CASS
Sentenza 11 maggio 2022
Sentenza 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2022, n. 18537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18537 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE ZI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 06-10-2021 del Tribunale del Riesame di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio 2:unica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
uditi per il ricorrente gli avvocati Fabio Lattanzi e Davide Sangiorgio, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18537 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di Latina rigettava l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza resa in data 11 maggio 2021 dal giudice monocratico del Tribunale di Latina, con la quale era stata disattesa la richiesta proposta nell'interesse di ZI NE, volta a ottenere la revoca del sequestro preventivo per equivalente per un valore corrispondente all'importo dell'imposta evasa (1.001.414,31 euro), sequestro emesso il 2 maggio 2016 dal G.I.P. del Tribunale di Latina in relazione ai reati ex art. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, contestati a NE nella veste di amministratore della Logistica Piattaforma PI s.r.l. negli anni 2012, 2013 e 2014. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale laziale, NE, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 125 comma 3, 321 e 323 cod. proc. pen., osservando che il Tribunale ha omesso di considerare che la richiesta di revoca del sequestro e di rivalutazione del fumus è stata effettuata valorizzando un fatto nuovo rispetto al decreto che dispone il giudizio, ovvero la sentenza assolutoria definitiva emessa il 15 giugno 2020 dal Tribunale di Velletri, che ha già accertato l'insussistenza dei medesimi fatto oggetto del presente giudizio. La piena corrispondenza del fatto oggetto di tale pronuncia cori quello per cui si procede emerge chiaramente dal semplice confronto tra l'elenco delle fatture per cui si è già proceduto e l'elenco delle fatture contestate in questa sede, come si evince dallo schema comparativo riprodotto nel ricorso: si è dunque in presenza del medesimo fatto e dei rapporti commerciali, analizzati dalle due diverse prospettive, l'una dal lato dell'emittente Speed (Tribunale di Velletri) e l'altra dal lato dell'utilizzatore PI (questo giudizio), risultando pertanto chiaro che la PI non è un soggetto fittiziamente interposto nei rapporti tra Speed e Isp. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Nel ricostruire la vicenda procedimentale sottesa al ricorso, occorre premettere che il giudice monocratico, con provvedimento dell'Il maggio 2021, ha disatteso l'istanza di revoca del sequestro, rimarcando il fatto che l'istruttoria dibattimentale doveva ancora avere inizio, per cui non era dato comprendere l'esatta rilevanza della sentenza prodotta dalla difesa rispetto ai fatti di causa. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame, investito dell'appello cautelare proposto nell'interesse del ricorrente, ha confermato la decisione di rigetto del Tribunale, rilevando che "essendo stato emesso il decreto di rinvio a 2 s>g giudizio, dopo il decreto di sequestro, non è possibile in questa sede effettuare una nuova valutazione sulla sussistenza del fumus commisi delicti". Orbene, tale impostazione non può essere condivisa. Se è vero infatti che, come ricordato nell'ordinanza impugnata, questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 - 03) ha affermato il principio che, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delitti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa, ciò tuttavia non significa che, in sede di appello cautelare reale, non possano essere dedotte questioni riguardanti il permanere delle esigenze poste a base della misura. In tal senso è stato infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n.' 31725 del 22/04/2015, Rv. 265303 e Sez. 6, n. 5016 del 26/10/2011, dep. 2012, Rv. 251783) che, nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame, con i limiti prima esposti. 2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la risposta fornita dal Tribunale del Riesame alle deduzioni difensive non sia pertinente, posto che la allegazione difensiva concerneva non tanto la valutazione indiziaria, ma piuttosto il permanere delle ragioni della cautela reale, atteso che i fatti esaminati con la sentenza del Tribunale di Velletri sono in parte sovrapponibili a quelli oggetto del giudizio a carico di NE, pur essendo stati esaminati nella diversa prospettiva del soggetto emittente le fatture asseritamente relative a operazioni inesistenti, per cui i giudici della impugnazione cautelare avrebbero dovuto confrontarsi con le argomentazioni della sentenza prodotta dalla difesa, in quanto potenzialmente idonee a incidere sulla persistenza delle ragioni della cautela reale, non essendo decisiva l'obiezione secondo cui la valutazione indiziaria era cristallizzata nel decreto che dispone il giudizio;
era stato invero dedotto un elemento sopravvenuto che avrebbe imposto una sua disamina critica nel raffronto con le altre risultanze disponibili, o per verificarne l'effettivo impatto ai fini del mantenimento del vincolo reale, o anche solo per ridimensionarne la portata dirimente, eventualmente anche alla luce degli esti dell'istruttoria dibattimentale in corso nell'autonomo giudizio a carico dell'odierno ricorrente. 3. Alla stregua di tali considerazioni, venendo in rilievo nel caso di specie un profilo di sostanziale apparenza di motivazione, si impone pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso il 08/02/2022 Il o igliere-esten o.r)•e Zt2C 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio 2:unica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
uditi per il ricorrente gli avvocati Fabio Lattanzi e Davide Sangiorgio, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18537 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 08/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di Latina rigettava l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza resa in data 11 maggio 2021 dal giudice monocratico del Tribunale di Latina, con la quale era stata disattesa la richiesta proposta nell'interesse di ZI NE, volta a ottenere la revoca del sequestro preventivo per equivalente per un valore corrispondente all'importo dell'imposta evasa (1.001.414,31 euro), sequestro emesso il 2 maggio 2016 dal G.I.P. del Tribunale di Latina in relazione ai reati ex art. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, contestati a NE nella veste di amministratore della Logistica Piattaforma PI s.r.l. negli anni 2012, 2013 e 2014. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale laziale, NE, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 125 comma 3, 321 e 323 cod. proc. pen., osservando che il Tribunale ha omesso di considerare che la richiesta di revoca del sequestro e di rivalutazione del fumus è stata effettuata valorizzando un fatto nuovo rispetto al decreto che dispone il giudizio, ovvero la sentenza assolutoria definitiva emessa il 15 giugno 2020 dal Tribunale di Velletri, che ha già accertato l'insussistenza dei medesimi fatto oggetto del presente giudizio. La piena corrispondenza del fatto oggetto di tale pronuncia cori quello per cui si procede emerge chiaramente dal semplice confronto tra l'elenco delle fatture per cui si è già proceduto e l'elenco delle fatture contestate in questa sede, come si evince dallo schema comparativo riprodotto nel ricorso: si è dunque in presenza del medesimo fatto e dei rapporti commerciali, analizzati dalle due diverse prospettive, l'una dal lato dell'emittente Speed (Tribunale di Velletri) e l'altra dal lato dell'utilizzatore PI (questo giudizio), risultando pertanto chiaro che la PI non è un soggetto fittiziamente interposto nei rapporti tra Speed e Isp. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Nel ricostruire la vicenda procedimentale sottesa al ricorso, occorre premettere che il giudice monocratico, con provvedimento dell'Il maggio 2021, ha disatteso l'istanza di revoca del sequestro, rimarcando il fatto che l'istruttoria dibattimentale doveva ancora avere inizio, per cui non era dato comprendere l'esatta rilevanza della sentenza prodotta dalla difesa rispetto ai fatti di causa. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame, investito dell'appello cautelare proposto nell'interesse del ricorrente, ha confermato la decisione di rigetto del Tribunale, rilevando che "essendo stato emesso il decreto di rinvio a 2 s>g giudizio, dopo il decreto di sequestro, non è possibile in questa sede effettuare una nuova valutazione sulla sussistenza del fumus commisi delicti". Orbene, tale impostazione non può essere condivisa. Se è vero infatti che, come ricordato nell'ordinanza impugnata, questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 - 03) ha affermato il principio che, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delitti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa, ciò tuttavia non significa che, in sede di appello cautelare reale, non possano essere dedotte questioni riguardanti il permanere delle esigenze poste a base della misura. In tal senso è stato infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n.' 31725 del 22/04/2015, Rv. 265303 e Sez. 6, n. 5016 del 26/10/2011, dep. 2012, Rv. 251783) che, nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame, con i limiti prima esposti. 2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la risposta fornita dal Tribunale del Riesame alle deduzioni difensive non sia pertinente, posto che la allegazione difensiva concerneva non tanto la valutazione indiziaria, ma piuttosto il permanere delle ragioni della cautela reale, atteso che i fatti esaminati con la sentenza del Tribunale di Velletri sono in parte sovrapponibili a quelli oggetto del giudizio a carico di NE, pur essendo stati esaminati nella diversa prospettiva del soggetto emittente le fatture asseritamente relative a operazioni inesistenti, per cui i giudici della impugnazione cautelare avrebbero dovuto confrontarsi con le argomentazioni della sentenza prodotta dalla difesa, in quanto potenzialmente idonee a incidere sulla persistenza delle ragioni della cautela reale, non essendo decisiva l'obiezione secondo cui la valutazione indiziaria era cristallizzata nel decreto che dispone il giudizio;
era stato invero dedotto un elemento sopravvenuto che avrebbe imposto una sua disamina critica nel raffronto con le altre risultanze disponibili, o per verificarne l'effettivo impatto ai fini del mantenimento del vincolo reale, o anche solo per ridimensionarne la portata dirimente, eventualmente anche alla luce degli esti dell'istruttoria dibattimentale in corso nell'autonomo giudizio a carico dell'odierno ricorrente. 3. Alla stregua di tali considerazioni, venendo in rilievo nel caso di specie un profilo di sostanziale apparenza di motivazione, si impone pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso il 08/02/2022 Il o igliere-esten o.r)•e Zt2C 4