Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2099/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Muscolo e Antonella
Castagnola,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Elisabetta Amendola,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
13.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.3.2024.
1
Premesso che:
con ricorso depositato il 28.2.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento della figlia minore nata a [...] il Persona_1
5.10.2023 dalla relazione sentimentale intrattenuta con e ormai cessata;
CP_1
con provvedimento del 7.3.2024 il giudice delegato, ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti a contraddittorio non integro, ha disposto la collocazione abitativa della minore con il padre presso l'abitazione sita in Genova, via dei Molinussi 30/1;
con comparsa del 19.3.2024 si è costituita la convenuta, instando per la revoca della statuizione provvisoria assunta e per la collocazione di con lei nell'immobile in Per_1
Montoggio, Località Piano Guani 8;
con ordinanza del 24.3.2024 il giudice delegato ha revocato il provvedimento emesso inaudita altera parte; ha disposto la collocazione abitativa della minore con la madre presso l'abitazione in Montoggio, Località Piano Guani 8; ha poi conferito incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare, nonché di saggiare l'effettiva adeguatezza del predetto immobile rispetto alle esigenze alloggiative di;
Per_1
con memoria del 24.5.2024 la convenuta ha formulato ulteriori richieste in ordine alla minore, parzialmente difformi da quelle avanzate da controparte nel ricorso introduttivo;
con istanza del 5.6.2024 il sig. ha chiesto la revoca dei provvedimenti provvisori Parte_1
relativi alla collocazione abitativa della minore sulla base delle sopravvenienze fattuali frattanto intervenute;
all'udienza del 13.5.2025 le parti, anche a fronte della proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 20.3.2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
2 viste le dichiarazioni rese dalle parti in udienza e lette le relazioni trasmesse dagli enti incaricati;
1.
ritenuto che
, alla luce delle risultanze acquisite, le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore , e non ponendosi in contrasto con norme imperative Per_1
o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“la figlia viene affidata in modo condiviso a entrambi i genitori con sua collocazione Per_1
abitativa prevalente presso la madre;
il padre potrà tenere la figlia con sé tre volte a settimana, dalla tarda mattinata fino al tardo pomeriggio;
nonché a weekend alternati dalla domenica mattina fino al lunedì mattina;
sono salvi diversi accordi tra le parti in ordine al regime di frequentazione con , da Per_1
assumere in ogni caso nel preminente interesse della minore;
la madre rilascerà l'immobile sito in Montoggio, Località Piano Guani 8, al padre entro il
1.1.2026; l'immobile, dal momento del rilascio (appunto da compiere entro il 1.1.2026), rimarrà poi nella disponibilità del sig. Parte_1
il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
, a far data dal 1.1.2026, la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
fino al 31.12.2025 il padre continuerà invece a versare alla madre la somma mensile di euro
3 150,00;
le spese straordinarie per (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex Per_1
art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico per sarà integralmente percepito dalla madre”. Per_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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