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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 325/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 325/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(P.Iva: – C.F.: n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosanna Brancatisano (indirizzo PEC:
; Email_1
opponente nei confronti di
(C.F. e P.Iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
TO RA (indirizzo PEC: ; Email_2
opposto preso atto che l'udienza del 18.11.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 10.09.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti da parte opposta in data dalle parti rispettivamente in data 13 e 17 novembre 2025 (parte opponente) nonché 12 e
17 novembre 2025 (parte opposta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
Pagina 1 di 8 n. 325/2025 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il Parte_1
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, C.P.C.
[...]
avverso l'atto di precetto, notificato in data 14.02.2025, ove la società CP_1 intimava il pagamento della somma complessiva di € 619.810,86, di cui €
[...]
535.930,02 per sorte capitale ed € 77.993,59 per “Interessi come da domanda
(calcolati all'8.1.25)”, oltre spese di procedura, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 339/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
10.05.2024 e non opposto.
In particolare, parte opponente ha in sintesi eccepito, nei termini come argomentati nell'atto introduttivo a cui si rinvia, in via preliminare la “Incompetenza per territorio del Giudice adito” nonché, nel merito, la contestazione del “diritto del creditore ad agire in via esecutiva per l'importo quantificato in precetto”, avendo l'atto opposto ad oggetto “una somma superiore a quella dovuta e/o riconosciuta nel titolo esecutivo” in tema di interessi moratori, atteso che, da un lato, nel ricorso monitorio “la somma richiesta a titolo di sorte capitale da è pari ad euro CP_1
535.930,02, oltre interessi dal dovuto e sino all'effettivo pagamento” e, dall'altro lato, nel decreto ingiuntivo “Il Giudice ha liquidato “gli interessi come da domanda…”, mentre nulla dice rispetto ad interessi di altra natura. Ove il Giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi comminati, limitandosi alla generica qualificazione degli interessi, si devono ritenere liquidati
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soltanto gli interessi nella misura codicistica ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c. rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Dunque, atteso che nel caso in esame, il decreto posto a fondamento del precetto, ha previsto gli interessi non come speciali, non possono pretendersi interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. E questi debbono essere conformi alla previsione del titolo esecutivo azionato per il recupero forzoso”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta con deposito della relativa comparsa, ove si eccepiva, nei termini come argomentati in tale atto a cui si rinvia, in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Catanzaro nonché l'infondatezza nel merito della avversa domanda e, quindi, parte opposta chiedeva il rigetto della proposta opposizione con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 C.P.C..
Una volta rigettata l'istanza di parte opponente di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo con ordinanza del 10.09.2025, all'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
Va preliminarmente precisato che, nel caso di specie, non si prospetta alcuna questione circa la competenza territoriale – radicata presso il Tribunale di Locri con l'atto di citazione della stessa parte opponente che ha sollevato la questione – del presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 C.P.C., stante in ogni caso il disposto dell'ultima parte dell'art. 480, terzo comma, C.P.C. (competenza per tale opposizione del giudice del luogo ove è avvenuta la notifica del precetto), in mancanza nello stesso atto opposto di qualsivoglia espressa indicazione del giudice competente per l'esecuzione.
Inoltre, la competenza di questo tribunale non risulta posta in dubbio, come invece argomentato da parte opposta, dal disposto di cui all'art. 9 della convenzione di utenza intercorsa tra le odierne parti (“Per qualsivoglia controversia tra le parti si conviene espressamente la competenza del Foro di Catanzaro”), stante l'assenza dell'enunciazione espressa del carattere esclusivo del foro designato convenzionalmente in deroga a quello previsto dalla legge nei termini suddetti (cfr.
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Trib. Vicenza, sez. II, 09/11/2022, n. 1907: “In deroga al Foro indicato della legge, la designazione convenzionale dello stesso attribuisce a quest'ultimo la competenza esclusiva solo se risulta da un'enunciazione espressa che può essere ricostruita eventualmente da un'interpretazione sistematica ma che deve essere inequivoca e non lasciare alcun dubbio circa convergente intenzione delle parti di escludere la competenza dei Fori ordinari stabiliti per legge”).
Nel merito, la domanda di parte opponente risulta infondata per i motivi di seguito illustrati.
Sul punto, appare opportuno evidenziare, in via preliminare, relativamente alla qualificazione giuridica della proposta opposizione nei termini come illustrati in premessa, che il motivo di censura sollevato viene ad integrare una doglianza tipica dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C.. In generale, con l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 C.P.C.) viene contestato l'an dell'esecuzione e cioè il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Le ragioni su cui tale opposizione, secondo i principi in materia, si può svolgere, attengono dunque: a) alla contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo;
b) alla contestazione che il titolo esecutivo è venuto a mancare;
c) alla contestazione dell'idoneità soggettiva del titolo;
d) alla contestazione di merito vera e propria;
e) alla denuncia di impedimenti giuridici alla realizzazione della situazione di vantaggio.
Nella specie, eccependo l'assenza di idoneo titolo in relazione alla pretesa di parte opposta in tema di interessi moratori, è così in contestazione l'esistenza del titolo esecutivo in ordine a tale porzione del credito oggetto dell'opposto precetto.
Sempre in via preliminare, va sottolineato che, in tema di opposizione a precetto, per effetto dello stesso non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore sostanziale e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti in tema di ripartizione dell'onere della prova, secondo il quale la prova del fatto costitutivo del credito incombe al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente-attore.
Dunque, in applicazione dei principi generali spetta al creditore, che ha agito con l'atto di precetto per l'adempimento della clausola contenuta nella omologata
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separazione consensuale tra coniugi, fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del
30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n. 15677 del 03/07/2009).
Nel caso di specie, costituisce un dato pacifico tra le parti, nonché documentato in atti, la sussistenza del titolo giudiziale divenuto definitivo, sotteso all'opposto precetto, costitutivo del credito, nella parte relativa alla sorte capitale, in favore della società – la quale, giusta convenzione Controparte_1
di concessione del 13.06.2003 con la Regione Calabria come integrata dall'Accordo Integrativo del 20.05.2004, gestisce gli schemi idrici regionali di grande adduzione e svolge il servizio di erogazione idropotabile all'ingrosso in favore di tutti i Comuni, Consorzi ed enti vari calabresi – ed a carico del
(uno degli utenti dell'anzidetto servizio, avendo stipulato Parte_1
con la società odierna opposta un contratto di utenza, Rep. n. 1043 del
15.03.2012, al fine di disciplinare, anche da un punto di vista economico, il rapporto di fornitura idrico ed, a fronte del prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, lo stesso si è reso inadempiente nel pagamento dei Pt_1
corrispettivi dovuti per le forniture rese, con la conseguenza che CP_1
aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo,
[...]
avente ad oggetto il pagamento di tale credito contrattuale).
A sua volta, la contestazione nel merito di parte opponente si incentra sulla lamentata assenza di titolo per procedere ad esecuzione forzata p er la somma
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indicata nell'opposto precetto limitatamente agli interessi moratori ex D.lgs. n.
231/2002 ivi quantificati (nella misura di € 77.993,59), a fronte di un capitale, non contestato, di € 535.930,02, argomentando che sarebbero dovuti solo gli interessi legali.
Sul punto, va evidenziato che nel relativo ricorso monitorio – avendo la società addotto, quale titolo contrattuale, l'anzidetta Controparte_1
convenzione di utenza a fondamento del lamentato inadempimento, da parte del
, dei pagamenti ivi previsti come dovuti nella misura indicata Parte_1
quale controprestazione pecuniaria (la sorte capitale) – risulta così evidente che l'ulteriore richiesta ivi formulata, volto al pagamento anche degli “interessi dal dovuto e fino all'effettivo pagamento”, senza altra precisazione, si riferiva necessariamente agli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 così come disciplinati nel medesimo titolo contrattuale posto a fondamento del ricorso monitorio, laddove, in particolare, all'art.
8.3 della convenzione di utenza è previsto che “Il ritardo nel pagamento di qualsivoglia importo dovuto o debendo in base al presente contratto comporta l'automatica applicazione, anche nei casi di cui al precedente comma 2, degli interessi moratori previsti dalla legge per i rapporti commerciali di fornitura”. Dunque, il susseguente decreto ingiuntivo sotteso all'opposto precetto, avendo disposto il pagamento, oltre alla sorte capitale, degli “interessi come da domanda” riguardava così, conformemente al ricorso monitorio, proprio gli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002, appunto in quanto espressamente richiamati nel titolo negoziale fatto valere con l'anzidetto ricorso.
In tal modo, risulta pienamente supportata dal sotteso titolo giudiziale la pretesa, addotta nell'opposto precetto, del pagamento degli interessi moratori ex
D.lgs. n. 231/2002 e non, invece, di quelli nella misura legale di cui all'art. 1284, comma primo, C.C., essendo espressamente previsti nella regolamentazione negoziale intercorsa tra le odierne parti che, già di per sé e perciò solo, obbliga l'inadempiente , appunto come disposto Parte_1
nel sotteso decreto ingiuntivo in conformità alla domanda contenuta nel ricorso monitorio.
Sulla base, dunque, dell'interpretazione del titolo giudiziale, come poc'anzi effettuata, risulta compiutamente verificata la congruità e corrispondenza di
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quanto statuito in tale titolo rispetto all'azione esecutiva “minacciata” dal creditore odierno opposto con il precetto in esame, senza entrare nel riesame delle ragioni di merito sottese alla pretesa cristallizzata nel titolo esecutivo (cfr., in questo senso, Trib. Massa, 16/07/2018, n. 520).
Sul punto, va ancora precisato che, trattandosi di interessi moratori oggetto di ingiunzione giudiziale in quanto aventi in ogni caso un titolo negoziale, risulta quindi del tutto irrilevante nel caso di specie la questione se, nel rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti, sarebbero stati nondimeno applicabili tali interessi moratori sulla sola base della disciplina normativa di cui al D.lgs.
n. 231/2002, in particolare se il rapporto tra il e l'impresa Parte_1 possa ritenersi alla stregua di una “transazione commerciale”, Controparte_1
vale a dire un rapporto contrattuale di natura privatistica che si svolga, dal punto di vista dell'impresa a tutela della quale è dettata la disciplina, in regime di concorrenza, oppure se, come argomentato da parte opponente, la società opposta non avrebbe “agito come un mero operatore economico, che si è affacciato liberamente sul mercato, concludendo una transazione commerciale con la p.a., bensì quale soggetto incaricato dall'amministrazione di svolgere un pubblico servizio, tant'è che la convenzione non è il frutto della libera contrattazione, quanto piuttosto un atto che regolamenta l'erogazione del servizio, cui la pubblica amministrazione è tenuta per legge” (così Trib.
Palermo, sent. n. 4663/2022, in motivazione).
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (corrispondete alla misura degli interessi moratori oggetto di contestazione), con esclusione della fase istruttoria ed al minimo per la fase decisoria in ragione della forma semplificata della stessa.
Va infine rigettata l'ulteriore richiesta, formulata da parte opposta, di condanna a carico di parte opponente ex art. 96 C.P.C.. L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere del tutto erronea in fatto e diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda (cfr. Cass. 26.06.2007,
n. 14789). Inoltre, la parte richiedente non ha né allegato né dimostrato il danno
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subito a seguito dell'instaurazione della presente lite. E' infatti onere della parte che richiede il risarcimento ex art. 96 C.P.C. dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nonché allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa;
sicché il giudice non può comunque liquidare alcun danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. 8.06.2007, n. 597497; Cass.
21.02.2007, n. 4096; Cass. 19.07.2004, n. 13355).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto notificato in data
14.02.2025 al;
Parte_1
2) condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione in favore della società delle spese del Controparte_1
giudizio che si liquidano in euro 6.307,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Locri in data 19 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 325/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(P.Iva: – C.F.: n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosanna Brancatisano (indirizzo PEC:
; Email_1
opponente nei confronti di
(C.F. e P.Iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
TO RA (indirizzo PEC: ; Email_2
opposto preso atto che l'udienza del 18.11.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 10.09.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti da parte opposta in data dalle parti rispettivamente in data 13 e 17 novembre 2025 (parte opponente) nonché 12 e
17 novembre 2025 (parte opposta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
Pagina 1 di 8 n. 325/2025 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il Parte_1
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, C.P.C.
[...]
avverso l'atto di precetto, notificato in data 14.02.2025, ove la società CP_1 intimava il pagamento della somma complessiva di € 619.810,86, di cui €
[...]
535.930,02 per sorte capitale ed € 77.993,59 per “Interessi come da domanda
(calcolati all'8.1.25)”, oltre spese di procedura, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 339/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
10.05.2024 e non opposto.
In particolare, parte opponente ha in sintesi eccepito, nei termini come argomentati nell'atto introduttivo a cui si rinvia, in via preliminare la “Incompetenza per territorio del Giudice adito” nonché, nel merito, la contestazione del “diritto del creditore ad agire in via esecutiva per l'importo quantificato in precetto”, avendo l'atto opposto ad oggetto “una somma superiore a quella dovuta e/o riconosciuta nel titolo esecutivo” in tema di interessi moratori, atteso che, da un lato, nel ricorso monitorio “la somma richiesta a titolo di sorte capitale da è pari ad euro CP_1
535.930,02, oltre interessi dal dovuto e sino all'effettivo pagamento” e, dall'altro lato, nel decreto ingiuntivo “Il Giudice ha liquidato “gli interessi come da domanda…”, mentre nulla dice rispetto ad interessi di altra natura. Ove il Giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi comminati, limitandosi alla generica qualificazione degli interessi, si devono ritenere liquidati
Pagina 2 di 8 n. 325/2025 R.G. Tribunale di Locri.
soltanto gli interessi nella misura codicistica ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c. rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Dunque, atteso che nel caso in esame, il decreto posto a fondamento del precetto, ha previsto gli interessi non come speciali, non possono pretendersi interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. E questi debbono essere conformi alla previsione del titolo esecutivo azionato per il recupero forzoso”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta con deposito della relativa comparsa, ove si eccepiva, nei termini come argomentati in tale atto a cui si rinvia, in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Catanzaro nonché l'infondatezza nel merito della avversa domanda e, quindi, parte opposta chiedeva il rigetto della proposta opposizione con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 C.P.C..
Una volta rigettata l'istanza di parte opponente di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo con ordinanza del 10.09.2025, all'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
Va preliminarmente precisato che, nel caso di specie, non si prospetta alcuna questione circa la competenza territoriale – radicata presso il Tribunale di Locri con l'atto di citazione della stessa parte opponente che ha sollevato la questione – del presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 C.P.C., stante in ogni caso il disposto dell'ultima parte dell'art. 480, terzo comma, C.P.C. (competenza per tale opposizione del giudice del luogo ove è avvenuta la notifica del precetto), in mancanza nello stesso atto opposto di qualsivoglia espressa indicazione del giudice competente per l'esecuzione.
Inoltre, la competenza di questo tribunale non risulta posta in dubbio, come invece argomentato da parte opposta, dal disposto di cui all'art. 9 della convenzione di utenza intercorsa tra le odierne parti (“Per qualsivoglia controversia tra le parti si conviene espressamente la competenza del Foro di Catanzaro”), stante l'assenza dell'enunciazione espressa del carattere esclusivo del foro designato convenzionalmente in deroga a quello previsto dalla legge nei termini suddetti (cfr.
Pagina 3 di 8 n. 325/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Trib. Vicenza, sez. II, 09/11/2022, n. 1907: “In deroga al Foro indicato della legge, la designazione convenzionale dello stesso attribuisce a quest'ultimo la competenza esclusiva solo se risulta da un'enunciazione espressa che può essere ricostruita eventualmente da un'interpretazione sistematica ma che deve essere inequivoca e non lasciare alcun dubbio circa convergente intenzione delle parti di escludere la competenza dei Fori ordinari stabiliti per legge”).
Nel merito, la domanda di parte opponente risulta infondata per i motivi di seguito illustrati.
Sul punto, appare opportuno evidenziare, in via preliminare, relativamente alla qualificazione giuridica della proposta opposizione nei termini come illustrati in premessa, che il motivo di censura sollevato viene ad integrare una doglianza tipica dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C.. In generale, con l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 C.P.C.) viene contestato l'an dell'esecuzione e cioè il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Le ragioni su cui tale opposizione, secondo i principi in materia, si può svolgere, attengono dunque: a) alla contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo;
b) alla contestazione che il titolo esecutivo è venuto a mancare;
c) alla contestazione dell'idoneità soggettiva del titolo;
d) alla contestazione di merito vera e propria;
e) alla denuncia di impedimenti giuridici alla realizzazione della situazione di vantaggio.
Nella specie, eccependo l'assenza di idoneo titolo in relazione alla pretesa di parte opposta in tema di interessi moratori, è così in contestazione l'esistenza del titolo esecutivo in ordine a tale porzione del credito oggetto dell'opposto precetto.
Sempre in via preliminare, va sottolineato che, in tema di opposizione a precetto, per effetto dello stesso non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore sostanziale e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti in tema di ripartizione dell'onere della prova, secondo il quale la prova del fatto costitutivo del credito incombe al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente-attore.
Dunque, in applicazione dei principi generali spetta al creditore, che ha agito con l'atto di precetto per l'adempimento della clausola contenuta nella omologata
Pagina 4 di 8 n. 325/2025 R.G. Tribunale di Locri.
separazione consensuale tra coniugi, fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del
30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n. 15677 del 03/07/2009).
Nel caso di specie, costituisce un dato pacifico tra le parti, nonché documentato in atti, la sussistenza del titolo giudiziale divenuto definitivo, sotteso all'opposto precetto, costitutivo del credito, nella parte relativa alla sorte capitale, in favore della società – la quale, giusta convenzione Controparte_1
di concessione del 13.06.2003 con la Regione Calabria come integrata dall'Accordo Integrativo del 20.05.2004, gestisce gli schemi idrici regionali di grande adduzione e svolge il servizio di erogazione idropotabile all'ingrosso in favore di tutti i Comuni, Consorzi ed enti vari calabresi – ed a carico del
(uno degli utenti dell'anzidetto servizio, avendo stipulato Parte_1
con la società odierna opposta un contratto di utenza, Rep. n. 1043 del
15.03.2012, al fine di disciplinare, anche da un punto di vista economico, il rapporto di fornitura idrico ed, a fronte del prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, lo stesso si è reso inadempiente nel pagamento dei Pt_1
corrispettivi dovuti per le forniture rese, con la conseguenza che CP_1
aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo,
[...]
avente ad oggetto il pagamento di tale credito contrattuale).
A sua volta, la contestazione nel merito di parte opponente si incentra sulla lamentata assenza di titolo per procedere ad esecuzione forzata p er la somma
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indicata nell'opposto precetto limitatamente agli interessi moratori ex D.lgs. n.
231/2002 ivi quantificati (nella misura di € 77.993,59), a fronte di un capitale, non contestato, di € 535.930,02, argomentando che sarebbero dovuti solo gli interessi legali.
Sul punto, va evidenziato che nel relativo ricorso monitorio – avendo la società addotto, quale titolo contrattuale, l'anzidetta Controparte_1
convenzione di utenza a fondamento del lamentato inadempimento, da parte del
, dei pagamenti ivi previsti come dovuti nella misura indicata Parte_1
quale controprestazione pecuniaria (la sorte capitale) – risulta così evidente che l'ulteriore richiesta ivi formulata, volto al pagamento anche degli “interessi dal dovuto e fino all'effettivo pagamento”, senza altra precisazione, si riferiva necessariamente agli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 così come disciplinati nel medesimo titolo contrattuale posto a fondamento del ricorso monitorio, laddove, in particolare, all'art.
8.3 della convenzione di utenza è previsto che “Il ritardo nel pagamento di qualsivoglia importo dovuto o debendo in base al presente contratto comporta l'automatica applicazione, anche nei casi di cui al precedente comma 2, degli interessi moratori previsti dalla legge per i rapporti commerciali di fornitura”. Dunque, il susseguente decreto ingiuntivo sotteso all'opposto precetto, avendo disposto il pagamento, oltre alla sorte capitale, degli “interessi come da domanda” riguardava così, conformemente al ricorso monitorio, proprio gli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002, appunto in quanto espressamente richiamati nel titolo negoziale fatto valere con l'anzidetto ricorso.
In tal modo, risulta pienamente supportata dal sotteso titolo giudiziale la pretesa, addotta nell'opposto precetto, del pagamento degli interessi moratori ex
D.lgs. n. 231/2002 e non, invece, di quelli nella misura legale di cui all'art. 1284, comma primo, C.C., essendo espressamente previsti nella regolamentazione negoziale intercorsa tra le odierne parti che, già di per sé e perciò solo, obbliga l'inadempiente , appunto come disposto Parte_1
nel sotteso decreto ingiuntivo in conformità alla domanda contenuta nel ricorso monitorio.
Sulla base, dunque, dell'interpretazione del titolo giudiziale, come poc'anzi effettuata, risulta compiutamente verificata la congruità e corrispondenza di
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quanto statuito in tale titolo rispetto all'azione esecutiva “minacciata” dal creditore odierno opposto con il precetto in esame, senza entrare nel riesame delle ragioni di merito sottese alla pretesa cristallizzata nel titolo esecutivo (cfr., in questo senso, Trib. Massa, 16/07/2018, n. 520).
Sul punto, va ancora precisato che, trattandosi di interessi moratori oggetto di ingiunzione giudiziale in quanto aventi in ogni caso un titolo negoziale, risulta quindi del tutto irrilevante nel caso di specie la questione se, nel rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti, sarebbero stati nondimeno applicabili tali interessi moratori sulla sola base della disciplina normativa di cui al D.lgs.
n. 231/2002, in particolare se il rapporto tra il e l'impresa Parte_1 possa ritenersi alla stregua di una “transazione commerciale”, Controparte_1
vale a dire un rapporto contrattuale di natura privatistica che si svolga, dal punto di vista dell'impresa a tutela della quale è dettata la disciplina, in regime di concorrenza, oppure se, come argomentato da parte opponente, la società opposta non avrebbe “agito come un mero operatore economico, che si è affacciato liberamente sul mercato, concludendo una transazione commerciale con la p.a., bensì quale soggetto incaricato dall'amministrazione di svolgere un pubblico servizio, tant'è che la convenzione non è il frutto della libera contrattazione, quanto piuttosto un atto che regolamenta l'erogazione del servizio, cui la pubblica amministrazione è tenuta per legge” (così Trib.
Palermo, sent. n. 4663/2022, in motivazione).
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (corrispondete alla misura degli interessi moratori oggetto di contestazione), con esclusione della fase istruttoria ed al minimo per la fase decisoria in ragione della forma semplificata della stessa.
Va infine rigettata l'ulteriore richiesta, formulata da parte opposta, di condanna a carico di parte opponente ex art. 96 C.P.C.. L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere del tutto erronea in fatto e diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda (cfr. Cass. 26.06.2007,
n. 14789). Inoltre, la parte richiedente non ha né allegato né dimostrato il danno
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subito a seguito dell'instaurazione della presente lite. E' infatti onere della parte che richiede il risarcimento ex art. 96 C.P.C. dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nonché allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa;
sicché il giudice non può comunque liquidare alcun danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. 8.06.2007, n. 597497; Cass.
21.02.2007, n. 4096; Cass. 19.07.2004, n. 13355).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto notificato in data
14.02.2025 al;
Parte_1
2) condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione in favore della società delle spese del Controparte_1
giudizio che si liquidano in euro 6.307,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Locri in data 19 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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