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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 4097/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Michele Manzella ed elett.te domiciliato in
Lioni (AV), alla via D'Urso n. 7, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Mariateresa Nasso ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31220240001561734000 notificato in data 15.11.2024 per la somma di €#24.767,79#
(ventiquattromilasettecentosessantasette,79) a titolo di CP_ contributi gestione commercianti per il periodo da giugno 2018 ad aprile 2022. CP_ si è costituito.
2) Parte ricorrente contesta la fondatezza nel merito della pretesa creditoria.
Il ricorrente asserisce di aver esercitato l'attività di venditore a domicilio “porta a porta” ex legge n. 173/2005, attività per la quale, dal punto di vista previdenziale sussiste solo l'obbligo CP_ di iscrizione alla gestione separata
Precisa di aver ottenuto l'iscrizione alla gestione separata CP_
depositando l'estratto contributivo.
Asserisce di aver svolto tale attività a favore di un unico committente e che, in considerazione dell'andamento economico non soddisfacente, ha chiuso la partita iva con contestuale richiesta di cancellazione dalla Camera di
Commercio in data 24.11.2022.
Afferma di essere stato iscritto d'ufficio alla gestione commercianti in data 24.11.2022.
3) Ciò precisato, ai sensi dell'art. 44 d. lgs. n. 269/2003, comma 2: “A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio
1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova. Gli stessi possono chied applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo
Pag. 2 di 6 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335ere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, CP_ al momento dell'iscrizione all' i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004.
L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”.
Ciò precisato, ..."L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto
Pag. 3 di 6 imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale. L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, cc. 202 e 203, legge n. 662/1996” (Cass. ordinanza n. 3145 dell'11 febbraio 2013,
n. 3145).
La predetta normativa, quanto al requisito oggettivo (art. 1, c.
202, cit.), stabilisce l'obbligo di iscrizione ove sussista l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'art. 49, c. 1, lett. d), legge n. 88/1989, che detta la classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali e assicurativi, stabilendo che rientrano nel settore terziario le seguenti attività:
"commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo (art. 1, c. 203, cit.), poi,
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti riguarda coloro i quali: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di
Pag. 4 di 6 licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l''onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
4) Nel caso di specie, trattandosi di iscrizione d'ufficio, è sull'Ente previdenziale che grava l'onere di provare i fatti costitutivi del credito preteso.
Dalla documentazione depositata il ricorrente ha superato la soglia reddituale prevista dalla legge ai fini dell'iscrizione alla
CP_ gestione separata
CP_ Dalla visura “Comunica” prodotta da l'attività svolta dal ricorrente viene indicata come: “Procacciatore d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno. Ulteriori specifiche: incaricato alle vendite a domicilio (Legge 173/2005)”, con inizio attività del 12.06.1960.
CP_ Non vi sono allegazioni da parte dell' dunque, utili a dimostrare la presenza dei presupposti perché si attribuisca al ricorrente lo svolgimento di attività commerciale nei termini
CP_ rivendicati da e sufficienti a determinarne la iscrizione nella relativa gestione.
Ogni altra questione resta assorbita.
5) Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, va accertato e CP_ dichiarato che non ha diritto a pretendere le somme di cui all'avviso di addebito impugnato, che pertanto, va annullato. CP_
6) va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, sono liquidate nella somma di €#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 4097/2024 vertente CP_ tra nei confronti di ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida nella somma di
[...]
€#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 19 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 4097/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Michele Manzella ed elett.te domiciliato in
Lioni (AV), alla via D'Urso n. 7, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Mariateresa Nasso ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31220240001561734000 notificato in data 15.11.2024 per la somma di €#24.767,79#
(ventiquattromilasettecentosessantasette,79) a titolo di CP_ contributi gestione commercianti per il periodo da giugno 2018 ad aprile 2022. CP_ si è costituito.
2) Parte ricorrente contesta la fondatezza nel merito della pretesa creditoria.
Il ricorrente asserisce di aver esercitato l'attività di venditore a domicilio “porta a porta” ex legge n. 173/2005, attività per la quale, dal punto di vista previdenziale sussiste solo l'obbligo CP_ di iscrizione alla gestione separata
Precisa di aver ottenuto l'iscrizione alla gestione separata CP_
depositando l'estratto contributivo.
Asserisce di aver svolto tale attività a favore di un unico committente e che, in considerazione dell'andamento economico non soddisfacente, ha chiuso la partita iva con contestuale richiesta di cancellazione dalla Camera di
Commercio in data 24.11.2022.
Afferma di essere stato iscritto d'ufficio alla gestione commercianti in data 24.11.2022.
3) Ciò precisato, ai sensi dell'art. 44 d. lgs. n. 269/2003, comma 2: “A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio
1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova. Gli stessi possono chied applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo
Pag. 2 di 6 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335ere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, CP_ al momento dell'iscrizione all' i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004.
L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”.
Ciò precisato, ..."L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese che siano dirette e/od organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto
Pag. 3 di 6 imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale. L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, cc. 202 e 203, legge n. 662/1996” (Cass. ordinanza n. 3145 dell'11 febbraio 2013,
n. 3145).
La predetta normativa, quanto al requisito oggettivo (art. 1, c.
202, cit.), stabilisce l'obbligo di iscrizione ove sussista l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'art. 49, c. 1, lett. d), legge n. 88/1989, che detta la classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali e assicurativi, stabilendo che rientrano nel settore terziario le seguenti attività:
"commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo (art. 1, c. 203, cit.), poi,
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti riguarda coloro i quali: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di
Pag. 4 di 6 licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l''onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
4) Nel caso di specie, trattandosi di iscrizione d'ufficio, è sull'Ente previdenziale che grava l'onere di provare i fatti costitutivi del credito preteso.
Dalla documentazione depositata il ricorrente ha superato la soglia reddituale prevista dalla legge ai fini dell'iscrizione alla
CP_ gestione separata
CP_ Dalla visura “Comunica” prodotta da l'attività svolta dal ricorrente viene indicata come: “Procacciatore d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno. Ulteriori specifiche: incaricato alle vendite a domicilio (Legge 173/2005)”, con inizio attività del 12.06.1960.
CP_ Non vi sono allegazioni da parte dell' dunque, utili a dimostrare la presenza dei presupposti perché si attribuisca al ricorrente lo svolgimento di attività commerciale nei termini
CP_ rivendicati da e sufficienti a determinarne la iscrizione nella relativa gestione.
Ogni altra questione resta assorbita.
5) Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, va accertato e CP_ dichiarato che non ha diritto a pretendere le somme di cui all'avviso di addebito impugnato, che pertanto, va annullato. CP_
6) va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, sono liquidate nella somma di €#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 4097/2024 vertente CP_ tra nei confronti di ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida nella somma di
[...]
€#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 19 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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