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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Seconda Sezione Civile
R.G. 1102/2024
La Corte di Appello di Genova, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Presidente Dott. Marcello Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nel procedimento tra
AVV. (C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
(C.F. ) – in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente : Pt_1
“nel merito: rispettosamente, che il Presidente della Corte di Appello di Genova adìta
Voglia, previa eventuale richiesta a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, degli atti, dei documenti e delle informazioni che riterrà necessari ai fini della decisione ex art. 15, comma 5, D.lgs. 150/11, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, in accoglimento del presente ricorso, in via principale, in riforma del provvedimento impugnato, previa declaratoria di ammissibilità della richiesta di liquidazione onorari depositata dall'Avv. , liquidare a favore dello stesso Parte_1
ricorrente la somma di € 4.572,46 al netto della riduzione ex art. 130 TUSG DPR
115/2002 o la somma maggiore o minore meglio ritenuta, a titolo di compensi per
l'attività svolta nel procedimento civile celebratosi nanti la Corte di Cassazione Sez. I civile alle udienze del 9.1.2024 e 5.6.2024 ( 13266 /2023 Rg Cass. - Ordinanza num.
Racc. Gen. 22861/2024 pubblicata il 14.8.2024) sopra indicato;
in ogni caso condannare l'Erario ( , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
come individuato da Cass. SS.UU. Sent. 29-05- 2012, n. 8516) al pagamento dei compensi spettanti al ricorrente per l'attività prestata quale difensore del Sig.
nel procedimento civile celebratosi nanti la Corte di Cassazione Persona_1
Sez. I civile alle udienze del 9.1.2024 e 5.6.2024 (13266 /2023 Rg Cass. - Ordinanza num. Racc. Gen. 22861/2024 pubblicata il 14.8.2024) sopra indicato.
Il tutto comunque, ai fini del contributo unificato di cui all'art. 13 D.P.R. 115/02, entro lo scaglione di valore fino a € 5.200,00, con vittoria dei compensi professionali del presente giudizio sulla cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento di codesta
Ecc.ma Corte di Appello.”.
*
Per il resistente : Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito,
- rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;
Vinte le spese e gli onorari di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente Avv. propone ricorso ai sensi degli artt. 84, 170 T.U.S.G. e Parte_1 dichiarazione di adottabilità dei figli minori , Persona_2 Persona_3
e (R.G. Cass. 13266/2023).
[...] Persona_4
Tale giudizio si concludeva con il rigetto del ricorso a spese compensate.
L'Avv. riferisce di aver svolto attività attinenti alla fase di studio, Parte_1
introduttiva, e decisionale della controversia e di aver rivolto alla Sezione per i
Minorenni della Corte di Appello di Genova istanza di liquidazione del proprio compenso per la sola fase di legittimità, quantificando la richiesta secondo i criteri di cui alla tabella all. 13 del D.M. n. 55/2014.
La Corte di Appello quantificava l'importo in € 1.792,05, oltre spese generali, CPA ed
IVA, ritenendo la causa di valore indeterminabile di complessità bassa e con riferimento ai valori minimi.
Il ricorrente propone opposizione, articolando la propria doglianza in due motivi.
Con il primo motivo lamenta l'erronea qualificazione del procedimento presupposto come di complessità bassa. Deduce l'importanza dei diritti coinvolti, come il diritto alla genitorialità, lo svolgimento di attività difensiva che richiedeva specifiche competenze professionali (patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori) nonché
l'acceso contraddittorio con le controparti.
Con il secondo motivo di doglianza lamenta l'erroneità dell'utilizzo dei parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento.
A tal fine, afferma che l'attività svolta è stata complessa e che sono stati compiuti diversi atti processuali articolati in più fasi. Rileva che in un caso simile di ricorso in
Cassazione in tema di adottabilità questa Corte ha riconosciuto la liquidazione secondo lo scaglione di valore indeterminato di complessità media.
Osserva, infine, che il decreto impugnato correttamente riconosce l'aumento del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, ma ingiustamente nega l'aumento del 50% per il deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. ai sensi dell'art. 4, comma 10-quater D.M.
55/2014.
Si è costituito il contestando integralmente il ricorso Controparte_1
avversario perché infondato, chiedendone il rigetto. Tanto premesso, il ricorso non appare fondato, in quanto la Corte di Appello – Sezione
Specializzata per i Minorenni ha fatto corretto uso della discrezionalità concessa dalla normativa vigente.
Invero, il decreto di liquidazione è volto a retribuire l'attività defensionale svolta dal legale in modo proporzionale all'impegno prestato e alla maggiore o minore complessità del procedimento, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice procedente.
La liquidazione del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve però superare il valore medio della tariffa, né il valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011), salva ovviamente la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 d.p.r. n. 115 del 2002.
Nel caso di specie la Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni di
Genova ha liquidato all'Avv. il compenso nella misura minima, Parte_1
applicando lo scaglione di valore indeterminabile delle cause di complessità bassa, mentre il ricorrente chiede l'applicazione del compenso medio valutato su causa di valore indeterminabile di complessità media.
Dagli atti risulta peraltro che la causa in oggetto non presentava aspetti di particolare complessità (come indicato dallo stesso giudice liquidatore) ed era tale da giustificare anche la liquidazione dei compensi minimi.
Va considerato che il compenso medio costituisce appunto il compenso massimo liquidabile all'avvocato che difenda una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(cfr. Cass. n. 4759/2022; Cass. n. 31404/2019).
Il fatto che si sia trattato di procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, che il ricorrente indica quale elemento di complessità, è già stato valutato nella tabella di liquidazione applicata dalla Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni
e non giustifica di per sé una liquidazione secondo i parametri medi (che rappresenta come detto l'importo massimo liquidabile al legale di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato). Il ricorrente, poi, dà atto che la Corte, nel liquidargli il compenso, ha applicato l'aumento richiesto del 30% per i collegamenti ipertestuali, ma lamenta che non abbia applicato l'aumento del 50% per il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c.
Osserva la Corte che tale aumento è facoltativo e non obbligatorio ai sensi dell'art 4, comma 10 quater, D. M. n. 55/2014.
Con riferimento, infine, al fatto che in altra causa avente oggetto simile alla presente sia stato riconosciuto in sede di ricorso in opposizione il compenso medio in base al parametro delle cause di valore indeterminabile di complessità media appare irrilevante ove si consideri che ogni causa presenta peculiarità sue proprie, da valutarsi in concreto, e che nel precedente citato la stessa Corte di Appello che aveva proceduto alla liquidazione del compenso poi impugnato aveva applicato lo scaglione di valore indeterminabile di complessità media, liquidando il compenso medio.
Del resto nel procedere alla liquidazione del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato va tenuto presente che deve essere contemperato il contenimento della spesa pubblica, l'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, come affermato dalla
Corte di Cassazione nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9808 del
23/04/2013, Rv. 626252; Corte Cost. n. 350 del 2005, n. 201 del 2006, n. 270 del 2012).
Pertanto, tenuto conto della natura, del contenuto e del pregio dell'attività svolta nel caso di specie dall'Avv. nonché dell'esito del giudizio, appare congruo il Parte_1
compenso liquidatogli dal primo giudice.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese del presente giudizio di opposizione, con riferimento allo scaglione di valore da euro 1.101 a euro 5.200, rapportato ai valori minimi, e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale non essendo stata svolta attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Respinge il ricorso;
CONDANNA
Il ricorrente alla rifusione, in favore del , delle spese Controparte_1
processuali della presente opposizione, liquidate in euro € 1058,20 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Genova, 28 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 D. Lgs. n. 150/2011 formulando opposizione avverso il decreto di liquidazione dei suoi compensi quale difensore di , ammesso al patrocinio a spese Persona_1
dello Stato al fine di ricorrere alla Corte Suprema di Cassazione per l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 42/2023 che aveva confermato la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Seconda Sezione Civile
R.G. 1102/2024
La Corte di Appello di Genova, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Presidente Dott. Marcello Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nel procedimento tra
AVV. (C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
(C.F. ) – in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente : Pt_1
“nel merito: rispettosamente, che il Presidente della Corte di Appello di Genova adìta
Voglia, previa eventuale richiesta a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, degli atti, dei documenti e delle informazioni che riterrà necessari ai fini della decisione ex art. 15, comma 5, D.lgs. 150/11, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, in accoglimento del presente ricorso, in via principale, in riforma del provvedimento impugnato, previa declaratoria di ammissibilità della richiesta di liquidazione onorari depositata dall'Avv. , liquidare a favore dello stesso Parte_1
ricorrente la somma di € 4.572,46 al netto della riduzione ex art. 130 TUSG DPR
115/2002 o la somma maggiore o minore meglio ritenuta, a titolo di compensi per
l'attività svolta nel procedimento civile celebratosi nanti la Corte di Cassazione Sez. I civile alle udienze del 9.1.2024 e 5.6.2024 ( 13266 /2023 Rg Cass. - Ordinanza num.
Racc. Gen. 22861/2024 pubblicata il 14.8.2024) sopra indicato;
in ogni caso condannare l'Erario ( , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
come individuato da Cass. SS.UU. Sent. 29-05- 2012, n. 8516) al pagamento dei compensi spettanti al ricorrente per l'attività prestata quale difensore del Sig.
nel procedimento civile celebratosi nanti la Corte di Cassazione Persona_1
Sez. I civile alle udienze del 9.1.2024 e 5.6.2024 (13266 /2023 Rg Cass. - Ordinanza num. Racc. Gen. 22861/2024 pubblicata il 14.8.2024) sopra indicato.
Il tutto comunque, ai fini del contributo unificato di cui all'art. 13 D.P.R. 115/02, entro lo scaglione di valore fino a € 5.200,00, con vittoria dei compensi professionali del presente giudizio sulla cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento di codesta
Ecc.ma Corte di Appello.”.
*
Per il resistente : Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito,
- rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;
Vinte le spese e gli onorari di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente Avv. propone ricorso ai sensi degli artt. 84, 170 T.U.S.G. e Parte_1 dichiarazione di adottabilità dei figli minori , Persona_2 Persona_3
e (R.G. Cass. 13266/2023).
[...] Persona_4
Tale giudizio si concludeva con il rigetto del ricorso a spese compensate.
L'Avv. riferisce di aver svolto attività attinenti alla fase di studio, Parte_1
introduttiva, e decisionale della controversia e di aver rivolto alla Sezione per i
Minorenni della Corte di Appello di Genova istanza di liquidazione del proprio compenso per la sola fase di legittimità, quantificando la richiesta secondo i criteri di cui alla tabella all. 13 del D.M. n. 55/2014.
La Corte di Appello quantificava l'importo in € 1.792,05, oltre spese generali, CPA ed
IVA, ritenendo la causa di valore indeterminabile di complessità bassa e con riferimento ai valori minimi.
Il ricorrente propone opposizione, articolando la propria doglianza in due motivi.
Con il primo motivo lamenta l'erronea qualificazione del procedimento presupposto come di complessità bassa. Deduce l'importanza dei diritti coinvolti, come il diritto alla genitorialità, lo svolgimento di attività difensiva che richiedeva specifiche competenze professionali (patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori) nonché
l'acceso contraddittorio con le controparti.
Con il secondo motivo di doglianza lamenta l'erroneità dell'utilizzo dei parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento.
A tal fine, afferma che l'attività svolta è stata complessa e che sono stati compiuti diversi atti processuali articolati in più fasi. Rileva che in un caso simile di ricorso in
Cassazione in tema di adottabilità questa Corte ha riconosciuto la liquidazione secondo lo scaglione di valore indeterminato di complessità media.
Osserva, infine, che il decreto impugnato correttamente riconosce l'aumento del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, ma ingiustamente nega l'aumento del 50% per il deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. ai sensi dell'art. 4, comma 10-quater D.M.
55/2014.
Si è costituito il contestando integralmente il ricorso Controparte_1
avversario perché infondato, chiedendone il rigetto. Tanto premesso, il ricorso non appare fondato, in quanto la Corte di Appello – Sezione
Specializzata per i Minorenni ha fatto corretto uso della discrezionalità concessa dalla normativa vigente.
Invero, il decreto di liquidazione è volto a retribuire l'attività defensionale svolta dal legale in modo proporzionale all'impegno prestato e alla maggiore o minore complessità del procedimento, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice procedente.
La liquidazione del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve però superare il valore medio della tariffa, né il valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011), salva ovviamente la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 d.p.r. n. 115 del 2002.
Nel caso di specie la Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni di
Genova ha liquidato all'Avv. il compenso nella misura minima, Parte_1
applicando lo scaglione di valore indeterminabile delle cause di complessità bassa, mentre il ricorrente chiede l'applicazione del compenso medio valutato su causa di valore indeterminabile di complessità media.
Dagli atti risulta peraltro che la causa in oggetto non presentava aspetti di particolare complessità (come indicato dallo stesso giudice liquidatore) ed era tale da giustificare anche la liquidazione dei compensi minimi.
Va considerato che il compenso medio costituisce appunto il compenso massimo liquidabile all'avvocato che difenda una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(cfr. Cass. n. 4759/2022; Cass. n. 31404/2019).
Il fatto che si sia trattato di procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, che il ricorrente indica quale elemento di complessità, è già stato valutato nella tabella di liquidazione applicata dalla Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni
e non giustifica di per sé una liquidazione secondo i parametri medi (che rappresenta come detto l'importo massimo liquidabile al legale di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato). Il ricorrente, poi, dà atto che la Corte, nel liquidargli il compenso, ha applicato l'aumento richiesto del 30% per i collegamenti ipertestuali, ma lamenta che non abbia applicato l'aumento del 50% per il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c.
Osserva la Corte che tale aumento è facoltativo e non obbligatorio ai sensi dell'art 4, comma 10 quater, D. M. n. 55/2014.
Con riferimento, infine, al fatto che in altra causa avente oggetto simile alla presente sia stato riconosciuto in sede di ricorso in opposizione il compenso medio in base al parametro delle cause di valore indeterminabile di complessità media appare irrilevante ove si consideri che ogni causa presenta peculiarità sue proprie, da valutarsi in concreto, e che nel precedente citato la stessa Corte di Appello che aveva proceduto alla liquidazione del compenso poi impugnato aveva applicato lo scaglione di valore indeterminabile di complessità media, liquidando il compenso medio.
Del resto nel procedere alla liquidazione del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato va tenuto presente che deve essere contemperato il contenimento della spesa pubblica, l'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, come affermato dalla
Corte di Cassazione nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9808 del
23/04/2013, Rv. 626252; Corte Cost. n. 350 del 2005, n. 201 del 2006, n. 270 del 2012).
Pertanto, tenuto conto della natura, del contenuto e del pregio dell'attività svolta nel caso di specie dall'Avv. nonché dell'esito del giudizio, appare congruo il Parte_1
compenso liquidatogli dal primo giudice.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese del presente giudizio di opposizione, con riferimento allo scaglione di valore da euro 1.101 a euro 5.200, rapportato ai valori minimi, e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale non essendo stata svolta attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Respinge il ricorso;
CONDANNA
Il ricorrente alla rifusione, in favore del , delle spese Controparte_1
processuali della presente opposizione, liquidate in euro € 1058,20 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Genova, 28 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 D. Lgs. n. 150/2011 formulando opposizione avverso il decreto di liquidazione dei suoi compensi quale difensore di , ammesso al patrocinio a spese Persona_1
dello Stato al fine di ricorrere alla Corte Suprema di Cassazione per l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 42/2023 che aveva confermato la