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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3639 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 935/2019 pronunciata in data 1° aprile 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Eufrasia Cannolicchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE) alla Via A. Diaz n. 128 appellante
E
( , CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
( ), ( ),
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6
( ), CP_6 C.F._7 CP_7
( , ( ) e C.F._8 Controparte_8 C.F._9 [...]
( ), questi ultimi due in proprio e nella qualità Pt_2 C.F._10
di eredi di , tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti Persona_1
dall'Avv. Enzo Lombardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Aversa
(CE) alla Via Tribunale n. 8 appellati
1 NONCHE'
) Controparte_9 C.F._11 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , , Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_1 Controparte_3
e , con atto di citazione notificato in data 30.6.2008, CP_7 CP_6 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Pt_1
, propria cugina, nonché erede della de cuius .
[...] Persona_2
Gli attori, premettendo che la de cuius fosse deceduta il 13.3.2008 senza figli, individuavano quali eredi legittimi i soli fratelli ( e ) e Persona_3 Controparte_9
nipoti della stessa ( , , , , , Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_1 CP_3 CP_7
e quali eredi per rappresentazione di ), lamentavano Per_1 CP_6 Persona_4
la falsità del testamento olografo del 14.5.2008 con il quale era stata Parte_1
nominata erede universale. Tale testamento era stato poi presentato dalla stessa e pubblicato a mezzo del Notaio in data 14 maggio 2008 per cui Persona_5
gli attori chiedevano «di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a firma della sig.ra , datato 05.01.2008, pubblicato dal Notaio Persona_2 Persona_5 con studio in Capua con verbale redatto il 14 maggio 2008 e registrato in data 20 maggio al n.
4480 Re.to a Caserta, Repertorio n.
3.047 e raccolta n. 1.954» con il favore delle spese.
A sostegno delle loro ragioni assumevano che il testamento non fosse stato né
«redatto», né «sottoscritto» dalla de cuius, andando a rilevarne la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia posto che le condizioni fisiche della de cuius, già di per sé precarie, si erano aggravate nel corso del 2007, debilitandola ulteriormente e tanto da costringere i nipoti a presentare istanza di nomina di un amministratore di sostegno in data
7.11.2008; aggiungevano che, nel corso di detto procedimento, la de cuius, in occasione dell'udienza del 18.12.2007, si era rifiutata di apporre la firma al verbale perché riferiva di non vedere bene e che, in data 27.1.2008, era stata trasportata d'urgenza presso l'Ospedale di Marcianise dove si era attestato che: “la Sig.ra Per_2
2 allo stato non ha la capacità di intendere e di volere, stato che presumibilmente sarà Per_2 definitivo, salvo possibili flash di parziale lucidità”. Precisavano di essere in possesso di scritture appartenenti alla de cuius e che sulla scorta di detti elementi era stato effettuato un esame grafico in data 11.6.2008 dalla dott.ssa per Persona_6
l'accertamento dell'apocrifia del testamento.
Si costituiva quindi che, precisando di aver ricevuto il testamento a Parte_1
mezzo di raccomandata post mortem della de cuius, eccepiva in primo luogo che in mancanza di querela di falso il procedimento non poteva dirsi correttamente instaurato ed evidenziava poi come il testamento avesse tutti i requisiti per la sua validità ed efficacia dal momento che lo stesso era stato «scritto per intero, datato e sottoscritto dalla sig.ra » e che la de cuius era «capace di comprendere il significato Per_2
dell'atto che stava per compiere». Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione dei beni ereditari presenti all'interno dell'appartamento della de cuius e ingiustamente trattenuti dagli attori.
Interveniva ad adiuvandum , fratello della de cuius, sostenendo Controparte_9 anch'egli la tesi dell'apocrifia del testamento e chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dello stesso.
Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle Parti, espletate le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'autenticità del testamento, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si pronunciava in data 1°.
4.2019 con la sentenza n.
935/2019 con cui, dopo aver rilevato la proponibilità della domanda, ne affermava la fondatezza ritenendo il testamento olografo impugnato falso e affetto, quindi, da nullità. Rigettava poi la domanda riconvenzionale di restituzione dei beni a Pt_1
e la condannava al pagamento sia delle spese di lite in favore degli attori e
[...]
dell'interventore, , sia di quelle occorse per la consulenza tecnica. Controparte_9
Avverso tale sentenza , con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 data 22/23.7.2019, proponeva appello invocandone l'integrale riforma sia per avere il giudice di prime cure illegittimamente respinto la formulata eccezione di nullità di impugnazione del testamento in quanto non proposto con querela di falso, sia perché ritenuta non provata l'incapacità della de cuius e sia a causa della nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata. Chiedeva, inoltre, la sospensione dell'efficacia
3 esecutiva della sentenza impugnata, evidenziando il fumus boni iuris nella propria impossibilità di far fronte all'ingente condanna al pagamento delle spese liquidate e il periculum in mora nel rischio che gli appellati non fossero in grado di restituire le ingenti somme di denaro costituenti l'eredità di . Persona_2
L'appellante, nel ritenere che il Tribunale non avesse considerato adeguatamente una pluralità di elementi, chiedeva quindi alla Corte in via preliminare di «dichiarare inammissibile la domanda di primo grado per non aver, gli attori, esperito la querela di falso e di conseguenza dichiarare valido l'appello» e, nel merito, di «accogliere l'appello, previo rigetto delle averse difese e riformare la sentenza di primo grado dichiarando valida la firma apposta a piè del testamento, in subordine, nel caso la Corte ritenesse necessario valutare la firma, voglia disporre la rinnovazione della CTU attraverso la nomina di un nuovo esperto grafologo per l'esame della firma della sig.ra apposta sul testamento olografo Persona_2 datato 5/1/2008», con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Nella contumacia di , ritualmente evocato in giudizio, si costituivano Controparte_9
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , e questi ultimi due CP_6 CP_7 Controparte_8 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi di , eccependo l'improcedibilità, Persona_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e invocandone l'integrale rigetto con il favore delle spese di giudizio.
Chiedevano quindi «rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata» e «dichiararsi inammissibile o, in subordine, dichiararsi infondato il proposto appello e per l'effetto, rigettato l'appello, confermare integralmente l'impugnata pronunzia con condanna alle spese della presente grado di giudizio da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario».
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio in formato telematico, in cui sono stati digitalizzati tutti gli atti del primo grado di giudizio, ivi compresi quelli di
Parte, e riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore, posto che per cessazione dal servizio del consigliere relatore dr.ssa Erminia Baldini, giusto decreto del
Ministro della Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023, il relativo ruolo era scoperto e trattandosi di una causa di risalente iscrizione a ruolo, rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, sulle rinnovate conclusioni rese dalle Parti,
4 all'esito dell'udienza del 9.1.2025, trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa riduzione a quarantacinque giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c.: emergono, ratione temporis, tanto le parti del provvedimento sottoposti a critica, tanto le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, quanto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
Tanto premesso, l'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo solleva una questione preliminare di merito Parte_1
rilevando come la datata controversia risalente all'anno 2008 fosse stata decisa sulla scorta di un provvedimento della Cassazione del 2015. Nello specifico, premettendo che «le sentenze dei giudici […] non hanno effetto retroattivo, in quanto hanno solo valore interpretativo e valgono solo per le parti in causa e non per tutta la collettività», evidenzia che è da escludere «la retroattività della pronuncia del 2015 emessa dagli Ermellini richiamati in sentenza» e che gli appellanti avrebbero dovuto «impugnare il testamento olografo secondo le formule di rito, in quanto, trattandosi di una contestazione di autenticità dello stesso, l'eccezione di falso doveva essere sollevata con querela di falso, con le forme di cui all'art. 221 e ss. c.p.c.». Alla luce di tali affermazioni rileva, quindi, che la querela di falso rappresenta il solo «strumento necessario per contestare l'autenticità» del testamento e che, in mancanza, il procedimento non poteva ritenersi correttamente instaurato.
La questione sollevata appare priva di fondamento alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulle varie questioni sollevate. Infatti, la
5 giurisprudenza della Suprema Corte ha affrontato a lungo sia «la questione dell'incidenza sui giudizi pendenti degli effetti delle conclusioni espresse dalle Sezioni Unite» sia quella dell'«individuazione del corretto regime di impugnativa del testamento olografo»
(cfr. Cass., 9.11.2021, n. 32827).
È bene premettere l'incontestabilità del principio generale secondo il quale le pronunce giurisprudenziali si traducono nell'interpretazione della legge: non apportano modifiche alla disposizione legislativa vigente, bensì specificano il modo in cui le stesse devono essere applicante e comportano, di conseguenza, un ripristino della legalità. Si è, quindi, soliti disquisire di sentenze interpretative e tra queste quelle della Suprema Corte si vengono a porre in una posizione di necessaria superiorità gerarchica. Proprio alla luce di tale situazione non sono rare le eccezioni di irretroattività delle sentenze interpretative della Corte sollevate nei giudizi, soprattutto in ipotesi di mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali.
Orbene, a fronte delle eccezioni sollevate è da rilevare come la giurisprudenza sia solida nel ritenere che «un mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine ai principi già affermati dalla stessa Suprema Corte in precedenti decisioni, non è assimilabile allo ius superveniens, onde non soggiace al principio di irretroattività, fissato, per la legge in generale dall'art. 11, comma 1°, delle disposizioni preliminari al codice civile e, per le leggi penali in particolare, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione» (cfr. Cass., 18.03.2014, n. 6225; Cass., 09.01.2015, n. 174) ed è pacifico, come si approfondirà infra, affermare la retroattività di quelle sentenze che, pur comportando un mutamento di indirizzo della Corte, si rifanno a principi già affermati in passato dalla stessa.
Al contrario, quando si verifica un mutamento imprevedibile della giurisprudenza tale da determinare una lesione del principio di affidamento e della certezza del diritto si è di fronte all'ipotesi dell'overruling: un fenomeno che, riguardando l'interpretazione di norme processuali, è caratterizzato da un «mutamento di giurisprudenza […] duplicemente connotato dalla sua imprevedibilità e da un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte che sulla stabilità del precedente [ha] ragionevolmente fatto affidamento» (cfr. Cass. SS.UU., 11.07.2011, n. 15144). Da ciò è possibile desumere che i mutamenti della giurisprudenza debbano «rispettare il
6 principio di ragionevolezza, non potendo frustare l'affidamento ingenerato […] nella parte, da un pregresso indirizzo ermeneutico, in assenza di indici di prevedibilità della correlativa modificazione» (cfr. Cass. SS.UU., 11.07.2011, n. 15144) rilevando come, in ipotesi di un'improvvisa e inaspettata discontinuità rispetto a un precedente orientamento giurisprudenziale, questi venga del tutto a mancare. Medesima impostazione è stata mantenuta anche da autorevoli e successive pronunce a Sezioni Unite in cui la Corte ha ulteriormente chiarito che «per overruling deve intendersi il mutamento di giurisprudenza nell'interpretazione di una norma giuridica o di un sistema di norme dal carattere, se non proprio repentino, quantomeno inatteso o privo, comunque, di preventivi segnali anticipatori sui suo manifestarsi» (cfr. Cass. SS. UU., 12.10.2012, n. 17402), per poi evidenziare che «non si è in presenza di un mutamento di orientamento giurisprudenziale in ordine alla interpretazione di norme processuali (Cass., S.U.,
n. 15144 del 2011), ma unicamente di incertezze interpretative […] in assenza di un consolidato orientamento poi disatteso da un successivo pronunciamento» (cfr. Cass. SS.
UU., 10.02.2014, n. 2907).
Appare chiaro che nel caso in esame non si ravvisa un'ipotesi di overruling: è stata la stessa Cassazione a Sezioni Unite che, nel ricostruire il panorama giurisprudenziale sulla questione dello strumento processuale utilizzabile per contestare l'autenticità di un testamento olografo, ha in primis dato atto dell'esistenza di un evidente contrasto di orientamenti nella giurisprudenza della Corte, ha rilevato poi l'assenza di un orientamento consolidato in materia e, successivamente, ha risolto la questione adottando la «terza via già indicata dalla giurisprudenza di questa Corte con la risalente sentenza del 1951 (Cass. 15.6.1951 n. 1545)» (cfr. Cass. SS. UU., 15.06.2015, n. 12307).
Alla luce della ricostruzione giurisprudenziale non ha quindi Parte_1
dovuto «”subire” eventuali mutamenti di orientamenti giurisprudenziali negativi» (cfr. atto di appello, pagg. 4-5) dal momento che la sentenza delle Sezioni Unite ha richiamato un precedente della stessa Corte per risolvere l'annoso contrasto sottoposto al suo esame. Al contempo, sono chiaramente condivisibili gli arresti del giudice di prime cure che, rifacendosi alla pronuncia delle Sezioni Unite, evidenzia la necessità di proporre un'azione di accertamento negativo che ponga una questio nullitatis in seno al processo e rileva come gli odierni appellati abbiano soddisfatto l'onere «relativo
7 all'avvio di un giudizio il cui oggetto può sicuramente individuarsi nell'accertamento negativo della genuinità della sottoscrizione e della scrittura» dal momento che gli stessi
«hanno espressamente richiesto di accertarsi la nullità [del] testamento».
Quanto qui ribadito trova inoltre esplicito riconoscimento in alcune delle pronunce giurisprudenziali fortemente attinenti al caso di specie: nel 2017 la Cassazione, pronunciandosi su una sentenza d'appello datata 2012 (su una controversia instaurata nell'anno 2008 e avente ad oggetto un testamento olografo del 2003) ha rigettato il ricorso proposto escludendo definitivamente la necessità di presentare querela di falso con richiamo alla suddetta pronuncia delle Sezioni Unite del 2015
(cfr. Cass., 4.1.2017, n. 109) o, analizzando la situazione al contrario, nel 2018 ha cassato una sentenza datata 2014 che rilevava la necessità della querela di falso ai fini della contestazione dell'autenticità del testamento olografo (cfr. Cass., 3.9.2018, n.
21556).
Da ciò si desume che così come la Corte, pur pronunciandosi su giudizi introdotti prima dell'intervento delle Sezioni Unite del 2015 come nella vicenda de qua, ha risolto la questione semplicemente rifacendosi ai principi ivi contenuti, non appare errato che il Tribunale abbia seguito il medesimo modus operandi.
Al contempo, così come è consolidato che detta pronuncia a Sezioni Unite non abbia comportato un overruling insuscettibile di applicazione retroattiva (cfr. Cass.,
09.11.2021, n. 32827, in motivazione, in cui ritiene infondato il motivo che vede la pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 quale soluzione innovativa inquadrabile nel fenomeno dell'overruling), allo stesso modo non si ritiene possibile discostarsi dal suddetto indirizzo, trattandosi di un orientamento fortemente «condiviso tra costante giurisprudenza successiva» della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 03.10.2019, n. 24749; nonché, ex multis, Cass., 03.09.2018, n. 21556; Cass., 12.07.2018, n. 18363; Cass.,
04.01.2017, n. 109) e anche di più recente applicazione (cfr., ex multis, Cass.,
03.09.2024, n. 23612; Cass., 17.11.2023, n. 31974).
Con il successivo motivo rileva come gli odierni appellati avessero Parte_1
eccepito la nullità del testamento olografo sulla scorta dell'incapacità della de cuius al momento della redazione dello stesso. Evidenzia infatti che non fosse «stata fornita alcuna prova della presunta incapacità di intendere e di volere della », che Per_2
8 l'amministratore di sostegno le fosse stato nominato solo per una menomazione fisica e «non assolutamente per infermità» e che, in conclusione, «la Sig.ra […] era Per_2
nella piena capacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento olografo col quale ha nominato erede universale di tutti i beni la nipote […] [ Pt_1
] avendo con la stessa un rapporto particolare».
[...]
Anche tale questione risulta priva di pregio: così come è stata ritenuta assorbita dal giudice di prime cure, risulta tale anche in questa sede per evidenti ragioni di carattere logico. Invero, dichiarando correttamente instaurato il processo e condividendo le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in merito all'apocrifia dello scritto testamentario e sulla scorta delle attente ricostruzioni scientifiche del c.t.u., la questione può intendersi completamente assorbita stante la nullità del testamento olografo ex art. 606 co. 1 c.c. per difetto di autografia e sottoscrizione.
Invero, con riferimento alla domanda di falsità del testamento il giudice di prime cure ha qualificato correttamente la domanda come configurante un'ipotesi di nullità, ritenendola assorbente di quella di annullamento. Quest'ultima ipotesi, infatti, fa riferimento a una invalidità meno grave e deve ritenersi superata ove venga accertata la più grave forma di invalidità per nullità, essendo evidente che la nullità comprende, nell'ambito dello stesso petitum, le ragioni dell'annullamento.
La figura dell'assorbimento esclude, del resto, il vizio di omessa pronuncia o di mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la decisione della domanda c.d. assorbente comporta la tutela richiesta dalla parte nel modo più pieno, così da rendere superflua la decisione sulla domanda c.d. assorbita in quanto non più sorretta da un concreto interesse della parte in relazione ad una pronuncia di più vasta portata e dagli effetti più incisivi (cfr. Cass., 21.5.2013, n. 12473).
In ultimo, l'appellante contesta l'operato del c.t.u. per avere «indebitamente utilizzato» ulteriori elementi non autorizzati per effettuare l'analisi grafologica e per non aver limitato la propria attività «soltanto» alla «cartella clinica e [agli] altri atti di provenienza pubblica», rilevando, in conclusione, la nullità delle operazioni peritali.
Osservando preliminarmente che «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi
9 acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze» (cfr. Cass.
25.03.2022, n. 9784) e che risulta esclusivamente «affidat[a] al prudente apprezzamento del giudice di merito» (cfr. Cass., 21.08.2024, n. 23019), quanto eccepito dall'appellante si viene inevitabilmente a scontrare con il verbale di conferimento dell'incarico peritale: all'udienza del 21.1.2010 il Tribunale ha espressamente individuato i margini operativi del c.t.u., stabilendo come questi, «previa comparazione con le firme risultanti dagli atti allegati alla perizia di parte ovvero da altri atti reperiti dal CTU di fonte certa», fosse chiamato a pronunciarsi sulla riconducibilità del testamento olografo del
5.1.2008 alla mano della de cuius (cfr. verbale di conferimento Persona_2
incarico peritale allegato al verbale d'udienza del 21 gennaio 2010). Già dall'incarico conferito è quindi possibile desumere come il consulente non fosse vincolato ai soli atti allegati alla consulenza di parte, ma avesse dei margini operativi tra gli «altri atti reperiti dal CTU di fonte certa». D'altro canto, a conferma della selezione degli atti effettuata dal c.t.u. e dell'ampia disponibilità dello stesso alle contestazioni delle parti vi è tanto la visione in originale di tutte le scritture autografe comparative (pag. 1 della consulenza tecnica d'ufficio) quanto l'esclusione della firma sulla dichiarazione degli assistenti sociali del 9.10.2007 perché impossibilitato nella visione dell'originale
(pag. 2 della consulenza tecnica d'ufficio).
Va, quindi, condivisa la motivazione sul punto del Tribunale secondo cui «Come si evince dall'intera consulenza, infatti, anche se è vero che il consulente ha utilizzato, quali scritture di comparazione, anche n. 5 firme su polizza assicurativa è anche altrettanto vero che per ogni specifico settore d'analisi l'ausiliario ha anche utilizzato la firma sulla carta di identità del 29.03.2005; n. 2 firme sul cartellino anagrafico del 29.03.2005 e la firma sulla Parte cartella clinica del 30.01.2008. Come è dato evincersi dalle precisazioni svolte dal consulente, anzi, le cinque firme apposte sulla polizza assicurativa S. Paolo life del 07.02.2002
(le uniche relativamente alle quali sarebbe legittima qualche perplessità), vista la loro lontananza dal 2008 (data del testamento) sono state espressamente considerare dall'ausiliario solo “ad abundantiam” mentre “il confronto è stato eseguito principalmente usando le firme autografe del 2005 e del 2008”. Visto quanto sopra, quindi, questo Collegio ritiene di far integralmente proprie le conclusioni sull'apocrifia del testamento».
10 Osserva, inoltre, la Corte che le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS. UU.,
28.02.2022, n. 6500) hanno insegnato che: «In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio». A quest'ultimo proposito, si sono riferite alla distinzione tra «fatti principali» ovvero i «fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti» e «fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali» e, nella fattispecie in esame, le scritture di comparazione reperite dal c.t.u. nel contraddittorio delle Parti, anche se dalle stesse non prodotte, non erano dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal testamento olografo di Per_2
asseritamente apocrifo, ma di fatti secondari (la firma di ulteriori atti di
[...]
certa provenienza della predetta) funzionali alla dimostrazione dell'autenticità di quel testamento, per cui non è ravvisabile alcuna nullità sotto questo profilo della consulenza tecnica (cfr. in tal senso, Cass., 21.07.2023, n. 21903).
Al contempo, l'utilizzo delle sottoscrizioni apposte sulla polizza assicurativa, seppure valutate «ad abundantiam» perché non coeve in quanto datate 2002, ma, ai soli fini della ricostruzione «dell'involuzione della scrittura autografa della signora Per_2 nel tempo» (pag. 23 della consulenza tecnica d'ufficio), non appare esorbitare i limiti del mandato;
la Corte ritiene, quindi, adeguatamente soddisfatto il requisito della certezza della fonte, seppur inteso in senso lato, in quanto trattasi di una sottoscrizione rilasciata innanzi a un intermediario assicurativo autorizzato iscritto al
Registro Unico degli Intermediari e sottoposto alla vigilanza dell'IVASS.
In subordine, qualora fosse remotamente imposta la necessità di valutare la certezza della fonte strictu senso e attribuendo quindi rilievo esclusivamente ad atti di provenienza pubblica, considerando la valutazione effettuata solo «ad abundantiam»
11 ed essendo stato eseguito il confronto «principalmente usando le firme autografe del 2005
e del 2008» (pag. 23 della consulenza tecnica d'ufficio), la questione sollevata appare comunque priva di riscontro.
In ultimo, qualora si volesse ancor più remotamente considerare l'operato del c.t.u. come eccedente i limiti del mandato conferitogli dal giudice di prime cure, tale comportamento trova comunque adeguato conforto nei consolidati arresti giurisprudenziali: è da evidenziare infatti come sia ampiamente condiviso l'orientamento della Corte che prevede che «il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta» (cfr. Cass., 27.7.2023, n. 22764 nonché, ex multis, Cass., 20.11.2020, n. 25162 e
Cass., 25.03.2004, n. 5965).
In conclusione, alla luce della situazione in punto di fatto e di diritto e delle ragioni sopra esposte dalla Corte, è da escludersi che l'azione proposta dagli odierni appellati sia da ritenersi inammissibile perché non proposta illo tempore la querela di falso avverso il testamento olografo, è da confermarsi il giudizio nullità del testamento sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e risulta assorbita la domanda di annullamento per incapacità della de cuius.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, con riduzione del 30% ex art. 4, co. 4, D.M. 55/2014, e quindi con l'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 (Cass., 17.04.2024, n. 10367). Infine, quanto al valore della controversia, deve tenersi conto del principio, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 13.01.2022, n. 968 nonché Cass., 15.01.2025, n.
955) e in mancanza di elementi di fatto utili a determinare l'importo della domanda, per il quale «l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 – secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 – non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in
12 rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia”».
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater T.U. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass., 04.04.2024, n. 8982).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 935/2019 Parte_1
pronunciata in data 1° aprile 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado in favore degli Parte_1 appellati costituiti che si liquidano in € 5.695,76,oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3639 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 935/2019 pronunciata in data 1° aprile 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Eufrasia Cannolicchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE) alla Via A. Diaz n. 128 appellante
E
( , CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
( ), ( ),
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6
( ), CP_6 C.F._7 CP_7
( , ( ) e C.F._8 Controparte_8 C.F._9 [...]
( ), questi ultimi due in proprio e nella qualità Pt_2 C.F._10
di eredi di , tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti Persona_1
dall'Avv. Enzo Lombardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Aversa
(CE) alla Via Tribunale n. 8 appellati
1 NONCHE'
) Controparte_9 C.F._11 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , , Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_1 Controparte_3
e , con atto di citazione notificato in data 30.6.2008, CP_7 CP_6 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Pt_1
, propria cugina, nonché erede della de cuius .
[...] Persona_2
Gli attori, premettendo che la de cuius fosse deceduta il 13.3.2008 senza figli, individuavano quali eredi legittimi i soli fratelli ( e ) e Persona_3 Controparte_9
nipoti della stessa ( , , , , , Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_1 CP_3 CP_7
e quali eredi per rappresentazione di ), lamentavano Per_1 CP_6 Persona_4
la falsità del testamento olografo del 14.5.2008 con il quale era stata Parte_1
nominata erede universale. Tale testamento era stato poi presentato dalla stessa e pubblicato a mezzo del Notaio in data 14 maggio 2008 per cui Persona_5
gli attori chiedevano «di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a firma della sig.ra , datato 05.01.2008, pubblicato dal Notaio Persona_2 Persona_5 con studio in Capua con verbale redatto il 14 maggio 2008 e registrato in data 20 maggio al n.
4480 Re.to a Caserta, Repertorio n.
3.047 e raccolta n. 1.954» con il favore delle spese.
A sostegno delle loro ragioni assumevano che il testamento non fosse stato né
«redatto», né «sottoscritto» dalla de cuius, andando a rilevarne la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia posto che le condizioni fisiche della de cuius, già di per sé precarie, si erano aggravate nel corso del 2007, debilitandola ulteriormente e tanto da costringere i nipoti a presentare istanza di nomina di un amministratore di sostegno in data
7.11.2008; aggiungevano che, nel corso di detto procedimento, la de cuius, in occasione dell'udienza del 18.12.2007, si era rifiutata di apporre la firma al verbale perché riferiva di non vedere bene e che, in data 27.1.2008, era stata trasportata d'urgenza presso l'Ospedale di Marcianise dove si era attestato che: “la Sig.ra Per_2
2 allo stato non ha la capacità di intendere e di volere, stato che presumibilmente sarà Per_2 definitivo, salvo possibili flash di parziale lucidità”. Precisavano di essere in possesso di scritture appartenenti alla de cuius e che sulla scorta di detti elementi era stato effettuato un esame grafico in data 11.6.2008 dalla dott.ssa per Persona_6
l'accertamento dell'apocrifia del testamento.
Si costituiva quindi che, precisando di aver ricevuto il testamento a Parte_1
mezzo di raccomandata post mortem della de cuius, eccepiva in primo luogo che in mancanza di querela di falso il procedimento non poteva dirsi correttamente instaurato ed evidenziava poi come il testamento avesse tutti i requisiti per la sua validità ed efficacia dal momento che lo stesso era stato «scritto per intero, datato e sottoscritto dalla sig.ra » e che la de cuius era «capace di comprendere il significato Per_2
dell'atto che stava per compiere». Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione dei beni ereditari presenti all'interno dell'appartamento della de cuius e ingiustamente trattenuti dagli attori.
Interveniva ad adiuvandum , fratello della de cuius, sostenendo Controparte_9 anch'egli la tesi dell'apocrifia del testamento e chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dello stesso.
Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle Parti, espletate le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'autenticità del testamento, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si pronunciava in data 1°.
4.2019 con la sentenza n.
935/2019 con cui, dopo aver rilevato la proponibilità della domanda, ne affermava la fondatezza ritenendo il testamento olografo impugnato falso e affetto, quindi, da nullità. Rigettava poi la domanda riconvenzionale di restituzione dei beni a Pt_1
e la condannava al pagamento sia delle spese di lite in favore degli attori e
[...]
dell'interventore, , sia di quelle occorse per la consulenza tecnica. Controparte_9
Avverso tale sentenza , con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 data 22/23.7.2019, proponeva appello invocandone l'integrale riforma sia per avere il giudice di prime cure illegittimamente respinto la formulata eccezione di nullità di impugnazione del testamento in quanto non proposto con querela di falso, sia perché ritenuta non provata l'incapacità della de cuius e sia a causa della nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata. Chiedeva, inoltre, la sospensione dell'efficacia
3 esecutiva della sentenza impugnata, evidenziando il fumus boni iuris nella propria impossibilità di far fronte all'ingente condanna al pagamento delle spese liquidate e il periculum in mora nel rischio che gli appellati non fossero in grado di restituire le ingenti somme di denaro costituenti l'eredità di . Persona_2
L'appellante, nel ritenere che il Tribunale non avesse considerato adeguatamente una pluralità di elementi, chiedeva quindi alla Corte in via preliminare di «dichiarare inammissibile la domanda di primo grado per non aver, gli attori, esperito la querela di falso e di conseguenza dichiarare valido l'appello» e, nel merito, di «accogliere l'appello, previo rigetto delle averse difese e riformare la sentenza di primo grado dichiarando valida la firma apposta a piè del testamento, in subordine, nel caso la Corte ritenesse necessario valutare la firma, voglia disporre la rinnovazione della CTU attraverso la nomina di un nuovo esperto grafologo per l'esame della firma della sig.ra apposta sul testamento olografo Persona_2 datato 5/1/2008», con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Nella contumacia di , ritualmente evocato in giudizio, si costituivano Controparte_9
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , e questi ultimi due CP_6 CP_7 Controparte_8 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi di , eccependo l'improcedibilità, Persona_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e invocandone l'integrale rigetto con il favore delle spese di giudizio.
Chiedevano quindi «rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata» e «dichiararsi inammissibile o, in subordine, dichiararsi infondato il proposto appello e per l'effetto, rigettato l'appello, confermare integralmente l'impugnata pronunzia con condanna alle spese della presente grado di giudizio da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario».
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio in formato telematico, in cui sono stati digitalizzati tutti gli atti del primo grado di giudizio, ivi compresi quelli di
Parte, e riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore, posto che per cessazione dal servizio del consigliere relatore dr.ssa Erminia Baldini, giusto decreto del
Ministro della Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023, il relativo ruolo era scoperto e trattandosi di una causa di risalente iscrizione a ruolo, rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, sulle rinnovate conclusioni rese dalle Parti,
4 all'esito dell'udienza del 9.1.2025, trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa riduzione a quarantacinque giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c.: emergono, ratione temporis, tanto le parti del provvedimento sottoposti a critica, tanto le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, quanto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
Tanto premesso, l'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo solleva una questione preliminare di merito Parte_1
rilevando come la datata controversia risalente all'anno 2008 fosse stata decisa sulla scorta di un provvedimento della Cassazione del 2015. Nello specifico, premettendo che «le sentenze dei giudici […] non hanno effetto retroattivo, in quanto hanno solo valore interpretativo e valgono solo per le parti in causa e non per tutta la collettività», evidenzia che è da escludere «la retroattività della pronuncia del 2015 emessa dagli Ermellini richiamati in sentenza» e che gli appellanti avrebbero dovuto «impugnare il testamento olografo secondo le formule di rito, in quanto, trattandosi di una contestazione di autenticità dello stesso, l'eccezione di falso doveva essere sollevata con querela di falso, con le forme di cui all'art. 221 e ss. c.p.c.». Alla luce di tali affermazioni rileva, quindi, che la querela di falso rappresenta il solo «strumento necessario per contestare l'autenticità» del testamento e che, in mancanza, il procedimento non poteva ritenersi correttamente instaurato.
La questione sollevata appare priva di fondamento alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulle varie questioni sollevate. Infatti, la
5 giurisprudenza della Suprema Corte ha affrontato a lungo sia «la questione dell'incidenza sui giudizi pendenti degli effetti delle conclusioni espresse dalle Sezioni Unite» sia quella dell'«individuazione del corretto regime di impugnativa del testamento olografo»
(cfr. Cass., 9.11.2021, n. 32827).
È bene premettere l'incontestabilità del principio generale secondo il quale le pronunce giurisprudenziali si traducono nell'interpretazione della legge: non apportano modifiche alla disposizione legislativa vigente, bensì specificano il modo in cui le stesse devono essere applicante e comportano, di conseguenza, un ripristino della legalità. Si è, quindi, soliti disquisire di sentenze interpretative e tra queste quelle della Suprema Corte si vengono a porre in una posizione di necessaria superiorità gerarchica. Proprio alla luce di tale situazione non sono rare le eccezioni di irretroattività delle sentenze interpretative della Corte sollevate nei giudizi, soprattutto in ipotesi di mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali.
Orbene, a fronte delle eccezioni sollevate è da rilevare come la giurisprudenza sia solida nel ritenere che «un mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine ai principi già affermati dalla stessa Suprema Corte in precedenti decisioni, non è assimilabile allo ius superveniens, onde non soggiace al principio di irretroattività, fissato, per la legge in generale dall'art. 11, comma 1°, delle disposizioni preliminari al codice civile e, per le leggi penali in particolare, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione» (cfr. Cass., 18.03.2014, n. 6225; Cass., 09.01.2015, n. 174) ed è pacifico, come si approfondirà infra, affermare la retroattività di quelle sentenze che, pur comportando un mutamento di indirizzo della Corte, si rifanno a principi già affermati in passato dalla stessa.
Al contrario, quando si verifica un mutamento imprevedibile della giurisprudenza tale da determinare una lesione del principio di affidamento e della certezza del diritto si è di fronte all'ipotesi dell'overruling: un fenomeno che, riguardando l'interpretazione di norme processuali, è caratterizzato da un «mutamento di giurisprudenza […] duplicemente connotato dalla sua imprevedibilità e da un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte che sulla stabilità del precedente [ha] ragionevolmente fatto affidamento» (cfr. Cass. SS.UU., 11.07.2011, n. 15144). Da ciò è possibile desumere che i mutamenti della giurisprudenza debbano «rispettare il
6 principio di ragionevolezza, non potendo frustare l'affidamento ingenerato […] nella parte, da un pregresso indirizzo ermeneutico, in assenza di indici di prevedibilità della correlativa modificazione» (cfr. Cass. SS.UU., 11.07.2011, n. 15144) rilevando come, in ipotesi di un'improvvisa e inaspettata discontinuità rispetto a un precedente orientamento giurisprudenziale, questi venga del tutto a mancare. Medesima impostazione è stata mantenuta anche da autorevoli e successive pronunce a Sezioni Unite in cui la Corte ha ulteriormente chiarito che «per overruling deve intendersi il mutamento di giurisprudenza nell'interpretazione di una norma giuridica o di un sistema di norme dal carattere, se non proprio repentino, quantomeno inatteso o privo, comunque, di preventivi segnali anticipatori sui suo manifestarsi» (cfr. Cass. SS. UU., 12.10.2012, n. 17402), per poi evidenziare che «non si è in presenza di un mutamento di orientamento giurisprudenziale in ordine alla interpretazione di norme processuali (Cass., S.U.,
n. 15144 del 2011), ma unicamente di incertezze interpretative […] in assenza di un consolidato orientamento poi disatteso da un successivo pronunciamento» (cfr. Cass. SS.
UU., 10.02.2014, n. 2907).
Appare chiaro che nel caso in esame non si ravvisa un'ipotesi di overruling: è stata la stessa Cassazione a Sezioni Unite che, nel ricostruire il panorama giurisprudenziale sulla questione dello strumento processuale utilizzabile per contestare l'autenticità di un testamento olografo, ha in primis dato atto dell'esistenza di un evidente contrasto di orientamenti nella giurisprudenza della Corte, ha rilevato poi l'assenza di un orientamento consolidato in materia e, successivamente, ha risolto la questione adottando la «terza via già indicata dalla giurisprudenza di questa Corte con la risalente sentenza del 1951 (Cass. 15.6.1951 n. 1545)» (cfr. Cass. SS. UU., 15.06.2015, n. 12307).
Alla luce della ricostruzione giurisprudenziale non ha quindi Parte_1
dovuto «”subire” eventuali mutamenti di orientamenti giurisprudenziali negativi» (cfr. atto di appello, pagg. 4-5) dal momento che la sentenza delle Sezioni Unite ha richiamato un precedente della stessa Corte per risolvere l'annoso contrasto sottoposto al suo esame. Al contempo, sono chiaramente condivisibili gli arresti del giudice di prime cure che, rifacendosi alla pronuncia delle Sezioni Unite, evidenzia la necessità di proporre un'azione di accertamento negativo che ponga una questio nullitatis in seno al processo e rileva come gli odierni appellati abbiano soddisfatto l'onere «relativo
7 all'avvio di un giudizio il cui oggetto può sicuramente individuarsi nell'accertamento negativo della genuinità della sottoscrizione e della scrittura» dal momento che gli stessi
«hanno espressamente richiesto di accertarsi la nullità [del] testamento».
Quanto qui ribadito trova inoltre esplicito riconoscimento in alcune delle pronunce giurisprudenziali fortemente attinenti al caso di specie: nel 2017 la Cassazione, pronunciandosi su una sentenza d'appello datata 2012 (su una controversia instaurata nell'anno 2008 e avente ad oggetto un testamento olografo del 2003) ha rigettato il ricorso proposto escludendo definitivamente la necessità di presentare querela di falso con richiamo alla suddetta pronuncia delle Sezioni Unite del 2015
(cfr. Cass., 4.1.2017, n. 109) o, analizzando la situazione al contrario, nel 2018 ha cassato una sentenza datata 2014 che rilevava la necessità della querela di falso ai fini della contestazione dell'autenticità del testamento olografo (cfr. Cass., 3.9.2018, n.
21556).
Da ciò si desume che così come la Corte, pur pronunciandosi su giudizi introdotti prima dell'intervento delle Sezioni Unite del 2015 come nella vicenda de qua, ha risolto la questione semplicemente rifacendosi ai principi ivi contenuti, non appare errato che il Tribunale abbia seguito il medesimo modus operandi.
Al contempo, così come è consolidato che detta pronuncia a Sezioni Unite non abbia comportato un overruling insuscettibile di applicazione retroattiva (cfr. Cass.,
09.11.2021, n. 32827, in motivazione, in cui ritiene infondato il motivo che vede la pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 quale soluzione innovativa inquadrabile nel fenomeno dell'overruling), allo stesso modo non si ritiene possibile discostarsi dal suddetto indirizzo, trattandosi di un orientamento fortemente «condiviso tra costante giurisprudenza successiva» della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 03.10.2019, n. 24749; nonché, ex multis, Cass., 03.09.2018, n. 21556; Cass., 12.07.2018, n. 18363; Cass.,
04.01.2017, n. 109) e anche di più recente applicazione (cfr., ex multis, Cass.,
03.09.2024, n. 23612; Cass., 17.11.2023, n. 31974).
Con il successivo motivo rileva come gli odierni appellati avessero Parte_1
eccepito la nullità del testamento olografo sulla scorta dell'incapacità della de cuius al momento della redazione dello stesso. Evidenzia infatti che non fosse «stata fornita alcuna prova della presunta incapacità di intendere e di volere della », che Per_2
8 l'amministratore di sostegno le fosse stato nominato solo per una menomazione fisica e «non assolutamente per infermità» e che, in conclusione, «la Sig.ra […] era Per_2
nella piena capacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento olografo col quale ha nominato erede universale di tutti i beni la nipote […] [ Pt_1
] avendo con la stessa un rapporto particolare».
[...]
Anche tale questione risulta priva di pregio: così come è stata ritenuta assorbita dal giudice di prime cure, risulta tale anche in questa sede per evidenti ragioni di carattere logico. Invero, dichiarando correttamente instaurato il processo e condividendo le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in merito all'apocrifia dello scritto testamentario e sulla scorta delle attente ricostruzioni scientifiche del c.t.u., la questione può intendersi completamente assorbita stante la nullità del testamento olografo ex art. 606 co. 1 c.c. per difetto di autografia e sottoscrizione.
Invero, con riferimento alla domanda di falsità del testamento il giudice di prime cure ha qualificato correttamente la domanda come configurante un'ipotesi di nullità, ritenendola assorbente di quella di annullamento. Quest'ultima ipotesi, infatti, fa riferimento a una invalidità meno grave e deve ritenersi superata ove venga accertata la più grave forma di invalidità per nullità, essendo evidente che la nullità comprende, nell'ambito dello stesso petitum, le ragioni dell'annullamento.
La figura dell'assorbimento esclude, del resto, il vizio di omessa pronuncia o di mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la decisione della domanda c.d. assorbente comporta la tutela richiesta dalla parte nel modo più pieno, così da rendere superflua la decisione sulla domanda c.d. assorbita in quanto non più sorretta da un concreto interesse della parte in relazione ad una pronuncia di più vasta portata e dagli effetti più incisivi (cfr. Cass., 21.5.2013, n. 12473).
In ultimo, l'appellante contesta l'operato del c.t.u. per avere «indebitamente utilizzato» ulteriori elementi non autorizzati per effettuare l'analisi grafologica e per non aver limitato la propria attività «soltanto» alla «cartella clinica e [agli] altri atti di provenienza pubblica», rilevando, in conclusione, la nullità delle operazioni peritali.
Osservando preliminarmente che «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi
9 acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze» (cfr. Cass.
25.03.2022, n. 9784) e che risulta esclusivamente «affidat[a] al prudente apprezzamento del giudice di merito» (cfr. Cass., 21.08.2024, n. 23019), quanto eccepito dall'appellante si viene inevitabilmente a scontrare con il verbale di conferimento dell'incarico peritale: all'udienza del 21.1.2010 il Tribunale ha espressamente individuato i margini operativi del c.t.u., stabilendo come questi, «previa comparazione con le firme risultanti dagli atti allegati alla perizia di parte ovvero da altri atti reperiti dal CTU di fonte certa», fosse chiamato a pronunciarsi sulla riconducibilità del testamento olografo del
5.1.2008 alla mano della de cuius (cfr. verbale di conferimento Persona_2
incarico peritale allegato al verbale d'udienza del 21 gennaio 2010). Già dall'incarico conferito è quindi possibile desumere come il consulente non fosse vincolato ai soli atti allegati alla consulenza di parte, ma avesse dei margini operativi tra gli «altri atti reperiti dal CTU di fonte certa». D'altro canto, a conferma della selezione degli atti effettuata dal c.t.u. e dell'ampia disponibilità dello stesso alle contestazioni delle parti vi è tanto la visione in originale di tutte le scritture autografe comparative (pag. 1 della consulenza tecnica d'ufficio) quanto l'esclusione della firma sulla dichiarazione degli assistenti sociali del 9.10.2007 perché impossibilitato nella visione dell'originale
(pag. 2 della consulenza tecnica d'ufficio).
Va, quindi, condivisa la motivazione sul punto del Tribunale secondo cui «Come si evince dall'intera consulenza, infatti, anche se è vero che il consulente ha utilizzato, quali scritture di comparazione, anche n. 5 firme su polizza assicurativa è anche altrettanto vero che per ogni specifico settore d'analisi l'ausiliario ha anche utilizzato la firma sulla carta di identità del 29.03.2005; n. 2 firme sul cartellino anagrafico del 29.03.2005 e la firma sulla Parte cartella clinica del 30.01.2008. Come è dato evincersi dalle precisazioni svolte dal consulente, anzi, le cinque firme apposte sulla polizza assicurativa S. Paolo life del 07.02.2002
(le uniche relativamente alle quali sarebbe legittima qualche perplessità), vista la loro lontananza dal 2008 (data del testamento) sono state espressamente considerare dall'ausiliario solo “ad abundantiam” mentre “il confronto è stato eseguito principalmente usando le firme autografe del 2005 e del 2008”. Visto quanto sopra, quindi, questo Collegio ritiene di far integralmente proprie le conclusioni sull'apocrifia del testamento».
10 Osserva, inoltre, la Corte che le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS. UU.,
28.02.2022, n. 6500) hanno insegnato che: «In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio». A quest'ultimo proposito, si sono riferite alla distinzione tra «fatti principali» ovvero i «fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti» e «fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali» e, nella fattispecie in esame, le scritture di comparazione reperite dal c.t.u. nel contraddittorio delle Parti, anche se dalle stesse non prodotte, non erano dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal testamento olografo di Per_2
asseritamente apocrifo, ma di fatti secondari (la firma di ulteriori atti di
[...]
certa provenienza della predetta) funzionali alla dimostrazione dell'autenticità di quel testamento, per cui non è ravvisabile alcuna nullità sotto questo profilo della consulenza tecnica (cfr. in tal senso, Cass., 21.07.2023, n. 21903).
Al contempo, l'utilizzo delle sottoscrizioni apposte sulla polizza assicurativa, seppure valutate «ad abundantiam» perché non coeve in quanto datate 2002, ma, ai soli fini della ricostruzione «dell'involuzione della scrittura autografa della signora Per_2 nel tempo» (pag. 23 della consulenza tecnica d'ufficio), non appare esorbitare i limiti del mandato;
la Corte ritiene, quindi, adeguatamente soddisfatto il requisito della certezza della fonte, seppur inteso in senso lato, in quanto trattasi di una sottoscrizione rilasciata innanzi a un intermediario assicurativo autorizzato iscritto al
Registro Unico degli Intermediari e sottoposto alla vigilanza dell'IVASS.
In subordine, qualora fosse remotamente imposta la necessità di valutare la certezza della fonte strictu senso e attribuendo quindi rilievo esclusivamente ad atti di provenienza pubblica, considerando la valutazione effettuata solo «ad abundantiam»
11 ed essendo stato eseguito il confronto «principalmente usando le firme autografe del 2005
e del 2008» (pag. 23 della consulenza tecnica d'ufficio), la questione sollevata appare comunque priva di riscontro.
In ultimo, qualora si volesse ancor più remotamente considerare l'operato del c.t.u. come eccedente i limiti del mandato conferitogli dal giudice di prime cure, tale comportamento trova comunque adeguato conforto nei consolidati arresti giurisprudenziali: è da evidenziare infatti come sia ampiamente condiviso l'orientamento della Corte che prevede che «il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta» (cfr. Cass., 27.7.2023, n. 22764 nonché, ex multis, Cass., 20.11.2020, n. 25162 e
Cass., 25.03.2004, n. 5965).
In conclusione, alla luce della situazione in punto di fatto e di diritto e delle ragioni sopra esposte dalla Corte, è da escludersi che l'azione proposta dagli odierni appellati sia da ritenersi inammissibile perché non proposta illo tempore la querela di falso avverso il testamento olografo, è da confermarsi il giudizio nullità del testamento sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e risulta assorbita la domanda di annullamento per incapacità della de cuius.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, con riduzione del 30% ex art. 4, co. 4, D.M. 55/2014, e quindi con l'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 (Cass., 17.04.2024, n. 10367). Infine, quanto al valore della controversia, deve tenersi conto del principio, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 13.01.2022, n. 968 nonché Cass., 15.01.2025, n.
955) e in mancanza di elementi di fatto utili a determinare l'importo della domanda, per il quale «l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 – secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 – non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in
12 rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia”».
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater T.U. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass., 04.04.2024, n. 8982).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 935/2019 Parte_1
pronunciata in data 1° aprile 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado in favore degli Parte_1 appellati costituiti che si liquidano in € 5.695,76,oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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