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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6803 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10492/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/03/2025 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 con l'Avv. Annarita Barillari elettivamente domiciliata in Via D'Orsenigo, 6, 20100 Milano (MI) presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Controparte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 con l'Avv. Cosimo Riola elettivamente domiciliato in Via Freguglia n. 10 - 20122 MILANO (MI) presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di Rozzano (MI) in data 06/10/2018 (trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune: Atto n. 56 - parte I –
S. - anno 2018)
In separazione dei beni con i seguenti figli: pagina 1 di 4 nato a [...] il [...], (C.F. ) cittadinanza italiana;
Parte_2 C.F._3
nata a [...] il [...], (CF: ) cittadinanza CP_2 Parte_3 C.F._4 italiana.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18/03/2025 dalla signora veniva instaurato Parte_1 il procedimento contestuale per la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c., ritualmente notificato in data 12/05/2025; il signor si costituiva nel presente giudizio in data 19/06/2025; Controparte_1 con decreto del 20/06/2025 il Tribunale di Milano anticipava l'udienza al 03/07/2025 per verificare la possibilità tra le parti di addivenire ad un accordo complessivo e conseguente trasformazione del rito;
all'udienza del 03/07/2025 davanti al GOT le parti raggiungevano un accordo a fini conciliativi e chiedevano di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c, rinunciavano al deposito di ulteriori difese ex art
473 bis. 17 c.p.c., con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
successivamente con ordinanza del 09/07/2025 il Giudice Delegato revocava l'udienza del
15/09/2025 e fissava termine per note al 23/07/2025; le parti con il deposito delle note dichiaravano di volere ottenere la pronunzia di separazione alle condizioni di cui al verbale di prima udienza del 03/07/2025, n. cronol. 14872/2025, che si riportano di seguito:
1- I coniugi concordano nella separazione e scioglimento del matrimonio.
2-Affido condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. CP_
3- Il padre, attualmente disoccupato e collocato presso la casa dei propri genitori, in attesa di reperire un lavoro e adeguata abitazione per accogliere i minori, terrà gli stessi a settimane alternate dall'uscita da scuola fino a dopo cena, riportandoli alla casa materna entro le ore 21,30, assicurandosi che gli stessi abbiano fatto i compiti scolastici assegnati in quei giorni. Durante i due week end alternati di sua spettanza, il padre terrà i minori sia il sabato che la domenica dalle ore
10,00 per poi riportarli entro le ore 22,00 al sabato ed entro le ore 19,00 alla domenica alla casa materna, con la possibilità di pernotto, previa comunicazione con la madre dei minori nella giornata di venerdì e compatibilmente con le esigenze dei nonni paterni. Nel momento in cui avrà trovato adeguata abitazione verranno inseriti in automatico i pernotti.
4- Nelle due settimane alternate di spettanza della madre, il padre terrà i minori dall'uscita da scuola, per la merenda e riportandoli alla madre entro le ore 18,30.
5- Per le festività natalizie e pasquali i minori staranno col padre e con la madre col criterio dell'alternanza.
6- Per le vacanze estive i minori staranno col padre almeno 15 giorni anche non consecutivi.
7-Il Sig. verserà alla sig.ra l'importo complessivo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 200,00 ( € 100,00 a minore) a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli minori, a mezzo poste pay entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese in corso. Somma
pagina 2 di 4 rivalutabile secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del
Tribunale di Milano.
8- L'assegno unico Inps sarà suddiviso al 50% tre i genitori come per legge.
9- Stante la temporanea condizione lavorativa del sig. , disoccupato, la sig.ra Controparte_1
verserà allo stesso un importo mensile di € 200,00 per la durata di mesi 12 Parte_1
a partire dal mese in corso a titolo di mantenimento ed il sig. si impegna a reperir e CP_1 occupazione entro i 12 mesi e comunque ad aggiornare mensilmente a sig.ra sulle proprie Pt_1 ricerche di lavoro.
10- Il Sig. rinuncia alla richiesta di addebito di cui al punto 3) delle proprie conclusioni CP_1 nella memoria di parte convenuta.
11- Le parti si impegnano a rimettere le reciproche querele.
12- Spese di lite compensate.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_1 matrimonio in Rozzano (MI) in data 06/10/2018
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/03/2025 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 con l'Avv. Annarita Barillari elettivamente domiciliata in Via D'Orsenigo, 6, 20100 Milano (MI) presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Controparte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 con l'Avv. Cosimo Riola elettivamente domiciliato in Via Freguglia n. 10 - 20122 MILANO (MI) presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di Rozzano (MI) in data 06/10/2018 (trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune: Atto n. 56 - parte I –
S. - anno 2018)
In separazione dei beni con i seguenti figli: pagina 1 di 4 nato a [...] il [...], (C.F. ) cittadinanza italiana;
Parte_2 C.F._3
nata a [...] il [...], (CF: ) cittadinanza CP_2 Parte_3 C.F._4 italiana.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18/03/2025 dalla signora veniva instaurato Parte_1 il procedimento contestuale per la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c., ritualmente notificato in data 12/05/2025; il signor si costituiva nel presente giudizio in data 19/06/2025; Controparte_1 con decreto del 20/06/2025 il Tribunale di Milano anticipava l'udienza al 03/07/2025 per verificare la possibilità tra le parti di addivenire ad un accordo complessivo e conseguente trasformazione del rito;
all'udienza del 03/07/2025 davanti al GOT le parti raggiungevano un accordo a fini conciliativi e chiedevano di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c, rinunciavano al deposito di ulteriori difese ex art
473 bis. 17 c.p.c., con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
successivamente con ordinanza del 09/07/2025 il Giudice Delegato revocava l'udienza del
15/09/2025 e fissava termine per note al 23/07/2025; le parti con il deposito delle note dichiaravano di volere ottenere la pronunzia di separazione alle condizioni di cui al verbale di prima udienza del 03/07/2025, n. cronol. 14872/2025, che si riportano di seguito:
1- I coniugi concordano nella separazione e scioglimento del matrimonio.
2-Affido condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. CP_
3- Il padre, attualmente disoccupato e collocato presso la casa dei propri genitori, in attesa di reperire un lavoro e adeguata abitazione per accogliere i minori, terrà gli stessi a settimane alternate dall'uscita da scuola fino a dopo cena, riportandoli alla casa materna entro le ore 21,30, assicurandosi che gli stessi abbiano fatto i compiti scolastici assegnati in quei giorni. Durante i due week end alternati di sua spettanza, il padre terrà i minori sia il sabato che la domenica dalle ore
10,00 per poi riportarli entro le ore 22,00 al sabato ed entro le ore 19,00 alla domenica alla casa materna, con la possibilità di pernotto, previa comunicazione con la madre dei minori nella giornata di venerdì e compatibilmente con le esigenze dei nonni paterni. Nel momento in cui avrà trovato adeguata abitazione verranno inseriti in automatico i pernotti.
4- Nelle due settimane alternate di spettanza della madre, il padre terrà i minori dall'uscita da scuola, per la merenda e riportandoli alla madre entro le ore 18,30.
5- Per le festività natalizie e pasquali i minori staranno col padre e con la madre col criterio dell'alternanza.
6- Per le vacanze estive i minori staranno col padre almeno 15 giorni anche non consecutivi.
7-Il Sig. verserà alla sig.ra l'importo complessivo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 200,00 ( € 100,00 a minore) a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli minori, a mezzo poste pay entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese in corso. Somma
pagina 2 di 4 rivalutabile secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del
Tribunale di Milano.
8- L'assegno unico Inps sarà suddiviso al 50% tre i genitori come per legge.
9- Stante la temporanea condizione lavorativa del sig. , disoccupato, la sig.ra Controparte_1
verserà allo stesso un importo mensile di € 200,00 per la durata di mesi 12 Parte_1
a partire dal mese in corso a titolo di mantenimento ed il sig. si impegna a reperir e CP_1 occupazione entro i 12 mesi e comunque ad aggiornare mensilmente a sig.ra sulle proprie Pt_1 ricerche di lavoro.
10- Il Sig. rinuncia alla richiesta di addebito di cui al punto 3) delle proprie conclusioni CP_1 nella memoria di parte convenuta.
11- Le parti si impegnano a rimettere le reciproche querele.
12- Spese di lite compensate.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_1 matrimonio in Rozzano (MI) in data 06/10/2018
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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