Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 520/2022 R.G., avente ad oggetto appello – opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
( ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1 so dall'avv. Gaetano Maccarrone –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Riccardo Vagliasindi – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 664 del 21.2.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui aveva impugnato l'avviso di Parte_1 addebito n. 593 2018 00071138 51 000, con il quale l aveva richiesto il CP_1 pagamento della complessiva somma di € 6.062,82 a titolo di contributi previ- denziali gestione commercianti per l'anno 2017.
Il Tribunale – ribadito che l'onere della prova dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti era a carico dell'istituto previdenziale – reputava non fondata l'eccezione dell'opponente secondo cui l'obbligo contribuivo era venu- to meno dal 12.05.2016, data nella quale il predetto aveva cessato l'attività in conseguenza alla cessione in affitto dell'azienda della quale era titolare.
Peraltro, il ricorrente per l'intero anno aveva dichiarato redditi d'impresa nei
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quadri RR1 e RR2 della dichiarazione dei redditi, «attribuiti al codice azienda n. 26420954MZ. Né parte ricorrente ha contestato tale assunto o dedotto CP_1 altra imputabilità al reddito risultante dalla citata dichiarazione».
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 10.6.2022.
Resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per essere fondata sull'errato presupposto della produzione di redditi d'impresa laddove va invece applicata la disciplina fiscale dettata dall'art. 102 comma 8 del DPR
917/1986, in base alla quale i proventi tassabili da affitto di azienda sono “red- diti diversi” ed è per tale motivo che risultavano essere stati dichiarati nei citati quadri e non per essere redditi d'impresa.
Anzi, precisa l'appellante, a seguito dell'affitto dell'azienda, si perde la quali- fica di imprenditore, come indicato anche dalla circolare nr. 15352 del CP_1
16.6.2010 ove si legge che «i canoni di locazione sono tassati come redditi di- versi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h), del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi). Non si configureranno pertanto, in capo al concedente, gli estremi per l'iscrizione alla gestione eser- centi attività commerciali».
1.1. Il motivo è fondato.
La soluzione della questione proposta necessita di due osservazioni di natura preliminare: in primo luogo si rileva che, ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 67, comma 1, lettera h, D.P.R. n. 617 del 1986 stabilisce che «l'affitto e la con- cessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si con- siderano fatti nell'esercizio dell'impresa».
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza nr. 29672 del 2019, ha precisato:
«questa Corte (da ultimo Cass. 24 maggio 2018, n. 12985; Cass. 21/08/2017,
n. 20236; Cass. 29 dicembre 2016 n. 27376, Cass. 17/11/2016, n. 23439; Cass.
11/02/2013, n. 3145; Cass. 06/09/2016, n. 17643) ha già chiarito, con orien-
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tamento consolidato, che l'attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compraven- dita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili con- cessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti;
presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è invece, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1), lo svolgimento di un'attività commerciale;
è stato accertato in fatto - con giudizio in questa sede non speci- ficamente censurato - che la società di cui la T. era socia si limitava alla ri- scossione dei canoni di affitto dell'azienda di cui era proprietaria e non eserci- tava, pertanto, alcuna attività di carattere commerciale, non potendosi ritenere tale la semplice riscossione dei canoni;
in particolare, era pacifico che dal
15/6/2006 la società non aveva più svolto attività imprenditoriale;
l'attuale ri- corso non offre elementi di novità che inducano a rimeditare i predetti orien- tamenti».
Con l'ordinanza 19430 del 2018, la S.C. ha poi precisato che «In tema di
I.R.P.E.F., l'imprenditore che conceda in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore, e non può pertanto più avvalersi dei criteri di dedu- cibilità previsti per il reddito d'impresa rispetto ad un reddito costituito dai canoni d'affitto dell'azienda, i quali, in difetto di qualsiasi atto di residuata ge- stione, non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria impresa, cessata con il subentro del terzo».
Né l ha dimostrato che l'appellante avesse svolto qualsiasi atto di gestio- CP_1 ne dell'azienda dopo la cessione in affitto, non potendo attribuirsi tale valore probatorio alla dichiarazione dei redditi che, in ipotesi di cessione in affitto dell'unica attività aziendale, come visto sopra, fa perdere la qualifica imprendi- toriale al cedente.
Nemmeno può rivestire valore la dichiarazione IRAP 2018 (redditi 2017), pro- dotta dall per dimostrare che «sempre per l'anno 2017 il ricorrente ha CP_1 presentato dichiarazione IRAP, inserendo come codice attività il 473000, che è proprio quello per l'attività che questi svolge», in quanto la dichiarazione non
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poteva essere omessa per l'anno fiscale di competenza (2017) e la stessa pre- senta valori economici uguali a zero;
affatto diversa è la questione, pure adom- brata dall , dello svolgimento comunque di attività economica («invero, CP_1
l'affitto del distributore di Adrano non prova la cessazione dell'attività che, a ben vedere può essere esercitata anche senza distributore con altri mezzi (au- tobotte, fusti e quant'altro ammesso dalla normativa del settore)»), che, tutta- via, rimasta priva di prova, non può assumere rilevanza.
Va quindi esclusa la ricorrenza della attività cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti.
2. La sentenza di primo grado va di conseguenza riformata, con conseguente accoglimento dell'opposizione originariamente proposta.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri indicati dal DM n. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93
c.p.c., in entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione originariamente proposta e per l'effetto annulla l'iscrizione a ruolo oggetto dell'avviso di addebito impugnato;
condanna l al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di CP_1 giudizio, che liquida in € 2.697,00 per il primo grado e € 2.906,00 per il pre- sente, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.5.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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