Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/02/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1693 2024 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da
, con l'Avv. FANCIULLO SILVIA e l'Avv. CALABRO Parte_1
SALVATORE;
parte attrice - opponente contro
HDI ASS.NI SPA, con l'Avv. CORSI ALFONSO VINCENZO;
parte convenuta - opposta
L'odierno opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/24 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare ed in rito accertare e dichiarare la nullità del D.I. opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale effetto di legge;
2) In subordine, nel merito accertare e dichiarare la nullità del piano di ammortamento alla francese del contratto di finanziamento di cui è causa per violazione dell'art. 1283 c.c. e per l'effetto dichiarare che il finanziamento de quo deve essere regolato da un piano di ammortamento epurato dall'anatocismo con conseguente rideterminazione delle somme dovute alla Banca convenuta, se dovute, ovvero con condanna della stessa di quanto indebitamente percepito, salva la diversa somma accertata in corso di giudizio;
3) In ogni caso, provvedere a rimodulare il rapporto dare/avere fra le parti con condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente percepito;
5) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore dei procuratori antistatari.”.
L'opposta contesta l'assunto di parte opponente e chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
Dall'esame degli atti di causa emerge che l'opponente all'atto della sottoscrizione del finanziamento autorizzava la Società Finanziaria erogatrice del prestito a concludere
Dalle condizioni di assicurazione, accettate dall'opponente con la dichiarazione dal medesimo resa in calce alla proposta di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 c.c. ed allegata in atti, emerge che il beneficiario andasse individuato nella
Finanziaria e che il diritto di surroga spettasse alla Compagnia opposta.
Tale diritto di surroga, in linea con le prescrizioni di cui all'art. 14.1 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo del 2009, era quindi noto all' all'atto della sottoscrizione del finanziamento.
Dall'esame degli atti di causa emerge, inoltre, che non sia in discussione la fonte dell'obbligazione dell'opposta e che parte opponente abbia ricevuto il bene oggetto del titolo negoziale de quo e si sia resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute. Inoltre, l'eccezione sulla mancata sottoscrizione da parte della Finanziaria è infondata poiché la sottoscrizione del contratto-quadro da parte del cliente appare di per sé sufficiente ad integrare il requisito formale ex art. 23
TUF, e tanto in considerazione del fatto che l'unica volontà che deve risultare per iscritto ad substantiam è quella dell'investitore, ben potendo la banca manifestarla in qualsiasi altro modo consentito dall'ordinamento.
Pertanto, il rapporto sottostante alla richiesta di ingiunzione risulta provato se si osserva che parte opponente non ha disconosciuto di aver ricevuto il finanziamento.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa.
L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito.
L'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” non è fondata per i seguenti motivi.
Il piano di ammortamento c.d. alla francese non è un metodo di calcolo degli interessi dovuti dal debitore alla banca ma un modo per ripartire gli interessi – calcolati ex ante sul solo capitale – su di un determinato periodo di tempo. Ciò peraltro è coerente con il disposto dell'art. 1194 c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato dapprima agli interessi e, solo successivamente, a capitale e che, comunque, le parti possono pattuire altri criteri di imputazione. La giurisprudenza di merito si è espressa nel senso di escludere qualsivoglia nesso tra piano di ammortamento alla francese e anatocismo
(Tribunale di Torino sentenza n. 1971/2019). Inoltre, “Nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” ed effettui, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto sul solo capitale ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute, non si verifica alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 cc..” (Corte di Appello di Roma 30 gennaio 2020 n.
731/2020 - Cassazione Civile sez. III 20 febbraio 2003 n. 2593).
Inoltre sull'ammortamento alla francese le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Sull'eccezione riguardante l'applicazione dei tassi di interesse si osserva quanto segue.
L'eccezione non può trovare accoglimento in quanto non adeguatamente supportata dal punto di vista probatorio. Come ribadito dalla Suprema Corte anche con l'ordinanza
18 settembre 2020 n. 19631, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 17/02/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore