Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/02/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03399/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3399 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Caprio, Francesco Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno n. K10-OMISSIS-, notificato in data 20/1/2021, con cui è stata respinta l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f, della L. 5/2/1992 n. 91,
- di ogni altro atto propedeutico e preliminare, presupposto, ovvero conseguente e susseguente e/o comunque connesso, fra cui espressamente il provvedimento reso nel medesimo procedimento in data 1/2/2018, con cui detta PA ha comunicato al ricorrente l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 marzo 2021 e depositato in data 27 marzo 2021, parte ricorrente ha impugnato il decreto n. K10-OMISSIS-, adottato dal Ministero dell’Interno in data 4 settembre 2020 e notificato in data 20 gennaio 2021, con cui è stata respinta l’istanza presentata per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1 Il decreto di rigetto è stato motivato sulla base delle seguenti circostanze:
- dalla documentazione acquisita agli atti è emerso che “ nei confronti dell’interessato risultano le seguenti vicende penali: - comunicazione di reato all’A.G. da cui è scaturito il procedimento penale al Tribunale di Terni, con sentenza di N.D.P., per prescrizione, per il reato di cui agli artt. 8, 110 c.p., 73 d.P.R. 309/90 (detenzione e spaccio di stupefacenti, continuato in concorso)” ,
- la Prefettura e la Questura di Terni, rispettivamente in data 12 novembre 2015 e 15 ottobre 2015, hanno fornito elementi istruttori contrari,
- “ le osservazioni presentate dall’interessato, tramite il legale rappresentante, non forniscono nuovi ed utili elementi per una valutazione positiva del procedimento, in quanto fanno riferimento all’archiviazione della pendenza penale per prescrizione, senza pronuncia di una condanna ”,
- “ la prescrizione non preclude la possibilità per l’Amministrazione di valutare le circostanze di fatto deducibili dalla fattispecie penale contestata ”.
2. In data 7 maggio 2021 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con atto formale.
3. In vista dell’udienza di merito la parte ricorrente ha depositato scritto difensivo e documenti. Il Ministero ha depositato documenti.
4. All’udienza del 14 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ A) Violazione degli artt. 6 e 9 L. 5.2.1992 n. 91 ed eccesso di potere – valutazione fondata sulla mera esistenza di una pregressa notitia criminis - erronea equiparazione della sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione alla sentenza di condanna - carenza di istruttoria ”: l’Amministrazione non avrebbe conferito il necessario rilievo all’assenza di una sentenza di condanna per i fatti addebitati e all’intervenuta declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.
- “ B) Violazione degli artt. 9 e 6 L. 91/92 – eccesso di potere – carenza di istruttoria - difetto e/o illogicità della motivazione ”: il Ministero non avrebbe valutato altre circostanze rilevanti quali la durata della residenza in Italia, la capacità di produzione di reddito e le condizioni familiari.
6. Nella relazione depositata agli atti di causa, il Ministero ha dedotto che dal rapporto informativo della Questura di Terni è risultato che il ricorrente, in data 7 settembre 1999, è stato arrestato ad Orvieto con addebito di fatti costituenti reato ai sensi degli artt. 81, 110 e 73 del D.P.R. n. 309/1990 (detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in diverse occasioni, in concorso con un soggetto imputato nel medesimo procedimento penale).
Tale comportamento, ancorché non strettamente rientrante nel c.d. “periodo di osservazione” ovverossia il decennio antecedente la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, è stato comunque ritenuto significativo indice della mancata integrazione del richiedente nella comunità.
Il reato di spaccio e detenzione di stupefacenti rientra, infatti, tra quelli che destano particolare allarme sociale.
7. Così sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente scrutinati in quanto connessi, infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
7.1 Nei procedimenti quali quello oggetto di causa, l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che si traduce “in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
Il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Il sindacato giudiziale sulla valutazione così compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
7.2 Quanto sopra chiarito, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’Amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante.
L’intervenuta prescrizione del reato non risulta rilevante alla luce della copiosa giurisprudenza della Sezione, alla quale il Collegio intende aderire, secondo cui il comportamento addebitato al ricorrente rimane comunque valutabile quale fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V bis , sent. n. 13910/2022).
Ai fini della concessione della cittadinanza, l’Amministrazione preposta non deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, dovendo valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 4684/2023, 3121/2019, 1390/2019) .
L’Amministrazione deve valutare il fatto storico ai fini della formulazione del giudizio prognostico in merito alla esclusione del rischio che lo stabile inserimento dell’istante possa recare danno alla comunità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 3121/2019 e 7122/2019).
“Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
Quanto sopra in virtù del fatto che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
7.3 D’altro canto, proprio con particolare riferimento ad ipotesi, quali quella di specie, di arresto per detenzione di stupefacenti, questa Sezione ha già affermato, con orientamento al quale si intende aderire, che “l’Amministrazione non ha valutato in maniera illogica la situazione dell’istante, se si tiene conto che il reato posto in essere rientra fra quelli che destano particolare allarme sociale in quanto colpisce beni giuridici primari riconosciuti e tutelati dalla Costituzione nei confronti di tutte le persone, quale la salute dei cittadini nonché la sicurezza pubblica” (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , sent. n. 4704/2022).
Ed ancora, “ va osservato che il fatto è punito con la reclusione da sei a venti anni e che, …, il massimo edittale stabilito è comunque superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi. Sul punto, si specifica che detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta per matrimonio con cittadino italiano, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano. Pertanto, l’art. 6 in esame - proprio perché dettata in relazione ad una situazione di maggior favore (in quanto sorretta dall’esigenza di tutela di chi è già cittadino e dell’unità familiare) – va considerata quale norma di tenuta dell’ordinamento che individua gli argini di quell’area del penalmente rilevante travalicati i quali inevitabilmente il potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione, giustapposto all’interesse legittimo pretensivo del richiedente lo status, finisce per essere compresso, a tutela delle regole di civile convivenza e dei valori identitari dello Stato ” (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , sent. n. 4236/2022).
8. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
9. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.