TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2179/2025 R.G, trattenuta in decisione (rito Cartabia) all'udienza ex art. 183 c.p.c. dell'11.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Sciuto (C.F.: C.F._2
), con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Farini n. 4, giusta C.F._3 procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORI-OPPONENTI
E
(C.F. , rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._4 disgiuntamente, dall' Avv. Francesca Roversi (C.F.: e dall'Avv. Andrea C.F._5
Marceca (C.F.: ), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in C.F._6
Bologna, via Val d'Aposa, n. 13, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c
CONCLUSIONI: “Parte opposta, attesa la natura documentale della causa, chiede, ove possibile, di essere autorizzata a discutere la causa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. o in subordine
a precisare le conclusioni con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c.; parte opponente chiede, preliminarmente, un rinvio onde tentare una definizione bonaria della presente vertenza;
parte opposta esclude sin d'ora, anche in ragione di correlati contenziosi e vicende anche in sede esecutiva, la possibilità di soluzioni bonarie ed insiste nella richiesta;
parte opponente si associa alla rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c.. Il GI …AUTORIZZA le parti a precisare le conclusioni all'udienza odierna;
i difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e memorie ex art. 171 ter c.p.c., rinunciando a termini per memorie ex art. 189 c.p.c.”
(cfr. verbale dell'udienza del 11.09.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 14/02/2025, gli attori in epigrafe hanno contestato il diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei loro confronti per la complessiva somma di € 139.450,82
(giusto atto di precetto notificato loro, congiuntamente al titolo, in data 04/02/2025), in forza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 117 del 21/01/2025, avverso la quale hanno preannunciato appello, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione, di “accertare e dichiarare che il Signor non ha Controparte_1 diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, accertare e dichiarare
l'illegittimità del precetto opposto”, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della proposta opposizione gli attori in epigrafe hanno assunto che:
- “le somme precettate - che integralmente si contestano - risultano in ogni caso maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza, anche alla luce degli interessi commerciali non dovuti e per l'inesattezza del calcolo, mancando quindi la certezza ed esigibilità del credito, motivo per il quale non sussiste il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata”.
- “il titolo esecutivo risulta ictu oculi viziato… da ultrapetizione con riferimento agli interessi al tasso commerciale liquidati in sentenza e mai richiesti dal Sig. nel CP_1 corso del giudizio di primo grado”, né spettanti (nel merito) in ragione della natura del credito in esame (cfr. funditus pag. 3 e 4 dell'atto di citazione)
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità/improponibilità o comunque il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, la causa, all'udienza di prima comparizione dell'11.09.2025, previa autorizzazione del
GI, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e con rinuncia delle parti ai termini per memorie ex art. 189 c.p.c. (attesa la natura documentale della causa e assenza di istruttoria se non documentale).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di agire esecutivamente o il quantum del credito per cui si procede (o la pignorabilità dei beni, quanto all'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.), mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Sempre in via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità dell'istanza, avanzata dall'opponente in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., di riunione della presente causa (a cognizione piena) all'incidente oppositivo ex artt. 617/618 c.p.c. (mera parentesi di cognizione sommaria in seno al processo esecutivo e non causa ordinaria) pendente dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa
Pagnini, e rubricato al n. 729/2025 R.G.E. (peraltro prima facie per motivi ex art. 617 c.p.c. esulanti dall'oggetto della presente opposizione), con la precisazione che – qualora risultino dedotti in detta sede anche i medesimi motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. oggetto del presente giudizio- “la proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente
- per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Cass. n. 26285 del 17/10/2019,
Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)”.
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame, da qualificarsi come opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., venendo in rilievo solo contestazioni sull'an (o rectius sul) quantum del credito precettato, è infondata e come tale và rigettata.
E', in primo luogo, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata
… sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con
l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass. 24027/2009).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
Corollario di quanto sopra è che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne (o sospenderne)
l'efficacia in base ad eccezioni o difese nel merito del titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo (e sua esecutività)”, attribuendo “rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
Ed ancora, la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base ad un titolo giudiziale, non può proporre opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni già dedotte o deducibili in sede di gravame, “perché l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta”, esaurendo il gravame avverso la sentenza (nella specie l'appello) ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione ed al quantum debeatur; di tal chè in parte qua l'opposizione è inammissibile, per carenza di interesse, potendo solo il giudizio di appello (nella specie, attualmente pendente) realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del titolo, la tutela dell'interesse del debitore ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo (cfr. mutatis mutandis funditus
Cass. n. 8331 del 19/06/2001).
Nella specie, peraltro, la richiesta di inibitoria risulta rigettata dalla competente Corte di
Appello, come documentato in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte opposta
(doc. 3).
Tanto precisato, nella fattispecie in esame, in base alle stesse allegazioni di parte opponente, è indubbio che i motivi di opposizione dedotti dall'attore-opponente attengano al merito del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (vizio di ultrapetizione, duplice errore nel quale sarebbe incorso il Giudice nella sentenza, sia in punto di decorrenza che nella misura degli interessi sulla somma di € 95.000,00), di tal ché la disamina è ictu oculi preclusa a questo Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Né risulta circostanziato l'ulteriore motivo di opposizione (sul quantum), solo genericamente accennato, relativo alla non debenza degli interessi come partitamente indicati in precetto, per inesattezza/errato calcolo (neppure allegato il calcolo degli interessi ritenuto asseritamente corretto), fermi i parametri indicati nel titolo giudiziale.
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione come proposta (in parte, come sopra precisato, inammissibile), sussistendo il diritto del creditore opposto di agire esecutivamente per l'importo precettato di € 139.450,82, come partitamente indicato in precetto, ivi compresi gli interessi ex art. 1284 comma I c.c. e comma IV c.c. sulla sorte capitale di € 95.000, in conformità
a quanto riconosciuto nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto.
Le spese di lite, liquidate in misura di poco superiore ai minimi tabellari per fase di studio ed introduttiva (quest'ultima coincidente, senza soluzione di continuità, con la fase decisoria, senza ulteriore e distinta attività processuale), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. in esame, accertando la sussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente in forza della sentenza del Tribunale di Bologna
n. 117 del 21/01/2025, allo stato provvisoriamente esecutiva, per l'importo precettato di €
139.450,82, comprensivo degli interessi come ivi indicati sino alla data, 4.02.2025, indicata in precetto;
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore del creditore opposto delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 29.09.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2179/2025 R.G, trattenuta in decisione (rito Cartabia) all'udienza ex art. 183 c.p.c. dell'11.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Sciuto (C.F.: C.F._2
), con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Farini n. 4, giusta C.F._3 procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORI-OPPONENTI
E
(C.F. , rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._4 disgiuntamente, dall' Avv. Francesca Roversi (C.F.: e dall'Avv. Andrea C.F._5
Marceca (C.F.: ), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in C.F._6
Bologna, via Val d'Aposa, n. 13, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c
CONCLUSIONI: “Parte opposta, attesa la natura documentale della causa, chiede, ove possibile, di essere autorizzata a discutere la causa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. o in subordine
a precisare le conclusioni con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c.; parte opponente chiede, preliminarmente, un rinvio onde tentare una definizione bonaria della presente vertenza;
parte opposta esclude sin d'ora, anche in ragione di correlati contenziosi e vicende anche in sede esecutiva, la possibilità di soluzioni bonarie ed insiste nella richiesta;
parte opponente si associa alla rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c.. Il GI …AUTORIZZA le parti a precisare le conclusioni all'udienza odierna;
i difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e memorie ex art. 171 ter c.p.c., rinunciando a termini per memorie ex art. 189 c.p.c.”
(cfr. verbale dell'udienza del 11.09.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 14/02/2025, gli attori in epigrafe hanno contestato il diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei loro confronti per la complessiva somma di € 139.450,82
(giusto atto di precetto notificato loro, congiuntamente al titolo, in data 04/02/2025), in forza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 117 del 21/01/2025, avverso la quale hanno preannunciato appello, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione, di “accertare e dichiarare che il Signor non ha Controparte_1 diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, accertare e dichiarare
l'illegittimità del precetto opposto”, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della proposta opposizione gli attori in epigrafe hanno assunto che:
- “le somme precettate - che integralmente si contestano - risultano in ogni caso maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza, anche alla luce degli interessi commerciali non dovuti e per l'inesattezza del calcolo, mancando quindi la certezza ed esigibilità del credito, motivo per il quale non sussiste il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata”.
- “il titolo esecutivo risulta ictu oculi viziato… da ultrapetizione con riferimento agli interessi al tasso commerciale liquidati in sentenza e mai richiesti dal Sig. nel CP_1 corso del giudizio di primo grado”, né spettanti (nel merito) in ragione della natura del credito in esame (cfr. funditus pag. 3 e 4 dell'atto di citazione)
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità/improponibilità o comunque il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, la causa, all'udienza di prima comparizione dell'11.09.2025, previa autorizzazione del
GI, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e con rinuncia delle parti ai termini per memorie ex art. 189 c.p.c. (attesa la natura documentale della causa e assenza di istruttoria se non documentale).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di agire esecutivamente o il quantum del credito per cui si procede (o la pignorabilità dei beni, quanto all'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.), mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Sempre in via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità dell'istanza, avanzata dall'opponente in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., di riunione della presente causa (a cognizione piena) all'incidente oppositivo ex artt. 617/618 c.p.c. (mera parentesi di cognizione sommaria in seno al processo esecutivo e non causa ordinaria) pendente dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa
Pagnini, e rubricato al n. 729/2025 R.G.E. (peraltro prima facie per motivi ex art. 617 c.p.c. esulanti dall'oggetto della presente opposizione), con la precisazione che – qualora risultino dedotti in detta sede anche i medesimi motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. oggetto del presente giudizio- “la proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente
- per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Cass. n. 26285 del 17/10/2019,
Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)”.
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame, da qualificarsi come opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., venendo in rilievo solo contestazioni sull'an (o rectius sul) quantum del credito precettato, è infondata e come tale và rigettata.
E', in primo luogo, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata
… sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con
l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass. 24027/2009).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
Corollario di quanto sopra è che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne (o sospenderne)
l'efficacia in base ad eccezioni o difese nel merito del titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo (e sua esecutività)”, attribuendo “rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
Ed ancora, la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base ad un titolo giudiziale, non può proporre opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni già dedotte o deducibili in sede di gravame, “perché l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta”, esaurendo il gravame avverso la sentenza (nella specie l'appello) ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione ed al quantum debeatur; di tal chè in parte qua l'opposizione è inammissibile, per carenza di interesse, potendo solo il giudizio di appello (nella specie, attualmente pendente) realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del titolo, la tutela dell'interesse del debitore ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo (cfr. mutatis mutandis funditus
Cass. n. 8331 del 19/06/2001).
Nella specie, peraltro, la richiesta di inibitoria risulta rigettata dalla competente Corte di
Appello, come documentato in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte opposta
(doc. 3).
Tanto precisato, nella fattispecie in esame, in base alle stesse allegazioni di parte opponente, è indubbio che i motivi di opposizione dedotti dall'attore-opponente attengano al merito del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (vizio di ultrapetizione, duplice errore nel quale sarebbe incorso il Giudice nella sentenza, sia in punto di decorrenza che nella misura degli interessi sulla somma di € 95.000,00), di tal ché la disamina è ictu oculi preclusa a questo Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Né risulta circostanziato l'ulteriore motivo di opposizione (sul quantum), solo genericamente accennato, relativo alla non debenza degli interessi come partitamente indicati in precetto, per inesattezza/errato calcolo (neppure allegato il calcolo degli interessi ritenuto asseritamente corretto), fermi i parametri indicati nel titolo giudiziale.
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione come proposta (in parte, come sopra precisato, inammissibile), sussistendo il diritto del creditore opposto di agire esecutivamente per l'importo precettato di € 139.450,82, come partitamente indicato in precetto, ivi compresi gli interessi ex art. 1284 comma I c.c. e comma IV c.c. sulla sorte capitale di € 95.000, in conformità
a quanto riconosciuto nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto.
Le spese di lite, liquidate in misura di poco superiore ai minimi tabellari per fase di studio ed introduttiva (quest'ultima coincidente, senza soluzione di continuità, con la fase decisoria, senza ulteriore e distinta attività processuale), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. in esame, accertando la sussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente in forza della sentenza del Tribunale di Bologna
n. 117 del 21/01/2025, allo stato provvisoriamente esecutiva, per l'importo precettato di €
139.450,82, comprensivo degli interessi come ivi indicati sino alla data, 4.02.2025, indicata in precetto;
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore del creditore opposto delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 29.09.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro