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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 205/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Rocco, Parte_1
come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
1 “ in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Valentina Altobello e Marco Mandia in virtù di procura allegata alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 689/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento di complessivi € 74.111,11, oltre accessori e spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/12/2018 , premesso che Parte_1
aveva lavorato alle dipendenze della ditta in epigrafe come addetto al confezionamento in busta e al trasporto della mozzarella ai negozi di vendita al dettaglio, con orario di lavoro 05-17,30 da lunedì a sabato e la domenica con orario 5,30- 9,00; che nel pomeriggio andava a caricare il polistirolo che conteneva la mozzarella presso la ditta RI.BA. Sud e il sale
2 presso la ditta Polito;
che il 26/02/2017 si dimetteva, continuando a lavorare fino al 03/03/2018; tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di complessivi € 74.111,11 a titolo di differenze retributive per il livello 5
del CCNL alimentari-aziende cooperative, 13^, 14^, ferie non godute,
straordinario e TFR come da conteggio, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta confutava le avverse deduzioni in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 21/04/2022 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 11/05/2022.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa e delle norme processuali.
Osservava che il Tribunale, dopo avere escusso n. 4 testi (n. 2 per parte),
non aveva proseguito l'istruttoria, mentre nel ricorso di primo grado erano stati invece indicati ben 10 testimoni. Asseriva che gli ulteriori testi avrebbero potuto riferire circostanze utili in ordine all'orario di lavoro osservato e al lavoro festivo.
3 Eccepiva che la controversia era stata decisa senza previa precisazione delle conclusioni dei difensori e senza discussione orale.
Si doleva dell'avvenuta definizione della causa con sentenza telematica,
senza lettura del separato dispositivo in udienza.
Prospettava la contraddittorietà della motivazione, risultando pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed essendo controversa solo la quantità della prestazione.
Insisteva per il riconoscimento delle differenze retributive già rivendicate in prime cure.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10/05/2023, la parte appellata deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
La Corte conferiva incarico al CTU dott. che depositava la Persona_1
relazione scritta in data 05/02/2025.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
4 Preliminarmente si osserva che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (negata dal primo giudice) risulta in realtà documentata e pacifica in giudizio, atteso che sono state prodotte in prime cure le buste paga.
In tali buste paga il risulta inquadrato nel livello 6 del CCNL Pt_1
alimentari, e le medesime buste paga recano la sottoscrizione del lavoratore per ricevuta e quietanza.
Il percetto corrisposto in costanza di rapporto risulta pertanto documentato,
e tale dato documentale non appare smentito da alcun elemento contrario,
in quanto i testimoni nulla hanno riferito sulla retribuzione erogata al
. Pt_1
Con il ricorso introduttivo, invece, il ha rivendicato Pt_1
l'inquadramento nel livello 5 del CCNL alimentari cooperative, ed ha altresì prospettato l'esecuzione della prestazione per un numero di giorni e di ore maggiore rispetto a quello già retribuito nelle predette buste paga.
Ora, per quanto riguarda il livello di inquadramento, va notato che il
CCNL cooperative, in base al quale è stato elaborato il conteggio di parte allegato al ricorso di primo grado, non è quello cui aderisce l'azienda appellata.
5 Le buste paga allegate in atti richiamano il CCNL “alimentari” e recano l'inquadramento del nel livello 6 come “addetto alle consegne”. Pt_1
La comunicazione Unilav circa l'assunzione del dal 19/05/2015 fa Pt_1
riferimento al rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno con inquadramento nel livello 6 del CCNL “alimentari artigianato” e con mansioni di “addetto alle consegne”.
Come affermato dalla S.C.,“l'individuazione della contrattazione
collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso
l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa
pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata
applicazione di un determinato contratto collettivo” (Cass. n.
11372/2008).
“Il criterio della categoria economica di appartenenza del datore di
lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., può essere applicato solo al fine di
individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., ma
quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia
dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost.
rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata”; infatti “i contratti
collettivi non aventi efficacia 'erga omnes' sono atti negoziali privatistici,
6 applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti
iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione,
abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano
implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente
desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza
contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto” (v. ex multis:
Cass. n. 18537/2022, n. 42001/2021, n. 18408/2015).
Nel caso di specie non può applicarsi al rapporto di lavoro il contratto collettivo di diritto comune invocato dal lavoratore nel ricorso introduttivo
(CCNL alimentari cooperative), che non è quello indicato dal datore nella comunicazione Unilav.
La Corte ha quindi conferito incarico al CTU, per il calcolo delle spettanze retributive, indicando il CCNL “alimentari artigiani”.
Il perito di ufficio, pur elaborando i conteggi in base a detto CCNL, ha tuttavia formulato una ipotesi ulteriore di calcolo alla luce del CCNL
“alimentari industria”.
In particolare, il CTU ha esposto che:
-“Dalla consultazione degli elaborati paga è stato possibile riscontrare come la società … abbia sempre applicato, per la quantificazione delle
7 retribuzioni mensili, il CCNL alimentari industria” (pag. 5 della relazione scritta);
-in risposta alle osservazioni mosse dalle parti, “analizzando tutti gli elementi che compongono i cedolini paga (minimo, contingenza, EDR)
emessi dalla società , il contratto applicato dal datore di Controparte_1
lavoro è inequivocabilmente riconducibile a quello dell'Alimentari
Industria”; “anche in considerazione della circostanza che solo nel settore
Alimentari Industria è possibile conteggiare, così come richiesto nel quesito, la differenza paga per 13^ e 14^” (pag. 12 della relazione peritale).
Le spettanze retributive quindi vanno calcolate in base al CCNL di diritto comune di fatto recepito dall'azienda in costanza di rapporto, risultando superato dallo stesso datore – con comportamento univoco e concludente -
il dato formale ed iniziale indicato nella dichiarazione Unilav al momento dell'assunzione (CCNL alimentari artigiani), e dovendosi comunque escludere -alla luce di quanto asserito dalla S.C. sopra riportata – di poter applicare il contratto collettivo delle cooperative invocato dal nel Pt_1
ricorso introduttivo.
Il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro è, inoltre, proprio quello che regola il settore di attività della società qui appellata, e quindi
8 non emerge la estraneità del predetto CCNL rispetto all'ambito economico in cui si inserisce l'esercizio dell'impresa.
Risulta pertanto rispettato il criterio previsto dall'art. 2070 cod civ per la individuazione della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro.
Né appare violato l'art. 36 Cost.
Nel caso che ci occupa è pacifico che la ditta appellata abbia interamente recepito il CCNL alimentari industria riconoscendo in busta paga anche la
14^, e la conformità di tale contratto collettivo al precetto costituzionale non risulta smentita in giudizio.
Risulta non controverso nel caso di specie, infine, che in base al CCNL
alimentari recepito dall'azienda rientrano nel livello 6 i dipendenti addetti alle consegne delle merci e dei prodotti, e tale inquadramento è quello indicato anche nelle buste paga.
Lo stesso , del resto, ha dedotto in giudizio di avere svolto in via Pt_1
prevalente la consegna dei prodotti caseari.
Appare viceversa fondata, almeno in parte per quanto si dirà, la pretesa di alla retribuzione delle ore di fatto lavorate e non remunerate nelle Pt_1
buste paga.
9 Come sopra già precisato, il lavoratore ha dedotto di avere lavorato con orario 05-17,30 da lunedì a sabato, e con orario 5,30- 9,00 la domenica.
Dalla comunicazione Unilav circa l'assunzione del dal 19/05/2015, Pt_1
dichiarazione proveniente dal datore di lavoro, si evince che l'appellante è
stato assunto a tempo indeterminato e a “tempo pieno”.
La ditta datrice di lavoro ha esposto in giudizio che:
-il ha svolto la prestazione come “addetto alle consegne” con Pt_1
rapporto a tempo indeterminato dal 19/05/2015 “sempre per un massimo di
39 ore a settimana” (v. pag. 4 della memoria difensiva di secondo grado);
-“Il ricorrente, nei giorni in cui prestava attività lavorativa, ha lavorato dalle 07,30 alle 14,00 per un totale di 39 ore a settimana nei giorni da lui stesso scelti” (pag. 6 della memoria difensiva di secondo grado).
L'orario previsto a tempo pieno, e dunque la cd messa a disposizione del lavoratore, era dunque pari a n. 6,30 ore giornaliere per n. 6 giorni la settimana..
Non è mai intervenuto per iscritto un contratto part time, né tantomeno è
stata concordata la riduzione delle ore di lavoro con passaggio dal full time
ad un rapporto a tempo parziale o è avvenuta la comunicazione con
10 modello Unilav della modifica dell'orario di lavoro, e del resto la ditta appellata non ha mai allegato in proposito alcun documento.
Deve pertanto ritenersi priva di fondamento la deduzione di parte appellata circa la instaurazione di un “lavoro part time di fatto di tipo verticale articolato all'incirca su tre giorni settimanali” (v. pag. 7 della memoria difensiva di secondo grado).
Si aggiunge che i testi escussi in prime cure, anche quelli citati da parte resistente, hanno dichiarato che il caricava il furgone della ditta ed Pt_1
poi faceva il giro per eseguire le consegne, e hanno confermato che la consegna della merce veniva effettuata dal di mattina e con cadenza Pt_1
giornaliera.
La teste ha altresì precisato che il svolgeva le Testimone_1 Pt_1
consegne ogni giorno e riceveva anche il corrispettivo.
Invece le consegne vanivano effettuate nelle ore pomeridiane direttamente dalla datrice di lavoro.
Ne consegue che non risulta smentita la prospettazione di parte appellante circa l'espletamento della consegna dei prodotti caseari nell'arco della settimana e in orario mattutino.
11 Non è stata invece raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività
lavorativa del oltre le n. 39 ore settimanali e nella giornata di Pt_1
domenica.
Alla luce di tali evidenze processuali, la Corte ha conferito incarico al
CTU, ponendo il seguente quesito:
“Calcoli il CTU le somme in ipotesi spettanti AL a CP_2 Pt_1
in base ai seguenti parametri:
[...]
-periodo: dal 01/06/2015 al 26/02/2018;
-orario di lavoro: n. 39 ore settimanali complessive, espletate da lunedì a
venerdì;
-inquadramento: livello 6 del CCNL alimentari artigianato applicato dal
datore di lavoro;
-percetto LORDO: come da buste paga;
-voci retributive: differenza paga per retribuzione ordinaria, 13^, 14^,
ferie, TFR;
-tenga conto il CTU delle somme già pagate o anticipate al lavoratore a
titolo di TFR o ad altro titolo.
Dica quant'altro utile ai fini di giustizia”.;
12 In merito al CCNL alimentari industria applicato dall'azienda, si richiama quanto in precedenza già rilevato, onde va recepita l'ipotesi n. 1 elaborata dal perito di ufficio a pag. 15 della relazione scritta del 05/02/2025,
secondo cui spettano al complessivi € 30.324,14 così ripartiti: Pt_1
-€ 24.546,63 a titolo di retribuzione ordinaria inclusa 13^ e 14^
-€ 3.564,00 a titolo di indennità sostitutiva ferie
-€ 2.213,51 a titolo di differenza sul TFR.
La ditta appellata va quidi condannata al pagamento del predetto importo.
Gli accessori spettano di dirito e vanno calcolati ai sensi dell'art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo, secondo il meccanismo indicato da Cass. S.U. n. 38/2001.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, unitamente al compenso per il CTU.
Trattandosi di accoglimento dell'appello, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 205/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
13 da nei confronti di “ Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 689/2022 del Controparte_1
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di complessivi € 30.324,14, oltre accessori ex art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo, secondo il meccanismo indicato da Cass. S.U. n. 38/2001.
2)condanna la società appellata alla rifusione, in favore dell'appellante,
delle spese del doppio grado, liquidate in € 4.629,00 per il primo grado e in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)pone a carico della parte appellata il compenso per il CTU, dr. Per_1
liquidato con separato decreto.
[...]
Salerno, 03/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
14 Dr. Maura STASSANO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 205/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Rocco, Parte_1
come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
1 “ in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Valentina Altobello e Marco Mandia in virtù di procura allegata alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 689/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento di complessivi € 74.111,11, oltre accessori e spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/12/2018 , premesso che Parte_1
aveva lavorato alle dipendenze della ditta in epigrafe come addetto al confezionamento in busta e al trasporto della mozzarella ai negozi di vendita al dettaglio, con orario di lavoro 05-17,30 da lunedì a sabato e la domenica con orario 5,30- 9,00; che nel pomeriggio andava a caricare il polistirolo che conteneva la mozzarella presso la ditta RI.BA. Sud e il sale
2 presso la ditta Polito;
che il 26/02/2017 si dimetteva, continuando a lavorare fino al 03/03/2018; tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di complessivi € 74.111,11 a titolo di differenze retributive per il livello 5
del CCNL alimentari-aziende cooperative, 13^, 14^, ferie non godute,
straordinario e TFR come da conteggio, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta confutava le avverse deduzioni in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 21/04/2022 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 11/05/2022.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa e delle norme processuali.
Osservava che il Tribunale, dopo avere escusso n. 4 testi (n. 2 per parte),
non aveva proseguito l'istruttoria, mentre nel ricorso di primo grado erano stati invece indicati ben 10 testimoni. Asseriva che gli ulteriori testi avrebbero potuto riferire circostanze utili in ordine all'orario di lavoro osservato e al lavoro festivo.
3 Eccepiva che la controversia era stata decisa senza previa precisazione delle conclusioni dei difensori e senza discussione orale.
Si doleva dell'avvenuta definizione della causa con sentenza telematica,
senza lettura del separato dispositivo in udienza.
Prospettava la contraddittorietà della motivazione, risultando pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed essendo controversa solo la quantità della prestazione.
Insisteva per il riconoscimento delle differenze retributive già rivendicate in prime cure.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10/05/2023, la parte appellata deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
La Corte conferiva incarico al CTU dott. che depositava la Persona_1
relazione scritta in data 05/02/2025.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
4 Preliminarmente si osserva che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (negata dal primo giudice) risulta in realtà documentata e pacifica in giudizio, atteso che sono state prodotte in prime cure le buste paga.
In tali buste paga il risulta inquadrato nel livello 6 del CCNL Pt_1
alimentari, e le medesime buste paga recano la sottoscrizione del lavoratore per ricevuta e quietanza.
Il percetto corrisposto in costanza di rapporto risulta pertanto documentato,
e tale dato documentale non appare smentito da alcun elemento contrario,
in quanto i testimoni nulla hanno riferito sulla retribuzione erogata al
. Pt_1
Con il ricorso introduttivo, invece, il ha rivendicato Pt_1
l'inquadramento nel livello 5 del CCNL alimentari cooperative, ed ha altresì prospettato l'esecuzione della prestazione per un numero di giorni e di ore maggiore rispetto a quello già retribuito nelle predette buste paga.
Ora, per quanto riguarda il livello di inquadramento, va notato che il
CCNL cooperative, in base al quale è stato elaborato il conteggio di parte allegato al ricorso di primo grado, non è quello cui aderisce l'azienda appellata.
5 Le buste paga allegate in atti richiamano il CCNL “alimentari” e recano l'inquadramento del nel livello 6 come “addetto alle consegne”. Pt_1
La comunicazione Unilav circa l'assunzione del dal 19/05/2015 fa Pt_1
riferimento al rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno con inquadramento nel livello 6 del CCNL “alimentari artigianato” e con mansioni di “addetto alle consegne”.
Come affermato dalla S.C.,“l'individuazione della contrattazione
collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso
l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa
pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata
applicazione di un determinato contratto collettivo” (Cass. n.
11372/2008).
“Il criterio della categoria economica di appartenenza del datore di
lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., può essere applicato solo al fine di
individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., ma
quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia
dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost.
rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata”; infatti “i contratti
collettivi non aventi efficacia 'erga omnes' sono atti negoziali privatistici,
6 applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti
iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione,
abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano
implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente
desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza
contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto” (v. ex multis:
Cass. n. 18537/2022, n. 42001/2021, n. 18408/2015).
Nel caso di specie non può applicarsi al rapporto di lavoro il contratto collettivo di diritto comune invocato dal lavoratore nel ricorso introduttivo
(CCNL alimentari cooperative), che non è quello indicato dal datore nella comunicazione Unilav.
La Corte ha quindi conferito incarico al CTU, per il calcolo delle spettanze retributive, indicando il CCNL “alimentari artigiani”.
Il perito di ufficio, pur elaborando i conteggi in base a detto CCNL, ha tuttavia formulato una ipotesi ulteriore di calcolo alla luce del CCNL
“alimentari industria”.
In particolare, il CTU ha esposto che:
-“Dalla consultazione degli elaborati paga è stato possibile riscontrare come la società … abbia sempre applicato, per la quantificazione delle
7 retribuzioni mensili, il CCNL alimentari industria” (pag. 5 della relazione scritta);
-in risposta alle osservazioni mosse dalle parti, “analizzando tutti gli elementi che compongono i cedolini paga (minimo, contingenza, EDR)
emessi dalla società , il contratto applicato dal datore di Controparte_1
lavoro è inequivocabilmente riconducibile a quello dell'Alimentari
Industria”; “anche in considerazione della circostanza che solo nel settore
Alimentari Industria è possibile conteggiare, così come richiesto nel quesito, la differenza paga per 13^ e 14^” (pag. 12 della relazione peritale).
Le spettanze retributive quindi vanno calcolate in base al CCNL di diritto comune di fatto recepito dall'azienda in costanza di rapporto, risultando superato dallo stesso datore – con comportamento univoco e concludente -
il dato formale ed iniziale indicato nella dichiarazione Unilav al momento dell'assunzione (CCNL alimentari artigiani), e dovendosi comunque escludere -alla luce di quanto asserito dalla S.C. sopra riportata – di poter applicare il contratto collettivo delle cooperative invocato dal nel Pt_1
ricorso introduttivo.
Il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro è, inoltre, proprio quello che regola il settore di attività della società qui appellata, e quindi
8 non emerge la estraneità del predetto CCNL rispetto all'ambito economico in cui si inserisce l'esercizio dell'impresa.
Risulta pertanto rispettato il criterio previsto dall'art. 2070 cod civ per la individuazione della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro.
Né appare violato l'art. 36 Cost.
Nel caso che ci occupa è pacifico che la ditta appellata abbia interamente recepito il CCNL alimentari industria riconoscendo in busta paga anche la
14^, e la conformità di tale contratto collettivo al precetto costituzionale non risulta smentita in giudizio.
Risulta non controverso nel caso di specie, infine, che in base al CCNL
alimentari recepito dall'azienda rientrano nel livello 6 i dipendenti addetti alle consegne delle merci e dei prodotti, e tale inquadramento è quello indicato anche nelle buste paga.
Lo stesso , del resto, ha dedotto in giudizio di avere svolto in via Pt_1
prevalente la consegna dei prodotti caseari.
Appare viceversa fondata, almeno in parte per quanto si dirà, la pretesa di alla retribuzione delle ore di fatto lavorate e non remunerate nelle Pt_1
buste paga.
9 Come sopra già precisato, il lavoratore ha dedotto di avere lavorato con orario 05-17,30 da lunedì a sabato, e con orario 5,30- 9,00 la domenica.
Dalla comunicazione Unilav circa l'assunzione del dal 19/05/2015, Pt_1
dichiarazione proveniente dal datore di lavoro, si evince che l'appellante è
stato assunto a tempo indeterminato e a “tempo pieno”.
La ditta datrice di lavoro ha esposto in giudizio che:
-il ha svolto la prestazione come “addetto alle consegne” con Pt_1
rapporto a tempo indeterminato dal 19/05/2015 “sempre per un massimo di
39 ore a settimana” (v. pag. 4 della memoria difensiva di secondo grado);
-“Il ricorrente, nei giorni in cui prestava attività lavorativa, ha lavorato dalle 07,30 alle 14,00 per un totale di 39 ore a settimana nei giorni da lui stesso scelti” (pag. 6 della memoria difensiva di secondo grado).
L'orario previsto a tempo pieno, e dunque la cd messa a disposizione del lavoratore, era dunque pari a n. 6,30 ore giornaliere per n. 6 giorni la settimana..
Non è mai intervenuto per iscritto un contratto part time, né tantomeno è
stata concordata la riduzione delle ore di lavoro con passaggio dal full time
ad un rapporto a tempo parziale o è avvenuta la comunicazione con
10 modello Unilav della modifica dell'orario di lavoro, e del resto la ditta appellata non ha mai allegato in proposito alcun documento.
Deve pertanto ritenersi priva di fondamento la deduzione di parte appellata circa la instaurazione di un “lavoro part time di fatto di tipo verticale articolato all'incirca su tre giorni settimanali” (v. pag. 7 della memoria difensiva di secondo grado).
Si aggiunge che i testi escussi in prime cure, anche quelli citati da parte resistente, hanno dichiarato che il caricava il furgone della ditta ed Pt_1
poi faceva il giro per eseguire le consegne, e hanno confermato che la consegna della merce veniva effettuata dal di mattina e con cadenza Pt_1
giornaliera.
La teste ha altresì precisato che il svolgeva le Testimone_1 Pt_1
consegne ogni giorno e riceveva anche il corrispettivo.
Invece le consegne vanivano effettuate nelle ore pomeridiane direttamente dalla datrice di lavoro.
Ne consegue che non risulta smentita la prospettazione di parte appellante circa l'espletamento della consegna dei prodotti caseari nell'arco della settimana e in orario mattutino.
11 Non è stata invece raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività
lavorativa del oltre le n. 39 ore settimanali e nella giornata di Pt_1
domenica.
Alla luce di tali evidenze processuali, la Corte ha conferito incarico al
CTU, ponendo il seguente quesito:
“Calcoli il CTU le somme in ipotesi spettanti AL a CP_2 Pt_1
in base ai seguenti parametri:
[...]
-periodo: dal 01/06/2015 al 26/02/2018;
-orario di lavoro: n. 39 ore settimanali complessive, espletate da lunedì a
venerdì;
-inquadramento: livello 6 del CCNL alimentari artigianato applicato dal
datore di lavoro;
-percetto LORDO: come da buste paga;
-voci retributive: differenza paga per retribuzione ordinaria, 13^, 14^,
ferie, TFR;
-tenga conto il CTU delle somme già pagate o anticipate al lavoratore a
titolo di TFR o ad altro titolo.
Dica quant'altro utile ai fini di giustizia”.;
12 In merito al CCNL alimentari industria applicato dall'azienda, si richiama quanto in precedenza già rilevato, onde va recepita l'ipotesi n. 1 elaborata dal perito di ufficio a pag. 15 della relazione scritta del 05/02/2025,
secondo cui spettano al complessivi € 30.324,14 così ripartiti: Pt_1
-€ 24.546,63 a titolo di retribuzione ordinaria inclusa 13^ e 14^
-€ 3.564,00 a titolo di indennità sostitutiva ferie
-€ 2.213,51 a titolo di differenza sul TFR.
La ditta appellata va quidi condannata al pagamento del predetto importo.
Gli accessori spettano di dirito e vanno calcolati ai sensi dell'art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo, secondo il meccanismo indicato da Cass. S.U. n. 38/2001.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, unitamente al compenso per il CTU.
Trattandosi di accoglimento dell'appello, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 205/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
13 da nei confronti di “ Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 689/2022 del Controparte_1
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di complessivi € 30.324,14, oltre accessori ex art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo, secondo il meccanismo indicato da Cass. S.U. n. 38/2001.
2)condanna la società appellata alla rifusione, in favore dell'appellante,
delle spese del doppio grado, liquidate in € 4.629,00 per il primo grado e in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)pone a carico della parte appellata il compenso per il CTU, dr. Per_1
liquidato con separato decreto.
[...]
Salerno, 03/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
14 Dr. Maura STASSANO
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