunto il processo da parte delle e costituitisi, in corso di causa, i Controparte_1
Sigg. e eccependo di aver rinunciato all'eredità del Sig. il CP_3 CP_4 Parte_3
Tribunale, con la sentenza impugnata, in primo luogo, qualificava il rapporto intercorso tra le parti come procacciamento d'affari e non d'agenzia.
Al riguardo il giudice di prime cure sottolineava la mancanza di elementi di stabilità e continuità tipici del contratto di agenzia oltre al fatto che la società convenuta non aveva obblighi di promozione continuativa tanto che l'iniziativa era rimessa alla Parte_1
Le stesse fatture, evidenziava il Tribunale, riportavano la dicitura “segnalazione occasionale su clienti” e non indicavano ritenute Enasarco.
Individuava inoltre la competenza in capo al Tribunale ordinario poiché l'attività era stata svolta in forma societaria e rientrante, come detto, nel procacciamento d'affari.
1.4. Accertava inoltre che l'attività di procacciamento era stata svolta principalmente dal Sig. il quale non era iscritto al ruolo professionale. Parte_3
Citando la giurisprudenza di legittimità -in particolare la pronuncia resa dalla Cassazione a
Sezioni Unite n. 19161/2017, la quale afferma l'obbligo d'iscrizione per chi esercita l'attività di procacciatore a titolo professionale anche se concernente beni mobili, nonché la precedente pronuncia n. 8708/09, la quale afferma che l'iscrizione è obbligatoria per chi esercita l'attività per conto di una società- e considerato che il Sig. agiva come Parte_3 dominus effettivo della società con poteri di rappresentanza e gestione clienti senza alcuna iscrizione, riteneva fondata la domanda di restituzione dell'importo di € 88.450,22 a titolo di provvigioni percepite dalla spiegata dalla Parte_1 Controparte_1
1.5. Relativamente alla responsabilità per mancato incasso dedotta dalla società attrice, il
Tribunale, tenuto conto che dall'istruttoria era emerso che il Sig. aveva Parte_3 dichiarato affidabili clienti poi risultati insolventi e che la gestione dei clienti era condivisa con l'attrice, ravvisava un concorso del 50% nella causazione del danno.
1.6. Il giudice di prime cure, dunque, quantificato il danno complessivo in € 182.688,74 sulla base delle singole posizioni, tenuto conto del concorso al 50% dell'attrice nella causazione del danno, quantificava l'importo dovuto dalla alla società attrice in € Parte_1
91.344,37 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
1.7. Riteneva, infine, che nessuna domanda poteva essere accolta nei confronti degli eredi del Sig. avendo quest'ultimi rinunciato all'eredità prima del deposito del ricorso Parte_3 in riassunzione.
1.8. Compensava le spese tra la società attrice e la stante l'accoglimento Parte_1 parziale della domanda.
Per le stesse ragioni compensava le spese relativamente al rapporto con gli eredi del Sig.
Parte_3
Ripartiva le spese della CTU al 50% tra la e la Controparte_1 Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma sulla Parte_1 scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneo inquadramento del rapporto tra le parti nella fattispecie del procacciamento d'affari anziché in quello di agenzia;
2) Erroneo accoglimento della domanda attrice concernente l'assenza di diritto alle provvigioni da parte della 3) Erroneo accoglimento della domanda di condanna alla restituzione Parte_1 della somma di € 88.450,82, oltre interessi dall'esborso al soddisfo, a titolo di provvigioni percepite dalla 4) Erroneo accoglimento parziale della domanda attrice Parte_1 relativa al risarcimento dei danni causati dal sig. e, di conseguenza, dalla Parte_3 [...] in relazione alle inadempienze in merito alla solvibilità dei clienti proposti;
5) Erronea Pt_1 condanna della al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di € 91.344,37 Pt_1 oltre interessi alla 6) Omesso esame della domanda riconvenzionale Controparte_1 proposta dalla nei confronti della per il pagamento della somma di Pt_1 Controparte_1
€ 27.632,61, al netto della ritenuta d'acconto, a titolo di provvigioni maturate e non pagate. 3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituita la Controparte_1 chiedendo, in via principale e nel merito, il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 9.1.2025 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 7.1.2025), il Collegio ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 16.9.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le proprie conclusioni e a depositare le comparse conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 16.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 18.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'atto d'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società appellata.
Al riguardo, va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come chiarito da Cass.
SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
6. Venendo all'esame dei motivi d'appello, si rivelano fondati i rilievi svolti dall'appellante nel primo motivo di gravame, sebbene l'accoglimento del motivo non determini, come appresso si dirà, l'accoglimento dell'appello,
6.1 Con tale motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure ha errato nell'inquadrare il rapporto tra le parti nella fattispecie del procacciamento d'affari anziché in quello di agenzia.
Al riguardo, espone che, in data 1.6.2017, la aveva stipulato un Controparte_1 contratto di agenzia con la rappresentata dal Sig. per Controparte_5 Parte_2 la vendita di farine nelle regioni Abruzzo, Lazio e Molise con provvigione del 5% e che, dopo la cessazione del mandato, la aveva affidato informalmente lo stesso Controparte_1 incarico alla società con identico oggetto sociale della Parte_1 Controparte_5
e regolarmente iscritta alla sezione agenti della Camera di Commercio.
[...] Pa Espone anche che dal 2017 al 2020 la aveva procurato alla Parte_1 Controparte_1 circa € 2.500.000,00 di fatturato introducendo il marchio nel Lazio avvalendosi CP_1 della collaborazione del sig. il quale era stato regolarmente retribuito. Parte_3
La società appellante elenca vari elementi che confermerebbero la natura agenziale del rapporto tra la e la nello specifico: Controparte_1 Parte_1
- la continuità e stabilità del rapporto (2017–2020);
- la provvigione fissa del 5%, identica a quella del contratto precedente;
- l'iscrizione alla sezione agenti della Camera di Commercio della;
Pt_1
- l'attività svolta in zone determinate (Abruzzo, Lazio, Molise);
- il recupero crediti, i report periodici e la corrispondenza costante;
- l'emissione regolare di fatture provvigionali;
- l'assoggettamento delle provvigioni a ritenuta d'acconto;
- l'iscrizione all'Enasarco da parte della . Pt_1
Infine, richiamando atti del giudizio di primo grado, evidenzia che l'Enasarco aveva svolto un accertamento ispettivo, relativo al rapporto con la , dovuto alla mancanza di Pt_1 pagamento dei contributi da parte della Controparte_1
A tal proposito, espone che da una ulteriore relazione dell'Enasarco, del 19.3.2024, allegata all'atto d'appello, emerge che la ha versato, in data 27.7.2022, Controparte_1 contributi assistenziali e sanzioni per € 4.201,79.
6.2. Ritiene il Collegio che debba in primo luogo essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità e/o inutilizzabilità ex art. 345, comma III, c.p.c., sollevata dalla società appellata, relativa alla relazione della Fondazione Enasarco del 19.3.2024 prodotta dalla
[...] unitamente al proprio atto d'appello. Parte_1
L'eccezione non può essere accolta, trattandosi di documento formatosi successivamente al deposito della sentenza di primo grado, anche se la produzione dello stesso si rivela non decisiva al fine dell'accertamento della natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, possibile già sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel corso del primo grado di giudizio.
6.3 Passando all'esame del motivo, va posto l'accento su alcuni elementi incontrovertibili che conducono a ritenere il rapporto intercorso tra la e la società appellata Parte_1 riconducibile ad un contratto d'agenzia.
Come noto, la differenza tra contratto d'agenzia e procacciamento d'affari risiede, in particolar modo, nel fatto che il rapporto d'agenzia è un rapporto continuativo e stabile mentre, al contrario, il procacciamento d'affari è un rapporto occasionale ed episodico. Inoltre, nel contratto d'agenzia vi è una attività sistematica di segnalazione di clienti da parte dell'agente derivante da un suo preciso obbligo promozionale mentre nel procacciamento d'affari tale attività è del tutto episodica.
In particolare, poi, nel contratto d'agenzia l'impegno continuativo da parte dell'agente a favorire la stipula di contratti per conto del mandante viene svolto all'interno di una specifica area geografica concordata.
Nel procacciamento d'affari, invece, oltre all'assenza degli elementi della continuità e stabilità dell'attività, è assente qualsiasi vincolo territoriale.
Delineati, seppur concisamente, i profili principali, nonché le differenze, dei due tipi di rapporto è possibile procedere alla loro applicazione alla fattispecie in disamina.
6.3.1. Va rilevato, innanzitutto, che la ha svolto la propria attività per la Parte_1 [...] dal 2017 sino al 2020. CP_1
Vi è stata, pertanto, una collaborazione stabile di durata quasi triennale, che, già di per sé, esclude l'ipotesi della occasionalità.
Tra l'altro tale collaborazione risulta essere stata ben strutturata alla luce della copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale si può dedurre che l'attività svolta dalla
[...] non sia consistita in segnalazione occasionale di potenziali clienti. Pt_1
Va anche considerata la consistenza degli importi riconosciuti dalla mandante alla società agenziale.
6.3.2. Ulteriore elemento a favore dell'inquadramento del rapporto nel contratto d'agenzia è la sfera territoriale in cui doveva svolgersi, sulla base degli accordi, l'attività in discorso.
Essa, infatti, benché relativamente estesa, coprendo le regioni dell'Abruzzo, del Lazio e del
Molise, è stata comunque ben precisa e determinata.
6.3.3. A tali elementi deve anche aggiungersi, che la è una società che figura tra Pt_1 gli agenti di commercio essendo iscritta all'Enasarco.
A tal proposito, si rileva che dalla documentazione in atti risulta l'accertamento dell'Enasarco del 1.6.2022, a seguito del suo verbale ispettivo del 31.5.2022, relativo ai contributi assistenziali dovuti dalla roprio per il rapporto (qualificato come di agenzia) Controparte_1 intercorso con la . Pt_1
6.3.4. L'elemento rilevato dalla società appellata, ossia che nelle fatture emesse dalla
[...] viene riportata come causale la dicitura “segnalazioni occasionali”, non è sufficiente a Pt_1 superare il complesso degli elementi oggettivi che delineano un'attività di promozione sistematica e non meramente occasionale da parte della Parte_1 Come noto, del resto, la qualificazione del rapporto deve essere svolta alla luce della sostanza dello stesso e non sulla base di elementi formali.
Anche l'ulteriore rilievo della società appellata la quale sottolinea la mancanza di poteri di rappresentanza in capo alla non è elemento decisivo in quanto l'agente ben Parte_1 può operare anche senza spendita del nome, limitandosi alla sola promozione dei contratti.
6.4. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il contratto intercorso tra la Controparte_1
e la deve essere inquadrato nel contratto d'agenzia ed il motivo accolto. Parte_1
7. Non meritevole di accoglimento si rivela invece il secondo motivo di gravame.
7.1 Con tale motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale di Chieti nella parte in cui ha escluso il diritto della alle provvigioni. Parte_1
Espone che tale esclusione è stata motivata dal giudice di prime cure per via della qualificazione del rapporto come procacciamento d'affari.
Al riguardo, ribadito che il rapporto deve essere correttamente qualificato d'agenzia, sostiene che l'assenza d'iscrizione del Sig. ll'albo non incide sul suo diritto alle Parte_3 provvigioni.
Spiega, infatti, richiamando il D.Lgs. 59/2010, che l'attività di agenzia è subordinata alla presentazione di una SCIA e di verifica di requisiti in capo ai legali rappresentanti ove persone giuridiche.
Nel caso di specie, pertanto, l'obbligo di iscrizione sarebbe stato solo in capo all'amministratore unico della ossia al Sig. e non anche al Sig. Pt_1 Parte_2 Pt_3 in quanto mero collaboratore della società.
[...]
L'appellante, inoltre, evidenzia che la società era pienamente consapevole Controparte_1 del ruolo del Sig. all'interno della avendo lo stesso partecipato Parte_3 Pt_1 attivamente agli incontri con la società appellata.
Sottolinea che i report aziendali nonché le comunicazioni intercorse con la Controparte_1 provenivano da indirizzi riconducibili alla e che il sig. in qualità di Parte_1 Parte_2 amministratore della società, ha costantemente informato la preponente sull'andamento del mercato, chiedendo il pagamento delle provvigioni.
Deduce che anche altri collaboratori, tra cui la Sig.ra hanno collaborato con Testimone_1 la per conto della Pt_1 Controparte_1
Infine, sostiene che, se anche il rapporto fosse erroneamente qualificato come procacciamento d'affari, il diritto alle provvigioni non potrebbe comunque essere negato in quanto la ha comunque beneficiato dell'attività in discorso. Controparte_1 7.2 Premette il Collegio che dall'accoglimento del primo motivo di gravame e dalla qualificazione del rapporto come di agenzia non consegua necessariamente l'accoglimento del secondo motivo di gravame.
Se è vero che il D.Lgs 59/2010, con riguardo alle società agenti, prevede che le stesse debbono presentare apposita SCIA alla Camera di Commercio per svolgere la loro attività,
è anche vero che la Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia richiamata anche dal primo giudice (n. 1961/2017) ha chiarito che tutti coloro che esercitano attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell'apposito ruolo professionale, a norma dell'art. 3, comma quinto, della L. n. 39/1989, mentre secondo l'art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. n.
452/1990, in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti dell'iscrizione a ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività, con la conseguenza che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione a ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono, non essendo invece richiesta per i dipendenti della società che esplicano attività solo accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.
7.3. Nella specie risulta che il sig. ( il quale non è iscritto nel Registro delle Parte_3 imprese come “procacciatore di affari” e/o “agente rappresentante di commercio”, né ha mai dichiarato l'inizio di attività di “procacciatore di affari” o di “agente di commercio” presso la
Camera di Commercio ex D.L.vo n. 59/2010) ha svolto principalmente l'attività di mediazione per conto della non limitandosi ad attività solo accessoria e strumentale, Controparte_1 ma compiendo atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati,
e impegnativi per l'ente da cui dipende.
E' invero emerso in giudizio che egli contattava e si recava personalmente dai clienti per raccogliere gli ordini, che trasmetteva alla preponente utilizzando email, dominio e carta intestata della apparendo anzi come il reale e vero dominus della società, CP_6 titolare del potere di rappresentanza e amministrazione (come evincibile da tuta la corrispondenza in atti, da lui sottoscritta in nome e per conto della società).
7.4. Ne consegue che correttamente il primo giudice, richiamando la pronuncia della
Suprema Corte citata al precedente paragrafo, ha escluso che la società per la quale il predetto ha operato potesse pretendere il pagamento delle provvigioni. 8. Neanche il terzo motivo è meritevole di accoglimento.
8.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha disposto la condanna della alla restituzione dell'importo di € 88.450,82, Pt_1 oltre agli interessi dall'esborso fino all'effettivo soddisfo, alla quale somma Controparte_1 corrispondente alle provvigioni già incassate.
8.2. Dal rigetto del secondo motivo di appello deriva invero il rigetto del terzo motivo di appello, basato dall'appellante sul rilievo dell'asserita fondatezza del secondo motivo di appello.
9. Anche il quarto motivo di appello si rivela infondato.
9.1 Con il quarto motivo la società appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda attorea di risarcimento danni per inadempienze del Sig.
e della in relazione alla solvibilità dei clienti proposti alla Parte_3 Parte_1 [...]
Controparte_1
Sostiene che lo “star del credere” è stato abrogato dalla L. 526/1999 e che, pertanto, in assenza di una specifica pattuizione ex art. 1746, comma 3 c.c., che prevede un'eventuale garanzia espressa per singoli affari, non può essere attribuita all'agente alcuna responsabilità per l'inadempimento del terzo.
Evidenzia che, ad ogni modo, la ha agito con correttezza e buona fede avendo Pt_1 comunicato e concordato le dilazioni di pagamento con la fornendo, su Controparte_1 richiesta, un monitoraggio costante dei clienti, dando consigli sulla loro affidabilità, svolgendo attività gratuita di recupero crediti e richiedendo il pagamento delle sole provvigioni effettivamente maturate.
Deduce, inoltre, che, dalla CTU espletata in primo grado, è emerso che la Parte_4 aveva deliberatamente rifornito clienti già insolventi assumendosi, pertanto, consapevolmente il rischio e che, dunque, deve escludersi ogni forma di risarcimento.
Sostiene, infine, che, se anche il rapporto venisse inquadrato nel procacciamento d'affari, comunque non sussisterebbe la responsabilità della poiché l'obbligo Parte_1 principale nel procacciamento è la conclusione degli affari e non la qualità delle informazioni fornite.
9.2 Osserva il Collegio che, qualificato, per quanto già esposto, il rapporto intercorso tra le parti nel contratto d'agenzia, per l'esame del presente motivo deve farsi riferimento all'art. 1746 c.c. il quale disciplina gli obblighi dell'agente.
Al primo comma di detto articolo è previsto che “Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.”.
Al tempo stesso il terzo comma dell'articolo in discorso recita: “È vietato il patto che ponga
a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo.”.
Il quarto comma prevede che “È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati;
l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire;
sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.”.
Alla luce di detta normativa, pertanto, deve rilevarsi che nessuna responsabilità può essere attribuita alla in ordine all'insolvenza dei clienti da loro forniti. Parte_1
Invero, la normativa richiamata vieta espressamente una responsabilità a carico dell'agente, anche solo parzialmente, per l'inadempimento dei terzi, che, nel caso di specie, sono da individuare nei clienti forniti dalla alla Pt_1 Controparte_1
L'unica eccezione alla regola generale è prevista nel quarto comma dell'art. 1746 c.c. il quale prevede che l'agente possa fornire una specifica garanzia concessa solo per singoli affari.
Tale garanzia, nel caso in esame, è assente.
9.3. La società appellata, infatti, articola la propria difesa sul punto in esame sulla base di una diversa prospettiva.
Rileva, infatti, una violazione di obblighi di correttezza, diligenza, lealtà e buona fede da parte della da cui sarebbe derivato un danno per la Pt_1 Controparte_1
In altri termini, la società appellata, pur dando atto della correttezza del principio secondo cui l'agente non è responsabile dell'insolvenza dei clienti forniti, evidenzia tuttavia che lo stesso risponde dei danni qualora abbia indotto il preponente alla conclusione di affari mediante l'omissione di informazioni rilevanti ovvero fornendo dati inesatti.
Nel caso di specie, pertanto, deve verificarsi se la pur dato per pacifico che Parte_1 non è tenuta a garantire l'adempimento dei clienti da lei forniti, può essere ritenuta responsabile, ex art. 1746, comma I, c.c. in quanto abbia omesso o fornito errate informazioni rilevanti nel corso della propria attività.
Prevede, infatti, l'art. 1746, comma I, c.c. che l'agente deve fornire “ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari”. Tra tali informazioni rientra anche lo stato di solvibilità dei potenziali clienti.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come emerso dall'escussione dei testi in primo grado, la
[...]
per mezzo del suo collaboratore aveva rassicurato la società Parte_1 Parte_3 appellata sulla solvibilità dei clienti da lei forniti a fronte dei primi insoluti.
Inoltre, dalle testimonianze, è anche emerso che, a fronte delle legittime preoccupazioni della il Sig. aveva proceduto a fornire delle rassicurazioni Controparte_1 Parte_3 risultate poi ingannevoli.
Chiaramente simil comportamento ha indotto la a procedere con forniture Controparte_1 verso clienti insolvibili con evidente nocumento per la stessa società.
Dalla CTU espletata in primo grado, inoltre, si risconta come il Sig. avesse Parte_3 inviato due mail alla del 8.7.2018 e del 17.1.2019, nelle quali indicava come Controparte_1
“idonei” clienti che successivamente erano risultati insolventi.
Ulteriore elemento che depone per il rigetto del presente motivo è la somma ingente di insoluti che, secondo quanto accertato dal CTU, ha raggiuto l'importo di € 182.688,74, non contestata dalla essa risulta essere oggettivamente elevata e difficilmente Pt_1 compatibile con una gestione diligente dell'attività da parte della società agente.
Infine, circa il concorso di colpa attribuita al 50% ad entrambe le parti dal giudice di primo grado, come specificatamente esposto nella propria comparsa di costituzione e risposta dalla società appellata, lo stesso non è oggetto di appello incidentale e, pertanto, la questione non Anche il viene esaminata.
10. Anche il quinto motivo si rivela infondato.
10.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui la è Parte_1 stata condannata al pagamento di € 91.344,37, oltre interessi, in favore della
[...]
a titolo di risarcimento danni. Controparte_1
A tal riguardo, l'appellante sostiene che, una volta riconosciuta la fondatezza del quarto motivo di appello, ne debba conseguire la riforma della sentenza anche sotto il profilo risarcitorio.
10.2 Il rigetto invece del quarto motivo comporta, per conseguenza, il rigetto anche del presente motivo.
11. Va infine rigettato il sesto motivo di gravame.
11.1 Con tale motivo l'appellante contesta l'omesso esame, da parte del giudice di prime cure, della domanda riconvenzionale spiegata dalla in primo grado nei confronti Pt_1 della per il pagamento di € 27.632,61, al netto della ritenuta d'acconto, a Controparte_1 titolo di provvigioni maturate e non pagate. L'appellante suppone che l'omesso esame sia dovuto al ritenuto assorbimento della domanda riconvenzionale dal riconoscimento dell'assenza di diritto alle provvigioni.
Deduce, invero, che una volta inquadrato il rapporto intercorso tra le parti in un rapporto d'agenzia, in applicazione della L. 15.2.1999 n. 65 di attuazione della direttiva europea in materia di agenzia discenderebbe il riconoscimento del diritto dell'agente alle provvigioni maturate in relazione all'attività svolta.
Sostiene che, dalla CTU, risulta come la somma oggetto della domanda riconvenzionale sia afferente a provvigioni relative a vendite effettuate nei confronti di clienti non in contenzioso e ritiene, pertanto, illegittimo il mancato pagamento di tali provvigioni da parte della
[...] proprio perché relative ad affari andati a buon fine. CP_1
11.2 Rileva il collegio come dal rigetto del secondo motivo di gravame derivi l'esclusione riconoscimento del diritto dell'appellante al pagamento delle provvigioni maturate e non pagate.
12. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
13. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23.09.2025 La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 761/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.9.2025, vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Chieti, Via R. Lanciani n. 26, presso lo studio legale dell'Avv.
Pierluigi Pennetta del Foro di Chieti, il quale la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore n. 7, presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Soardo del Foro di Mantova, il quale la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 168/2024, pubblicata l'8.3.2024 dal Tribunale di
Chieti – Agenzia/procacciamento di affari.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della presente impugnazione, in riforma della sentenza definitiva n.168/ 2024, resa inter partes dal Tribunale di Chieti l'8.3.2024, pubblicata il medesimo 8.3.2024 e notificata il
3.7.2024:
1.= dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di agenzia e non di procacciamento
d'affari;
2.= conseguentemente, dichiarare il diritto della a percepire le provvigioni Parte_1 maturate, escludendone la restituzione in favore della Controparte_1
3.= dichiarare che nessun danno è stato causato dal sig. e, di conseguenza, Parte_3 dalla in relazione alle (ritenute) inadempienze in merito alla solvibilità dei clienti Pt_1 proposti;
4.= conseguentemente, dichiarare illegittima la conseguente condanna della al Pt_1 pagamento, a tale titolo, della somma di €.91.344,37 oltre interessi alla Controparte_1
5.= in accoglimento della domanda riconvenzionale non esaminata in primo grado, condannare la al pagamento, in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di €.27.632,61, al netto della ritenuta d'acconto, a titolo di provvigioni maturate e non riscosse.”
Per l'appellata:
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare e pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla con atto di Parte_1 citazione in appello datato 29.8.2024 e notificato in data 2.9.2024 per mancanza dei requisiti prescritti ex art. 342, comma 1, c.p.c., per i motivi sopra esposti. in via preliminare e pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità ex art.345, comma 3, c.p.c. del documento n.1) prodotto dalla con l'atto di appello e denominato “Relazione Parte_1
Fondazione Enasarco del 19.3.2024”, per i motivi sopra esposti;
conseguentemente, ordinarsi l'immediata espunzione dal fascicolo della causa di appello, e, comunque, accertarsi e dichiararsi la sua inutilizzabilità ai fini della decisione della presente causa di appello.
In via principale e nel merito: respingersi in toto le domande spiegate dalla nei confronti della Parte_1 [...] nell'atto di citazione in appello datato 29.8.2024 e notificato in data 2.9.2024, Controparte_1 in quanto completamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza n.168/2024 emessa in data 8.3.2024 dal Tribunale di Chieti, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, all'esito della causa
n.613/2021 R.G., depositata in data 8.3.2024 e notificata dalla appellata in data 3.7.2024, oggetto del presente gravame.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio d'appello.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 613/2021 R.G.C., promosso dalla odierna appellata, contro la odierna Controparte_1 Parte_1 appellante ed il Sig. (per far accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o Parte_3
l'annullabilità, ex tunc, del contratto intercorso tra la e la Controparte_1 Parte_1
e/o l'insussistenza del diritto a percepire le provvigioni in capo alla società ai Parte_1 sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. ed a norma del combinato disposto degli artt. 3, 6 e 8 della L. n.39/1989 e dell'art. 73, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010, per omessa iscrizione del signor nel Registro delle Imprese quale “procacciatore di affari” e/o “agente- Parte_3 rappresentante di commercio”, e/o per mancata sua dichiarazione di inizio di attività presso la Camera di Commercio ex D. Lgs. n.59/2010, e/o perché provvigioni derivanti dall'esecuzione di un contratto nullo e/o derivanti dalla illecita ed abusiva attività mediatizia da parte del signor Per far accertare e dichiarare, altresì, il grave Parte_3 inadempimento della agli obblighi e ai doveri, a cui era tenuta nei confronti Parte_1 della preponente di correttezza, diligenza, lealtà e buona fede ex Controparte_1 artt.1746, comma, 1175, 1176, 1218 e 1453 c.c. ed ex L. n.39/1989, nonché di informazione ex artt. 1759 e 1764, comma 3, c.c., nonché all'obbligo della “personalità” nello svolgimento della prestazione di procacciamento d'affari, e/o ex art. 2049 c.c. per la condotta tenuta dal signor ella vicenda in esame e, conseguentemente, far accertare e dichiarare, Parte_3 ora per allora e con effetti ex tunc, la risoluzione del contratto intercorso tra la
[...]
e la per grave inadempimento della predetta Per Controparte_1 Parte_1 Parte_1
l'effetto di tutto quanto sopra, per far accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza ex tunc del diritto della a percepire dalla sia le Parte_1 Controparte_1 provvigioni ricevute per la somma complessiva di € 88.450,82, sia le provvigioni eventualmente ancora dovute dalla preponente, sia qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo eventualmente ancora dovuta dalla in virtù del rapporto contrattuale Controparte_1 oggetto della controversia e, conseguentemente, condannarsi la società a Parte_1 restituire e a pagare alla società la somma pari ad € 88.450,82 oltre Controparte_1 interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso per far condannare la società nonché il Sig. a pagare, in via tra loro solidale, per le gravi Parte_1 Parte_3 inadempienze e/o condotte illecite da loro poste in essere, alla società Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 295.649,84 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria e, in ogni caso, per far condannare la società a pagare alla società la somma di € 4.908,80, Parte_1 Controparte_1 per forniture di merce e relative fatture rimaste insolute, oltre gli interessi moratori ex artt. 4
e 5 del D. Lgs. n.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo ponendo eventualmente tale somma in compensazione), giudizio nell'ambito del quale si erano costituiti i convenuti i quali, dopo aver eccepito l'incompetenza del Tribunale ordinario adito, avevano chiesto il rigetto delle domande attoree - il Tribunale di Chieti così statuiva: “1) dichiara non dovute le provvigioni da parte della (P. I.V.A.: ) in favore della Controparte_1 P.IVA_1
(P. I.V.A.: ); 2) condanna (P. I.V.A.: Parte_1 P.IVA_2 Parte_1
) alla restituzione della somma di € 88.450,82 oltre interessi legali P.IVA_2 dall'esborso al soddisfo;
3) condanna (P. I.V.A.: ), al Parte_1 P.IVA_2 pagamento, in favore della (P. I.V.A.: 00151180205), della Controparte_1 somma di € 91.344,37 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo e della somma di € 4.908,80 per forniture di merce e relative fatture rimaste insolute;
4) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa;
5) pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico della (P. I.V.A.: Controparte_1
) per il 50% e a carico della (P. I.V.A.: ) per il P.IVA_1 Parte_1 P.IVA_2 restante 50%”.
1.1 La società attrice, a fondamento della propria domanda, in sintesi, aveva esposto che:
- con incarico conferito nell'ottobre 2017, la società aveva autorizzato Controparte_1 la società a svolgere un'attività di procacciamento d'affari a suo favore priva Parte_1 di carattere esclusivo e di vincoli di stabilità o continuità;
- tale attività prevedeva la segnalazione, in via occasionale, di ordinativi provenienti da clientela collocata, indicativamente e senza una precisa delimitazione territoriale, nel centro
Italia affinché la società preponente provvedesse direttamente alla relativa fornitura e fatturazione;
- le parti convenivano che, per la detta attività di procacciamento di affari, la Controparte_1 avrebbe corrisposto alla una provvigione del 5% su ciascuna fattura
[...] Parte_1 emessa a seguito di forniture procacciate;
- sin dall'inizio del 2018, però, si registravano degli inadempimenti nei pagamenti delle fatture scadute emesse dalla a fronte di regolari forniture;
Controparte_1 - Il numero di insolvenze si intensificavano in modo significativo al punto che gran parte dei clienti acquisiti dalla risultava inadempiente con un insoluto, alla data del Parte_1
5.06.2019 di € 558.513,56.
- medio tempore, la aveva già corrisposto alla le relative Controparte_1 Parte_1 provvigioni;
- la società attrice, inoltre, scopriva che l'attività di procacciamento, di fatto, era stata svolta esclusivamente dal Sig. padre dei soci della ma estraneo a Parte_3 Parte_1 quest'ultima e che lo stesso aveva svolto detta attività senza alcun titolo non essendo iscritto come procacciatore di affari/agente di commercio nel Registro delle Imprese;
- il Sig. senza alcuna autorizzazione da parte della aveva Parte_3 Controparte_1 accordato agli inadempienti delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni che, successivamente, erano state disattese, spesso, mediante la consegna di titoli risultati poi impagati o protestati;
- Nella primavera del 2019, la ai sensi dell'art. 1460 c.c., aveva Controparte_1 comunicato la sospensione dei pagamenti delle fatture provvigionali alla con Parte_1
l'accordo che tali somme sarebbero state corrisposte solo previa integrale riscossione dei crediti vantati verso i clienti per i quali era già stata versata la provvigione;
- a seguito di vari scambi via mail tra la e la con PEC Parte_1 Controparte_1 del 20.1.2020 la aveva comunicato l'interruzione del rapporto;
Parte_1
- le fatture emesse dalla per provvigioni non pagate dalla Parte_1 Controparte_1 ammontavano ad € 27.623,61;
[...]
- la aveva, inoltre, effettuato forniture di merce su ordine ed a favore Controparte_1 della stessa che poi aveva rivenduto a terzi, per un totale di € 4.908,80; Parte_1
- con mail del 5.6.2020 e del 22.7.2020 la aveva inviato alla Parte_1 Controparte_1 una richiesta di pagamento delle provvigioni riconoscendosi altresì debitrice verso la
[...] del suddetto importo di € 4.908,80; Controparte_1
- in data 28.7.2020, la mediante raccomandata a.r., aveva contestato Controparte_1 alla e al Sig. una condotta di procacciamento d'affari ritenuta Parte_1 Parte_3 illegittima, illecita e inadempiente, rivendicando il diritto al risarcimento integrale dei danni derivanti dalle gravi insolvenze, che, al 2.9.2020, ammontavano ad € 368.825,70;
- con PEC del 10.9.2020 la e il Sig. vevano respinto gli addebiti Parte_1 Parte_3 sostenendo che era onere della verificare la solvibilità dei clienti. Controparte_1
- l'insoluto, alla data del 26.3.2021, ammontava a complessivi € 295.649,84. Alla luce di quanto esposto, la inquadrato il rapporto contrattuale Controparte_1 intercorso con la nel contratto atipico di procacciamento d'affari, sosteneva la Parte_1 nullità dello stesso.
Esponeva la società attrice che la disciplina della professione di mediatore è regolata dalla
Legge n. 39/1989 ed impone, ai fini del diritto alla provvigione, l'iscrizione all'albo dei mediatori, oggi sostituito con il Registro delle Imprese.
Sottolineava che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità anche per i procacciatori d'affari dell'obbligo di dichiarare alla Camera di Commercio l'inizio dell'attività, sotto pena della perdita del diritto alle provvigioni, salvo che questi svolgano attività occasionale non avente ad oggetto beni immobili o aziende.
Nel caso di specie, mentre il legale rappresentante e amministratore unico della Pt_1
il Sig. risultava regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, il Sig.
[...] Parte_2 che, come sopra esposto, era il materiale esecutore dell'attività di Parte_3 procacciamento, non risultava iscritto né aveva dichiarato l'inizio dell'attività e, per tali ragioni, il Sig. aveva svolto la sua attività in modo abusivo e privo dei requisiti Parte_3 di legge.
Da ciò sarebbe conseguita, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità del contratto tra
[...]
e la e il diritto della a vedersi restituire Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 dalla società convenuta la somma di € 88.450,82 pagata alla a titolo di provvigioni. Pt_1
Oltre alle contestazioni qui riportate, la società attrice osservava che il procacciatore d'affari, pur non rispondendo direttamente per l'inadempimento del cliente dopo l'abrogazione della clausola dello 'star del credere', resta comunque tenuto al rispetto di specifici obblighi di informazione, lealtà, correttezza e buona fede.
A tal proposito, la società attrice, richiamando la giurisprudenza che riconosce l'applicabilità analogica delle norme dettate per il contratto d'agenzia al procacciamento d'affari, ove non incompatibili, sosteneva che il procacciatore deve tutelare gli interessi del preponente, agire con diligenza e trasparenza ex art. 1746 c.c. e comunicare ogni circostanza rilevante sulla sicurezza e convenienza degli affari ex art. 1759 c.c. inclusa la conoscenza dello stato di insolvenza dei clienti a pena di responsabilità per i danni causati a causa delle proprie omissioni.
Nel caso di specie, la società attrice deduceva che il sig. pur privo dei titoli Parte_3 abilitativi richiesti e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, aveva assunto di fatto l'incarico di procacciatore d'affari per conto della svolgendo l'intermediazione senza Parte_1 alcuna autorizzazione da parte della preponente e venendo meno agli obblighi informativi e di valutazione dei clienti.
Il sig. infatti, secondo la ricostruzione della società attrice, aveva ripetutamente Parte_3 incoraggiato l'esecuzione di forniture verso soggetti di nota insolvenza, rassicurando sulla loro affidabilità senza fondamento e accordando dilazioni di pagamento non autorizzate e spesso disattese.
In tali condotte la società attrice rinveniva una lesione dei principi di buona fede contrattuale e, inoltre, evidenziava che le stesse avevano provocato alla danni Controparte_1 patrimoniali per un importo complessivo pari ad € 295.649,84 ossia la somma dell'insoluto di cui chiedeva il risarcimento, ex art 2049 cc, alla e al Sig. in Parte_1 Parte_3 solido tra loro.
1.2 I convenuti e sig. si erano costituiti in giudizio, sostenendo Parte_1 Parte_3 che con la loro attività la società attrice aveva realizzato oltre 2,5 milioni di euro di fatturato grazie proprio all'attività del Sig. il quale era stato regolarmente retribuito dalla Parte_3 stessa società convenuta.
Sostenevano che la aveva svolto gratuitamente attività di recupero crediti per Parte_1 la per un valore di circa due milioni di euro redigendo report dettagliati Controparte_1
e che, inoltre, tutti gli ordini da essa procurati erano stati verificati e approvati dalla
[...] che aveva condiviso anche le condizioni di pagamento e le eventuali Controparte_1 proroghe richieste dai clienti.
Esponevano che, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, le provvigioni spettavano per i clienti non coinvolti in contenziosi e, per questo, in via riconvenzionale, chiedevano che venisse riconosciuto il loro diritto di ottenere il pagamento dell'importo di € 27.623,61 relativo alle provvigioni non afferenti a posizioni in contenzioso.
Deducevano che il contratto tra le parti doveva essere qualificato come contratto di agenzia e non come procacciamento d'affari.
Esponevano che, poiché il contratto era stato stipulato con la soggetto Parte_1 abilitato a svolgere tale attività, le provvigioni maturate erano dovute e che la richiesta di restituzione delle provvigioni già pagate avanzata dalla era infondata. Controparte_1
Eccepivano che il Sig. non era tenuto all'iscrizione al ruolo degli agenti di Parte_3 commercio in quanto l'attività da lui svolta era occasionale.
Contestavano la richiesta di risoluzione per inadempimento avanzata dalla Controparte_1 deducendo che la aveva rispettato tutti gli obblighi informativi e di non
[...] Parte_1 aver mai favorito affari con clienti inaffidabili né concesso dilazioni di pagamento senza autorizzazione e, inoltre, la buona fede sarebbe dimostrata dal fatto che la aveva Pt_1 rinunciato alle provvigioni oggetto di contenzioso e svolto gratuitamente attività di recupero crediti.
Ad ogni modo sostenevano che il rapporto contrattuale sarebbe già stato risolto dalla
[...] con la PEC del 20.1.2020 a causa dell'inadempimento della nel Parte_1 Controparte_1 pagamento delle provvigioni.
Contestavano la richiesta di risarcimento danni sia perché per alcuni clienti Controparte_1 aveva già avviato azioni giudiziarie sia perché eventuali inadempimenti erano giustificati dalla pandemia in corso.
Infine, per le domande rivolte al Sig. veniva sollevata l'eccezione di Parte_3 incompetenza ritenendo competente il giudice del lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, la in via principale e nel merito, chiedeva il Parte_1 rigetto delle domande attrici in quanto ritenute pretestuose, inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
1.3 Il processo, dopo che si erano costituiti sia la che il Sig. Parte_1 Parte_3 veniva interrotto a causa dell'intervenuto decesso di quest'ultimo.
Riassunto il processo da parte delle e costituitisi, in corso di causa, i Controparte_1
Sigg. e eccependo di aver rinunciato all'eredità del Sig. il CP_3 CP_4 Parte_3
Tribunale, con la sentenza impugnata, in primo luogo, qualificava il rapporto intercorso tra le parti come procacciamento d'affari e non d'agenzia.
Al riguardo il giudice di prime cure sottolineava la mancanza di elementi di stabilità e continuità tipici del contratto di agenzia oltre al fatto che la società convenuta non aveva obblighi di promozione continuativa tanto che l'iniziativa era rimessa alla Parte_1
Le stesse fatture, evidenziava il Tribunale, riportavano la dicitura “segnalazione occasionale su clienti” e non indicavano ritenute Enasarco.
Individuava inoltre la competenza in capo al Tribunale ordinario poiché l'attività era stata svolta in forma societaria e rientrante, come detto, nel procacciamento d'affari.
1.4. Accertava inoltre che l'attività di procacciamento era stata svolta principalmente dal Sig. il quale non era iscritto al ruolo professionale. Parte_3
Citando la giurisprudenza di legittimità -in particolare la pronuncia resa dalla Cassazione a
Sezioni Unite n. 19161/2017, la quale afferma l'obbligo d'iscrizione per chi esercita l'attività di procacciatore a titolo professionale anche se concernente beni mobili, nonché la precedente pronuncia n. 8708/09, la quale afferma che l'iscrizione è obbligatoria per chi esercita l'attività per conto di una società- e considerato che il Sig. agiva come Parte_3 dominus effettivo della società con poteri di rappresentanza e gestione clienti senza alcuna iscrizione, riteneva fondata la domanda di restituzione dell'importo di € 88.450,22 a titolo di provvigioni percepite dalla spiegata dalla Parte_1 Controparte_1
1.5. Relativamente alla responsabilità per mancato incasso dedotta dalla società attrice, il
Tribunale, tenuto conto che dall'istruttoria era emerso che il Sig. aveva Parte_3 dichiarato affidabili clienti poi risultati insolventi e che la gestione dei clienti era condivisa con l'attrice, ravvisava un concorso del 50% nella causazione del danno.
1.6. Il giudice di prime cure, dunque, quantificato il danno complessivo in € 182.688,74 sulla base delle singole posizioni, tenuto conto del concorso al 50% dell'attrice nella causazione del danno, quantificava l'importo dovuto dalla alla società attrice in € Parte_1
91.344,37 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
1.7. Riteneva, infine, che nessuna domanda poteva essere accolta nei confronti degli eredi del Sig. avendo quest'ultimi rinunciato all'eredità prima del deposito del ricorso Parte_3 in riassunzione.
1.8. Compensava le spese tra la società attrice e la stante l'accoglimento Parte_1 parziale della domanda.
Per le stesse ragioni compensava le spese relativamente al rapporto con gli eredi del Sig.
Parte_3
Ripartiva le spese della CTU al 50% tra la e la Controparte_1 Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma sulla Parte_1 scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneo inquadramento del rapporto tra le parti nella fattispecie del procacciamento d'affari anziché in quello di agenzia;
2) Erroneo accoglimento della domanda attrice concernente l'assenza di diritto alle provvigioni da parte della 3) Erroneo accoglimento della domanda di condanna alla restituzione Parte_1 della somma di € 88.450,82, oltre interessi dall'esborso al soddisfo, a titolo di provvigioni percepite dalla 4) Erroneo accoglimento parziale della domanda attrice Parte_1 relativa al risarcimento dei danni causati dal sig. e, di conseguenza, dalla Parte_3 [...] in relazione alle inadempienze in merito alla solvibilità dei clienti proposti;
5) Erronea Pt_1 condanna della al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di € 91.344,37 Pt_1 oltre interessi alla 6) Omesso esame della domanda riconvenzionale Controparte_1 proposta dalla nei confronti della per il pagamento della somma di Pt_1 Controparte_1
€ 27.632,61, al netto della ritenuta d'acconto, a titolo di provvigioni maturate e non pagate. 3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituita la Controparte_1 chiedendo, in via principale e nel merito, il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 9.1.2025 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 7.1.2025), il Collegio ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 16.9.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le proprie conclusioni e a depositare le comparse conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 16.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 18.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'atto d'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società appellata.
Al riguardo, va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come chiarito da Cass.
SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
6. Venendo all'esame dei motivi d'appello, si rivelano fondati i rilievi svolti dall'appellante nel primo motivo di gravame, sebbene l'accoglimento del motivo non determini, come appresso si dirà, l'accoglimento dell'appello,
6.1 Con tale motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure ha errato nell'inquadrare il rapporto tra le parti nella fattispecie del procacciamento d'affari anziché in quello di agenzia.
Al riguardo, espone che, in data 1.6.2017, la aveva stipulato un Controparte_1 contratto di agenzia con la rappresentata dal Sig. per Controparte_5 Parte_2 la vendita di farine nelle regioni Abruzzo, Lazio e Molise con provvigione del 5% e che, dopo la cessazione del mandato, la aveva affidato informalmente lo stesso Controparte_1 incarico alla società con identico oggetto sociale della Parte_1 Controparte_5
e regolarmente iscritta alla sezione agenti della Camera di Commercio.
[...] Pa Espone anche che dal 2017 al 2020 la aveva procurato alla Parte_1 Controparte_1 circa € 2.500.000,00 di fatturato introducendo il marchio nel Lazio avvalendosi CP_1 della collaborazione del sig. il quale era stato regolarmente retribuito. Parte_3
La società appellante elenca vari elementi che confermerebbero la natura agenziale del rapporto tra la e la nello specifico: Controparte_1 Parte_1
- la continuità e stabilità del rapporto (2017–2020);
- la provvigione fissa del 5%, identica a quella del contratto precedente;
- l'iscrizione alla sezione agenti della Camera di Commercio della;
Pt_1
- l'attività svolta in zone determinate (Abruzzo, Lazio, Molise);
- il recupero crediti, i report periodici e la corrispondenza costante;
- l'emissione regolare di fatture provvigionali;
- l'assoggettamento delle provvigioni a ritenuta d'acconto;
- l'iscrizione all'Enasarco da parte della . Pt_1
Infine, richiamando atti del giudizio di primo grado, evidenzia che l'Enasarco aveva svolto un accertamento ispettivo, relativo al rapporto con la , dovuto alla mancanza di Pt_1 pagamento dei contributi da parte della Controparte_1
A tal proposito, espone che da una ulteriore relazione dell'Enasarco, del 19.3.2024, allegata all'atto d'appello, emerge che la ha versato, in data 27.7.2022, Controparte_1 contributi assistenziali e sanzioni per € 4.201,79.
6.2. Ritiene il Collegio che debba in primo luogo essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità e/o inutilizzabilità ex art. 345, comma III, c.p.c., sollevata dalla società appellata, relativa alla relazione della Fondazione Enasarco del 19.3.2024 prodotta dalla
[...] unitamente al proprio atto d'appello. Parte_1
L'eccezione non può essere accolta, trattandosi di documento formatosi successivamente al deposito della sentenza di primo grado, anche se la produzione dello stesso si rivela non decisiva al fine dell'accertamento della natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, possibile già sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel corso del primo grado di giudizio.
6.3 Passando all'esame del motivo, va posto l'accento su alcuni elementi incontrovertibili che conducono a ritenere il rapporto intercorso tra la e la società appellata Parte_1 riconducibile ad un contratto d'agenzia.
Come noto, la differenza tra contratto d'agenzia e procacciamento d'affari risiede, in particolar modo, nel fatto che il rapporto d'agenzia è un rapporto continuativo e stabile mentre, al contrario, il procacciamento d'affari è un rapporto occasionale ed episodico. Inoltre, nel contratto d'agenzia vi è una attività sistematica di segnalazione di clienti da parte dell'agente derivante da un suo preciso obbligo promozionale mentre nel procacciamento d'affari tale attività è del tutto episodica.
In particolare, poi, nel contratto d'agenzia l'impegno continuativo da parte dell'agente a favorire la stipula di contratti per conto del mandante viene svolto all'interno di una specifica area geografica concordata.
Nel procacciamento d'affari, invece, oltre all'assenza degli elementi della continuità e stabilità dell'attività, è assente qualsiasi vincolo territoriale.
Delineati, seppur concisamente, i profili principali, nonché le differenze, dei due tipi di rapporto è possibile procedere alla loro applicazione alla fattispecie in disamina.
6.3.1. Va rilevato, innanzitutto, che la ha svolto la propria attività per la Parte_1 [...] dal 2017 sino al 2020. CP_1
Vi è stata, pertanto, una collaborazione stabile di durata quasi triennale, che, già di per sé, esclude l'ipotesi della occasionalità.
Tra l'altro tale collaborazione risulta essere stata ben strutturata alla luce della copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale si può dedurre che l'attività svolta dalla
[...] non sia consistita in segnalazione occasionale di potenziali clienti. Pt_1
Va anche considerata la consistenza degli importi riconosciuti dalla mandante alla società agenziale.
6.3.2. Ulteriore elemento a favore dell'inquadramento del rapporto nel contratto d'agenzia è la sfera territoriale in cui doveva svolgersi, sulla base degli accordi, l'attività in discorso.
Essa, infatti, benché relativamente estesa, coprendo le regioni dell'Abruzzo, del Lazio e del
Molise, è stata comunque ben precisa e determinata.
6.3.3. A tali elementi deve anche aggiungersi, che la è una società che figura tra Pt_1 gli agenti di commercio essendo iscritta all'Enasarco.
A tal proposito, si rileva che dalla documentazione in atti risulta l'accertamento dell'Enasarco del 1.6.2022, a seguito del suo verbale ispettivo del 31.5.2022, relativo ai contributi assistenziali dovuti dalla roprio per il rapporto (qualificato come di agenzia) Controparte_1 intercorso con la . Pt_1
6.3.4. L'elemento rilevato dalla società appellata, ossia che nelle fatture emesse dalla
[...] viene riportata come causale la dicitura “segnalazioni occasionali”, non è sufficiente a Pt_1 superare il complesso degli elementi oggettivi che delineano un'attività di promozione sistematica e non meramente occasionale da parte della Parte_1 Come noto, del resto, la qualificazione del rapporto deve essere svolta alla luce della sostanza dello stesso e non sulla base di elementi formali.
Anche l'ulteriore rilievo della società appellata la quale sottolinea la mancanza di poteri di rappresentanza in capo alla non è elemento decisivo in quanto l'agente ben Parte_1 può operare anche senza spendita del nome, limitandosi alla sola promozione dei contratti.
6.4. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il contratto intercorso tra la Controparte_1
e la deve essere inquadrato nel contratto d'agenzia ed il motivo accolto. Parte_1
7. Non meritevole di accoglimento si rivela invece il secondo motivo di gravame.
7.1 Con tale motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale di Chieti nella parte in cui ha escluso il diritto della alle provvigioni. Parte_1
Espone che tale esclusione è stata motivata dal giudice di prime cure per via della qualificazione del rapporto come procacciamento d'affari.
Al riguardo, ribadito che il rapporto deve essere correttamente qualificato d'agenzia, sostiene che l'assenza d'iscrizione del Sig. ll'albo non incide sul suo diritto alle Parte_3 provvigioni.
Spiega, infatti, richiamando il D.Lgs. 59/2010, che l'attività di agenzia è subordinata alla presentazione di una SCIA e di verifica di requisiti in capo ai legali rappresentanti ove persone giuridiche.
Nel caso di specie, pertanto, l'obbligo di iscrizione sarebbe stato solo in capo all'amministratore unico della ossia al Sig. e non anche al Sig. Pt_1 Parte_2 Pt_3 in quanto mero collaboratore della società.
[...]
L'appellante, inoltre, evidenzia che la società era pienamente consapevole Controparte_1 del ruolo del Sig. all'interno della avendo lo stesso partecipato Parte_3 Pt_1 attivamente agli incontri con la società appellata.
Sottolinea che i report aziendali nonché le comunicazioni intercorse con la Controparte_1 provenivano da indirizzi riconducibili alla e che il sig. in qualità di Parte_1 Parte_2 amministratore della società, ha costantemente informato la preponente sull'andamento del mercato, chiedendo il pagamento delle provvigioni.
Deduce che anche altri collaboratori, tra cui la Sig.ra hanno collaborato con Testimone_1 la per conto della Pt_1 Controparte_1
Infine, sostiene che, se anche il rapporto fosse erroneamente qualificato come procacciamento d'affari, il diritto alle provvigioni non potrebbe comunque essere negato in quanto la ha comunque beneficiato dell'attività in discorso. Controparte_1 7.2 Premette il Collegio che dall'accoglimento del primo motivo di gravame e dalla qualificazione del rapporto come di agenzia non consegua necessariamente l'accoglimento del secondo motivo di gravame.
Se è vero che il D.Lgs 59/2010, con riguardo alle società agenti, prevede che le stesse debbono presentare apposita SCIA alla Camera di Commercio per svolgere la loro attività,
è anche vero che la Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia richiamata anche dal primo giudice (n. 1961/2017) ha chiarito che tutti coloro che esercitano attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell'apposito ruolo professionale, a norma dell'art. 3, comma quinto, della L. n. 39/1989, mentre secondo l'art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. n.
452/1990, in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti dell'iscrizione a ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività, con la conseguenza che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione a ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono, non essendo invece richiesta per i dipendenti della società che esplicano attività solo accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.
7.3. Nella specie risulta che il sig. ( il quale non è iscritto nel Registro delle Parte_3 imprese come “procacciatore di affari” e/o “agente rappresentante di commercio”, né ha mai dichiarato l'inizio di attività di “procacciatore di affari” o di “agente di commercio” presso la
Camera di Commercio ex D.L.vo n. 59/2010) ha svolto principalmente l'attività di mediazione per conto della non limitandosi ad attività solo accessoria e strumentale, Controparte_1 ma compiendo atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati,
e impegnativi per l'ente da cui dipende.
E' invero emerso in giudizio che egli contattava e si recava personalmente dai clienti per raccogliere gli ordini, che trasmetteva alla preponente utilizzando email, dominio e carta intestata della apparendo anzi come il reale e vero dominus della società, CP_6 titolare del potere di rappresentanza e amministrazione (come evincibile da tuta la corrispondenza in atti, da lui sottoscritta in nome e per conto della società).
7.4. Ne consegue che correttamente il primo giudice, richiamando la pronuncia della
Suprema Corte citata al precedente paragrafo, ha escluso che la società per la quale il predetto ha operato potesse pretendere il pagamento delle provvigioni. 8. Neanche il terzo motivo è meritevole di accoglimento.
8.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha disposto la condanna della alla restituzione dell'importo di € 88.450,82, Pt_1 oltre agli interessi dall'esborso fino all'effettivo soddisfo, alla quale somma Controparte_1 corrispondente alle provvigioni già incassate.
8.2. Dal rigetto del secondo motivo di appello deriva invero il rigetto del terzo motivo di appello, basato dall'appellante sul rilievo dell'asserita fondatezza del secondo motivo di appello.
9. Anche il quarto motivo di appello si rivela infondato.
9.1 Con il quarto motivo la società appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda attorea di risarcimento danni per inadempienze del Sig.
e della in relazione alla solvibilità dei clienti proposti alla Parte_3 Parte_1 [...]
Controparte_1
Sostiene che lo “star del credere” è stato abrogato dalla L. 526/1999 e che, pertanto, in assenza di una specifica pattuizione ex art. 1746, comma 3 c.c., che prevede un'eventuale garanzia espressa per singoli affari, non può essere attribuita all'agente alcuna responsabilità per l'inadempimento del terzo.
Evidenzia che, ad ogni modo, la ha agito con correttezza e buona fede avendo Pt_1 comunicato e concordato le dilazioni di pagamento con la fornendo, su Controparte_1 richiesta, un monitoraggio costante dei clienti, dando consigli sulla loro affidabilità, svolgendo attività gratuita di recupero crediti e richiedendo il pagamento delle sole provvigioni effettivamente maturate.
Deduce, inoltre, che, dalla CTU espletata in primo grado, è emerso che la Parte_4 aveva deliberatamente rifornito clienti già insolventi assumendosi, pertanto, consapevolmente il rischio e che, dunque, deve escludersi ogni forma di risarcimento.
Sostiene, infine, che, se anche il rapporto venisse inquadrato nel procacciamento d'affari, comunque non sussisterebbe la responsabilità della poiché l'obbligo Parte_1 principale nel procacciamento è la conclusione degli affari e non la qualità delle informazioni fornite.
9.2 Osserva il Collegio che, qualificato, per quanto già esposto, il rapporto intercorso tra le parti nel contratto d'agenzia, per l'esame del presente motivo deve farsi riferimento all'art. 1746 c.c. il quale disciplina gli obblighi dell'agente.
Al primo comma di detto articolo è previsto che “Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.”.
Al tempo stesso il terzo comma dell'articolo in discorso recita: “È vietato il patto che ponga
a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo.”.
Il quarto comma prevede che “È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati;
l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire;
sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.”.
Alla luce di detta normativa, pertanto, deve rilevarsi che nessuna responsabilità può essere attribuita alla in ordine all'insolvenza dei clienti da loro forniti. Parte_1
Invero, la normativa richiamata vieta espressamente una responsabilità a carico dell'agente, anche solo parzialmente, per l'inadempimento dei terzi, che, nel caso di specie, sono da individuare nei clienti forniti dalla alla Pt_1 Controparte_1
L'unica eccezione alla regola generale è prevista nel quarto comma dell'art. 1746 c.c. il quale prevede che l'agente possa fornire una specifica garanzia concessa solo per singoli affari.
Tale garanzia, nel caso in esame, è assente.
9.3. La società appellata, infatti, articola la propria difesa sul punto in esame sulla base di una diversa prospettiva.
Rileva, infatti, una violazione di obblighi di correttezza, diligenza, lealtà e buona fede da parte della da cui sarebbe derivato un danno per la Pt_1 Controparte_1
In altri termini, la società appellata, pur dando atto della correttezza del principio secondo cui l'agente non è responsabile dell'insolvenza dei clienti forniti, evidenzia tuttavia che lo stesso risponde dei danni qualora abbia indotto il preponente alla conclusione di affari mediante l'omissione di informazioni rilevanti ovvero fornendo dati inesatti.
Nel caso di specie, pertanto, deve verificarsi se la pur dato per pacifico che Parte_1 non è tenuta a garantire l'adempimento dei clienti da lei forniti, può essere ritenuta responsabile, ex art. 1746, comma I, c.c. in quanto abbia omesso o fornito errate informazioni rilevanti nel corso della propria attività.
Prevede, infatti, l'art. 1746, comma I, c.c. che l'agente deve fornire “ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari”. Tra tali informazioni rientra anche lo stato di solvibilità dei potenziali clienti.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come emerso dall'escussione dei testi in primo grado, la
[...]
per mezzo del suo collaboratore aveva rassicurato la società Parte_1 Parte_3 appellata sulla solvibilità dei clienti da lei forniti a fronte dei primi insoluti.
Inoltre, dalle testimonianze, è anche emerso che, a fronte delle legittime preoccupazioni della il Sig. aveva proceduto a fornire delle rassicurazioni Controparte_1 Parte_3 risultate poi ingannevoli.
Chiaramente simil comportamento ha indotto la a procedere con forniture Controparte_1 verso clienti insolvibili con evidente nocumento per la stessa società.
Dalla CTU espletata in primo grado, inoltre, si risconta come il Sig. avesse Parte_3 inviato due mail alla del 8.7.2018 e del 17.1.2019, nelle quali indicava come Controparte_1
“idonei” clienti che successivamente erano risultati insolventi.
Ulteriore elemento che depone per il rigetto del presente motivo è la somma ingente di insoluti che, secondo quanto accertato dal CTU, ha raggiuto l'importo di € 182.688,74, non contestata dalla essa risulta essere oggettivamente elevata e difficilmente Pt_1 compatibile con una gestione diligente dell'attività da parte della società agente.
Infine, circa il concorso di colpa attribuita al 50% ad entrambe le parti dal giudice di primo grado, come specificatamente esposto nella propria comparsa di costituzione e risposta dalla società appellata, lo stesso non è oggetto di appello incidentale e, pertanto, la questione non Anche il viene esaminata.
10. Anche il quinto motivo si rivela infondato.
10.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui la è Parte_1 stata condannata al pagamento di € 91.344,37, oltre interessi, in favore della
[...]
a titolo di risarcimento danni. Controparte_1
A tal riguardo, l'appellante sostiene che, una volta riconosciuta la fondatezza del quarto motivo di appello, ne debba conseguire la riforma della sentenza anche sotto il profilo risarcitorio.
10.2 Il rigetto invece del quarto motivo comporta, per conseguenza, il rigetto anche del presente motivo.
11. Va infine rigettato il sesto motivo di gravame.
11.1 Con tale motivo l'appellante contesta l'omesso esame, da parte del giudice di prime cure, della domanda riconvenzionale spiegata dalla in primo grado nei confronti Pt_1 della per il pagamento di € 27.632,61, al netto della ritenuta d'acconto, a Controparte_1 titolo di provvigioni maturate e non pagate. L'appellante suppone che l'omesso esame sia dovuto al ritenuto assorbimento della domanda riconvenzionale dal riconoscimento dell'assenza di diritto alle provvigioni.
Deduce, invero, che una volta inquadrato il rapporto intercorso tra le parti in un rapporto d'agenzia, in applicazione della L. 15.2.1999 n. 65 di attuazione della direttiva europea in materia di agenzia discenderebbe il riconoscimento del diritto dell'agente alle provvigioni maturate in relazione all'attività svolta.
Sostiene che, dalla CTU, risulta come la somma oggetto della domanda riconvenzionale sia afferente a provvigioni relative a vendite effettuate nei confronti di clienti non in contenzioso e ritiene, pertanto, illegittimo il mancato pagamento di tali provvigioni da parte della
[...] proprio perché relative ad affari andati a buon fine. CP_1
11.2 Rileva il collegio come dal rigetto del secondo motivo di gravame derivi l'esclusione riconoscimento del diritto dell'appellante al pagamento delle provvigioni maturate e non pagate.
12. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
13. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23.09.2025 La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)